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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/11/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3967/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.........................Presidente rel. dr. Michela Benedetta Bordieri......Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, promossa con atto di citazione notificato in data 06.06.2025 e vertente tra
, cod. fisc. , nato il Parte_1 C.F._1
25.05.1998 a Rho, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Ciappetta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ATTORE e
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_1 presso il Tribunale di Monza CONVENUTO
-------------------------------------------------------------------------------------------- Oggetto della causa: rettificazione sesso ex legge n.164/1982
--------------------------------------------------------------------------------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza,
[...]
chiedeva la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile, con Parte_1 la conseguente variazione del proprio nome da “ ” a “ ”. Parte_1 CP_2 Dall'atto introduttivo del presente giudizio e dalla documentazione specialistica allegata emerge come l'istante abbia manifestato, sin dalla tenera età una psicosessualità nettamente femminile risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al sesso di elezione. Sin da settembre 2023 il ricorrente si è rivolto al servizio sanitario di zona al fine di ottenere una certificazione utile ad iniziare il percorso di transizione. Ha svolto un primo colloquio il 29 settembre 2023 con la dottoressa dell'U.O.C. Psichiatria dell'ASST Persona_1 Brianza di Vimercate. Nel febbraio 2024 il ricorrente si è sottoposto all'attenzione medica della Dr.ssa Per_2
specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio presso l'Istituto
[...] Auxologico Italiano. All'udienza del 12 novembre 2025 il Giudice procedeva all'audizione del ricorrente che dichiarava: “Durante l'adolescenza ho iniziato ad avvertire del disagio nei cambiamenti del mio corpo rispetto anche ai compagni e coetanei. Ho cercato di accantonare il mio disagio fino a che non mi sono rivolta a centri specialistici dove ho cominciato la terapia ormonale. Non ho effettuato interventi chirurgici.
-------------------------------------------------------------------------------------- 1 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile In famiglia ho comunicato la mia scelta e la mia decisione dopo il primo impatto iniziale è stata accettata. Ho completato gli studi conseguendo il diploma e ora vorrei avere i documenti aggiornati con l'identità femminile per potermi presentare ai colloqui di lavoro senza particolare difficoltà”. L'istante, tramite il proprio procuratore, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso che occupa parte attorea, a sostegno della propria domanda ha prodotto la relazione clinica della dott.ssa , la quale concludeva: “Paziente con disforia di genere, Persona_1 non evidenza di patologia psichiatrica maggiore né tratti di personalità disfunzionali. Appare consapevole della propria condizione, capace di critica rispetto al percorso di transizione. Appare consapevole della propria condizione, capace di critica rispetto al
-------------------------------------------------------------------------------------- 2 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile percorso di transizione, mostrandosi consapevole delle caratteristiche dello stesso (percorso lungo, complesso ed irreversibile) e non ripone nella transizione aspettative irrealistiche. Per quanto sopra esposto non si evidenziano controindicazioni all'inizio del percorso di transizione”. La dott.ssa dell'Istituto Auxologico italiano concludeva la propria Persona_2 relazione datata 05.05.2025: è assolutamente consapevole del trattamento CP_2 ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un lungo periodo (compresa la sterilità). Non ha ritenuti di criopreservare i gameti. E' inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere e non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito allo stesso. La terapia ormonale, il lavoro psicoterapeutico e l'esperienza di vita che ha CP_2 vissuto nel corso del percorso di affermazione di genere hanno portato al raggiungimento della maturità necessaria per poter affrontare eventuali interventi di affermazione chirurgica del genere in modo consapevole e non idealizzato.
è perfettamente inserita con il proprio ruolo di genere femminile dal punto di CP_2 vista sociale ed affettivo e il percorso di affermazione di genere ha apportato un significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale. Il trattamento ormonale in atto viene monitorato con regolarità ed eseguito con scelta di terapia e con posologia congrua con l'età del soggetto. I valori aggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione”. Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetto dalla Parte_1 patologia meglio nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotto a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha Pt_1 intrapreso un percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata. Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che l'attore da tempo si comporta come se fosse una donna e che lo stesso è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice Istruttore, infine, presenta non Pt_1 solo i modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di una donna e, in particolare, la capigliatura e la voce. Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di Parte_1 presentarsi all'esterno come donna sotto il nome di è irreversibile e seria. Il CP_2 ricorrente, infatti, già da tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità femminili sicché può affermarsi che, all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale iniziato da tempo, l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso maschile con attribuzione di quello femminile e, in conformità a quanto richiesto dall'attore, al prenome
“ ” va sostituito il prenome “ ”. Parte_1 CP_2 Va inoltre riconosciuto il diritto della parte a sottoporsi ad interventi chirurgici diretti a mutare i propri caratteri sessuali primari senza necessità di acquisire la preventiva autorizzazione giudiziale. Invero, accertata la condizione clinica di disforia di genere, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari rientra pienamente nell'alveo dei trattamenti medici consentiti, in quanto volti a garantire l'effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost. che deve essere inteso come benessere psico-fisico della persona. L'intervento chirurgico, nei casi in cui la divergenza tra sesso anatomico e la psicosessualità sia fonte di sofferenza, rappresenta un possibile mezzo funzionale al conseguimento del pieno benessere dell'individuo e la richiesta in tal senso proveniente da un soggetto maggiorenne e consapevole costituisce una forma di estrinsecazione dei diritti personalissimi tutelati dall'art, 2 Cost. che riconosce tra gli altri il diritto all'identità personale quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto per quello che è nell'ambito sociale di riferimento. Sarà dunque rimesso all'alleanza terapeutica tra medico e paziente proporre ed assentire consapevolmente eventuali successivi interventi medici e chirurgici che si ritenessero
-------------------------------------------------------------------------------------- 3 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile necessari o utili per conseguire un pieno equilibrio psico-fisico ed eliminare o quantomeno ridurre la sofferenza conseguente a disforia di genere. Stante la natura del giudizio, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
, ogni diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede: Parte_1
1) ACCERTA il diritto di a sottoporsi ad eventuali interventi Parte_1 chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari;
2) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] il Parte_1 25.05.1998 (atto n. 68, parte I, Serie A, anno 1998 – Comune di Lainate (MI) nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato “ ” debba invece Parte_1 intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; CP_2
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Lainate di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto III);
4) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 13.11.2025
Il Presidente estensore
Dr. Laura Gaggiotti
-------------------------------------------------------------------------------------- 4 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.........................Presidente rel. dr. Michela Benedetta Bordieri......Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, promossa con atto di citazione notificato in data 06.06.2025 e vertente tra
, cod. fisc. , nato il Parte_1 C.F._1
25.05.1998 a Rho, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Ciappetta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ATTORE e
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_1 presso il Tribunale di Monza CONVENUTO
-------------------------------------------------------------------------------------------- Oggetto della causa: rettificazione sesso ex legge n.164/1982
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza,
[...]
chiedeva la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile, con Parte_1 la conseguente variazione del proprio nome da “ ” a “ ”. Parte_1 CP_2 Dall'atto introduttivo del presente giudizio e dalla documentazione specialistica allegata emerge come l'istante abbia manifestato, sin dalla tenera età una psicosessualità nettamente femminile risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al sesso di elezione. Sin da settembre 2023 il ricorrente si è rivolto al servizio sanitario di zona al fine di ottenere una certificazione utile ad iniziare il percorso di transizione. Ha svolto un primo colloquio il 29 settembre 2023 con la dottoressa dell'U.O.C. Psichiatria dell'ASST Persona_1 Brianza di Vimercate. Nel febbraio 2024 il ricorrente si è sottoposto all'attenzione medica della Dr.ssa Per_2
specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio presso l'Istituto
[...] Auxologico Italiano. All'udienza del 12 novembre 2025 il Giudice procedeva all'audizione del ricorrente che dichiarava: “Durante l'adolescenza ho iniziato ad avvertire del disagio nei cambiamenti del mio corpo rispetto anche ai compagni e coetanei. Ho cercato di accantonare il mio disagio fino a che non mi sono rivolta a centri specialistici dove ho cominciato la terapia ormonale. Non ho effettuato interventi chirurgici.
