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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2954 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avvocato Ester Ferrari Morandi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Valdinievole n. 11
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace;
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5526/2023 pubblicata in data 29/5/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare valere, previo Parte_1 accertamento del relativo requisito sanitario, il proprio diritto all'esenzione totale dal ticket sanitario (inabilità totale nella misura del 100%), alla maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, l. 388/2000 (inabilità in misura pari o superiore al 75%), all'esenzione parziale del ticket sanitario (inabilità in misura pari al 67%) o del congedo per cure di un mese (inabilità in misura pari al 51%).
Dichiarava inoltre che la ricorrente non era tenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti dei soggetti convenuti trovandosi nelle condizioni indicate dall'art. 42 comma 11 del d.l. n. 269/2003 per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese di lite e CP_ ponendo le spese di ctu del grado, separatamente liquidate, a carico dell'
In particolare l'odierna appellante aveva agito in giudizio innanzi al Tribunale di Roma contestando la dichiarazione da parte dello stesso Tribunale di inammissibilità, per carenza di interesse ad agire e di valida domanda amministrativa, del ricorso per ATP.
Il Tribunale, previa dichiarazione della carenza di legittimazione passiva della
[...]
(originariamente convenuta in giudizio dall'odierna appellante) dava atto, con Pt_2 ordinanza emessa nel corso del giudizio, della cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande relative all'accertamento dell'invalidità sino alla misura del 67% (stante il riconoscimento di tale condizione di invalidità in sede amministrativa da CP_ parte dell' affermando l'ammissibilità della residua domanda dell'odierna appellante con riferimento alle richieste di accertamento riferibili all'esenzione totale ticket e alla maggiorazione contributiva domande che rigettava, previo espletamento di CTU medico legale, per insussistenza del relativo requisito sanitario.
Avverso tale decisione ha proposto appello contestando l'erroneità Parte_1 delle conclusioni raggiunte all'esito degli accertamenti peritali condivise dal Tribunale.
CP_ L' pur ritualmente citato, non si costituiva rimanendo contumace.
All'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo.
È opportuno rilevare con specifico riferimento al beneficio della maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, della l. 388/2000, ai fini dell'ammissibilità dell'azione esperita dall'odierna appellante chiaramente finalizzata (così come si evince dal complessivo tenore del ricorso introduttivo e delle conclusioni ivi rassegnate) a fare valere, previo accertamento della sussistenza del relativo requisito sanitario, il proprio diritto alle prestazioni precedentemente indicate (ammissibilità già affermata dal giudice di prime cure con statuizione non impugnata), i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il diritto al beneficio citato, spetta all'interessato a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione, atteso che la norma, al fine di riconoscere una particolare e preventiva tutela a determinate categorie di lavoratori, svantaggiate dalle loro condizioni di salute, attribuisce il beneficio dell'accredito di due mesi, per ogni anno di attività prestata come invalido con grado superiore al 74%, ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico;
ne consegue che sussiste l'interesse ad agire per il riconoscimento della maggiorazione contributiva, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima, quale diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione e non mero elemento frazionato di esso (Cass. n. 30636 del 18/10/2022).
Tanto premesso si osserva che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio ha accertato che l'odierna appellante è affetta da:” • Cardiopatia cronica ischemico-ipertensiva (II classe NYHA); • Artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide sede di grave scoliosi dorso-lombare con associato deficit funzionale;
• Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado severo;
• Insufficienza venosa degli arti inferiori” ricollegando a tali patologie un grado di invalidità, con permanente riduzione della sua capacità lavorativa, nella misura del 77% a decorrere dal 25/2/2011.
Escludeva invece la sussistenza della condizione di inabilità al 100% per l'esenzione totale dal ticket sanitario.
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine- logico giuridico (si richiamano integralmente, anche con riferimento alle osservazioni effettuate da parte appellante nel corso delle operazioni peritali, tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà pertanto, stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario che ne costituisce il presupposto, riformarsi parzialmente la gravata sentenza (nel resto confermata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di ctu e di lite nei confronti della ), dichiarando Parte_2 il diritto dell'appellante alla maggiorazione contributiva di cui all'art. 80, comma 3, l. 388/2000 (alla cui stregua “A decorrere dall'anno 2002,…agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento… è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni
o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”).
Tale diritto dovrà essere riconosciuto all'appellante a decorrere dal 24/11/2021 data in cui quest'ultima, così come dalla stessa allegato e come trova riscontro in atti (cfr. copia della domanda prodotta in atti come all. 3 del ricorso di primo grado) aveva presentato CP_ all' domanda di riconoscimento del beneficio in questione.
Tali i motivi della presente decisione.
Il complessivo esito del presente giudizio giustifica la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di un terzo, spese liquidate per l'intero come in CP_ dispositivo e da porsi per il residuo a carico dell' mentre le spese di CTU, separatamente liquidate, dovranno essere poste definitivamente a carico dell'ente appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dichiara che l'odierna appellante è invalida al 77% con diritto, a decorrere dal 24/11/2021, al beneficio della maggiorazione contributiva di cui all'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000.
