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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8557 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 38508 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.11.2024 da
1) Parte_1 nato/a il 13.03.1979 a RHO (MI) cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]18 20017 LAINATE (MI) con l'Avv. ROCCO PAOLO PUCE con studio in BUSTO ARSIZIO (VA), PIAZZA TRENTO E
TRIESTE 4 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
pagina 1 di 7 nato/a il 19.04.1986 a RHO (MI) cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]25 20045 LAINATE (MI) con l'Avv. GIAMMARIA PERRONE con studio in MILANO (MI), VIA CARLO RAVIZZA 20 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in LAINATE (MI)
(anno 2012 atto n. 8 reg. parte II serie A)
separati con sentenza n. 2220/2025 pubblicata il 18.03.2025 (passata in giudicato il 18.03.2025, v. documenti in atti) resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con i seguenti figli: , nato il [...] a [...] cittadino italiano Parte_3
FATTO
Con ricorso depositato il 4.11.2024, contenente domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex art. 473 bis.12 e 473 bis.49, il sig. esponeva di avere Parte_1 contratto matrimonio con la signora in data 28.05.2012 e che dall'unione era nato il minore Parte_2
. Chiedeva in via principale la pronuncia della separazione dal coniuge senza determinazione Pt_3 di un contributo al mantenimento e l'affidamento congiunto del minore con collocamento paritario a settimane alterne. La signora nel costituirsi, aderiva alla domanda relativa allo status e a quella Pt_2 relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ma ricostruiva in modo del tutto diverso la genesi della crisi coniugale, e chiedeva l'affidamento condiviso del minore con collocazione stabile presso di sé nella casa familiare con regolamentazione delle frequentazioni col padre.
All'udienza di comparizione dinanzi al Got, dott.sa Serpico, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi riportate. pagina 2 di 7 Essendo decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e succ mod., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: il figlio resta affidato congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento presso quest'ultima Part anche ai fini della residenza anagrafica. La casa coniugale resta assegnata alla madre. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica successiva ad ore 22:00, con accompagnamento presso la casa materna. Durante la settimana il padre potrà vedere il figlio il mercoledì dalle 18:00 fino alle ore 22:00. I genitori si impegnano ad introdurre gradualmente il pernottamento di presso la casa paterna nella giornata del Pt_3 mercoledì, invitando il padre fin d'ora il figlio a restare con sé o aderendo alla richiesta del minore se da questi espressa. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dal minore per un tempo paritario con entrambi i genitori, alternando il giorno 24 con il giorno 25 dicembre ed il giorno del 31 dicembre con il 1° gennaio. Il 28 dicembre, giorno del compleanno di , sarà trascorso, se possibile, tutti Pt_3 insieme. Le vacanze pasquali saranno trascorse da per metà tempo con ciascuno dei genitori, Pt_3 per periodi comprendenti l'uno la domenica di Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con il figlio 15 giorni anche non continuativi, previo accordo da prendersi con congruo anticipo. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, € 400,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Il padre provvederà altresì al pagamento della mensa scolastica del figlio al 50%, e l'Assegno Unico sarà ripartito sempre al 50% tra i genitori.
Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
pagina 3 di 7 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
pagina 4 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, ecc.);
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
I genitori ritengono opportuno che il minore effettui almeno un'attività sportiva all'anno, con ripartizione delle spese al 50%. Poiché attualmente pratica tennis e parkour, concordano che la Pt_3 madre tenga a suo carico i costi del tennis ed il padre del parkour.
Le parti concordano altresì che abbia un supporto psicologico e pertanto si impegnano a Pt_3 reperire un professionista scelto da entrambi quale sostegno per il figlio, i cui costi saranno tra loro ripartiti al 50%.
Part Il sig. si attiverà per non usufruire più delle detrazioni godute annualmente a seguito delle opere di ristrutturazione intervenute nell'ex casa coniugale e a rimborsarle alla sig.ra fino ad esaurimento Pt_2 delle stesse.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. Part Nessun contributo economico verrà versato dal sig. a titolo di assegno divorzile del coniuge. pagina 5 di 7 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Lainate (MI) il 28.05.2012 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 6 di 7 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 05.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.11.2024 da
1) Parte_1 nato/a il 13.03.1979 a RHO (MI) cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]18 20017 LAINATE (MI) con l'Avv. ROCCO PAOLO PUCE con studio in BUSTO ARSIZIO (VA), PIAZZA TRENTO E
TRIESTE 4 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
pagina 1 di 7 nato/a il 19.04.1986 a RHO (MI) cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]25 20045 LAINATE (MI) con l'Avv. GIAMMARIA PERRONE con studio in MILANO (MI), VIA CARLO RAVIZZA 20 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in LAINATE (MI)
(anno 2012 atto n. 8 reg. parte II serie A)
separati con sentenza n. 2220/2025 pubblicata il 18.03.2025 (passata in giudicato il 18.03.2025, v. documenti in atti) resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con i seguenti figli: , nato il [...] a [...] cittadino italiano Parte_3
FATTO
Con ricorso depositato il 4.11.2024, contenente domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex art. 473 bis.12 e 473 bis.49, il sig. esponeva di avere Parte_1 contratto matrimonio con la signora in data 28.05.2012 e che dall'unione era nato il minore Parte_2
. Chiedeva in via principale la pronuncia della separazione dal coniuge senza determinazione Pt_3 di un contributo al mantenimento e l'affidamento congiunto del minore con collocamento paritario a settimane alterne. La signora nel costituirsi, aderiva alla domanda relativa allo status e a quella Pt_2 relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ma ricostruiva in modo del tutto diverso la genesi della crisi coniugale, e chiedeva l'affidamento condiviso del minore con collocazione stabile presso di sé nella casa familiare con regolamentazione delle frequentazioni col padre.
All'udienza di comparizione dinanzi al Got, dott.sa Serpico, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi riportate. pagina 2 di 7 Essendo decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e succ mod., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: il figlio resta affidato congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento presso quest'ultima Part anche ai fini della residenza anagrafica. La casa coniugale resta assegnata alla madre. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica successiva ad ore 22:00, con accompagnamento presso la casa materna. Durante la settimana il padre potrà vedere il figlio il mercoledì dalle 18:00 fino alle ore 22:00. I genitori si impegnano ad introdurre gradualmente il pernottamento di presso la casa paterna nella giornata del Pt_3 mercoledì, invitando il padre fin d'ora il figlio a restare con sé o aderendo alla richiesta del minore se da questi espressa. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dal minore per un tempo paritario con entrambi i genitori, alternando il giorno 24 con il giorno 25 dicembre ed il giorno del 31 dicembre con il 1° gennaio. Il 28 dicembre, giorno del compleanno di , sarà trascorso, se possibile, tutti Pt_3 insieme. Le vacanze pasquali saranno trascorse da per metà tempo con ciascuno dei genitori, Pt_3 per periodi comprendenti l'uno la domenica di Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con il figlio 15 giorni anche non continuativi, previo accordo da prendersi con congruo anticipo. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, € 400,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Il padre provvederà altresì al pagamento della mensa scolastica del figlio al 50%, e l'Assegno Unico sarà ripartito sempre al 50% tra i genitori.
Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
pagina 3 di 7 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
pagina 4 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, ecc.);
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
I genitori ritengono opportuno che il minore effettui almeno un'attività sportiva all'anno, con ripartizione delle spese al 50%. Poiché attualmente pratica tennis e parkour, concordano che la Pt_3 madre tenga a suo carico i costi del tennis ed il padre del parkour.
Le parti concordano altresì che abbia un supporto psicologico e pertanto si impegnano a Pt_3 reperire un professionista scelto da entrambi quale sostegno per il figlio, i cui costi saranno tra loro ripartiti al 50%.
Part Il sig. si attiverà per non usufruire più delle detrazioni godute annualmente a seguito delle opere di ristrutturazione intervenute nell'ex casa coniugale e a rimborsarle alla sig.ra fino ad esaurimento Pt_2 delle stesse.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. Part Nessun contributo economico verrà versato dal sig. a titolo di assegno divorzile del coniuge. pagina 5 di 7 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Lainate (MI) il 28.05.2012 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 6 di 7 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 05.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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