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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 942/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5597/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041960689000 CONS BONIF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vertenza ha per oggetto l'opposizione alla cartella di pagamento n. 09420240041960689000, notificata in data 03.06.2025, avente ad oggetto quota consortile anno 2022.
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27.08.2025, inoltrato a questa Corte in data 26.09.2025, Ricorrente_1 contestava che i propri fondi avessero tratto vantaggi dalle opere consortili, il difetto di motivazione e chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle eccezioni relative al presupposto impositivo, procedeva comunque alla notifica all'ente impositore Consorzio_1, anche al fine della litis denuntiatio e per vocazione diretta in giudizio ex art 14 del dlgs 546/92 e 39 del dlgs 112/99, dell'atto introduttivo e della comparsa di costituzione, con invito allo stesso a costituirsi in giudizio a tutela dei propri atti e incombenti.
Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e con esenzione nei propri confronti.
A seguito dell'udienza del 27 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa proposizione dello stesso nei confronti dell'ente impositore.
Costituisce dato pacifico che i contributi di bonifica continuano ad essere riscossi tramite ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in quanto, anche ritenendo che l'art. 14, comma 14, l.
n. 246 del 2005 abbia abrogato l'art. 21 r.d. n. 215 del 1933, quest'ultima disposizione è resa "ultra vigente" dall'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999, sicché è legittimo che i consorzi di bonifica si avvalgano degli agenti della riscossione.
Diretta applicazione del superiore principio è che l'omessa impugnazione di un avviso di pagamento non determina il consolidamento della pretesa impositiva, con conseguente inammissibilità dell'istanza di rimborso, in quanto i contributi consortili vengono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, e l'avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 17120 del 25/06/2025).
Ne consegue che l'omessa estensione del contraddittorio all'ente impositore, in caso di proposizione dell'opposizione avverso la cartella di pagamento costituente il primo atto della riscossione ed al contempo impositivo, ed in difetto di ulteriori elementi conducenti in ordine ad atipici previ atti impositivi, non integra una ipotesi di litisconsorzio parziale.
Nel merito si rileva che con pronuncia della Corte Costituzionale l'art.23 lett.a) della Legge Reg. Calabria
n.11/2003 è stato dichiarato illegittimo. La Corte ha in merito precisato che "Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della
Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili) perchè ove ciò facesse si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come contributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale....(omissis)...Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi ex lettera a) del comma 1 dell'art.23 citato,
è dovuto "in presenza del beneficio" - al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma
- invece che "indipendentemente dal beneficio fondiario" (sentenza n.188 del 19-10-2018, G.U. del
24-10-2018).
Orbene nel caso di specie si rileva che il codice del tributo 1h78, specificato in cartella, corrisponde al contributo di bonifica ordinario, come definito dal Piano di Classifica pubblicato sul Burc del giugno 2017, ed equivale anche alle spese di funzionamento di cui all'art.23 primo comma lett. a) della legge regionale
11/2003.
Il tributo è altresì descritto in quello previsto dall'art.23 comma primo lett.a) a pag. 6 della cartella di pagamento impugnata, che attribuisce pertanto espressamente a tale voce il credito azionato, come si evince dalla descrizione testuale “La S.V. risulta iscritta nel Catasto Consortile quale proprietaria dei beni di seguito elencati, ricadenti nel comprensorio di competenza amministrativa di questo consorzio e gravati da contributo consortile (Legge Regionale n. 11/2003 - art. 23 comma 1 Lett. A) quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali,
indipendentemente dal beneficio fondiario.)”.
L'oggetto della pretesa corrisponde pertanto al tributo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, e pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della cartella limitatamente al credito dell'ente consortile.
Il superiore motivo di annullamento della cartella rende superflua la motivazione sulle ulteriori eccezioni sollevate in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a carico della parte resistente nella misura di € 143,00 per spese e competenze, oltre accessori dovuti per legge, in favore del procuratore distrattario della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n.09420240041960689000. Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, che liquida in € 143,00 per spese e competenze oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 27 gennaio 2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5597/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041960689000 CONS BONIF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vertenza ha per oggetto l'opposizione alla cartella di pagamento n. 09420240041960689000, notificata in data 03.06.2025, avente ad oggetto quota consortile anno 2022.
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 27.08.2025, inoltrato a questa Corte in data 26.09.2025, Ricorrente_1 contestava che i propri fondi avessero tratto vantaggi dalle opere consortili, il difetto di motivazione e chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle eccezioni relative al presupposto impositivo, procedeva comunque alla notifica all'ente impositore Consorzio_1, anche al fine della litis denuntiatio e per vocazione diretta in giudizio ex art 14 del dlgs 546/92 e 39 del dlgs 112/99, dell'atto introduttivo e della comparsa di costituzione, con invito allo stesso a costituirsi in giudizio a tutela dei propri atti e incombenti.
Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e con esenzione nei propri confronti.
A seguito dell'udienza del 27 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa proposizione dello stesso nei confronti dell'ente impositore.
Costituisce dato pacifico che i contributi di bonifica continuano ad essere riscossi tramite ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in quanto, anche ritenendo che l'art. 14, comma 14, l.
n. 246 del 2005 abbia abrogato l'art. 21 r.d. n. 215 del 1933, quest'ultima disposizione è resa "ultra vigente" dall'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999, sicché è legittimo che i consorzi di bonifica si avvalgano degli agenti della riscossione.
Diretta applicazione del superiore principio è che l'omessa impugnazione di un avviso di pagamento non determina il consolidamento della pretesa impositiva, con conseguente inammissibilità dell'istanza di rimborso, in quanto i contributi consortili vengono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, e l'avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 17120 del 25/06/2025).
Ne consegue che l'omessa estensione del contraddittorio all'ente impositore, in caso di proposizione dell'opposizione avverso la cartella di pagamento costituente il primo atto della riscossione ed al contempo impositivo, ed in difetto di ulteriori elementi conducenti in ordine ad atipici previ atti impositivi, non integra una ipotesi di litisconsorzio parziale.
Nel merito si rileva che con pronuncia della Corte Costituzionale l'art.23 lett.a) della Legge Reg. Calabria
n.11/2003 è stato dichiarato illegittimo. La Corte ha in merito precisato che "Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della
Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili) perchè ove ciò facesse si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come contributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale....(omissis)...Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi ex lettera a) del comma 1 dell'art.23 citato,
è dovuto "in presenza del beneficio" - al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma
- invece che "indipendentemente dal beneficio fondiario" (sentenza n.188 del 19-10-2018, G.U. del
24-10-2018).
Orbene nel caso di specie si rileva che il codice del tributo 1h78, specificato in cartella, corrisponde al contributo di bonifica ordinario, come definito dal Piano di Classifica pubblicato sul Burc del giugno 2017, ed equivale anche alle spese di funzionamento di cui all'art.23 primo comma lett. a) della legge regionale
11/2003.
Il tributo è altresì descritto in quello previsto dall'art.23 comma primo lett.a) a pag. 6 della cartella di pagamento impugnata, che attribuisce pertanto espressamente a tale voce il credito azionato, come si evince dalla descrizione testuale “La S.V. risulta iscritta nel Catasto Consortile quale proprietaria dei beni di seguito elencati, ricadenti nel comprensorio di competenza amministrativa di questo consorzio e gravati da contributo consortile (Legge Regionale n. 11/2003 - art. 23 comma 1 Lett. A) quale quota relativa alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali,
indipendentemente dal beneficio fondiario.)”.
L'oggetto della pretesa corrisponde pertanto al tributo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, e pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della cartella limitatamente al credito dell'ente consortile.
Il superiore motivo di annullamento della cartella rende superflua la motivazione sulle ulteriori eccezioni sollevate in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a carico della parte resistente nella misura di € 143,00 per spese e competenze, oltre accessori dovuti per legge, in favore del procuratore distrattario della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n.09420240041960689000. Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, che liquida in € 143,00 per spese e competenze oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 27 gennaio 2026