-------------------------------------------------------------------------------------- 1 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile In famiglia ho comunicato la mia scelta e la mia decisione dopo il primo impatto iniziale è stata accettata. Ho completato gli studi conseguendo il diploma e ora vorrei avere i documenti aggiornati con l'identità femminile per potermi presentare ai colloqui di lavoro senza particolare difficoltà”. L'istante, tramite il proprio procuratore, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso che occupa parte attorea, a sostegno della propria domanda ha prodotto la relazione clinica della dott.ssa , la quale concludeva: “Paziente con disforia di genere, Persona_1 non evidenza di patologia psichiatrica maggiore né tratti di personalità disfunzionali. Appare consapevole della propria condizione, capace di critica rispetto al percorso di transizione. Appare consapevole della propria condizione, capace di critica rispetto al
-------------------------------------------------------------------------------------- 2 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile percorso di transizione, mostrandosi consapevole delle caratteristiche dello stesso (percorso lungo, complesso ed irreversibile) e non ripone nella transizione aspettative irrealistiche. Per quanto sopra esposto non si evidenziano controindicazioni all'inizio del percorso di transizione”. La dott.ssa dell'Istituto Auxologico italiano concludeva la propria Persona_2 relazione datata 05.05.2025: è assolutamente consapevole del trattamento CP_2 ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un lungo periodo (compresa la sterilità). Non ha ritenuti di criopreservare i gameti. E' inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere e non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito allo stesso. La terapia ormonale, il lavoro psicoterapeutico e l'esperienza di vita che ha CP_2 vissuto nel corso del percorso di affermazione di genere hanno portato al raggiungimento della maturità necessaria per poter affrontare eventuali interventi di affermazione chirurgica del genere in modo consapevole e non idealizzato.
è perfettamente inserita con il proprio ruolo di genere femminile dal punto di CP_2 vista sociale ed affettivo e il percorso di affermazione di genere ha apportato un significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale. Il trattamento ormonale in atto viene monitorato con regolarità ed eseguito con scelta di terapia e con posologia congrua con l'età del soggetto. I valori aggiunti sono soddisfacenti e compatibili con il prosieguo della transizione”. Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetto dalla Parte_1 patologia meglio nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotto a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha Pt_1 intrapreso un percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata. Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che l'attore da tempo si comporta come se fosse una donna e che lo stesso è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice Istruttore, infine, presenta non Pt_1 solo i modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di una donna e, in particolare, la capigliatura e la voce. Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di Parte_1 presentarsi all'esterno come donna sotto il nome di è irreversibile e seria. Il CP_2 ricorrente, infatti, già da tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità femminili sicché può affermarsi che, all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale iniziato da tempo, l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso maschile con attribuzione di quello femminile e, in conformità a quanto richiesto dall'attore, al prenome
“ ” va sostituito il prenome “ ”. Parte_1 CP_2 Va inoltre riconosciuto il diritto della parte a sottoporsi ad interventi chirurgici diretti a mutare i propri caratteri sessuali primari senza necessità di acquisire la preventiva autorizzazione giudiziale. Invero, accertata la condizione clinica di disforia di genere, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari rientra pienamente nell'alveo dei trattamenti medici consentiti, in quanto volti a garantire l'effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost. che deve essere inteso come benessere psico-fisico della persona. L'intervento chirurgico, nei casi in cui la divergenza tra sesso anatomico e la psicosessualità sia fonte di sofferenza, rappresenta un possibile mezzo funzionale al conseguimento del pieno benessere dell'individuo e la richiesta in tal senso proveniente da un soggetto maggiorenne e consapevole costituisce una forma di estrinsecazione dei diritti personalissimi tutelati dall'art, 2 Cost. che riconosce tra gli altri il diritto all'identità personale quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto per quello che è nell'ambito sociale di riferimento. Sarà dunque rimesso all'alleanza terapeutica tra medico e paziente proporre ed assentire consapevolmente eventuali successivi interventi medici e chirurgici che si ritenessero
-------------------------------------------------------------------------------------- 3 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile necessari o utili per conseguire un pieno equilibrio psico-fisico ed eliminare o quantomeno ridurre la sofferenza conseguente a disforia di genere. Stante la natura del giudizio, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
, ogni diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede: Parte_1
1) ACCERTA il diritto di a sottoporsi ad eventuali interventi Parte_1 chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari;
2) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] il Parte_1 25.05.1998 (atto n. 68, parte I, Serie A, anno 1998 – Comune di Lainate (MI) nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato “ ” debba invece Parte_1 intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; CP_2
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Lainate di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto III);
4) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 13.11.2025
Il Presidente estensore
Dr. Laura Gaggiotti
-------------------------------------------------------------------------------------- 4 Tribunale di Monza-Sezione Quarta Civile