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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/08/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.n.756/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 756/2021 promossa da:
in proprio (c.f. ) e quale titolare della omonima impresa TE C.F._1
), rappresentato uela PU elettivamente domiciliato presso lo P.IVA_1 studio ifensore sito in Perugia, via Cesare Balbo n.9
-attore opponente–
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo CO C.F._2 iciliat predetto difensore sito in Foligno, piazza Matteotti n.34
-convenuto opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 24.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. ha introdotto il giudizio di merito ex art.616 c.p.c. a seguito del TE ricorso in opposizione all'ese biliare presso terzi R.G.E.n.413/2020, conclusosi con ordinanza di assegnazione del G.E. del 16.11.2021. Alla base della opposizione il sig. ha contestato il diritto TE del sig. di procedere esecutivamente con il pignoramento pre crediti relativi a canoni CP_1 di locazione afferenti immobili oggetto di fondo patrimoniale, in quanto tali impignorabili;
ha contestato inoltre il diritto di procedere esecutivamente anche sotto il profilo dell'an e del quantum del credito azionato. Si costituiva regolarmente in giudizio il sig. contestando specificatamente le CO eccezioni dedotte dalla opponente ed insistendo per la piena legittimità dell'azione esecutiva intrapresa. Approfondite e sviluppate dalle parti le diverse tesi difensive in sede di memorie ex art.183 c.p.c., sesto comma, la causa veniva ritenuta di natura documentale e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 24.04.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
*****
pagina 1 di 5 L'opposizione spiegata dal sig. nei confronti dell'azione esecutiva presso terzi intrapresa dal sig. TE
non risulta fondata ed in quanto tale non può trovare legittimo accoglimento. CP_1
ordine alla eccezione di impignorabilità dei crediti relativi ai canoni di locazione afferenti beni immobili conferiti in fondo patrimoniale si consideri che “In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia -da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità- del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.” (Cass.Civ.n.32146 del 12.12.2024). Più esplicitamente: “l'inerenza del debito all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge non solo non assolve quest'ultimo dall'onere di provare l'estraneità prevista dall'art. 170 c.c., ma, al contrario, che è normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che un debito così contratto sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari. Infatti, proprio dalla disciplina della famiglia -sia nella Carta Costituzionale (artt.2 e 29) sia nel codice civile (artt.143 e 144 c.c.), quale società naturale- si desume l'ordinaria destinazione alle esigenze familiari dei proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza (morale e materiale), hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione ai bisogni della famiglia…Il dettato normativo individua una situazione di normalità in cui i redditi derivanti dal lavoro personale dei coniugi non sono destinati alla famiglia solo in via residuale ma, anzi, in via principale (in ossequio al principio di proporzionalità contenuto nell'art. 143, ult.co., c.c.)…Rispetto al rischio di un'eccessiva generalizzazione (secondo cui qualsiasi attività con finalità lucrative, professionale od imprenditoriale, finirebbe comunque per essere tesa al soddisfacimento dei bisogni della famiglia) che potrebbe trascurare le particolarità della fattispecie concreta, si osserva che, proprio in base alle citate norme, è possibile che l'indirizzo della vita familiare sia stato regolato dai coniugi diversamente da quanto previsto nell'art. 143, ult. co., c.c. (ad esempio prevedendo che i frutti della capacità di lavoro professionale non siano in alcun modo impiegati per il benessere della famiglia, alle cui esigenze si è deciso di destinare le rendite di un determinato patrimonio)…in altre parole, la regola casistica (secondo l'id quod plerumque accidit) della rispondenza dell'obbligazione contratta nell'attività imprenditoriale o professionale, svolta personalmente dal coniuge debitore, alle esigenze della famiglia può essere derogata dalla prova (che, in base ai principi generali, incombe sul soggetto che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.) di