Compensa parzialmente tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo del totale, da porsi per il residuo a carico dell'ente appellato e che liquida per l'intero in € 2.967 per il primo grado ed in € 2.906 per il presente grado di giudizio. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
CP_ Pone le spese di ctu del grado, separatamente liquidate, a carico dell'
Roma, 18.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2954 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avvocato Ester Ferrari Morandi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Valdinievole n. 11
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace;
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5526/2023 pubblicata in data 29/5/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare valere, previo Parte_1 accertamento del relativo requisito sanitario, il proprio diritto all'esenzione totale dal ticket sanitario (inabilità totale nella misura del 100%), alla maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, l. 388/2000 (inabilità in misura pari o superiore al 75%), all'esenzione parziale del ticket sanitario (inabilità in misura pari al 67%) o del congedo per cure di un mese (inabilità in misura pari al 51%).
Dichiarava inoltre che la ricorrente non era tenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti dei soggetti convenuti trovandosi nelle condizioni indicate dall'art. 42 comma 11 del d.l. n. 269/2003 per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese di lite e CP_ ponendo le spese di ctu del grado, separatamente liquidate, a carico dell'
In particolare l'odierna appellante aveva agito in giudizio innanzi al Tribunale di Roma contestando la dichiarazione da parte dello stesso Tribunale di inammissibilità, per carenza di interesse ad agire e di valida domanda amministrativa, del ricorso per ATP.
Il Tribunale, previa dichiarazione della carenza di legittimazione passiva della
[...]
(originariamente convenuta in giudizio dall'odierna appellante) dava atto, con Pt_2 ordinanza emessa nel corso del giudizio, della cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande relative all'accertamento dell'invalidità sino alla misura del 67% (stante il riconoscimento di tale condizione di invalidità in sede amministrativa da CP_ parte dell' affermando l'ammissibilità della residua domanda dell'odierna appellante con riferimento alle richieste di accertamento riferibili all'esenzione totale ticket e alla maggiorazione contributiva domande che rigettava, previo espletamento di CTU medico legale, per insussistenza del relativo requisito sanitario.
Avverso tale decisione ha proposto appello contestando l'erroneità Parte_1 delle conclusioni raggiunte all'esito degli accertamenti peritali condivise dal Tribunale.
CP_ L' pur ritualmente citato, non si costituiva rimanendo contumace.
All'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo.
È opportuno rilevare con specifico riferimento al beneficio della maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, della l. 388/2000, ai fini dell'ammissibilità dell'azione esperita dall'odierna appellante chiaramente finalizzata (così come si evince dal complessivo tenore del ricorso introduttivo e delle conclusioni ivi rassegnate) a fare valere, previo accertamento della sussistenza del relativo requisito sanitario, il proprio diritto alle prestazioni precedentemente indicate (ammissibilità già affermata dal giudice di prime cure con statuizione non impugnata), i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il diritto al beneficio citato, spetta all'interessato a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione, atteso che la norma, al fine di riconoscere una particolare e preventiva tutela a determinate categorie di lavoratori, svantaggiate dalle loro condizioni di salute, attribuisce il beneficio dell'accredito di due mesi, per ogni anno di attività prestata come invalido con grado superiore al 74%, ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico;
ne consegue che sussiste l'interesse ad agire per il riconoscimento della maggiorazione contributiva, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima, quale diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione e non mero elemento frazionato di esso (Cass. n. 30636 del 18/10/2022).
Tanto premesso si osserva che la consulenza medico-legale espletata nel presente grado di giudizio ha accertato che l'odierna appellante è affetta da:” • Cardiopatia cronica ischemico-ipertensiva (II classe NYHA); • Artrosi polidistrettuale con particolare interessamento del rachide sede di grave scoliosi dorso-lombare con associato deficit funzionale;
• Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado severo;
• Insufficienza venosa degli arti inferiori” ricollegando a tali patologie un grado di invalidità, con permanente riduzione della sua capacità lavorativa, nella misura del 77% a decorrere dal 25/2/2011.
Escludeva invece la sussistenza della condizione di inabilità al 100% per l'esenzione totale dal ticket sanitario.
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine- logico giuridico (si richiamano integralmente, anche con riferimento alle osservazioni effettuate da parte appellante nel corso delle operazioni peritali, tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà pertanto, stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario che ne costituisce il presupposto, riformarsi parzialmente la gravata sentenza (nel resto confermata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di ctu e di lite nei confronti della ), dichiarando Parte_2 il diritto dell'appellante alla maggiorazione contributiva di cui all'art. 80, comma 3, l. 388/2000 (alla cui stregua “A decorrere dall'anno 2002,…agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento… è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni
o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”).
Tale diritto dovrà essere riconosciuto all'appellante a decorrere dal 24/11/2021 data in cui quest'ultima, così come dalla stessa allegato e come trova riscontro in atti (cfr. copia della domanda prodotta in atti come all. 3 del ricorso di primo grado) aveva presentato CP_ all' domanda di riconoscimento del beneficio in questione.
Tali i motivi della presente decisione.
Il complessivo esito del presente giudizio giustifica la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di un terzo, spese liquidate per l'intero come in CP_ dispositivo e da porsi per il residuo a carico dell' mentre le spese di CTU, separatamente liquidate, dovranno essere poste definitivamente a carico dell'ente appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dichiara che l'odierna appellante è invalida al 77% con diritto, a decorrere dal 24/11/2021, al beneficio della maggiorazione contributiva di cui all'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000.
Compensa parzialmente tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo del totale, da porsi per il residuo a carico dell'ente appellato e che liquida per l'intero in € 2.967 per il primo grado ed in € 2.906 per il presente grado di giudizio. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
CP_ Pone le spese di ctu del grado, separatamente liquidate, a carico dell'
Roma, 18.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario