Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/06/2025, n. 10694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10694 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10694/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03940/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3940 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente via P.E.C. in data 4 febbraio 2025 e ricevuta in pari data dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 25 marzo 2025 e depositato il 27 marzo 2025, il sig.-OMISSIS- ha presentato il ricorso rispetto ad un asserito silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente via P.E.C. in data 4 febbraio 2025 e ricevuta in pari data dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma.
Con memoria depositata in data 23 maggio 2025 l’Amministrazione ha rappresentato di aver fornito riscontro alle richieste di accesso agli atti provenute, in relazione all’istanza di causa, da due diversi difensori legali del ricorrente (Avv. Giuseppe Daniele Starace e Avv. Vito Troiano), rispettivamente nelle date del 20 luglio 2022, dell’11 ottobre 2022 e del 7 marzo 2023, e di aver fornito altresì riscontro in data 15 maggio 2025 ad una ulteriore richiesta di accesso agli atti pervenuta, sempre in relazione alla medesima istanza, da parte dell’Avv. Paolo Nicodemo, presso il quale il ricorrente ha da ultimo eletto il domicilio.
Con memoria depositata in data 26 maggio 2025 l’Avv. Nicodemo ha rappresentato di non esser stato informato dal suo cliente delle pregresse istanze di accesso avanzate nell’interesse di quest’ultimo, insistendo per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, per aver la stessa fornito riscontro all’istanza di accesso del 4 febbraio 2025 solo ad esito della presentazione del presente ricorso.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che, tenuto conto dell’avvenuto riscontro all’istanza d’accesso presentata dal ricorrente in data 4 febbraio 2025 oggetto di causa, sussistano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio.
Sussistono, infine, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della originaria inammissibilità del ricorso, avendo l’Amministrazione fornito riscontro alle istanze di accesso che precedono quella di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.