Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00945/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01450/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2024, proposto da
LI UI, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliato in Roma, alla via Costabella n. 23, presso lo studio dell’avv. Antonio Cordasco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali - ANSFISA, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
IA CO, non costituito in giudizio.
per l'annullamento,
- del decreto direttoriale A.N.S.F.I.S.A. prot. n. 0080431 del 20 dicembre 2023 di esclusione del candidato Ing. UI LI dal concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato per n. 15 dirigenti di 2° fascia Settore Tecnico presso l'A.N.S.F.I.S.A. prot. n. 29146 del 5 luglio 2022;
- del provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 80593 del 21 dicembre 2023 di rettifica e sostituzione della graduatoria approvata con Decreto Direttoriale prot. 0029388 del 23 maggio 2023;
- in parte qua del relativo bando di concorso di cui al Decreto Direttoriale prot. 00129146 del 5 luglio 2022 solo ove e laddove letto ed applicato erroneamente alla fattispecie concreta;
-di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali - ANSFISA;
vista la nota depositata in data 3 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Benedetta UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ricorso introduttivo ritualmente notificato il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe a mezzo dei quali l’Amministrazione resistente lo aveva, secondo l’assunto attoreo, illegittimamente escluso dal concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato per n. 15 dirigenti di 2° fascia (settore tecnico) presso l’A.N.S.F.I.S.A. prot. n. 29146 del 5 luglio 2022.
2 – Le Amministrazioni resistenti si sono costituite formalmente in data 13 febbraio 2024.
3 – Con nota depositata in data 3 dicembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso.
4 - All’udienza camerale del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5 - Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., tenuto conto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente nella nota depositata il 3 dicembre 2025 e confermata all’udienza del 14 gennaio 2026. Infatti, costituisce insegnamento pretorio consolidato quello secondo il quale “ Nel giudizio amministrativo, il Giudice, al cospetto della dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell'interesse al ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame
improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 104 del 2010 ” (T.A.R. Campania - Salerno, sez. II, n. 912 del 21.4.2023. Di analogo tenore, Cons. Stato, sez. II, 23/03/2023, n.2961 secondo la quale, “ In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ”.
6 - La declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso non esime il Collegio dal pronunciare in ordine alle spese del presente giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4559/2021, secondo la quale, " Nel processo amministrativo quando il Giudice adotta una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse in senso ampio, la liquidazione delle spese va eseguita secondo il criterio della soccombenza virtuale, ovvero in base ad una sommaria valutazione dell'astratta fondatezza della domanda "), che, a parere del Tribunale, possono
essere integralmente compensate tra le parti, anche tenuto conto della richiesta formulata in tal senso dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ZZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta UR | EN ZZ |
IL SEGRETARIO