un accordo ex art. 144 c.c., in base al quale il ménage familiare non è in alcun modo alimentato dai proventi dell'attività lavorativa nell'ambito della quale ha avuto origine il credito azionato in sede esecutiva” (motivazione, par.5, 6, 7, della predetta Cass.Civ.n.32146 del 12.12.2024). In altri termini “il diritto del creditore di soddisfarsi sui beni del proprio debitore, in forza della garanzia patrimoniale generica ex art.2740 c.c., è ovviamente di portata generale. Esso, con specifico riguardo ai beni conferiti dal debitore in fondo patrimoniale, non perde tale carattere, ma deve coniugarsi con la regola eccettuativa dettata dall'art. 170 c.c., secondo cui "L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Il creditore, dunque, non può agire esecutivamente su detti beni (sempre che il fondo sia stato regolarmente costituito e annotato sull'atto di matrimonio, questioni qui non in discussione) se: a) il debito è insorto per il soddisfacimento di scopi estranei ai bisogni della famiglia;
b) il creditore stesso ne era a pagina 2 di 5 conoscenza (all'atto della stessa insorgenza del debito). Pertanto, nel momento in cui il creditore aggredisce senz'altro esecutivamente i beni già conferiti in fondo patrimoniale all'atto del pignoramento viene speso il presupposto implicito della pignorabilità dei beni stessi, ossia, correlativamente: aa) che il debito venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia;
ed inoltre, bb) che esso creditore non era a conoscenza dell'estraneità dell'obbligazione ai bisogni familiari. Ebbene, è proprio con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, che il debitore esecutato può far valere il descritto regime di impignorabilità, restando onerato di dimostrare che detti presupposti (implicitamente o esplicitamente invocati dal pignorante, non importa) sono nella specie insussistenti (circa l'attribuzione dell'onere della prova in capo all'opponente, in subiecta materia, si vedano, ex multis, Cass. n. 2970/2013; Cass. n. 4011/2013; Cass. n. 5385/2013; Cass. n. 21800/2016; Cass. n. 18110/2020; Cass. n. 41255/2021): egli deve dunque dimostrare che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e che il creditore ne era consapevole, da tanto discendendo, dunque, l'insussistenza del diritto del pignorante di procedere esecutivamente sui beni aggrediti, benché conferiti nel fondo patrimoniale” (Cass.Civ.n.31575 del 13.11.2023, motivazione, par.3.2.2.). Ed ancora si consideri che “La nozione di “bisogni della famiglia” di cui all'art. 170 c.c. va considerata in senso ampio, dovendosi quindi escludere la pignorabilità dei beni costituenti il fondo patrimoniale per le sole obbligazioni derivanti da esigenze voluttuarie o caratterizzate da interessi meramente speculativi. Il legittimo assoggettamento dei beni costituenti il fondo patrimoniale ad esecuzione forzata può esser accertata dal giudice adito nel corso di un giudizio oppositivo ex art. 615 c.p.c. anche sulla scorta della sola documentazione allegata agli atti di causa, essendo invece onere dell'opponente provare l'estraneità dell'obbligazione contratta ai “bisogni della famiglia” e la relativa conoscenza da parte del creditore” (Cass.Civ.n.9789 del 11.04.2024). Alla luce degli univoci principi sopra richiamati, pienamente condivisi da questo giudicante -ed in ordine ai quali non si ravvisa alcun ragionevole motivo per disattenderli-, valutati nel contesto probatorio di cui è oggi causa, ritiene questo Tribunale che il sig. nella sua qualità di opponente, non risulta avere TE fornito una prova adeguata della invocata imp dei crediti oggetto di esecuzione. Dall'esame del complessivo materiale probatorio in atti non si rinviene infatti né una prova adeguata che il debito posto alla base dell'esecuzione era stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e né una prova adeguata del fatto che il creditore ne era effettivamente consapevole. Tenuto conto quindi che -diversamente da quanto dedotto dall'opponente- non è il creditore procedente la parte onerata dall'obbligo di comprovare che il credito vantato nei confronti del debitore era stato contratto per debiti inerenti ai bisogni della famiglia ma, al contrario, è il debitore che, eccependo la deroga alla regola generale della responsabilità patrimoniale ex art.2740 c.c., deve fornire la prova specifica che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari, nel caso di specie il fatto che il sig. fosse imprenditore edile e che