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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/11/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 845/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 845/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BRIGANDI' JOSEPH F. con domicilio in C/O Parte_1 DELOITTE LEGAL ITALIA, VIA TESTONI 3 BOLOGNA
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. VEZZULLI ELENA con domicilio in P.ZZA Controparte_1 DEI MERCANTI 2 29121 CP_1
APPELLATO
Conclusioni:
Attore: “Voglia l'ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via istruttoria, disporre apposita consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare: i) l'attuale
valore venale dell' ii) il valore di mercato dell'Area antecedente la prima apposizione del Parte_2
vincolo espropriativo;
iii) il valore dell'Area post reiterazione del vincolo effettuata nel corso degli
anni dal 2001 al 2012; iv) il quantum di deprezzamento del valore dell' subito per effetto Parte_2
della reiterazione del vincolo espropriativo;
- nel merito, accertare il diritto di a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 39 d.p.r. 327/2001 Pt_1
sorto per effetto della reiterazione del vincolo espropriativo disposta nel tempo, dapprima, con la
pagina 1 di 7 delibera di Giunta provinciale n. 127 del 29 marzo 2001 e, da ultimo, con la con delibera comunale n.
6 del 5 marzo 2012 e, per l'effetto, condannare il a corrispondere a parte attrice Controparte_1
detto indennizzo, quantificato in € 1.565.261,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di Giustizia, maggiorata di interessi e accessori di legge;
- in ogni caso, condannare controparte alla rifusione di spese, onorari, compensi e altri accessori di
legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato”
Convenuto: “Voglia la Corte adita, contrariis reiectis , rigettare la domanda attrice perché priva di
ogni fondamento sia in fatto che in diritto, sia in rito che nel merito;
Ci si oppone all'ammissione della richiesta CTU;
Con riserva di articolare ogni ulteriore eccezione processuale e di merito, deduzione ed istanza
istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze professionali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società evocava innanzi a questa Corte Parte_1
d'Appello il per l'udienza del 05/09/2022. Controparte_1
La società attrice premetteva:
- di essere proprietaria di un'area di 19.298 mq sita in e delimitata dalle vie e XXIV CP_1 Pt_2
AG (“Area ), avendola acquistata da con atto pubblico del Pt_2 Controparte_2
29 dicembre 2021 rep. n. 19.599 racc. n. 13.370 e che con successivo atto pubblico del 24 gennaio
2022 rep. n. 19.666, racc. n. 13.429 aveva ricevuto in cessione dalla medesima ogni CP_2
credito e/o diritto litigioso nei confronti del relativo, conseguente e/o comunque Controparte_1
nascente proprio dal fatto di essere stata proprietaria di tale area (ivi compresa ogni possibile ed eventuale ragione di credito, di natura indennitaria, risarcitoria o comunque denominata);
- di essere, dunque, divenuta titolare anche del credito di natura indennitaria traente origine dalla pagina 2 di 7 reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio apposto più volte in passato sull' Parte_2
- che l' attualmente non edificata, nel corso degli anni aveva più volte subito l'apposizione Parte_2
di vincoli preordinati all'esproprio: il vincolo espropriativo era stato apposto per la prima volta in occasione dell'approvazione della variante generale al Piano Regolatore Generale comunale, avvenuta con delibera di Giunta provinciale n. 127 del 29 marzo 2000, con la quale l'Area fu destinata a Pt_2
“Verde pubblico” e classificata a “Servizi di quartiere”, di cui all'art. 41 delle Norme Tecniche di
Attuazione; in seguito, con delibera di Giunta comunale n. 127 del 28 aprile 2006, avente ad oggetto
“Destinazione ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R.
