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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2025, n. 6046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6046 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da AZ SA NN LI - Presidente - Sent. n. sez. 115/2025 NO SI CC – 22/01/2025 IA ES BE R.G.N. 38268/2024 EL CO - Relatore - RL LD ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da EO NI IO nato a [...] il [...]; avverso l’ordinanza del 2 ottobre 2024 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EL CO;
letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 16 gennaio 2025 dall’avv. Enrico Rando, nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
1. Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata da NI IO EO avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 5 Num. 6046 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 22/01/2025 2 preliminari, in quanto sottoscritta dall’indagato in proprio e non quale legale rappresentante della società (avente diritto alla restituzione del bene). 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’indagato, si compone di due motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e dell’inosservanza di norma processuale, deduce violazione degli artt. 322, 568 e 591 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale di Napoli non avrebbe correttamente valutato la legittimazione del ricorrente, non tenendo conto che il EO sarebbe indagato proprio perché i beni, oggetto di sequestro (e che si assumono distratti dalla società fallita), sarebbero nella sua stessa disponibilità. E tanto darebbe, in sé, conto dell’esistenza di un suo interesse concreto ed attuale a proporre istanza di riesame, quale titolare del diritto alla restituzione della . 2.2. Il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge, dell’inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, deduce che il Tribunale non avrebbe indicato, neanche sinteticamente, le ragioni poste a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle connesse esigenze cautelari. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Per come correttamente evidenziato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, il sequestro preventivo (in relazione al quale il ricorrente aveva avanzato richiesta di riesame) ha per oggetto una pluralità di beni nella proprietà e nella disponibilità della società di cui il EO è legale rappresentante, che si assumono essere stati distratti dalla società fallita (Oli Carpino srl). In questi casi, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro ( , Sez. 3, n. 36021 del 01/06/2023, Gabrielli, n.m.; Sez. 3, n. 16352 dell’11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992; Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321) Il EO, tuttavia, ha conferito nomina al difensore e presentato ricorso in proprio, e non nell'interesse della società, per cui, come già ritenuto da questa Corte, pur essendo l’indagato astrattamente legittimato all'impugnazione, non è legittimato in proprio, ma nella predetta qualità, essendo necessario il 3 conferimento di procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321). Correttamente, quindi il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta in proprio dal EO;
e tanto giustifica l’omessa valutazione delle ulteriori censure sollevate e, con esse, della sussistenza di presupposti fondati la misura. 4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL CO AZ SA NN LI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EL CO;
letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 16 gennaio 2025 dall’avv. Enrico Rando, nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
1. Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata da NI IO EO avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 5 Num. 6046 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 22/01/2025 2 preliminari, in quanto sottoscritta dall’indagato in proprio e non quale legale rappresentante della società (avente diritto alla restituzione del bene). 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’indagato, si compone di due motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e dell’inosservanza di norma processuale, deduce violazione degli artt. 322, 568 e 591 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale di Napoli non avrebbe correttamente valutato la legittimazione del ricorrente, non tenendo conto che il EO sarebbe indagato proprio perché i beni, oggetto di sequestro (e che si assumono distratti dalla società fallita), sarebbero nella sua stessa disponibilità. E tanto darebbe, in sé, conto dell’esistenza di un suo interesse concreto ed attuale a proporre istanza di riesame, quale titolare del diritto alla restituzione della . 2.2. Il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge, dell’inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, deduce che il Tribunale non avrebbe indicato, neanche sinteticamente, le ragioni poste a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle connesse esigenze cautelari. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Per come correttamente evidenziato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, il sequestro preventivo (in relazione al quale il ricorrente aveva avanzato richiesta di riesame) ha per oggetto una pluralità di beni nella proprietà e nella disponibilità della società di cui il EO è legale rappresentante, che si assumono essere stati distratti dalla società fallita (Oli Carpino srl). In questi casi, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro ( , Sez. 3, n. 36021 del 01/06/2023, Gabrielli, n.m.; Sez. 3, n. 16352 dell’11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992; Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321) Il EO, tuttavia, ha conferito nomina al difensore e presentato ricorso in proprio, e non nell'interesse della società, per cui, come già ritenuto da questa Corte, pur essendo l’indagato astrattamente legittimato all'impugnazione, non è legittimato in proprio, ma nella predetta qualità, essendo necessario il 3 conferimento di procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321). Correttamente, quindi il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta in proprio dal EO;
e tanto giustifica l’omessa valutazione delle ulteriori censure sollevate e, con esse, della sussistenza di presupposti fondati la misura. 4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL CO AZ SA NN LI