TAR Roma, sez. 5T, sentenza 13/01/2026, n. 635
TAR
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria – abnormità – carenza di ponderazione dei differenti interessi coinvolti

    La Corte ha ritenuto che la società non sia più titolare di una concessione valida, pertanto la sua pretesa non è giuridicamente qualificata né differenziata rispetto alla generalità dei consociati.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria – contraddittorietà – manifesta irragionevolezza

    La Corte ha ritenuto che la società non sia più titolare di una concessione valida, pertanto la sua pretesa non è giuridicamente qualificata né differenziata rispetto alla generalità dei consociati.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del dPR n. 296/2005 in combinato disposto con la l. n. 392/1978 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990 – violazione di legge – eccesso di potere – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – scorretto uso del potere discrezionale – erronea valutazione di stima in relazione a beni indisponibili

    La Corte ha ritenuto che la società non sia più titolare di una concessione valida, pertanto la sua pretesa non è giuridicamente qualificata né differenziata rispetto alla generalità dei consociati.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 e dell’art. 21 octies, comma 1, l. n. 241/1990 – difetto di partecipazione al procedimento amministrativo – difetto di istruttoria – eccesso di potere

    La Corte ha ritenuto che la società non sia più titolare di una concessione valida, pertanto la sua pretesa non è giuridicamente qualificata né differenziata rispetto alla generalità dei consociati.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97, c. 2, Cost. e dell’art. 1 l. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità

    La Corte ha ritenuto che la società non sia più titolare di una concessione valida, pertanto la sua pretesa non è giuridicamente qualificata né differenziata rispetto alla generalità dei consociati.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione e interesse

    La società non è più titolare di una concessione valida. Le disposizioni sui canoni non sono immediatamente lesive in quanto richiedono atti applicativi successivi. Un regolamento non è immediatamente lesivo finché non vengono emanati atti applicativi specifici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 13/01/2026, n. 635
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 635
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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