8.06.2001 n. 327, dell'area sita in delimitata dalle vie Morigi, della Raffalda e XXIV AG e dell'area sita in CP_1 Per_1
delimitata dalle vie Campesio, Cella e Arrigoni” il disponeva la pubblica utilità CP_1 CP_1
dell'opera e reiterava il vincolo espropriativo sull' la delibera di Giunta n. 127/2006 era Parte_2
impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato e successivamente annullata in accoglimento dello stesso con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2009;
-Successivamente, con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 5 marzo 2012 il Comune approvava il progetto preliminare per i “Lavori di realizzazione di un'area verde sita in fra le vie e CP_1 Pt_2
XXIV AG” e disponeva espressamente la “apposizione del vincolo espropriativo”;
- che con la medesima delibera n. 6/2012 il Comune quantificava in via provvisoria in € 1.550.549,00
l'importo dovuto a titolo di indennità per espropriare l' ma il procedimento espropriativo Parte_2
annunciato con la delibera consiliare n. 6 del 5 marzo 2012 non si concludeva e nessun lavoro veniva eseguito nei successivi anni;
- che, dal momento che con la delibera consiliare n. 6/2012 di reiterazione del vincolo espropriativo l'Ente non aveva quantificato l'indennità dovuta al proprietario ex art. 39 co. 2 d.p.r. 327/2001,
avanzava in data 3 marzo 2022 richiesta al Comune, il quale, tuttavia, con nota del 5 aprile Pt_1
2022 disattendeva la richiesta ritenendo che la destinazione dell' a “Verde pubblico” e Parte_2
“Servizi di quartiere”, prevista con la variante al PRG del 2001, non configurasse un vincolo pagina 3 di 7 espropriativo.
Tutto ciò premesso, la società attrice, rilevando che l'art. 39 comma 2 prevede -laddove, come nel caso di specie, gli atti di reiterazione del vincolo (e qui dunque la delibera n. 6/2012) non prevedano la corresponsione dell'indennità, che il privato possa chiederne il pagamento all'Autorità e, in caso di rifiuto o stima insoddisfacente possa agire impugnando entro 30 giorni il relativo atto dell'Autorità
“Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area”, chiedeva di ottenere un indennizzo, quantificato in € 310.109,80.
Si costituiva in giudizio il contestando le domande avversarie. Controparte_1
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia della Corte d'Appello, che conoscerebbe, in unico grado di merito, solo sull'adeguatezza dell'indennità di esproprio: in questo caso, invece, l'area non è stata espropriata, ma si discute di un asserito danno.
Nel merito, rilevava che con deliberazione n. 6 del 5.3.2012 aveva adottato una variante al PRG vigente e aveva posto, per la prima volta, un vincolo espropriativo all'area oggetto del presente contenzioso.
Tuttavia, prima della scadenza del “vincolo espropriativo”, nel 2016, il aveva Controparte_1
approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con deliberazioni Consiglio Comunale n. 23 e n. 245 del 6.6.2016. Tali strumenti urbanistici, mai stati impugnati dalla proprietà dell'area, non comporterebbero all'apposizione di “vincoli espropriativi”.
Rilevava comunque il convenuto che la questione era stato oggetto di giudizio avanti al CP_1
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna sez. Parma - R.G. n. 32/2021.
Questa Corte, con ordinanza 22.10.23, disponeva un rinvio per permettere il deposito della sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 2106/2025 del 14/03/2025, e tratteneva la causa in decisione all'udienza del 25.6.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, deve essere rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza di questa Corte sollevata pagina 4 di 7 dalla difesa del convenuto. CP_1
La reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell'atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, e poi di liquidare un indennizzo in misura non simbolica che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata: spetta poi al giudice ordinario, e specificamente alla Corte d'Appello (ex art. 39, III comma del DPR n. 327/2001), la determinazione dell'indennizzo dovuto "ex lege" per la legittima reiterazione del vincolo di inedificabilità (mentre spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione del vincolo, qualora l'atto di reiterazione sia stato annullato (Cass. civ. SS.UU. 19.4.2010
n. 9302). Posto, dunque, che la domanda tratta, nella specie, di quantificazione dell'indennizzo per
(legittima) reiterazione del vincolo, la competenza deve ritenersi correttamente radicata avanti il
Giudice adito.
Passando al merito, deve innanzitutto, esaminarsi il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n.
2106/2025 del 14/03/2025.
