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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4772 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1487/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 MARTELLOTTA GIOVANNI;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza sia dell'indebito di Euro 5171,79 prospettato dall' all'odierna parte ricorrente con CP_1 la missiva del 31.07.2024 ed inizialmente corrisposto dall'istituto a titolo di pensione di vecchiaia in relazione al periodo dall'1.09.2021 al 31.08.2024 - deve ritenersi infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Venendo all'esame del merito della causa deve essere evidenziato che l' ha rappresentato la sussistenza CP_1 dei pagamenti indebiti in argomento adducendo come motivazione il fatto che all'interno della comunicazione di liquidazione del 7.09.2021 fosse stato applicato il sistema di calcolo retributivo mentre con la comunicazione di riliquidazione del 17.07.2024 fosse stato, più correttamente, applicato il sistema di calcolo misto in quanto la ricorrente al 31 dicembre 1995 non poteva contare su almeno 18 anni di contributi (circostanza quest'ultima ammessa dalla parte ricorrente all'interno delle note autorizzate del 28.11.2025).
1 Nel merito, con riferimento alla specifica disciplina dettata in materia di ripetizione dell'indebito pensionistico, occorre prendere le mosse dalla disposizione di cui all'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, secondo cui: “… Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave (comma 2)”. La stessa disposizione dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 è stata poi interpretata autenticamente dall'art. 13 l. 30 dicembre 1991 n. 412 (disposizioni in materia di finanza pubblica) nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato dei fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite (comma 1).
La norma da ultimo citata prevede poi che l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (comma 2).
Orbene, sulla base dell'attuale disciplina, come anche illustrato dalla Corte di legittimità (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 10337/2023) l'irripetibilità dell'indebito pensionistico è subordinato alle seguenti condizioni: 1) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato; 2) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; 3) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (si veda anche Cass. n. 17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020).
Orbene, dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico , CP_1 imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica indebita subordinata alle condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per
2 attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 c.c., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama Cass. n. 17417 del 2016 cit.
Ciò posto, nella fattispecie di cui all'odierno vaglio è documentato che all'interno della comunicazione di liquidazione del 7.09.2021 l'istituto abbia rappresentato alla parte ricorrente testualmente che “la liquidazione è stata effettuata IN VIA PROVVISORIA in attesa di sistemazione della sua posizione assicurativa e per contribuzione da verificare proveniente da DMAG” ed abbia rappresentato la possibilità di un possibile recupero di somme all'esito della successiva liquidazione definitiva.
A fronte di tanto, all'interno della comunicazione di riliquidazione 17.07.2024 l'istituto ha poi rappresentato che la medesima pensione è stata ricalcolata in misura inferiore originando l'indebito oggetto di causa.
In ragione della chiarezza delle espressioni riportate all'interno della comunicazione del 7.09.2021 il pagamento delle somme qualificate come indebite dall' era avvenuto CP_1 non sulla base di provvedimento definitivo ma provvisorio sicché non può sussistere l'irripetibilità delle somme oggetto di causa.
A fronte della mancata specifica contestazione dei conteggi operati dall'istituto il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite – liquidate ai minimi ex DM 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni di causa – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− rigetta integralmente la domanda;
− condanna la parte ricorrente alla corresponsione delle spese di lite che si liquidano complessivamente in Euro 886,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Bari, 11/12/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 MARTELLOTTA GIOVANNI;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza sia dell'indebito di Euro 5171,79 prospettato dall' all'odierna parte ricorrente con CP_1 la missiva del 31.07.2024 ed inizialmente corrisposto dall'istituto a titolo di pensione di vecchiaia in relazione al periodo dall'1.09.2021 al 31.08.2024 - deve ritenersi infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Venendo all'esame del merito della causa deve essere evidenziato che l' ha rappresentato la sussistenza CP_1 dei pagamenti indebiti in argomento adducendo come motivazione il fatto che all'interno della comunicazione di liquidazione del 7.09.2021 fosse stato applicato il sistema di calcolo retributivo mentre con la comunicazione di riliquidazione del 17.07.2024 fosse stato, più correttamente, applicato il sistema di calcolo misto in quanto la ricorrente al 31 dicembre 1995 non poteva contare su almeno 18 anni di contributi (circostanza quest'ultima ammessa dalla parte ricorrente all'interno delle note autorizzate del 28.11.2025).
1 Nel merito, con riferimento alla specifica disciplina dettata in materia di ripetizione dell'indebito pensionistico, occorre prendere le mosse dalla disposizione di cui all'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, secondo cui: “… Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave (comma 2)”. La stessa disposizione dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 è stata poi interpretata autenticamente dall'art. 13 l. 30 dicembre 1991 n. 412 (disposizioni in materia di finanza pubblica) nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato dei fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite (comma 1).
La norma da ultimo citata prevede poi che l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (comma 2).
Orbene, sulla base dell'attuale disciplina, come anche illustrato dalla Corte di legittimità (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 10337/2023) l'irripetibilità dell'indebito pensionistico è subordinato alle seguenti condizioni: 1) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato; 2) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; 3) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (si veda anche Cass. n. 17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020).
Orbene, dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico , CP_1 imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica indebita subordinata alle condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per
2 attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 c.c., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama Cass. n. 17417 del 2016 cit.
Ciò posto, nella fattispecie di cui all'odierno vaglio è documentato che all'interno della comunicazione di liquidazione del 7.09.2021 l'istituto abbia rappresentato alla parte ricorrente testualmente che “la liquidazione è stata effettuata IN VIA PROVVISORIA in attesa di sistemazione della sua posizione assicurativa e per contribuzione da verificare proveniente da DMAG” ed abbia rappresentato la possibilità di un possibile recupero di somme all'esito della successiva liquidazione definitiva.
A fronte di tanto, all'interno della comunicazione di riliquidazione 17.07.2024 l'istituto ha poi rappresentato che la medesima pensione è stata ricalcolata in misura inferiore originando l'indebito oggetto di causa.
In ragione della chiarezza delle espressioni riportate all'interno della comunicazione del 7.09.2021 il pagamento delle somme qualificate come indebite dall' era avvenuto CP_1 non sulla base di provvedimento definitivo ma provvisorio sicché non può sussistere l'irripetibilità delle somme oggetto di causa.
A fronte della mancata specifica contestazione dei conteggi operati dall'istituto il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite – liquidate ai minimi ex DM 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni di causa – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− rigetta integralmente la domanda;
− condanna la parte ricorrente alla corresponsione delle spese di lite che si liquidano complessivamente in Euro 886,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Bari, 11/12/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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