Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
NRG 1445/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1445/2020 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 01.07.2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEL PRETE Parte_1 C.F._1
ANNA, procura alle liti apposto su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di citazione
-Attore-
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ROMATA MASSIMO, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-Convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13.02.2020, il sig. conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale la sig.ra al fine di far dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto Controparte_1 preliminare di vendita sottoscritto il 12.10.2007 tra le suddette parti relativamente all'immobile sito in RA al Piazzale Dante civ. 8 piano 8° meglio identificato in Catasto al Foglio 244 Particella 1420 sub. 78, con prezzo convenuto in € 150.000,00, e ciò per grave inadempimento da parte della promittente venditrice, ex art. 1453 cc e 1455 cc, con contestuale richiesta di rimborso del prezzo integralmente versato oltre al ristoro dei conseguenti derivati danni.
Precisava l'attore che detto immobile, già di proprietà della Controparte_2
perveniva in favore della odierna convenuta a seguito dell'esercizio del diritto di
[...] opzione all'acquisto e ciò nell'ambito della procedura di dismissione degli immobili pubblici di proprietà regolata da D.L. n. 351 del 25-09-2001 convertito in legge 23-11-2001 n. 410, che CP_3 prevedeva il divieto di vendita di detto immobile non prima del decorso di cinque anni dalla data di acquisto.
1
Rilevava, altresì, che, attesa la decorrenza al 31.10.2012 del suddetto termine quinquennale ex lege ostativo alla vendita, notificava il 22-11-2012 alla sig.ra l'invito alla stipula del contratto CP_1 definitivo di compravendita dell'immobile promesso e già integralmente pagato, con contestuale messa in mora ai fini della interruzione dei termini di prescrizione e/o decadenza, cui seguiva una comunicazione con raccomandata a/r del 22-11-2012 dal medesimo contenuto restituita al mittente per compiuta giacenza (cfr. all.ti n.
5-6 citazione).
Deduceva, infine, che stante il mancato rispetto, da parte dell'odierna convenuta, degli accordi sottoscritti rimasti disattesi e non avendo ricevuto giustificazioni di alcun tipo riguardo il mancato rispetto degli accordi, si determinava a richiedere l'esecuzione in forma specifica del preliminare nel momento in cui, peraltro, nelle more, veniva a conoscenza che il medesimo immobile promesso in vendita in realtà era gravato da procedura di pignoramento immobiliare iscritta al n. 679-2011 R.G.E. di questo Tribunale (cfr. all. n. 7 citazione).
Si costituiva in giudizio la convenuta impugnando e contestando l'avversa Controparte_1 domanda, perchè destituita di fondamento in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto, contestava di aver mai ricevuto le somme che l'attore dichiarava di aver versato.
Contestava la documentazione prodotta a sostegno della avversa domanda, sostenendo in primo luogo di non aver mai ricevuto gli importi come concordati nel preliminare del 12.10.2007, ed in particolar modo le ricevute depositate da controparte (doc. 4 del fascicolo attoreo) che prontamente provvedeva a disconoscere ex art. 215 c.p.c., in quanto, sosteneva, in esse erano presenti firme non proprie.
Eccepiva, infine, la mancata ricezione delle diffide ad adempiere.
Evidenziava che contestualmente alla sottoscrizione del suddetto preliminare avveniva la consegna dell'immobile nelle mani dell'attore, il quale da quel momento diventava unico possessore con l'intesa di regolarizzare il tutto attraverso la stipulazione di un contratto di locazione e che, in data 26.10.2007, veniva sottoscritto un contratto di locazione ad uso ufficio della durata di 5 anni con scadenza al
31.10.2012, tra lei e la figlia dell'odierno attore, il cui canone mensile concordato doveva Per_1 essere di euro 200,00, che sostiene che non le sono mai state versate.
Ciò posto, chiedeva espressamente: "In via preliminare: a) dichiarare inammissibile, improcedibile
e prescritta l'avversa domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, per tutti i motivi sopra esposti;
nel merito: b) accertare e dichiarare che nessuna somma è stata versata dal sig. alla Pt_1 sig.ra per le argomentazioni esposte nel corpo del presente atto in virtù del CP_1 disconoscimento delle firme apposte sui documenti in premessa indicati, e per l'effetto statuire che nulla è dovuto dalla sig.ra al sig. ; c) rigettare la domanda attrice, ivi inclusa la CP_1 Pt_1 richiesta risarcitoria, perché infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni già esposte e indicate nel corpo del presente atto;
d) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria chiedeva ammettersi interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale”.
All'udienza del 13.04.2021, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Il GO allora titolare del procedimento, concedeva i suindicati termini e rinviava la causa all'udienza del 20.07.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Le parti depositavano le proprie memorie nei termini indicati.
2 Nella prima e nella seconda memoria, l'attore in ordine alle contestazioni avverse circa il mancato pagamento da parte dell'attore degli importi concordati tra le parti, sia in sede di proposta di acquisto che in sede di sottoscrizione del preliminare di vendita, ribadiva che i titoli allegati al fascicolo di parte attrice risultavano incassati nelle seguenti date: Assegno Banco di Roma n. 0685915041-06 dell'importo di € 10.000,00 del 15-10-2007 incassato il 16-10-2007; Assegno Banco di Roma n. 0685915043-08 dell'importo di € 7.000,00 del 22.10.2007 incassato il 24-10-2007; Assegno Banco di Roma n. 0685915044-09 del 25.10.2007 dell'importo di € 6.835,00 incassato il 29.10.2007; Assegno Banco di Roma n. 0685915042-7 del 18.10.2007 dell'importo di € 7.000,00 incassato il
22.10.2007.
Evidenziava, inoltre, che il vero promotore dell'affare propostogli era stato il sig. R_
, coniuge della convenuta, alla quale in più occasioni lo stesso attore aveva consegnato le
[...] somme in contanti destinate alla quale acconto sul prezzo dell'immobile. Dichiarava, CP_1 inoltre, che “In proposito è palese che diverse ricevute recano una sigla che sembra riprodurre proprio la firma del predetto il quale a suo dire avrebbe poi rigirato la somma ricevuta sul R_ conto della sig.ra all'epoca aperto presso la banca Unicredit filiale di RA, viale CP_1
Magna Grecia, conto 3767 10674350, come da ricevute allegate alla seconda memoria.