In essa si legge che aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado (del Parte_1
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna sez. Parma - R.G. n. 32/2021) che aveva respinto il ricorso proposto dalla ditta (dante causa dell'odierna parte attrice) per CP_2
l'annullamento del provvedimento del prot. n. 124830/2020 del 19.11.2020 e la CP_1 CP_1
conseguente condanna dell'amministrazione locale a provvedere alla ritipizzazione dell'area sita tra via
Morigi e via XXIV AG, oltre al risarcimento dei danni. “Il vincolo espropriativo del 2012 è stato
sostituito, prima della sua scadenza, da una diversa strumentazione urbanistica che, nel pieno rispetto
delle l.r. n. 20/2000 e n. 6/2009, ha qualificato l'area come verde pubblico. Per giurisprudenza
pagina 5 di 7 consolidata, la destinazione a verde pubblico non comporta l'imposizione di un vincolo espropriativo,
bensì conformativo, in quanto funzionale alla zonizzazione e alla definizione dei caratteri generali di
edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale (Cons. Stato, sez. IV,
09/08/2024, n. 7077). 29. L'area in questione è classificata, nell'ambito della pianificazione generale,
come “servizi di quartiere” e, nello specifico, come “verde pubblico”, in relazione al quale l'art. 36
del RUE prevede la realizzazione solo di “costruzioni funzionali al verde pubblico, quali chioschi,
capanni, ricoveri attrezzi, punti di ristoro, servizi N. 01362/2022 REG.RIC. igienici”. 30. Il vincolo in
questione, in quanto funzionale alla zonizzazione del territorio comunale e in quanto incidente non
solo sull'area dell'appellante ma su una generalità di beni, riveste indubbia natura conformativa,
tanto più che compete al POC e non al RUE l'apposizione dei vincoli espropriativi funzionali alla
localizzazione delle opere pubbliche (art. 30 l.r. 20/2000 e circolare regionale del 2010 cit.). 31. La
natura espropriativa del vincolo non può discendere né dalla circostanza che l'area non confini con
alcun terreno destinato a verde pubblico, poiché si tratta comunque di un vincolo generale imposto
dalla pianificazione urbanistica al fine di salvaguardare gli spazi verdi limitrofi al centro abitato (doc.
13 e 14 deposito , né dalla ridotta capacità edificatoria in termini percentuali dell'area in CP_1
questione, atteso che, per un verso, essa conserva una propria capacità edificatoria in termini assoluti
(il che garantisce lo ius aedificandi e il contenuto minimo essenziale della proprietà) e, per altro verso,
la destinazione a verde “anche se pone preclusione all'edificazione implicando l'esclusione della
possibilità di realizzare qualsiasi opera edilizia incidente sulla destinazione a verde, rimane comunque
espressione delle funzioni di ripartizione in zone del territorio, senza determinare vincoli tali da
escludere potenzialmente il diritto di proprietà nella sua interezza” (Cons. Stato, Sez. IV, 28/03/2022,
n. 2239; Cons. Stato, Sez. IV, 28/03/2022, n. 2239)”.
Da tale decisione consegue che l'unico vincolo espropriativo è stato apposto nel 2012 con la delibera del Consiglio Comune di n. 6, vincolo successivamente decaduto a seguito dell'approvazione CP_1
dei nuovi strumenti urbanistici del PSC e del RUE del 2016 (che non sono mai stati impugnati dalla pagina 6 di 7 proprietà dell'area e dunque hanno consolidato i propri effetti). In relazione poi al vincolo apposto nel
2006, esso è stato annullato dal Capo dello Stato, con la conseguente decadenza di tutti gli effetti della delibera impugnata e, quindi anche della destinazione dell'area ad uso pubblico ex art. 13 D.P.R. n.
327/2001.
Da ciò ne consegue che nessuna reiterazione di vincoli espropriativi è mai stata effettuata dal
[...]
nella vicenda che riguarda l'area di Via Morigi (“Per giurisprudenza consolidata, la CP_1
destinazione a verde pubblico non comporta l'imposizione di un vincolo espropriativo, bensì
conformativo, in quanto funzionale alla zonizzazione e alla definizione dei caratteri generali di
edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale (Cons. Stato sez. IV
9.8.2024 n. 7077)”).
Pertanto, ritiene la Corte che la domanda svolta dalla società debba essere rigettata, con Parte_1
conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, in favore del liquidate in € 15.000, sulla base del decreto ministeriale 147/22 (quattro fasi, Controparte_1
complessità tra minima e media), oltre spese generali, IVA e accessori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
- Rigetta la domanda proposta da società nei confronti del Parte_1 Controparte_1
- condanna società al pagamento in favore del delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 15.000,00, oltre spese generali e accessori.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 845/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BRIGANDI' JOSEPH F. con domicilio in C/O Parte_1 DELOITTE LEGAL ITALIA, VIA TESTONI 3 BOLOGNA
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. VEZZULLI ELENA con domicilio in P.ZZA Controparte_1 DEI MERCANTI 2 29121 CP_1
APPELLATO
Conclusioni:
Attore: “Voglia l'ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via istruttoria, disporre apposita consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare: i) l'attuale
valore venale dell' ii) il valore di mercato dell'Area antecedente la prima apposizione del Parte_2
vincolo espropriativo;
iii) il valore dell'Area post reiterazione del vincolo effettuata nel corso degli
anni dal 2001 al 2012; iv) il quantum di deprezzamento del valore dell' subito per effetto Parte_2
della reiterazione del vincolo espropriativo;
- nel merito, accertare il diritto di a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 39 d.p.r. 327/2001 Pt_1
sorto per effetto della reiterazione del vincolo espropriativo disposta nel tempo, dapprima, con la
pagina 1 di 7 delibera di Giunta provinciale n. 127 del 29 marzo 2001 e, da ultimo, con la con delibera comunale n.
6 del 5 marzo 2012 e, per l'effetto, condannare il a corrispondere a parte attrice Controparte_1
detto indennizzo, quantificato in € 1.565.261,00, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di Giustizia, maggiorata di interessi e accessori di legge;
- in ogni caso, condannare controparte alla rifusione di spese, onorari, compensi e altri accessori di
legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato”
Convenuto: “Voglia la Corte adita, contrariis reiectis , rigettare la domanda attrice perché priva di
ogni fondamento sia in fatto che in diritto, sia in rito che nel merito;
Ci si oppone all'ammissione della richiesta CTU;
Con riserva di articolare ogni ulteriore eccezione processuale e di merito, deduzione ed istanza
istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze professionali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società evocava innanzi a questa Corte Parte_1
d'Appello il per l'udienza del 05/09/2022. Controparte_1
La società attrice premetteva:
- di essere proprietaria di un'area di 19.298 mq sita in e delimitata dalle vie e XXIV CP_1 Pt_2
AG (“Area ), avendola acquistata da con atto pubblico del Pt_2 Controparte_2
29 dicembre 2021 rep. n. 19.599 racc. n. 13.370 e che con successivo atto pubblico del 24 gennaio
2022 rep. n. 19.666, racc. n. 13.429 aveva ricevuto in cessione dalla medesima ogni CP_2
credito e/o diritto litigioso nei confronti del relativo, conseguente e/o comunque Controparte_1
nascente proprio dal fatto di essere stata proprietaria di tale area (ivi compresa ogni possibile ed eventuale ragione di credito, di natura indennitaria, risarcitoria o comunque denominata);
- di essere, dunque, divenuta titolare anche del credito di natura indennitaria traente origine dalla pagina 2 di 7 reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio apposto più volte in passato sull' Parte_2
- che l' attualmente non edificata, nel corso degli anni aveva più volte subito l'apposizione Parte_2
di vincoli preordinati all'esproprio: il vincolo espropriativo era stato apposto per la prima volta in occasione dell'approvazione della variante generale al Piano Regolatore Generale comunale, avvenuta con delibera di Giunta provinciale n. 127 del 29 marzo 2000, con la quale l'Area fu destinata a Pt_2
“Verde pubblico” e classificata a “Servizi di quartiere”, di cui all'art. 41 delle Norme Tecniche di
Attuazione; in seguito, con delibera di Giunta comunale n. 127 del 28 aprile 2006, avente ad oggetto
“Destinazione ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R.
8.06.2001 n. 327, dell'area sita in delimitata dalle vie Morigi, della Raffalda e XXIV AG e dell'area sita in CP_1 Per_1
delimitata dalle vie Campesio, Cella e Arrigoni” il disponeva la pubblica utilità CP_1 CP_1
dell'opera e reiterava il vincolo espropriativo sull' la delibera di Giunta n. 127/2006 era Parte_2
impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato e successivamente annullata in accoglimento dello stesso con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2009;
-Successivamente, con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 5 marzo 2012 il Comune approvava il progetto preliminare per i “Lavori di realizzazione di un'area verde sita in fra le vie e CP_1 Pt_2
XXIV AG” e disponeva espressamente la “apposizione del vincolo espropriativo”;
- che con la medesima delibera n. 6/2012 il Comune quantificava in via provvisoria in € 1.550.549,00
l'importo dovuto a titolo di indennità per espropriare l' ma il procedimento espropriativo Parte_2
annunciato con la delibera consiliare n. 6 del 5 marzo 2012 non si concludeva e nessun lavoro veniva eseguito nei successivi anni;
- che, dal momento che con la delibera consiliare n. 6/2012 di reiterazione del vincolo espropriativo l'Ente non aveva quantificato l'indennità dovuta al proprietario ex art. 39 co. 2 d.p.r. 327/2001,
avanzava in data 3 marzo 2022 richiesta al Comune, il quale, tuttavia, con nota del 5 aprile Pt_1
2022 disattendeva la richiesta ritenendo che la destinazione dell' a “Verde pubblico” e Parte_2
“Servizi di quartiere”, prevista con la variante al PRG del 2001, non configurasse un vincolo pagina 3 di 7 espropriativo.
Tutto ciò premesso, la società attrice, rilevando che l'art. 39 comma 2 prevede -laddove, come nel caso di specie, gli atti di reiterazione del vincolo (e qui dunque la delibera n. 6/2012) non prevedano la corresponsione dell'indennità, che il privato possa chiederne il pagamento all'Autorità e, in caso di rifiuto o stima insoddisfacente possa agire impugnando entro 30 giorni il relativo atto dell'Autorità
“Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area”, chiedeva di ottenere un indennizzo, quantificato in € 310.109,80.
Si costituiva in giudizio il contestando le domande avversarie. Controparte_1
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia della Corte d'Appello, che conoscerebbe, in unico grado di merito, solo sull'adeguatezza dell'indennità di esproprio: in questo caso, invece, l'area non è stata espropriata, ma si discute di un asserito danno.
Nel merito, rilevava che con deliberazione n. 6 del 5.3.2012 aveva adottato una variante al PRG vigente e aveva posto, per la prima volta, un vincolo espropriativo all'area oggetto del presente contenzioso.
Tuttavia, prima della scadenza del “vincolo espropriativo”, nel 2016, il aveva Controparte_1
approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con deliberazioni Consiglio Comunale n. 23 e n. 245 del 6.6.2016. Tali strumenti urbanistici, mai stati impugnati dalla proprietà dell'area, non comporterebbero all'apposizione di “vincoli espropriativi”.
Rilevava comunque il convenuto che la questione era stato oggetto di giudizio avanti al CP_1
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna sez. Parma - R.G. n. 32/2021.
Questa Corte, con ordinanza 22.10.23, disponeva un rinvio per permettere il deposito della sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 2106/2025 del 14/03/2025, e tratteneva la causa in decisione all'udienza del 25.6.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, deve essere rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza di questa Corte sollevata pagina 4 di 7 dalla difesa del convenuto. CP_1
La reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell'atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, e poi di liquidare un indennizzo in misura non simbolica che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata: spetta poi al giudice ordinario, e specificamente alla Corte d'Appello (ex art. 39, III comma del DPR n. 327/2001), la determinazione dell'indennizzo dovuto "ex lege" per la legittima reiterazione del vincolo di inedificabilità (mentre spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione del vincolo, qualora l'atto di reiterazione sia stato annullato (Cass. civ. SS.UU. 19.4.2010
n. 9302). Posto, dunque, che la domanda tratta, nella specie, di quantificazione dell'indennizzo per
(legittima) reiterazione del vincolo, la competenza deve ritenersi correttamente radicata avanti il
Giudice adito.
Passando al merito, deve innanzitutto, esaminarsi il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n.
2106/2025 del 14/03/2025.
In essa si legge che aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado (del Parte_1
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna sez. Parma - R.G. n. 32/2021) che aveva respinto il ricorso proposto dalla ditta (dante causa dell'odierna parte attrice) per CP_2
l'annullamento del provvedimento del prot. n. 124830/2020 del 19.11.2020 e la CP_1 CP_1
conseguente condanna dell'amministrazione locale a provvedere alla ritipizzazione dell'area sita tra via
Morigi e via XXIV AG, oltre al risarcimento dei danni. “Il vincolo espropriativo del 2012 è stato
sostituito, prima della sua scadenza, da una diversa strumentazione urbanistica che, nel pieno rispetto
delle l.r. n. 20/2000 e n. 6/2009, ha qualificato l'area come verde pubblico. Per giurisprudenza
pagina 5 di 7 consolidata, la destinazione a verde pubblico non comporta l'imposizione di un vincolo espropriativo,
bensì conformativo, in quanto funzionale alla zonizzazione e alla definizione dei caratteri generali di
edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale (Cons. Stato, sez. IV,
09/08/2024, n. 7077). 29. L'area in questione è classificata, nell'ambito della pianificazione generale,
come “servizi di quartiere” e, nello specifico, come “verde pubblico”, in relazione al quale l'art. 36
del RUE prevede la realizzazione solo di “costruzioni funzionali al verde pubblico, quali chioschi,
capanni, ricoveri attrezzi, punti di ristoro, servizi N. 01362/2022 REG.RIC. igienici”. 30. Il vincolo in
questione, in quanto funzionale alla zonizzazione del territorio comunale e in quanto incidente non
solo sull'area dell'appellante ma su una generalità di beni, riveste indubbia natura conformativa,
tanto più che compete al POC e non al RUE l'apposizione dei vincoli espropriativi funzionali alla
localizzazione delle opere pubbliche (art. 30 l.r. 20/2000 e circolare regionale del 2010 cit.). 31. La
natura espropriativa del vincolo non può discendere né dalla circostanza che l'area non confini con
alcun terreno destinato a verde pubblico, poiché si tratta comunque di un vincolo generale imposto
dalla pianificazione urbanistica al fine di salvaguardare gli spazi verdi limitrofi al centro abitato (doc.
13 e 14 deposito , né dalla ridotta capacità edificatoria in termini percentuali dell'area in CP_1
questione, atteso che, per un verso, essa conserva una propria capacità edificatoria in termini assoluti
(il che garantisce lo ius aedificandi e il contenuto minimo essenziale della proprietà) e, per altro verso,
la destinazione a verde “anche se pone preclusione all'edificazione implicando l'esclusione della
possibilità di realizzare qualsiasi opera edilizia incidente sulla destinazione a verde, rimane comunque
espressione delle funzioni di ripartizione in zone del territorio, senza determinare vincoli tali da
escludere potenzialmente il diritto di proprietà nella sua interezza” (Cons. Stato, Sez. IV, 28/03/2022,
n. 2239; Cons. Stato, Sez. IV, 28/03/2022, n. 2239)”.
Da tale decisione consegue che l'unico vincolo espropriativo è stato apposto nel 2012 con la delibera del Consiglio Comune di n. 6, vincolo successivamente decaduto a seguito dell'approvazione CP_1
dei nuovi strumenti urbanistici del PSC e del RUE del 2016 (che non sono mai stati impugnati dalla pagina 6 di 7 proprietà dell'area e dunque hanno consolidato i propri effetti). In relazione poi al vincolo apposto nel
2006, esso è stato annullato dal Capo dello Stato, con la conseguente decadenza di tutti gli effetti della delibera impugnata e, quindi anche della destinazione dell'area ad uso pubblico ex art. 13 D.P.R. n.
327/2001.
Da ciò ne consegue che nessuna reiterazione di vincoli espropriativi è mai stata effettuata dal
[...]
nella vicenda che riguarda l'area di Via Morigi (“Per giurisprudenza consolidata, la CP_1
destinazione a verde pubblico non comporta l'imposizione di un vincolo espropriativo, bensì
conformativo, in quanto funzionale alla zonizzazione e alla definizione dei caratteri generali di
edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale (Cons. Stato sez. IV
9.8.2024 n. 7077)”).
Pertanto, ritiene la Corte che la domanda svolta dalla società debba essere rigettata, con Parte_1
conseguente condanna al pagamento delle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, in favore del liquidate in € 15.000, sulla base del decreto ministeriale 147/22 (quattro fasi, Controparte_1
complessità tra minima e media), oltre spese generali, IVA e accessori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
- Rigetta la domanda proposta da società nei confronti del Parte_1 Controparte_1
- condanna società al pagamento in favore del delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 15.000,00, oltre spese generali e accessori.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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