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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17446 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 23976/2021 R.G. il 14.4.2021 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Giampaolo Miotto, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Spinelli Giordano, giusta procura ad lites per notaio da Roma del 10.10.2011, Rep. n. 169837, Racc. n. 38088 Persona_1
CONVENUTA
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Francesco Strazzeri, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.3.2021, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore e quale incorporante di (già Controparte_3 Controparte_4
chiedeva la condanna della al pagamento in suo favore
[...] Controparte_1
dell'importo di € 7.578,87, in ragione della erronea negoziazione dell'assegno di traenza n.
315432885 emesso in data 13.12.2017 in favore del sig. per l'importo di € 2.600,00 e Persona_2 dell'assegno di traenza n. 408851365 emesso in data 4.11.2017 in favore della sig.ra Per_3
per l'importo di € 3.600,00; si costituiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che, nel contestare in toto la domanda avversa e nel chiederne l'integrale rigetto, formulava istanza di chiamata in causa della Controparte_5
nei cui confronti spiegava domanda di garanzia e manleva in ordine a quanto oggetto di eventuale condanna in favore di parte attrice;
autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la (già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_5
tempore, che contestava integralmente la domanda svolta nei propri confronti e nel chiedeva il rigetto.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie e disposta l'acquisizione della documentazione richiesta da parte attrice, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 18.6.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) e la causa, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La fattispecie oggetto del presente giudizio trae origine dalla vicenda relativa alla negoziazione, da parte di dei due assegni di traenza (n. 315432885 emesso in Controparte_1
data 13.12.2017 in favore del sig. per l'importo di € 2.600,00 e n. 408851365 emesso Persona_2
in data 4.11.2017 in favore della sig.ra per l'importo di € 3.600,00) ed all'avvenuto Per_3
pagamento dei predetti titoli in favore di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari e, sul presupposto della responsabilità contrattuale di che non avrebbe correttamente CP_6
eseguito la propria prestazione e provveduto a porre in essere, in sede di negoziazione dei titoli,
tutti gli adempimenti previsti in riferimento alla corretta identificazione dei beneficiari, ha ad oggetto il risarcimento del danno riveniente dal menzionato inadempimento contrattuale e rapportato all'ammontare complessivo dei titoli pagati, per il complessivo importo di € 7.578,87.
La fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 43 del R.D. 1736/1933, a mente del quale
“…l'assegno bancario emesso con clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare
l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate
apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non
avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal
banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento...”; detta disposizione, pertanto,
prescrive un preciso obbligo di identificazione del legittimo prenditore dell'assegno non trasferibile,
con conseguente responsabilità di chi effettua il pagamento a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario.
Nella specie, questa disposizione normativa va considerata congiuntamente all'art. 1992 c.c. che,
al comma 2, stabilisce che “…il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei
confronti del possessore, è liberato anche se questi non è titolare del diritto…", poiché non si verte
(solo) nell'ipotesi di errata identificazione del prenditore dell'assegno, ma nell'evenienza di scissione tra la legittimazione alla negoziazione del titolo e la titolarità dello stesso, configurandosi la probabilità che il prenditore dell'assegno sia il soggetto ivi indicato, ma solo a seguito di contraffazione del nominativo del beneficiario.
Secondo i principi espressi sul punto dalla S.C. “…nel caso di pagamento da parte di una banca di
un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a
fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile 'ictu
oculi', in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari
attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità
di un esperto grafologo...” (cfr. Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n. 16178 del 19.6.2018); ed ancora “…la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle
specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un
assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa
dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono
dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la
banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante
operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in
conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di
risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale,
stabilito dall'art. 2946 cod. civ…” (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14712 del 26/6/2007).
In ordine al contenuto della responsabilità della banca negoziatrice, si osserva che “…ai sensi
dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice
chiamata a rispondere del danno derivato per errore nell'identificazione del legittimo portatore del
titolo dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non
trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che
l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la
diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.” (Cass., SS.UU., sentenza n. 12477 del
21.5.2018); si richiama ancora il principio secondo cui “…l'art. 43, secondo comma, del r.d. 21
dicembre 1933, n. 1736, applicabile all'assegno circolare in forza del richiamo contenuto nel
successivo art. 86, disciplina in modo autonomo la fattispecie dell'adempimento dell'assegno non
trasferibile, derogando sia alla disciplina generale dettata dall'art. 1992 cod. civ. per il pagamento
dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia all'art. 1189 cod. civ. che, in tema di obbligazioni,
dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente,
con la conseguenza che la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa
dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente
all'ordinatario esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso) l'importo
dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla
identificazione del beneficiario. Al riguardo, non rileva che l'ordinatario dell'assegno non ne sia mai
venuto in possesso, essendo la norma volta a tutelare il beneficiario anche nell'ipotesi in cui
l'assegno sia posseduto illecitamente da altri, e neppure rilevano le ragioni e le modalità del
rapporto sottostante, atteso che la responsabilità è connessa all'accertamento che all'ordinatario
sia derivato un danno dal mancato pagamento secondo le regole ivi previste…” (cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 7949 del 31.3.2010, ivi, Rv. 612632); ed ancora “…l'art. 43, comma 2, del r.d. n.