A riprova di tali accrediti allegava: copia n. 6 ricevute di versamenti dei giorni 09.09.2008, 12.09.2008, 19.09.2008, 22.09.2008, 26.09.2008, 29.09.2008, su c/c Unicredit Filiale di RA viale
Magna Grecia n. 376710674350 intestato a e n. 1 copia ricevuta disposizione di Controparte_1 bonifico in favore di BHW AG del 30.09.2008 e specificava che: “€ 10.000,00 accreditati in data 09.09.2008 (consegnati alla convenuta tramite il sig. sulla stessa risulta rilasciata anche R_ ricevuta firmata dalla (cfr. ricevuta allegata alla presente memoria); € 20.000,00 CP_1 accreditati in data 12.09.2008 (consegnati alla convenuta tramite il sig. sulla stessa risulta R_ rilasciata anche ricevuta firmata dalla - (cfr. ricevuta allegata alla presente memoria); CP_1
€ 20.000,00 accreditati in data 19.09.2008 (consegnati alla convenuta tramite il sig. sulla R_ stessa risulta rilasciata anche ricevuta firmata dalla (cfr. ricevuta allegata alla presente CP_1 memoria); € 15.000,00 accreditati in data 22.09.2008 (consegnati alla convenuta tramite il sig.
sulla stessa risulta rilasciata anche ricevuta firmata dalla (cfr. ricevuta R_ CP_1 allegata alla presente memoria); € 10.000,00 accreditati in data 26.09.2008 (consegnati alla convenuta tramite il sig. sulla stessa risulta rilasciata anche ricevuta firmata dalla R_
(cfr. ricevuta allegata alla presente memoria); € 15.000,00 accreditati in data 29.09.2008 CP_1
(consegnati alla convenuta tramite il sig. sulla stessa risulta rilasciata anche ricevuta R_ firmata dalla (cfr. ricevuta allegata alla presente memoria); € 27.000,00 quest'ultimi CP_1 accreditati – per quanto riferito al sig. dal Sig. – sulla Banca BHW IBAN Pt_1 R_
IT/31/F03240/58480/000004016649 per estinzione mutuo 32440315 intestato alla sig.ra CP_1 Quest'ultima movimentazione di cui si produce copia consegnata dalla al Sig. , CP_1 Pt_1 risulta sottoscritta solo dal sig. (cfr. relativa ricevuta allegata al fascicolo di parte attrice R_ e alla presente memoria)”.
Chiedeva, infine, ammettersi prova per testi a mezzo del sig. ed interrogatorio Persona_2 formale della convenuta , in ordine alle circostanze formulate in memoria. Controparte_1
Nelle proprie memorie, la convenuta, in primo luogo, si riportava ai precedenti scritti ed insisteva nel disconoscere in maniera univoca e ad ogni effetto di legge l'autenticità sia delle ricevute di pagamento prodotte in copia sia le sottoscrizioni apposte e contraddistinte con il n. 4 tra gli allegati al fascicolo di parte attrice;
chiedeva ammettersi interrogatorio formale del Sig. sulle circostanze Parte_1 formulate ed ammettersi prova testimoniale a mezzo della dott.ssa , CTP Testimone_1 grafologica e comunque, se necessaria, CTU grafologica.
All'udienza del 20.07.2021, il GO ammetteva perizia grafologica e nominava a tal fine la dott.ssa ; fissava l'udienza del 21.09.2021 per la comparizione e giuramento del ctu indicato. Persona_3
3 All'udienza del 12.05.2022 si procedeva agli adempimenti suindicati. Depositata la relazione di consulenza tecnica, si procedeva dunque all'interrogatorio formale delle parti e si assumeva la prova testimoniale del sig. Al termine, l'attore insisteva nella richiesta di ammissione di R_ ispezione bancaria ex art. 210 cpc, come già formalizzata nelle proprie memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 cpc mentre la convenuta si opponeva e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 21.07.2023, ritenuta la ispezione o l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. superflui, per le ragioni ivi indicate, si rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza civile del 01.07.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri atti;
questo Giudice riserva la decisione con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e venti per il deposito di repliche.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
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SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
In via preliminare, occorre esaminare la eccezione della prescrizione dell'azione, proposta da parte convenuta.
L'eccezione è infondata.
Si evidenzia, invero, che in virtù dell'art. 2935 c.c. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
È pacifico che a impedire la decorrenza della prescrizione non siano idonei gli ostacoli di mero fatto, essendo al fine necessario che ricorrano impedimenti di carattere giuridico. In tal senso, si esprime la giurisprudenza che precisa come l'articolo citato si riferisca ad una possibilità legale di esercizio del diritto e non ad un semplice impedimento soggettivo o di fatto.
Tra gli impedimenti legali viene annoverata, per comune opinione, l'esistenza di una condizione sospensiva o di un termine dilatorio, con la conseguenza che è soltanto dal giorno dell'avveramento della prima o della scadenza del secondo che, potendo il diritto essere esercitato, la prescrizione prende a decorrere (Trib. Patti, 26.11.2008).
Nel caso di specie, il diritto che vuol far valere l'attore è in primo luogo quello della risoluzione del contratto per inadempimento.
Nel caso de quo l'inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto si manifesta dopo il 31.10.2012 perchè prima di quella data l'adempimento ovvero la stipula del definitivo non è esigibile, essendo il diritto a richiedere la stipula del definitivo sottoposto ad un termine. Ebbene, siccome il termine dopo il quale si può stipulare il contratto definitivo è fissato al 31.10.2012, da tale data inizia a potersi far valere il diritto di chiedere la stipula del definitivo ovvero la risoluzione del contratto.
Pertanto, il diritto di richiedere la risoluzione del contratto si prescrive nel termine di dieci anni ex art. 2946 c.c. a decorrere dal 31.10.2012 e quindi in data 31.10.2022; se si considera che la citazione è stata notificata in data 21.2.2020 si desume che l'azione non sia prescritta.
LA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La domanda può dunque esaminarsi nel merito.
4 Parte attrice chiede in via preliminare la risoluzione del contratto preliminare di vendita per grave inadempimento del promissario venditore ex artt. 1453 ss. c.c. ed invoca il diritto ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo, pari ad euro 150.000.
L'istruttoria documentale consente di ritenere provato che:
- in data 20.09.2007, le parti stipulavano una proposta di acquisto avente ad oggetto l'immobile sito in piazzale Dante n. 8 scala C, PIANO 8, INTERNO 21, al prezzo di 150.000 euro così ripartito: euro
10.000,00 vengono versate, scrivono le parti, alla firma della presente proposta a mani del signora
che rilascia ricevuta a titolo di deposito con assegno bancario numero Controparte_1
068591504106 intestato al venditore tratto sulla banca di Roma agenzia numero 1 RA piazza
Giovanni XXIII n. 13, euro 20.000 verranno versati all'atto del compromesso, euro 120.000 attraverso accollo del mutuo fondiario tratto con la banca BHW o altre modalità di da definire nell'atto di compromesso. Le parti pattuivano che l'atto di compromesso sarà stipulato entro il mese di ottobre 2007.
All'atto viene allegato assegno datato 15.10. 2007 a firma di e in favore di Parte_1 CP_1
[...]
Risulta altresì dai documenti prodotti che:
- in data 12.10.2007 veniva stipulato tra le parti un contratto preliminare di vendita di un bene immobile sito in RA al Piazzale Dante civ. 8 piano 8° meglio identificato in Catasto al Foglio 244 Particella 1420 sub. 78, con prezzo convenuto in € 150.000,00. La parte venditrice manifestava il consenso alla vendita, precisando però che il trasferimento sarebbe avvenuto con atto notarile a far data dal 31.10.2012, poiché non poteva alienarsi il bene prima del termine di cinque anni dall'acquisto ex art. 3 comma 14 d.l. 351/2001.
La sottoscrizione del documento da parte della convenuta venditrice non è disconosciuta anzi la parte ammette la stipula dell'accordo.
La parte venditrice dichiarava che non vi erano pesi e vincoli sul bene ad eccezione dell'iscrizione ipotecaria a favore della Banca BHW. Si dava atto che parte promissaria acquirente conosceva Pt_1 di tale iscrizione.
L'acquirente, odierno attore, si impegnava a regolare il prezzo convenuto in euro 150.000 nel seguente modo:
- 10.000,00 versate al momento della proposta di acquisto;
- 20.000 versate al momento della stipula del contratto indicato;
- 120.000 attraverso pagamento mensile della rata di mutuo già esistente, concesso dalla Banca BHW, di euro 835,00, intestata al venditore, a decorrere dal mese di ottobre 2007 e sino al 31.10.2012, oltre detto termine all'atto della compravendita, l'acquirente avrà facoltà di scegliere se accollarsi il mutuo esistente o estinguerlo.
La consegna dell'immobile sarebbe avvenuta entro il 31.10.2007.
Per stessa ammissione di parte convenuta, la parte attrice veniva subito immessa nel godimento dell'immobile.
Individuato l'accordo contrattuale tra le parti, occorre verificare se vi sia prova dell'inadempimento di parte convenuta, promissaria venditrice.
Parte attrice contesta a parte convenuta che nonostante il pagamento dell'intero prezzo, l'immobile non è stato trasferito, pur avendo inviato diffida ad adempiere, e di non poter stipulare il definitivo in quanto l'immobile risulta pignorato e sottoposto a procedura di vendita, come da copia della pubblicazione dell'avviso di vendita prodotto con l'atto di citazione.
5 Parte convenuta non contesta specificatamente l'avvenuto pignoramento del bene immobile oggetto del preliminare.
Come noto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il fatto può ritenersi provato. Secondo Cassazione, invero, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, presuppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specificando le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse (Cass. n. 21847/2014; conf. Cass.
n. 20525/2020).
Nel caso de quo, parte attrice ha specificamente allegato che il bene è sottoposto a pignoramento, producendo documentazione da cui risulta la procedura a favore del creditore Findomestic e la data di vendita fissata ma parte convenuta, proprietaria dell'immobile, nulla ha dedotto su tale fatto neppure in maniera generica lo ha contestato, sicché lo stesso può dirsi provato, prevedendo l'art. 115
c.p.c. che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte convenuta.
Il teste a riscontro sulla esistenza del pignoramento dichiara “preciso che la sig.ra R_ non era nemmeno a conoscenza del pignoramento azionato da un'altra finanziaria CP_1
Findomestic sull'immobile in questione e preciso che tutti i contatti con il legale della finanziaria gli ho intrattenuti io personalmente”.
Provato che il bene è sottoposto a procedura di vendita, con ogni evidenza, per causa imputabile alla parte attrice, considerato che il bene è sottoposto a procedura di pignoramento e in assenza di specifiche deduzioni della parte interessata, deve ritenersi che la impossibilità di stipulare il definitivo alle condizioni pattuite, con il bene nelle condizioni in cui si trovava al momento della stipula del preliminare, ovvero privo di pesi e oneri diversi da quelli noti a parte attrice-ovvero il mutuo con
BHW- è da imputarsi a parte convenuta, che non ha tenuto il bene libero da pesi e vincoli, tanto che lo stesso non è più trasferibile da lei stessa all'attore.
In diritto, si osserva che ai sensi dell'art 1455 c.c., il contratto può essere risolto soltanto nel caso in cui l'inadempimento delle obbligazioni assunte sia qualificabile come grave, ossia tale da alterare irrimediabilmente il nesso di sinallagmaticità che le lega e che quantitativamente o qualitativamente comprometta l'equilibrio tra le controprestazioni impedendo alla controparte di conseguire l'utilità che si attendeva dal contratto.
La circostanza che nel caso di specie il bene fosse oggetto di una procedura di vendita e quindi non più trasferibile dalla parte convenuta nei termini pattuiti in contratto preliminare costituisce grave inadempimento.
La Suprema Corte (ex multiis Cassazione civile sez. II, 06/10/2022, (ud. 05/07/2022, dep. 06/10/2022), n. 29057) ha, infatti, ripetutamente affermato in materia di inadempimento contrattuale che: - la valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto, richiesta dall'art. 1455 c.c., ai fini della risoluzione di un contratto (come il preliminare di compravendita) a prestazioni corrispettive, deve tener conto non soltanto delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale ma anche delle obbligazioni a carattere accessorio e strumentale tutte le volte in cui la loro violazione abbia gravemente inciso sul nucleo essenziale del rapporto contrattuale (cfr. Cass. n. 19579 del 2021), facendo venir meno, come nel caso in esame, l'utilità (quale dalle stesse parti è stata dedotta in contratto) della prestazione principale, e cioè la stipulazione del contratto definitivo di compravendita dell'immobile che fosse, in quel momento, interamente liberato dalle formalità iscritte o trascritte sullo stesso (cfr. Cass. n. 4772 del 1980); - in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive (esistenti al
6 momento della proposizione della domanda di risoluzione, anche se emerse, alla luce degli accertamenti svolti dal giudice, solo nel corso del giudizio), dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale, avendo riguardo, per un verso, all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione (come l'acquisto di un immobile liberato da formalità pregiudizievoli) attraverso la verifica che l'inadempimento, che può anche essere parziale, abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, così da dar luogo, come nella specie, in ragione della presenza di una procedura di pignoramento immobiliare sull'immobile promesso in vendita, ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, e, per altro verso, ad eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento assunto dalle parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità o (come nel caso di volontà di non adempiere) confermarne la sussistenza e, quindi, la gravità.