TE proprio in tale sua qualità acquistava e rivendeva immobili -e quindi la dedotta inerenza del debito in questione all'esercizio dell'attività commerciale ed imprenditoriale del predetto sig. non è TE sufficiente a comprovare la estraneità dell'obbligazione ai bisogni -intesi in senso ampio- della famiglia. Considerato infatti che “l'inerenza del debito all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge non solo non assolve quest'ultimo dall'onere di provare l'estraneità prevista dall'art. 170 c.c., ma, al contrario, che è normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che un debito così contratto sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari” (Cass.Civ.n.32146 del 12.12.2024); tenuto conto che deve ritenersi normale che i risultati dell'attività imprenditoriale e/o professionale di un coniuge vengano destinati al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della famiglia;
dato atto che non si rinviene alcun elemento probatorio -anche solo indiziario- indicativo di un concordato menage familiare non alimentato dai proventi dell'attività lavorativa nell'ambito della quale aveva avuto origine il credito azionato in sede esecutiva;
dall'esame del compendio probatorio in atti non rinviene il giudicante alcuna prova diretta e specifica che il debito in questione era stato contratto per fini ed esigenze meramente voluttuarie o di natura esclusivamente speculativa. Peraltro, il fatto che nel corso degli anni una numerosissima quantità di beni immobili -compreso quello originariamente destinato al creditore- siano stati progressivamente conferiti dal sig. all'interno del fondo patrimoniale depone univocamente nella direzione di TE
pagina 3 di 5 ritenere che anche l'operazione economica generatrice del debito di causa rientrava nella finalità principale di soddisfazione dei bisogni della famiglia. A tutto ciò si aggiunga che, in ogni caso, difetta anche qualsiasi riscontro probatorio comprovante il fatto della consapevolezza del creditore in ordine alla estraneità dell'obbligazione ai bisogni familiari del debitore. Ed invero il fatto che il Sig. aderì alla complessa operazione economica con il sig. CP_1 TE con la piena coscienza della qualità di imprenditore edile di quest'ultimo e quindi il fatto che il sig.
si accordò con il sig. nella consapevolezza della sua attività imprenditoriale di CP_1 TE acquisto terreni, costruzioni e vendite di immobili, non comprova in alcun modo una concreta consapevolezza della destinazione dei proventi e/o comunque dei risultati dell'operazione economica a finalità non inerenti ai bisogni della famiglia. In altri termini, la conoscenza della qualifica di imprenditore della sua controparte non comprova che il sig. fosse anche a diretta conoscenza del reale ed CP_1 effettivo indirizzo familiare del sig. e quindi in particolare non comprova che fosse a TE conoscenza del fatto che l'operazione nclusa aveva la finalità di essere destinata a soddisfare esigenze estranee a quelle familiari. In sostanza non vi è prova in atti che il creditore fosse effettivamente a conoscenza della estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia. Conclusivamente pertanto ritiene questo Tribunale che parte opponente non ha sufficientemente comprovato la fondatezza della eccezione di impignorabilità dei canoni di locazione oggetto di esecuzione. Analogamente infondata risulta l'ulteriore eccezione dedotta dall'opponente e relativa alla pretesa inesistenza del diritto del sig. di agire esecutivamente per il recupero dell'intera CO somma indicata nella sentenza n.224/2019 della Corte di Appello di Perugia;
ha sostenuto infatti parte opponente che il predetto sig. , nella sua qualità di erede del defunto padre sig. CP_1 Persona_1
ed in assenza di espressa pronuncia di solidarietà, avrebbe potuto agire esecutivamente solo