1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non
trasferibile a persona diversa dal beneficiario, deroga sia alla disciplina generale del pagamento
dei titoli di credito di cui all'art. 1992 c.c., sia al disposto di cui all'art. 1189 c.c., che dispone la
liberazione del debitore di buona fede in favore del creditore apparente, sicché la banca girataria
per l'incasso non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore
esattamente individuato l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della
colpa nell'errore sull'identificazione di quest'ultimo. Del resto, ipotizzare l'eventualità di un
pagamento liberatorio a persona diversa dal beneficiario effettivo implicherebbe l'impossibilità, per
quest'ultimo, di giovarsi dell'ammortamento, escluso dall'art. 73 del r.d. n. 1736 del 1933 per
l'assegno bancario con clausola "non trasferibile"…” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 3405 del
22.2.2016).
Come chiarito dalle SS.UU. della Suprema Corte “…la responsabilità della banca negoziatrice per
avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r. d. 21
dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di
clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti
i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano
sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione
(obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i
soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia
introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la
circolazione e l'incasso. Una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di
quella contrattuale derivante da contatto qualificato-inteso come fatto idoneo a produrre
obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati
dagli artt. 1175 e 1375 c.c…” (cfr. Cass. SS.UU. n. 12477 del 21.5.2018).
Dalla natura della responsabilità gravante a carico della banca negoziatrice consegue l'inversione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 1218 c.c., a mente del quale grava a carico del debitore l'onere di dimostrare che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Ciò premesso, va ravvisato l'evidente inadempimento della banca negoziatrice, consistito nell'indebito utilizzo della provvista di ciascun assegno bancario, effettuato mediante il pagamento dei relativi importi a persona diversa dal reale beneficiario;
dalla disamina della documentazione prodotta in giudizio, risulta dimostrato che (ora Controparte_4 Parte_1
ha tratto sul proprio conto corrente acceso presso i due assegni di traenza
[...] CP_5
non trasferibili sopra descritti, emessi in favore dei sigg.ri e;
detti titoli, Persona_2 Per_3
prodotti in originale agli atti del presente giudizio, presentano tali anomalie grafiche,
immediatamente rilevabili dalla semplice disamina esteriore, da dover indurre la banca a precluderne la negoziazione, poiché la contraffazione dei titoli appare evidente e grossolana;
ed infatti, il cognome e nome di ogni prenditore sono stati scritti con caratteri grafici diversi rispetto a quelli delle altre parti dattiloscritte (luogo e data di emissione di ogni assegno) e stampigliati su una fascia bianca che, chiaramente, interrompe la conformazione grafica e cromatica dell'assegno e si presenta come un elemento aggiunto e posticcio rispetto alla originaria conformazione ed aspetto grafico del titolo.
Risulta, pertanto, evidente l'inadempimento della consistito Controparte_1
nell'indebito utilizzo della provvista, mediante la negoziazione dei suindicati titoli contraffatti o a favore di persone diverse dai beneficiari, i cui documenti identificativi prodotti in copia neppure consentono di rilevare che gli stessi documenti fossero immuni da tracce di contraffazione.
Non si ravvisa, di contro, alcuna responsabilità di che non ha negoziato alcun Controparte_5
assegno, atteso il principio espresso dalla S.C., a mente del quale “…in tema di responsabilità
della banca per l'avvenuto pagamento di assegni falsificati non rileva la procedura di c.d. 'check
truncation', la quale attiene esclusivamente ai rapporti tra le banche e non comporta modificazioni
dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente, il che rende di per sé
irrilevante la mancata informazione in favore del cliente, da parte della banca mandataria, in ordine all'avvenuta adozione di tale procedura di pagamento...” (cfr. Cass., Sez. 1 civ., Ord. n.
32706 del 7.11.2022; conforme Cass., Sez.
6-1 civ., Ord. n. 13152 del 14.5.2021).
Non appare, infine, rilevante la modalità di trasmissione degli assegni bancari tramite il servizio di posta ordinaria non assicurata, poiché non è provata la sussistenza dell'incidenza causale di questa modalità di trasmissione dei titoli rispetto all'evento dannoso (e, ancora più a monte, parte convenuta non ha provato nemmeno l'effettivo utilizzo di tale modalità di spedizione dei titoli);
secondo l'insegnamento della S.C. sul punto “…la condotta tenuta dal traente un assegno di
rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al
beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in
riferimento all'evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in
ragione del successivo pagamento dell'assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto
cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario, giacché detto evento è
da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l'evidente falsificazione,
rispettivamente dall'istituto di credito che ha posto il titolo all'incasso e dalla banca che lo ha
presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una
concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e
carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e gli utenti del medesimo...”
(cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 7618 del 30.3.2010; conf. Cass. civ., Sez. 6 – 1, n. 23460 del
4.11.2014; Cass., Sez. 1, Ord. n. 12984 del 15.5.2019).
Dalle suesposte considerazioni discende, in accoglimento della domanda, la condanna della CP_1
al pagamento dell'importo di € 7.578,87 per i titoli di cui in atto di Controparte_1
citazione, oltre interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
dev'essere rigettata, infine, sia la domanda di garanzia e manleva spiegata dalla convenuta nei CP_1
confronti della terza chiamata che la domanda subordinata proposta dalla non CP_6
ravvisandosi, per le ragioni sopra espresse, alcun concorso della danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione Parte_1
notificato in data 30.3.2021 nei confronti della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con la chiamata in causa della CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione
[...]
disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte
[...]
attrice, del complessivo importo di € 7.578,87 per i titoli di cui in atto di citazione, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
---
2) rigetta la domanda di garanzia proposta dalla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore;
3) condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 in favore dell'avv. Giampaolo Miotto per dichiarato anticipo ed in complessivi € 2.540,00 in favore della terza chiamata, oltre spese generali, IVA e CPA,
come per legge.---
Roma, 12.12.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi