TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/09/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLE CONDIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 557 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dalle parti, sig.
- CF - nato a [...] il [...] ed in data 23/04/1989, Parte_1 C.F._1 residente in [...] CICALA, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. CAPARROTTA
SERAFINA - CF - pec: - che lo rappresenta C.F._2 Email_1
e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig.ra - CF CP_1
- nata in IA NE (CZ) ed in data 26/09/1989, anche lei residente in [...]C.F._3
88040 CICALA ITALIA, rappresentata e difesa dall'avv. CO LO - CF - pec: C.F._4
- elettivamente domiciliata presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in Email_2 calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 8 settembre 2025.”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 16/07/2025 - che i ricorrenti hanno convissuto more uxorio per qualche tempo durante il quale sono nati i piccoli: il 18/05/2018 e , il 28/03/2021 (vgs. certificati allegati) e hanno Per_1 Per_2 2
risieduto in Via Piana n. 8 in Cicala (CZ) ove avevano fissato la loro abitazione familiare e dove allo stato i minori sono residenti e dimorano stabilmente.
La convivenza fra i ricorrenti si è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che è ormai impossibile il suo proseguimento e, per tale ragione, hanno deciso di vivere separati, raggiungendo un accordo sull'esercizio della potestà genitoriale a mezzo un dettagliato piano che si allega al presente ricorso e che costituisce parte integrante (vedi il ricorso introduttivo in atti).
Tanto premesso, i ricorrenti, come in epigrafe meglio generalizzati, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, ricorrevano al Presidente di Codesto On.le Tribunale affinché, letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, fissata udienza per la comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, rimettesse gli atti al
Collegio per l'omologa delle conclusioni per come rassegnate nel piano genitoriale allegato.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 557 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), promosso congiuntamente dalle parti sig. - CF - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CAPARROTTA SERAFINA - CF - e sig.ra - CF C.F._2 CP_1
- a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. CO LO - CF C.F._3
- giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, C.F._4 dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 19 luglio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente
– in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del
09/09/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dagli istanti, con la quale gli stessi attestassero espressamente:
1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per la regolamentazione della potestà genitoriale dei figli ; 3) di rinunciare entrambi Per_1 Per_2 espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando in cancelleria congiuntamente in data 8 settembre 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti dagli istanti personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 3
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli istanti, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che gli istanti - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto l'odierna richiesta di regolamentazione della potestà genitoriale alle condizioni indicate nel piano genitoriale allegato, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole medesima o contrari a norme imperative.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di regolamentazione della responsabilità genitoriale con parere favorevole reso in data 23 luglio 2025.
I ricorrenti, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di confermare le condizioni di regolamentazione della potestà genitoriale indicate nel piano genitoriale.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 557 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dalle parti, sig. - CF Parte_1
- nato a [...] ed in data 23/04/1989, residente in [...] C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. CAPARROTTA SERAFINA - CF C.F._2
- che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig.ra
[...]
- CF - nata in IA NE (CZ) ed in data 26/09/1989, anche lei CP_1 C.F._3 residente in [...]88040 CICALA ITALIA, rappresentata e difesa dall'avv. CO LO - CF
- elettivamente domiciliata presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
4
OMOLOGA
Le condizioni di regolamentazione della potestà genitoriale indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso (a cui si rinvia pedissequamente) dai ricorrenti sopra generalizzati - sig. sig.ra - CF Parte_1
- nata a [...] ed in data 23/04/1989, residente a [...]88040 CICALA C.F._1
ITALIA, rappresentato a e difeso a dall'Avv. CAPARROTTA SERAFINA - CF - e sig.ra sig. C.F._2
- - CF - nata a [...], [...], PIANA 88040 CP_1 C.F._3
CICALA ITALIA - a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. CO LO - CF C.F._4
- giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLE CONDIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 557 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dalle parti, sig.
- CF - nato a [...] il [...] ed in data 23/04/1989, Parte_1 C.F._1 residente in [...] CICALA, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. CAPARROTTA
SERAFINA - CF - pec: - che lo rappresenta C.F._2 Email_1
e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig.ra - CF CP_1
- nata in IA NE (CZ) ed in data 26/09/1989, anche lei residente in [...]C.F._3
88040 CICALA ITALIA, rappresentata e difesa dall'avv. CO LO - CF - pec: C.F._4
- elettivamente domiciliata presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in Email_2 calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 8 settembre 2025.”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 16/07/2025 - che i ricorrenti hanno convissuto more uxorio per qualche tempo durante il quale sono nati i piccoli: il 18/05/2018 e , il 28/03/2021 (vgs. certificati allegati) e hanno Per_1 Per_2 2
risieduto in Via Piana n. 8 in Cicala (CZ) ove avevano fissato la loro abitazione familiare e dove allo stato i minori sono residenti e dimorano stabilmente.
La convivenza fra i ricorrenti si è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che è ormai impossibile il suo proseguimento e, per tale ragione, hanno deciso di vivere separati, raggiungendo un accordo sull'esercizio della potestà genitoriale a mezzo un dettagliato piano che si allega al presente ricorso e che costituisce parte integrante (vedi il ricorso introduttivo in atti).
Tanto premesso, i ricorrenti, come in epigrafe meglio generalizzati, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, ricorrevano al Presidente di Codesto On.le Tribunale affinché, letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, fissata udienza per la comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, rimettesse gli atti al
Collegio per l'omologa delle conclusioni per come rassegnate nel piano genitoriale allegato.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 557 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), promosso congiuntamente dalle parti sig. - CF - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CAPARROTTA SERAFINA - CF - e sig.ra - CF C.F._2 CP_1
- a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. CO LO - CF C.F._3
- giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, C.F._4 dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 19 luglio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente
– in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del
09/09/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dagli istanti, con la quale gli stessi attestassero espressamente:
1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per la regolamentazione della potestà genitoriale dei figli ; 3) di rinunciare entrambi Per_1 Per_2 espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando in cancelleria congiuntamente in data 8 settembre 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti dagli istanti personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 3
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli istanti, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che gli istanti - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto l'odierna richiesta di regolamentazione della potestà genitoriale alle condizioni indicate nel piano genitoriale allegato, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole medesima o contrari a norme imperative.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di regolamentazione della responsabilità genitoriale con parere favorevole reso in data 23 luglio 2025.
I ricorrenti, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di confermare le condizioni di regolamentazione della potestà genitoriale indicate nel piano genitoriale.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 557 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dalle parti, sig. - CF Parte_1
- nato a [...] ed in data 23/04/1989, residente in [...] C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. CAPARROTTA SERAFINA - CF C.F._2
- che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig.ra
[...]
- CF - nata in IA NE (CZ) ed in data 26/09/1989, anche lei CP_1 C.F._3 residente in [...]88040 CICALA ITALIA, rappresentata e difesa dall'avv. CO LO - CF
- elettivamente domiciliata presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
4
OMOLOGA
Le condizioni di regolamentazione della potestà genitoriale indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso (a cui si rinvia pedissequamente) dai ricorrenti sopra generalizzati - sig. sig.ra - CF Parte_1
- nata a [...] ed in data 23/04/1989, residente a [...]88040 CICALA C.F._1
ITALIA, rappresentato a e difeso a dall'Avv. CAPARROTTA SERAFINA - CF - e sig.ra sig. C.F._2
- - CF - nata a [...], [...], PIANA 88040 CP_1 C.F._3
CICALA ITALIA - a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. CO LO - CF C.F._4
- giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)