[...] nte per il recupero della sua quota -pari al 50% della somma liquidata in sentenza, spettando il diritto di agire esecutivamente per l'altro 50% alla sorella coerede- e non per il recupero dell'intero credito ereditario. Tale eccezione non può essere condivisa. Ed invero si consideri che “ciascun coerede, ove il titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione ereditaria, riconosca un determinato credito del "de cuius", senza nessuna limitazione per quote, né previsione di una solidarietà attiva, può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario (Cass.Civ.n.9158 del 16.04.2013). Ed ancora inequivocabilmente: “Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione” (Cass.Civ.n.27417 del 20.11.2017; Cass.Civ.n.13163 del 14.05.2024; Cass.Civ.n.18331 del 07.06.2022). Nello stesso senso: “I crediti del "de cuius" non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi”: (Cass.Civ., Sez. Unite, n.24657 del 28.11.2007). Alla luce dei principi sopra richiamati appare quindi evidente la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal sig. per il recupero dell'intero credito ereditario. Legittimità che questo Tribunale ravvisa CP_1 anche in ordine alla valutazione dell'importo contenuto nell'atto di precetto a titolo di pagamento delle spese legali. Esaminando infatti il dispositivo della sentenza n.224/2019 appare evidente che la Corte di Appello di Perugia, nello stabilire la compensazione delle spese legali nella misura di un terzo, abbia quantificato le spese legali del primo e del secondo grado direttamente in rapporto alla restante quota dei due terzi posta espressamente a carico del sig. e ciò ampiamente in linea con i parametri relativi TE al valore della controversia. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con riferimento all'attività effettivamente svolta. Al riguardo peraltro, nel dare atto che l'agire in giudizio per far valere una pretesa -che può anche dispiegarsi nell'opposizione ad una altrui iniziativa con eccezioni verso di questa pagina 4 di 5 contrastanti- che poi alla fine risulta infondata non costituisce di per sé una utilizzazione abusiva degli strumenti processuali occorrendo sempre, al riguardo, la sussistenza di dolo, mala fede o colpa grave e rilevato che nel caso di specie, in base ad una valutazione complessiva di tutte le circostanze del giudizio, la sussistenza delle predette censurabili condotte non viene rinvenuta da questo giudicante, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità aggravata
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice opponente in proprio e quale titolare della omonima impresa nei confronti della parte convenuta TE
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CO
-rigetta l anze;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di TE CO
; spese di lite che si liquidano in euro 10.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e
[...] C.I. come per legge.
Spoleto, 14.08.2025
Andrea Giuliani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 756/2021 promossa da:
in proprio (c.f. ) e quale titolare della omonima impresa TE C.F._1
), rappresentato uela PU elettivamente domiciliato presso lo P.IVA_1 studio ifensore sito in Perugia, via Cesare Balbo n.9
-attore opponente–
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo CO C.F._2 iciliat predetto difensore sito in Foligno, piazza Matteotti n.34
-convenuto opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 24.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. ha introdotto il giudizio di merito ex art.616 c.p.c. a seguito del TE ricorso in opposizione all'ese biliare presso terzi R.G.E.n.413/2020, conclusosi con ordinanza di assegnazione del G.E. del 16.11.2021. Alla base della opposizione il sig. ha contestato il diritto TE del sig. di procedere esecutivamente con il pignoramento pre crediti relativi a canoni CP_1 di locazione afferenti immobili oggetto di fondo patrimoniale, in quanto tali impignorabili;
ha contestato inoltre il diritto di procedere esecutivamente anche sotto il profilo dell'an e del quantum del credito azionato. Si costituiva regolarmente in giudizio il sig. contestando specificatamente le CO eccezioni dedotte dalla opponente ed insistendo per la piena legittimità dell'azione esecutiva intrapresa. Approfondite e sviluppate dalle parti le diverse tesi difensive in sede di memorie ex art.183 c.p.c., sesto comma, la causa veniva ritenuta di natura documentale e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 24.04.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
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pagina 1 di 5 L'opposizione spiegata dal sig. nei confronti dell'azione esecutiva presso terzi intrapresa dal sig. TE
non risulta fondata ed in quanto tale non può trovare legittimo accoglimento. CP_1
ordine alla eccezione di impignorabilità dei crediti relativi ai canoni di locazione afferenti beni immobili conferiti in fondo patrimoniale si consideri che “In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia -da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità- del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.” (Cass.Civ.n.32146 del 12.12.2024). Più esplicitamente: “l'inerenza del debito all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge non solo non assolve quest'ultimo dall'onere di provare l'estraneità prevista dall'art. 170 c.c., ma, al contrario, che è normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che un debito così contratto sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari. Infatti, proprio dalla disciplina della famiglia -sia nella Carta Costituzionale (artt.2 e 29) sia nel codice civile (artt.143 e 144 c.c.), quale società naturale- si desume l'ordinaria destinazione alle esigenze familiari dei proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza (morale e materiale), hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione ai bisogni della famiglia…Il dettato normativo individua una situazione di normalità in cui i redditi derivanti dal lavoro personale dei coniugi non sono destinati alla famiglia solo in via residuale ma, anzi, in via principale (in ossequio al principio di proporzionalità contenuto nell'art. 143, ult.co., c.c.)…Rispetto al rischio di un'eccessiva generalizzazione (secondo cui qualsiasi attività con finalità lucrative, professionale od imprenditoriale, finirebbe comunque per essere tesa al soddisfacimento dei bisogni della famiglia) che potrebbe trascurare le particolarità della fattispecie concreta, si osserva che, proprio in base alle citate norme, è possibile che l'indirizzo della vita familiare sia stato regolato dai coniugi diversamente da quanto previsto nell'art. 143, ult. co., c.c. (ad esempio prevedendo che i frutti della capacità di lavoro professionale non siano in alcun modo impiegati per il benessere della famiglia, alle cui esigenze si è deciso di destinare le rendite di un determinato patrimonio)…in altre parole, la regola casistica (secondo l'id quod plerumque accidit) della rispondenza dell'obbligazione contratta nell'attività imprenditoriale o professionale, svolta personalmente dal coniuge debitore, alle esigenze della famiglia può essere derogata dalla prova (che, in base ai principi generali, incombe sul soggetto che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.) di un accordo ex art. 144 c.c., in base al quale il ménage familiare non è in alcun modo alimentato dai proventi dell'attività lavorativa nell'ambito della quale ha avuto origine il credito azionato in sede esecutiva” (motivazione, par.5, 6, 7, della predetta Cass.Civ.n.32146 del 12.12.2024). In altri termini “il diritto del creditore di soddisfarsi sui beni del proprio debitore, in forza della garanzia patrimoniale generica ex art.2740 c.c., è ovviamente di portata generale. Esso, con specifico riguardo ai beni conferiti dal debitore in fondo patrimoniale, non perde tale carattere, ma deve coniugarsi con la regola eccettuativa dettata dall'art. 170 c.c., secondo cui "L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Il creditore, dunque, non può agire esecutivamente su detti beni (sempre che il fondo sia stato regolarmente costituito e annotato sull'atto di matrimonio, questioni qui non in discussione) se: a) il debito è insorto per il soddisfacimento di scopi estranei ai bisogni della famiglia;
b) il creditore stesso ne era a pagina 2 di 5 conoscenza (all'atto della stessa insorgenza del debito). Pertanto, nel momento in cui il creditore aggredisce senz'altro esecutivamente i beni già conferiti in fondo patrimoniale all'atto del pignoramento viene speso il presupposto implicito della pignorabilità dei beni stessi, ossia, correlativamente: aa) che il debito venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia;
ed inoltre, bb) che esso creditore non era a conoscenza dell'estraneità dell'obbligazione ai bisogni familiari. Ebbene, è proprio con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, che il debitore esecutato può far valere il descritto regime di impignorabilità, restando onerato di dimostrare che detti presupposti (implicitamente o esplicitamente invocati dal pignorante, non importa) sono nella specie insussistenti (circa l'attribuzione dell'onere della prova in capo all'opponente, in subiecta materia, si vedano, ex multis, Cass. n. 2970/2013; Cass. n. 4011/2013; Cass. n. 5385/2013; Cass. n. 21800/2016; Cass. n. 18110/2020; Cass. n. 41255/2021): egli deve dunque dimostrare che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e che il creditore ne era consapevole, da tanto discendendo, dunque, l'insussistenza del diritto del pignorante di procedere esecutivamente sui beni aggrediti, benché conferiti nel fondo patrimoniale” (Cass.Civ.n.31575 del 13.11.2023, motivazione, par.3.2.2.). Ed ancora si consideri che “La nozione di “bisogni della famiglia” di cui all'art. 170 c.c. va considerata in senso ampio, dovendosi quindi escludere la pignorabilità dei beni costituenti il fondo patrimoniale per le sole obbligazioni derivanti da esigenze voluttuarie o caratterizzate da interessi meramente speculativi. Il legittimo assoggettamento dei beni costituenti il fondo patrimoniale ad esecuzione forzata può esser accertata dal giudice adito nel corso di un giudizio oppositivo ex art. 615 c.p.c. anche sulla scorta della sola documentazione allegata agli atti di causa, essendo invece onere dell'opponente provare l'estraneità dell'obbligazione contratta ai “bisogni della famiglia” e la relativa conoscenza da parte del creditore” (Cass.Civ.n.9789 del 11.04.2024). Alla luce degli univoci principi sopra richiamati, pienamente condivisi da questo giudicante -ed in ordine ai quali non si ravvisa alcun ragionevole motivo per disattenderli-, valutati nel contesto probatorio di cui è oggi causa, ritiene questo Tribunale che il sig. nella sua qualità di opponente, non risulta avere TE fornito una prova adeguata della invocata imp dei crediti oggetto di esecuzione. Dall'esame del complessivo materiale probatorio in atti non si rinviene infatti né una prova adeguata che il debito posto alla base dell'esecuzione era stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e né una prova adeguata del fatto che il creditore ne era effettivamente consapevole. Tenuto conto quindi che -diversamente da quanto dedotto dall'opponente- non è il creditore procedente la parte onerata dall'obbligo di comprovare che il credito vantato nei confronti del debitore era stato contratto per debiti inerenti ai bisogni della famiglia ma, al contrario, è il debitore che, eccependo la deroga alla regola generale della responsabilità patrimoniale ex art.2740 c.c., deve fornire la prova specifica che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari, nel caso di specie il fatto che il sig. fosse imprenditore edile e che TE proprio in tale sua qualità acquistava e rivendeva immobili -e quindi la dedotta inerenza del debito in questione all'esercizio dell'attività commerciale ed imprenditoriale del predetto sig. non è TE sufficiente a comprovare la estraneità dell'obbligazione ai bisogni -intesi in senso ampio- della famiglia. Considerato infatti che “l'inerenza del debito all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge non solo non assolve quest'ultimo dall'onere di provare l'estraneità prevista dall'art. 170 c.c., ma, al contrario, che è normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che un debito così contratto sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari” (Cass.Civ.n.32146 del 12.12.2024); tenuto conto che deve ritenersi normale che i risultati dell'attività imprenditoriale e/o professionale di un coniuge vengano destinati al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della famiglia;
dato atto che non si rinviene alcun elemento probatorio -anche solo indiziario- indicativo di un concordato menage familiare non alimentato dai proventi dell'attività lavorativa nell'ambito della quale aveva avuto origine il credito azionato in sede esecutiva;
dall'esame del compendio probatorio in atti non rinviene il giudicante alcuna prova diretta e specifica che il debito in questione era stato contratto per fini ed esigenze meramente voluttuarie o di natura esclusivamente speculativa. Peraltro, il fatto che nel corso degli anni una numerosissima quantità di beni immobili -compreso quello originariamente destinato al creditore- siano stati progressivamente conferiti dal sig. all'interno del fondo patrimoniale depone univocamente nella direzione di TE
pagina 3 di 5 ritenere che anche l'operazione economica generatrice del debito di causa rientrava nella finalità principale di soddisfazione dei bisogni della famiglia. A tutto ciò si aggiunga che, in ogni caso, difetta anche qualsiasi riscontro probatorio comprovante il fatto della consapevolezza del creditore in ordine alla estraneità dell'obbligazione ai bisogni familiari del debitore. Ed invero il fatto che il Sig. aderì alla complessa operazione economica con il sig. CP_1 TE con la piena coscienza della qualità di imprenditore edile di quest'ultimo e quindi il fatto che il sig.
si accordò con il sig. nella consapevolezza della sua attività imprenditoriale di CP_1 TE acquisto terreni, costruzioni e vendite di immobili, non comprova in alcun modo una concreta consapevolezza della destinazione dei proventi e/o comunque dei risultati dell'operazione economica a finalità non inerenti ai bisogni della famiglia. In altri termini, la conoscenza della qualifica di imprenditore della sua controparte non comprova che il sig. fosse anche a diretta conoscenza del reale ed CP_1 effettivo indirizzo familiare del sig. e quindi in particolare non comprova che fosse a TE conoscenza del fatto che l'operazione nclusa aveva la finalità di essere destinata a soddisfare esigenze estranee a quelle familiari. In sostanza non vi è prova in atti che il creditore fosse effettivamente a conoscenza della estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia. Conclusivamente pertanto ritiene questo Tribunale che parte opponente non ha sufficientemente comprovato la fondatezza della eccezione di impignorabilità dei canoni di locazione oggetto di esecuzione. Analogamente infondata risulta l'ulteriore eccezione dedotta dall'opponente e relativa alla pretesa inesistenza del diritto del sig. di agire esecutivamente per il recupero dell'intera CO somma indicata nella sentenza n.224/2019 della Corte di Appello di Perugia;
ha sostenuto infatti parte opponente che il predetto sig. , nella sua qualità di erede del defunto padre sig. CP_1 Persona_1
ed in assenza di espressa pronuncia di solidarietà, avrebbe potuto agire esecutivamente solo
[...] nte per il recupero della sua quota -pari al 50% della somma liquidata in sentenza, spettando il diritto di agire esecutivamente per l'altro 50% alla sorella coerede- e non per il recupero dell'intero credito ereditario. Tale eccezione non può essere condivisa. Ed invero si consideri che “ciascun coerede, ove il titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione ereditaria, riconosca un determinato credito del "de cuius", senza nessuna limitazione per quote, né previsione di una solidarietà attiva, può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario (Cass.Civ.n.9158 del 16.04.2013). Ed ancora inequivocabilmente: “Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione” (Cass.Civ.n.27417 del 20.11.2017; Cass.Civ.n.13163 del 14.05.2024; Cass.Civ.n.18331 del 07.06.2022). Nello stesso senso: “I crediti del "de cuius" non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi”: (Cass.Civ., Sez. Unite, n.24657 del 28.11.2007). Alla luce dei principi sopra richiamati appare quindi evidente la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal sig. per il recupero dell'intero credito ereditario. Legittimità che questo Tribunale ravvisa CP_1 anche in ordine alla valutazione dell'importo contenuto nell'atto di precetto a titolo di pagamento delle spese legali. Esaminando infatti il dispositivo della sentenza n.224/2019 appare evidente che la Corte di Appello di Perugia, nello stabilire la compensazione delle spese legali nella misura di un terzo, abbia quantificato le spese legali del primo e del secondo grado direttamente in rapporto alla restante quota dei due terzi posta espressamente a carico del sig. e ciò ampiamente in linea con i parametri relativi TE al valore della controversia. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con riferimento all'attività effettivamente svolta. Al riguardo peraltro, nel dare atto che l'agire in giudizio per far valere una pretesa -che può anche dispiegarsi nell'opposizione ad una altrui iniziativa con eccezioni verso di questa pagina 4 di 5 contrastanti- che poi alla fine risulta infondata non costituisce di per sé una utilizzazione abusiva degli strumenti processuali occorrendo sempre, al riguardo, la sussistenza di dolo, mala fede o colpa grave e rilevato che nel caso di specie, in base ad una valutazione complessiva di tutte le circostanze del giudizio, la sussistenza delle predette censurabili condotte non viene rinvenuta da questo giudicante, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità aggravata
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice opponente in proprio e quale titolare della omonima impresa nei confronti della parte convenuta TE
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CO
-rigetta l anze;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di TE CO
; spese di lite che si liquidano in euro 10.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e
[...] C.I. come per legge.
Spoleto, 14.08.2025
Andrea Giuliani
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