Tale inadempimento, allegato da parte attrice, come suo onere, non è stato né contestato da parte convenuta né la stessa ha introdotto, come suo onere ex art. 2697 c.c., fatti estintivi o modificativi.
Come noto, la parte che agisca per la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive per inadempimento dell'altra parte, deve, in effetti, solo dimostrare in giudizio la fonte negoziale del suo diritto (e cioè, nel caso in esame, il contratto preliminare di compravendita) e il relativo termine di scadenza (31.10.2012) ma non l'inadempimento o l'inesatto (o parziale) adempimento dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, cui spetta, invece, l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, come l'avvenuto (ed esatto) adempimento (Cass. n. 13685 del 2019; Cass. n. 826 del 2015; in precedenza, Cass. SU 13533 del 2001; Cass. SU n. 577 del 2008, in motiv.). Si tratta di un criterio di riparto dell'onere della prova che trova applicazione anche nel caso in cui l'obbligazione inadempiuta ha per oggetto il conseguimento di un risultato (Cass. SU n. 577 del 2008).
Provato tale grave inadempimento non essendo più il bene trasferibile alle condizioni pattuite, si osserva che parte convenuta eccepisce la mancata valida notifica della diffida ad adempiere e inoltre la mancanza di inadempimento, non essendo previsto un termine finale per la stipula del definitivo.
La prima questione si ritiene irrilevante, avendo l'attore rinunciato all'adempimento e chiesto la risoluzione ed essendovi la prova dei tentativi di parte attrice di dare esecuzione al contratto tramite la notifica degli inviti alla stipula e della diffida ad adempiere.
L'eccezione relativa alla mancanza di termine per adempiere non si ritiene fondata.
Sotto il profilo normativo si osserva che in assenza di termine concordato tra le parti per l'adempimento dell'obbligazione - nella specie la stipula del negozio definitivo - assunta con il contratto trova applicazione la disciplina ex art. 1183 c.c., comma 1, sicché l'adempimento è dovuto immediatamente.
La Suprema Corte di Cassazione, con orientamento pacifico, afferma che in assenza di pattuito termine d'adempimento la prestazione è immediatamente esigibile e per esigerla non sono indispensabili nè la diffida ad adempiere nè il ricorso al Giudice ex art. 1183 c.c., comma 2, poichè ben potrà il Giudice, chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti in conseguenza dell'inadempimento, apprezzare ex post la congruità del tempo scorso tra la pattuizione e la pretesa d'adempimento (Cass. n 2700/1956, Cass. sez. 3 n 19414/10, Cass. sez. 3 n 15796/09).
L'apprezzamento del giudice si deve effettuare alla luce del criterio direttivo ex art. 1183 c.c., comma 2, ossia il tempo scorso deve esser oggettivamente congruo rispetto ai parametri fattuali indicati nella citata norma applicati nello specifico rapporto pattizio.
Nel caso di specie, è sintomatico della volontà di parte convenuta di non voler adempiere al contratto il lungo lasso di tempo decorso dalla esigibilità dell'adempimento (dal 31.10.2012). In tale lasso di
7 tempo, parte convenuta non ha richiesto né l'adempimento né la risoluzione (che avrebbe potuto richiedere sull'assunto, qui sostenuto, di non aver ricevuto il prezzo) per rientrare almeno nella disponibilità del bene, che dichiara di aver consegnato alla controparte dopo la stipula del preliminare (punto 8 costituzione) mentre parte attrice ha subito tentato la notifica dell'invito alla stipula in data 22.11.2012 e in data 4.12.2012 (raccomandata e diffida in atti) ma ha desistito apprendendo che il bene era pignorato.
Parte convenuta sostiene poi di non aver ricevuto il pagamento del prezzo e di fatto presenta una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Sul tema del pagamento del prezzo, oggetto altresì di domanda di restituzione, occorre evidenziare che parte convenuta ha allegato due incongruenze, ovvero la dedotta consegna di una somma superiore rispetto a quella pattuita, come risultante dalle ricevute in atti, e la consegna secondo tempistiche non pattuite in contratto, che non sono state chiarite da parte attrice.
La parte convenuta non ha però esplicitato le conseguenze desumibili da tali deduzioni che comunque non incidono sulla prova del versamento di somme in favore di parte convenuta.
Parte attrice ha evidenziato invece il comportamento pre-processuale di parte convenuta che pur non disconoscendo di aver assunto gli obblighi contrattuali, prima in data 20.09.2007 e poi successivamente in data 12.10.2007 e avendo subito, per sua stessa ammissione, consegnato il bene a familiare dell'attore, non ha mai preteso il pagamento del dovuto, di cui ora nega qualsiasi incasso.
Ciò posto, occorre verificare i risultati dell'istruttoria documentale e orale svolta e valutare le prove raccolte ex art. 116 c.p.c., considerando le posizioni espresse dalle parti.
All'esito dell'istruttoria orale e documentale può dirsi che:
1) il sig. ha emesso l'assegno n. 0685915041-06 di euro 10.000,00 tratto sulla Pt_1 CP_4
vero che non vi è prova che tale assegno sia stato incassato e che vi è contestazione di
[...] parte convenuta circa l'incasso dell'assegno ma la parte attrice ha adempiuto all'onere sulla stessa incombente posto che ha provato la consegna del titolo e allegato specificatamente l'incasso dell'assegno e la data.
In tema, si deve richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale afferma che “In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una “probatio diabolica”, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento” (Cassazione civile sez. II, 05/11/2024, n.28418; Cass. Civ., Sez. VI, 11 novembre 2021, n. 33566; Cassazione civile sez. I, 30/07/2009, n.17749).
Ebbene, parte convenuta non ha dimostrato che l'assegno non è stato incassato, come suo onere, mentre risulta la consegna del titolo per stessa dichiarazione della parte promittente venditrice nella proposta di acquisito del 20.9.2007 e nella quietanza presentata nel successivo preliminare del
12.10.2007 (scritture private mai disconosciute da parte convenuta).
Non rileva, nei rapporti tra le parti, che l'assegno abbia data successiva alla stipula e al preliminare e quindi sia post-datato, avendo la parte dichiarato di averlo ricevuto nella proposta di acquisto;
incombeva comunque su di essa l'onere del mancato incasso.
8 2) Nel contratto preliminare, parte convenuta dichiara: “euro ventimila vengono versate alla firma del presente preliminare a mani del venditore che ne rilascia quietanza” (pag. 2 contratto in atti).
Parte attrice allega e produce 3 assegni n. 0685915043 di euro 7.000 del 22.10.2007 a favore di n. 0685915044 di euro 6.835,00 del 25.10.2007 in favore di Controparte_1 CP_1
e n. 0685915042 di euro 7.000 del 18.10.2007 in favore di ed allega
[...] Controparte_1 che il pagamento dei 20mila euro sia avvenuto con tali assegni (pag. 3 memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).
La prova del mancato incasso incombeva su parte convenuta, per i principi innanzi esposti, però bisogna considerare che non vi è prova della consegna di tali assegni;
neppure si precisa in che data siano stati consegnati né la parte attrice fa riferimento alla quietanza indicata nel preliminare per sostenere che vi sia prova della consegna di tale somma o degli assegni.
Tale somma complessivamente pari a 20.835,00 non si ritiene ex art. 116 c.p.c. effettivamente incassata dalla non avendo parte attrice dato prova della consegna degli assegni in suo CP_1 favore.
3) Parte attrice allega di aver versato la somma restante come da ricevute di pagamento depositate fin dalla citazione e, come evidenziato, disconosciute da parte convenuta.
La consulenza tecnica in atti ha dimostrato che le firme contenute sulle ricevute allegate da parte attrice nel documento “copia quietanza non appartengono alla sig.ra quindi non vi Pt_1 CP_1
è la prova che il pagamento sia stato quietanzato dalla sig.ra CP_1
Non si ha motivo di dubitare delle risultanze della consulenza. Il consulente invero ha esaminato le 20 firme, a nome di ” che sono apposte in calce su ricevute “Buffetti”, con Controparte_1 causale “Rata Mutuo Banca BHW, o Anticipazione Estinzione Mutuo Banca BHW”, d'importo diverso, suddivise nel periodo che parte dal 30/11/2007 al 29/09/2008 e ha concluso, dopo comparazione con scritture coeve e saggio grafico, che la firma non è della sig. . Controparte_1
La valutazione del consulente è avvalorata dalle dichiarazioni del teste qualificatosi come R_ marito della all'epoca dei fatti, il quale ha chiaramente dichiarato che le ricevute erano da CP_1 lui firmate così affermando “confermo che le firme sulle ricevute indicate nella circostanza n. 5 sono apposte da me personalmente a nome di firme che riconosco sui documenti che mi CP_1 vengono mostrati e specifico che su quelle della banca ho posto la mia sigla identificativa”.
Lo stesso teste afferma, negando la circostanza 3- ovvero che le somme ricevute sono state poi dalla
Sig.ra accreditate personalmente sul proprio conto corrente Unicredit-, che le somme CP_1 ricevute sono state direttamente versate sul conto in mia presenza. In merito al conto dichiara che “Il conto era intestato alla sig.ra creato per la richiesta di mutuo per l'acquisto dell'immobile CP_1 di Piazzale Dante;
contestualmente la banca Unicredit, come da contratto obbligò all'apertura di un conto corrente collegato alla proposta di mutuo che non venne accolta. Invece il conto collegato rimase aperto e fu gestito da me, all'insaputa della mia ex moglie”.
Dalle dichiarazioni del teste emerge allora che il ha, come da lui dichiarato in sede di R_ Pt_1 interrogatorio, versato le somme nelle mani del che rilasciava quietanza con firma a nome R_
e che le somme venivano versate su un conto intestato alla Il Controparte_1 CP_1 dichiara altresì di aver trattenuto lui le somme e di aver gestito tutto all'insaputa della moglie R_ ma contestualmente afferma che le somme sono state versate sul conto della moglie in sua presenza (con ogni evidenza dal come dimostra la contestualità tra le ricevute di consegna somma e a Pt_1 firma e quelle bancarie e la circostanza che il possieda le ricevute bancarie di CP_1 Pt_1 versamento).
Non si ha motivo di dubitare della attendibilità del teste anche se marito all'epoca dei fatti R_ della sig.ra in ordine alle dichiarazioni sul versamento delle somme sul conto della CP_1
9 e alla firma posta sulle ricevute da lui stesso a nome della moglie. Le parti non hanno CP_1 introdotto elementi per dubitare delle sue dichiarazioni né le stesse appaiono in contrasto con altri elementi probatori raccolti;
anzi sono corroborate dalla documentazione bancaria prodotta dall'attore
(versamenti Unicredit) e dai risultati della consulenza (sull'apocrifia della firma della moglie sulle ricevute). CP_1
Ciò posto, dall'esame delle ricevute (acquisite in originale al fascicolo processuale per la consulenza tecnica d'ufficio ma già allegate all'atto di citazione e alle memorie ex art, 183 comma VI n. 2 c.p.c.) risultano allora versate dal le seguenti somme con causale “rata mutuo banca Bhw” (vi sono in Pt_1 atti ricevute con causale bolli e registrazione contratto di locazione al 50% ricevuti da Per_1 non rilevanti;
ICI a saldo immobile non rilevanti):
1) euro 835,00 in data 15.10.2007 per “prima rata mutuo banca BHW mese di ottobre 2007”;
2) euro 835,00 in data 31.10.2007 per “seconda rata mutuo banca BHW mese di novembre 2007”;
3) euro 835,00 in data 30.11.2007 per “terza rata mutuo banca BHW mese di dicembre 2007”;
4) euro 835,00 in data 29.12.2007 per “quarta rata mutuo banca BHW mese di gennaio 2008”;
5) euro 835,00 in data 30.01.2008 per “quinta rata mutuo banca BHW mese di febbraio 2008”;
6) euro 835,00 in data 27.02.2008 per “sesta rata mutuo banca BHW mese di marzo 2008”;
7) euro 835,00 in data 29.03.2008 per “settima rata mutuo banca BHW mese di aprile 2008”;
8) euro 835,00 in data 30.04.2008 per “ottava rata mutuo banca BHW mese di maggio 2008”;
9) euro 835,00 in data 30.05.2008 per “nona rata mutuo banca BHW mese di giugno 2008”;
10) euro 835,00 in data 30.06.2008 per “decima rata mutuo banca BHW mese di luglio 2008”;
11) euro 835,00 in data 29.07.2008 per “undicesima rata mutuo banca BHW mese di agosto 2008”;
12) euro 835,00 in data 29.08.2008 per “dodicesima rata mutuo banca BHW mese di settembre 2008”.
13) Euro 10.000 in data 09.09.2008 per “anticipo estinzione mutuo banca BHW per appartamento p.le Dante n. 8 a RA (vedi ricevuta Unicredit)”
14) euro 10.000 in data 26.9.2008 per “anticipo estinzione mutuo banca BHW per appartamento p.le Dante n. 8 a RA (vedi ricevuta Unicredit)”.
15) Euro 15.000 in data 22.09.2008 per “anticipo estinzione mutuo banca BHW per appartamento p.le Dante n. 8 a RA (vedi ricevuta Unicredit)”;
16) Euro 20.000 in data 12.09.2008 per “anticipo estinzione mutuo banca BHW per appartamento p.le Dante n. 8 a RA (vedi ricevuta Unicredit)”;
17) Euro 20.000 in data 19.9.2008 per “anticipo estinzione mutuo banca BHW per appartamento p.le Dante n. 8 a RA (vedi ricevuta Unicredit)”;
18) Euro 15.000 in data 29.9.2008 per “anticipo estinzione mutuo anticipo banca BHW per appartamento p.le Dante n. 8 a RA (vedi ricevuta Unicredit)”.
Occorre evidenziare, con riferimento alle ricevute da 13 a 18, che parte attrice produce documentazione bancaria da cui si evince che in pari data per ciascun ricevuta vi è ricevuta bancaria (richiamata pure nella causale della ricevuta c.d. “Buffetti con firma apocrifa della come innanzi esposto) da cui risulta un versamento di pari importo sul conto intestato CP_1 alla sig.ra presso Unicredit. Controparte_1
10 L'intestazione del conto in favore della promittente venditrice non emerge solo dalla lettura delle ricevute bancarie di versamento, mai specificamente contestate, ma anche da quanto dichiarato dal come già evidenziato. R_
Infine, parte attrice produce altresì copia di una ricevuta di un bonifico effettuato dal conto
Unicredit intestato a di euro 117.000,00 in data 30.10.2008 in favore di Bhw Controparte_1 Bauspararkasse a.g. per estinzione mutuo “32440315 ”. In calce, vi è ricevuta di Persona_4 versamento della somma di euro 27.000 a firma che però non risulta neppure nominalmente di
. Controparte_1
Si vuole evidenziare che la documentazione bancaria richiamata non è stata disconosciuta né contestata da parte convenuta che ha solo richiesto la produzione degli originali, in modo generico e quindi inammissibile, non indicandosi le ragioni per cui non sarebbe conforme all'originale, avendo la parte convenuta nelle memorie n. 3 solo chiesto l'esibizione in originale della documentazione allegata e provante il presunto passaggio di contanti tra il e l'odierna Pt_1 convenuta. In ogni caso si impugnano e contestano le deduzioni trascritte a pag. 4 e 5 della memoria ex art. 183 punto 2) depositate da controparte.
La richiesta è stata rigettata in quanto, il disconoscimento di una scrittura privata (e quindi anche della conformità della copia all'originale), pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avvenire in modo formale e specifico, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, risultando invece insufficiente una contestazione generica, in quanto consistente in una mera clausola di stile, oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (cfr. Cass. Civ. n. 17313 del 17.6.2021; Cass. Civ. n. 16557 del 20.6.2019).
Non si è ritenuto neppure ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. alla banca richiesta da parte attrice, considerata la non efficace e specifica contestazione di parte convenuta, per principi già richiamati in materia di contestazione ex art. 115 c.p.c. e considerato altresì il riparto degli oneri probatori e il tempo decorso dai fatti (2007-2008) e l'obbligo delle banche di conservare la documentazione bancaria per dieci anni.
Così riassunte le prove documentali acquisite, occorre valutarle per considerare se vi è prova anche del versamento di queste ulteriori somme in favore di parte convenuta.
In sostanza, occorre verificare se vi è prova che queste somme siano andate a beneficio della sig.ra e se il pagamento effettuato dal sia liberatorio, visto che è provato che non è CP_1 Pt_1 avvenuto nelle mani della controparte contrattuale.
Come noto, ai sensi dell'art. 1188 c.c. “il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice
a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato libera il debitore, se il creditore lo ratifica
o se ne ha approfittato”.
Occorre verificare allora se vi è la prova che la sig.ra abbia approfittato di questo CP_1 pagamento.
Si osserva che la prova della ratifica o dell'approfittamento è a carico del debitore (Cass. n. 13113/2007; Cass. n. 1006/1972), sicché in tal caso a carico dell'attore.
Provato che le quietanze non sono sottoscritte dalla la prova del pagamento in suo CP_1 favore può essere data in altro modo ovvero per presunzioni ovvero per le dichiarazioni dei testi.
Si ritiene tale prova ammissibile nonostante quanto previsto dagli artt. 2726- 2721 -2729 comma 2 c.c., considerato che “Secondo il consolidato e risalente orientamento di questa Corte regolatrice, poichè ai sensi dell'art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale si
11 applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (in tal senso, Cassazione civile sez. II, 20/04/2020, (ud. 12/09/2019, dep.
20/04/2020), n.7940 che richiama ex plurimis, Cass. 14/07/2003, n. 10989; Cass. 25/05/1993, n. 5884; Cass. 18/03/1968, n. 879)”.
Nel caso di specie, occorre considerare che il terzo ha ottenuto ricevute di pagamento con firma apocrifa dal coniuge del creditore- come emerso dalla prova orale raccolta-; le ricevute riportavano chiaramente i dati del creditore e le causali del versamento;
per gli esborsi consegnati quali anticipi, contestualmente veniva consegnata ricevuta di versamento in pari data della medesima somma su conto intestato alla creditrice sicché la mancanza di CP_1 documentazione scritta non è addebitabile a mancanza di diligenza del debitore, che ha fatto affidamento sul rapporto di coniugio tra accipiens e creditore e sulla ricezione di ricevute, seppur poi risultate con firma apocrifa, riportanti tutti gli estremi del rapporto tra le parti.
Ammessa la prova testimoniale ed ex art. 2729 c.c. del pagamento a beneficio della sig.ra per le ragioni suindicate, occorre verificare se vi sia prova del pagamento in suo favore CP_1 delle somme versate nelle mani del per quanto ammesso dalla parte attrice in sede di R_ interrogatorio.
Per quanto riguarda le somme consegnate, come attestato solo nelle ricevute (indicate Pt_2 nei punti 1-12) si ritiene ex art. 116 c.p.c. che non vi sia prova che le stesse siano andate a beneficio della sig.ra (pari ad euro 10.020,00). CP_1
Nessun elemento in tal senso è stato fornito dall'attore.
L'istruttoria ha dimostrato che la firma è apocrifa e che sono state consegnate a mani del R_ il sig. riceveva, per quanto da lui sostenuto, le quietanze già firmate senza ulteriore ricevuta. Pt_1
Quanto alle restanti somme (indicate nei punti da 13 a 18) ammontanti a euro 90.000,00 vi sono elementi presuntivi e prova testimoniale che fanno ritenere che siano andate a beneficio della
CP_1
É vero che l'attore, in sede di interrogatorio, ha dichiarato che ad acquisire le somme era stato il
Sig. ed è altresì vero che ciò è stato ammesso dal teste ma risulta anche che il R_ R_ sia in possesso delle ricevute bancarie di versamento su conto intestato alla sig. Pt_1 CP_1 delle somme consegnate con pari data rispetto alle ricevute “Buffetti”, come già evidenziato.
Dalle dichiarazioni del teste e anche da quelle della parte da cui possono trarsi R_ Pt_1 argomenti di prova, e dalla documentazione in atti emerge allora che la somma complessiva di
90.000 euro sia stata versata sul conto intestato della alla presenza del in sei CP_1 R_ distinte occasioni, come già indicato dettagliatamente, e che il consegnava al R_ Pt_1 quietanza a firma della apocrifa. CP_1
Occorre dare rilevanza, invero, alla circostanza che il debitore sia in possesso della Pt_1 documentazione che attestava il versamento sul conto della della somma consegnata CP_1 al Il collegamento tra le due ricevute risulta pure dalla indicazione nella causale della R_ ricevuta Buffetti della dicitura “vedi ricevuta Unicredit” oltre che dal pari importo consegnato al e versato su conto della R_ CP_1
Vi è prova allora per quanto su rilevato del fatto che le somme venivano versate su conto della
(circostanza peraltro mai specificamente contestata). Il versamento sul suo conto fa CP_1 presumere che dell'importo abbia beneficiato la stessa, la quale doveva dimostrare, CP_1 anche attraverso produzione bancaria nella sua disponibilità, che quelle somme non sono andate 12 a suo beneficio, per fatti di terzi estranei al giudizio ma tali circostanze non sono state neppure dedotte.
Ci sono ulteriori elementi che fanno presumere che comunque la stessa abbia beneficiato delle somme versate sul suo conto, considerato che seppur il teste ha dichiarato di averle lui R_ trattenute e gestite all'insaputa della moglie, la sig. e il sig. erano coniugi CP_1 R_ all'epoca dei fatti, e quindi la gestione delle somme di un coniuge non dimostra di per sé che non sia avvenuta a beneficio dell'altro o delle esigenze familiari.
Ed inoltre, a riprova che quella somma sia andata a favore della vi è la circostanza che CP_1 l'attore sia nel possesso e abbia prodotto in giudizio ricevuta bancaria di versamento, datata 30.08.2008 con causale “per estinzione mutuo”, che riporta l'importo di 117.000 e che attesta un versamento dal conto intestato alla presso Unicredit alla Bhw Bauspararkasse a.g. per CP_1 estinzione mutuo “32440315 ”. Persona_4
Parte convenuta evidenzia solo che i versamenti del sono di somme rilevanti in pochi giorni Pt_1
(sette versamenti in venti giorni) e non rispettano le tempistiche contrattualmente pattuite;
tale deduzione, le cui conseguenze non sono state bene esplicitate dalla parte, dovrebbe presumibilmente dimostrare la inconsapevolezza della in ordine ai pagamenti, poiché CP_1 non rispettosi del dettato contrattuale, ma il comportamento pre-processuale della parte rende non credibile tale asserzione, posto che non risulta che la abbia agito, come sua facoltà, nel CP_1 caso dalla parte sostenuto di non aver ricevuto alcunchè, per l'adempimento o la risoluzione del contratto, considerato peraltro che non aveva più la disponibilità dell'immobile.
Le dichiarazioni rese dalla poi di essere all'oscuro di tutto e di non sapere nulla delle CP_1 movimentazioni bancarie e delle somme trattenute dal e quelle del di aver R_ R_ gestito tutto all'insaputa della moglie non bastano per superare la presunzione che delle somme versate sul suo conto abbia beneficiato la la quale si osserva non ha mai contestato di CP_1 aver sottoscritto la proposta e il preliminare e non è credibile che, pur essendo una donna giovane e impiegata presso Poste italiane, come dichiarato in sede di interrogatorio, non abbia letto il contenuto delle dichiarazioni rese nelle scritture private. La circostanza che abbia gestito il marito la operazione negoziale non vuol dire che questa sia avvenuta ad insaputa del coniuge o con il suo dissenso anche perché l'apertura del conto presuppone la partecipazione dell'intestatario e le movimentazioni del conto vengono per legge comunicate periodicamente dalla banca all'intestatario del conto.
Occorre poi considerare che vi è da tutelare altresì l'affidamento del terzo, che deve presumersi in buona fede.
La giurisprudenza della Cassazione richiama più volte il principio dell'apparenza iuris per affermare che “Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento
è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel
"solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens". ( Sez. 1 - , Ordinanza n. 9758 del 19/04/2018 (Rv. 648550 -
01)).
Nel caso del versamento delle somme dai punti 13 a 18, il si è assicurato del buon esito del Pt_1 versamento seppur nelle mani del marito della controparte, e con ricevute già firmate R_ della ottenendo le ricevute di versamento della banca delle somme consegnate su CP_1 conto intestato alla sig.ra CP_1
13 In definitiva, l'insieme degli elementi probatori raccolti consente di ritenere che vi è prova del pagamento liberatorio ex art. 1188 c.c. della somma di euro 90.000,00 effettuata nelle mani del ma di cui ha beneficiato la essendovi elementi documentali in atti che R_ CP_1 dimostrano il versamento su conto corrente intestato alla presso Unicredit e da cui in CP_1 data 30.08.2007 è stato effettuato versamento in favore della banca BMW per estinzione mutuo intestato alla CP_1
Non vi è prova invece del versamento sul conto della somma di 27.000 euro in data 30.08.2008: non vi è per quella data neppure una ricevuta a firma apocrifa della sig.ra che giustifichi CP_1 la condotta del che non si è fatta rilasciare quietanza né prova che proprio quella somma Pt_1 sia stata versata su conto della CP_1
In conclusione, dovendo tenere conto dell'onere che incombe su parte attrice di dimostrare il buon esito del pagamento del prezzo, può affermarsi che la stessa abbia dimostrato di aver validamente provato i seguenti pagamenti a beneficio ex art. 1188 c.c. della sig.ra CP_1
1) Euro 10.000 versati con assegno n. 0685915041-06– motivazione punto 1;
2) Euro 90.000 versati in sei distinte occasioni mani del e ri-versati in pari data su conto R_ intestato della motivazione punto 3. CP_1
Per quanto riguarda le altre somme, si ritiene che la parte attrice non abbia dimostrato che i pagamenti siano stati liberatori ex art. 1188 c.c. per i motivi esposti.
Provato, per i motivi anzidetti, gran parte dell'adempimento del prezzo da parte dell'attore, l'eccezione di inadempimento formulata da parte convenuta non risulta provata e non si ha motivo per non imputare l'inadempimento a parte convenuta che non ha consentito alla stipula del definitivo, poiché il bene è stato oggetto di pignoramento e vendita.
Deve altresì rilevarsi, allora, che la mancata stipula del contratto definitivo per fatti imputabili al promissario acquirente costituisce, quindi, grave inadempimento contrattuale, poiché non è adempiuta l'obbligazione principale del contratto;
l'inadempimento accertato è dunque rilevante ex art. 1453 c.c., per dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita tra le parti.
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: RESTITUZIONE SOMME VERSATE
Parte attrice chiede la restituzione della somma di euro 150.000,00 versata.
Considerati allora gli effetti retroattivi della dichiarata risoluzione del contratto ex art. 1458 c.c., il quale prevede che “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso dei contratti ad esecuzione continuata e periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni eseguite”, la domanda di parte attrice può essere accolta nei limiti dell'importo accertato come versato.
Non si ritiene rilevante la discrasia tra quanto asseritamente versato e quanto richiesto per ritenere infondata la domanda, in assenza di altre specifiche deduzioni delle parti, considerando le prove raccolte e soprattutto la testimonianza del il quale afferma che le somme ricevute sono state R_ direttamente versate sul conto in mia presenza e richiamando tutto quanto sopra esposto in ordine alla prova del versamento del prezzo in favore della sig.ra CP_1
Si ribadisce, che il pagamento liberatorio ex art. 1188 c.c. di cui si ritiene vi sia prova di un beneficio a favore della è stato computato, per i motivi su esposti che qui si richiamano, in euro CP_1
100.000,00.
Quanto alla eccepita prescrizione, considerato che non è dedotta con riferimento ad una precisa domanda, si osserva per mero scrupolo che la restituzione del prezzo trova fondamento nell'indebito oggettivo che consegue alla risoluzione del contratto.
14 L'art. 2033 c.c. prescrive invero che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
La disposizione contempla quindi l'ipotesi in cui il debito non sussiste, cioè è privo di qualsiasi causa di giustificazione. Quindi, non solo il caso in cui non è mai sorto ma anche quello in cui è già stato estinto con adempimento o altro mezzo ovvero nell'ipotesi in cui venga retroattivamente meno il negozio fondamentale, come accade, ad esempio, in caso di annullamento o risoluzione.
Nel caso di specie, il dies a quo di decorrenza della prescrizione, in applicazione degli artt. 2033-
2935 e 2946 c.c., decorre dalla dichiarazione di risoluzione del contratto.
Ed infatti, in tema di indebito oggettivo, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito sia divenuto definitivo, quando il difetto della "causa solvendi" sopravvenga al pagamento e non riguardi, invece, elementi genetici di un negozio nullo. (Principio affermato in relazione ad un caso in cui era stata richiesta la ripetizione della somma corrisposta, in conto-prezzo, in occasione della stipula di un contratto preliminare, successivamente rimasto inadempiuto e i cui effetti contrattuali erano venuti meno all'esito del giudicato formatosi nel giudizio introdotto ex art. 2932 c.c.) (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24628 del 3 dicembre
2015; Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24653 del 02/12/2016).
In conclusione, parte convenuta deve rimborsare a parte attrice la somma di euro 100.000 provata come versata in suo favore quale pagamento di prezzo.
Ogni altra pronuncia restitutoria riguardo altre somme quali indennità di occupazione, è preclusa a questo Giudice in mancanza di specifica domanda di parte convenuta.
DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
Parte attrice formula altresì domanda di risarcimento del danno. La stessa va rigettata, a prescindere dalla imputabilità dell'inadempimento, in quanto priva di ogni allegazione e prova, anche sotto il profilo del danno patito.
SPESE PROCESSUALI
Le spese sono a carico della parte soccombente ex art. 91 c.p.c. Si Controparte_1 liquidano, secondo i parametri del D.M. 55/2014 tenuto conto delle questioni trattate, del valore della causa, dell'attività prestata, in complessivi € 8.000,00 oltre IVA, rimborso spese generali e accessori come per legge, facendo riferimento ai parametri tra minimi e medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, considerato il valore della causa.
Le spese di consulenza, già liquidate con decreto del 27.12.2022, sono poste a carico di parte convenuta in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda di risoluzione e quindi DICHIARA ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto preliminare di vendita per l'acquisto dell'immobile sito in RA al Piazzale Dante civ. 8 piano 8° meglio identificato in Catasto al Foglio 244 Particella 1420 sub. 78, sottoscritto tra le parti in causa in data 12.10.2007, per le causali indicate in parte motiva;
15 - per l'effetto, ACCOGLIE la domanda di rimborso delle somme versate quale prezzo formulata da parte attrice e CONDANNA parte convenuta a rimborsare all'attore Controparte_1
a somma di euro 100.000,00, risultata versata in favore di parte convenuta. Parte_1
- RIGETTA ogni altra domanda formulata;
- CONDANNA parte convenuta a rifondere all'attore Controparte_1 [...] e spese e competenze legali del presente giudizio, liquidate in € 8.000,00 per compensi Pt_1 professionali, oltre rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge.
- PONE le spese di consulenza tecnica già liquidate in data 27.12.2022 definitivamente a carico della parte convenuta . Controparte_1
Così deciso in RA, 05.03.2025
Il Giudice Federica Rotondo
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