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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2024, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 11875 /2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. VRICELLA Parte_1 C.F._1
MATTEO e l'Avv. SANCHEZ CODONI JACOBO e l'avv. GIUDICI MATTIA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. con l'Avv. MARESCA ARTURO parte CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore avv. Bigoni in
Milano, Via Gustavo Modena 3;
- RESISTENTE -
Oggetto: interposizione illecita
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e CP_1 dichiarare la non genuinità dell'appalto intercorso tra e la CP_1 in esecuzione del quale il Controparte_2 ricorrente ha prestato attività alle formali dipendenze di quest'ultima nel periodo dal 2019 sino ad oggi;
accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente nel periodo suddetto era per l'effetto, CP_1 dichiarare costituito tra il ricorrente e un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 1.2.2019, in, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
condannare all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo pieno ed indeterminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore del medesimo di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine: al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza); accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della somma di € 6.213,00 a titolo di indennità di trasferta, oltre ad € 437 a titolo di incidenza TFR, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. per l'effetto, condannare , CP_1 quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui al punto precedente, o le diverse ritenute di Giustizia;
in subordine, in ipotesi di rigetto della domanda di costituzione del rapporto Contr Contr in capo a condannare ut supra, in solido ex art. 29 d.lgs.
276/03, al pagamento di tutte le somme di cui sopra in favore del ricorrente”.
2. A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente deduce di aver svolto mansioni di driver, addetto alla guida di furgone con portata Contr inferiore a 35 q.li, in favore di ininterrottamente sin dal 4.11.2019 formalmente alle dipendenze della , Controparte_3 Contr poi divenuta recandosi presso il magazzino sito a Controparte_2
Caorso (PC) in via J.F. Kennedy;
rappresenta di aver sempre effettuato i giri di consegne fuori dal territorio del Comune di Caorso, per 5 giorni alla settimana a tempo pieno, dalle 7.30 alle 16.30/17.00 circa. Il Contr ricorrente evidenzia, inoltre, come avrebbe sempre esercitato, in via effettiva, i poteri datoriali, dirigendo e organizzando i giri di consegne, controllando il rendimento e la performance, esercitando il potere anche disciplinare in via di fatto. Tali circostanze avrebbero, peraltro, già trovato riscontro nei due decreti penali di sequestro preventivo disposti
2 dalla Procura della Repubblica di Milano (12.2.2021 e 24.1.2023) successivamente convalidati dal GIP e nel decreto di applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 34 D.lg
159/2011 come sost. Della L. 161/2017. Infine, sotto il profilo retributivo, il ricorrente lamenta l'omessa corresponsione delle somme dovute a titolo di trasferta.
3. Tanto premesso, il ricorrente chiede accertarsi la non genuinità dell'appalto nonché la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a Contr tempo indeterminato tra il ricorrente e sin dal 1.2.2019, con Contr conseguente condanna di all'assunzione e al pagamento dell'indennità risarcitoria oltre alla somma di €6.213 a titolo di indennità di trasferta.
4. Si è costituita ritualmente in giudizio , eccependo CP_1 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito,
l'inammissibilità degli atti di indagine prodotti nonché la decadenza ai sensi dell'art. 32 L. 183/2010; nel merito, ha evidenziato la genuinità dei Contr contratti di trasporto intervenuti tra e il vettore nonché
l'insussistenza dei presupposti per l'accertamento della subordinazione;
ha contestato la spettanza dell'indennità di trasferta e, comunque,
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso, chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
5. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Eccezioni preliminari
2. Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in sede di memoria difensiva. Oggetto della presente controversia è, difatti, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di Contr lavoro subordinato alle dirette dipendenze di la cui sede legale è situata a Milano (cfr. visura). Al riguardo, la Suprema Corte ha, più volte,
3 avuto modo di affermare che: “con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare
- al fine della determinazione della competenza territoriale - nè il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (foro che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), nè il foro della dipendenza aziendale che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione; occorre invece fare applicazione unicamente del terzo (e residuale) criterio previsto dall'art. 413 c.p.c., ossia del foro della sede dell'azienda” (Cassazione civile sez. lav., 13/11/2000,
n.14666). Tanto basta a ritenere sussistente la competenza territoriale del giudice adito.
3. Priva di pregio è anche l'eccezione preliminare di decadenza Contr sollevata da ai sensi dell'art. 32 L. 183/2010. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti: “Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto della L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2, e della L.
n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), non si applica all'azione del lavoratore ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso" (conf. Cass. n. 30490 del 2021); tale principio ha trovato successiva conferma, laddove è stato ribadito che "la disposizione di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett.
d), relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi - in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto
- nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso" (Cass. n. 40652 del
2021; conformi anche Cass. n. 13194 del 2022; Cass. n. 20294 del
2022). Tale interpretazione pare del tutto condivisibile e non vi sono ragioni per discostarvisi, tenuto anche conto del valore nomofilattico di tali pronunce e dell'esigenza di garantire, laddove possibile, l'uniformità
4 dell'interpretazione giurisprudenziale, in assenza di gravi motivi che ne giustifichino il mutamento.
*** Contr 4. Passando alla disamina del merito della controversia, è una società che svolge attività di spedizione, trasporto e movimentazione di merci per conto terzi (all. 1 fascicolo resistente).
5. ha prestato attività lavorativa alle formali Parte_1 dipendenze della dal 4 novembre 2019 al 9 gennaio Controparte_2
2024 (docc. 1,2,3,4 fascicolo ricorso) nell'ambito di un contratto di Contr trasporto stipulato tra il datore di lavoro e (doc. 3 fascicolo resistente).
6. Con l'odierno giudizio, il ricorrente lamenta la non genuinità dell'appalto intervenuto tra il proprio datore di lavoro e l'odierna convenuta, al fine di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro Contr subordinato alle dirette dipendenze di sin dal 2019. Al fine di Contr contestare tale ricostruzione, sostiene che, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, non vi sarebbe alcun contratto di appalto ma unicamente un contratto di trasporto, con conseguente inapplicabilità della disciplina richiamata dal ricorrente a supporto delle proprie tesi.
6.2. Si tratta di una ricostruzione del tutto priva di fondamento, sotto un duplice profilo. In primo luogo, la domanda contenuta in ricorso, essendo volta all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, prescinde dal nomen iuris che i contraenti hanno inteso dare alle loro intese e dalla forma che hanno assunto i rapporti intercorsi tra il committente ed il datore di lavoro del ricorrente. Ad ogni modo, al fine di distinguere il contratto di trasporto dal contratto di appalto di servizi di trasporto, occorre rammentare i principi sanciti dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 6449/2020 (confermati nella successiva sentenza n.
9126/2023), secondo cui “è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci si trovi in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare;
12. connotati rivelatori di detta
5 organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (Cass. n.18751 del 2018 e i precedenti ivi richiamati); 13. la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o sub trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (v. Cass. n.18751 del 2018 cit.); 14. si ricava che al fine della configurabilità di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo;
”. Nel caso di specie dall'esame dei contratti di trasporto prodotti emerge appunto, come evidenziato nelle sentenza citata, la “pianificazione, tra le parti, dell'esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentarizzazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio …”.
6.3. Nel caso in esame, a parere del giudicante, sussistono tutti gli Contr indici per qualificare il contratto intervenuto tra e CP_2
in termini di contratto di appalto di servizi di trasporto, trattandosi
[...] di un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni, con la
6 pattuizione di un corrispettivo unitario e volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo.
*** Contr 7. Così delineati i rapporti tra e il datore di lavoro del ricorrente, occorre verificare la genuinità dell'appalto. La materia è notoriamente regolata dall'art. 29 D. Lgs. n. 276/03 che, al primo comma, prevede: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. La disposizione chiarisce, dunque, che i requisiti necessari affinché possa ritenersi sussistente un appalto genuino sono: 1) l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore; 2) esercizio del potere organizzativo e direttivo dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori utilizzati;
3) assunzione del rischio di impresa in capo all'appaltatore.
8. La giurisprudenza ha chiarito come una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative può sussistere solo nell'ambito delle ipotesi normativamente tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori.
Resta onere integralmente a carico del datore di lavoro dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizi ovvero in un contratto di somministrazione) (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/11/2019,
n.29889).
9. Posti tali principi, pare opportuno passare ad una disamina in concreto del rapporto di lavoro del ricorrente, ripercorrendo, in primo luogo, le deposizioni testimoniali acquisite che vengono, di seguito, integralmente trascritte.
7 Il teste , indifferente, ha dichiarato: “sono al Testimone_1 momento disoccupato;
ho lavorato presso il magazzino di brt sito a Caorso, dall'inizio del 2000 sino al gennaio 2024. Io ero assunto alle dipendenze di EN soc. coop., mi occupavo di trasporto merci. Contr Avevo un palmare, che mi era stato consegnato da e credo fosse di loro proprietà, sul quale ogni mattina mi arrivavano le consegne e i giri da effettuare. Veniva scritto il nome del cliente, il numero del collo da consegnare a quel determinato cliente, l'indirizzo; l'orario lo indicavamo noi a meno che non vi fossero Contr indicazioni da parte di ad esempio nell'ipotesi di consegne Contr programmate su appuntamento tra il cliente e l'ufficio di Conosco il ricorrente, l'ho conosciuto sul posto di lavoro, ci vedevamo ogni mattina alle 7.30. Specifico che il ricorrente non aveva un giro fisso, lui consegnava sempre in paesi diversi, mai che io sappia nel comune di Caorso, ma sempre comuni del . Parte_2
Al contrario, io avevo un giro fisso, nel senso che consegnavo sempre negli stessi comuni. Specifico che eravamo divisi in due turni: il primo turno era composto da lavoratori che si occupavano della provincia (es. zone disagiate, collina) e il secondo turno era composto invece da lavoratori che si occupavano solo delle consegne all'interno della città di Piacenza. Io ero nel primo turno, mentre il ricorrente – non avendo un giro fisso – a volte era nel primo e a volte nel secondo. Anche il ricorrente era dotato del mio stesso palmare. Confermo che anche al ricorrente il giro veniva stabilito dall'ufficio di Contr sulla base delle esigenze lavorative e comunicato mediante il palmare. Per le ferie, specifico che 15 giorni venivano individuati a Contr mia discrezione e li comunicavo direttamente a nonché per presa visione anche al mio reale datore di lavoro;
altri 15 giorni Contr venivano invece comunicati direttamente da Ogni settimana, Contr nella bacheca presente nel magazzino di di Caorso venivano indicati, settimana per settimana, date e nomi dei lavoratori che dovevano stare a casa. Ad esempio, io il venerdì controllavo la bacheca in cui venivano riportati i nominativi per le assenze della settimana successiva. Io controllavo solo il mio nominativo, ma sicuramente era presente anche il nome del ricorrente perché erano presenti i nomi di tutti gli addetti. Erano presenti altri due dipendenti della società EN. Il ricorrente era dipendente di
[...]
Non conosco il sig. , non l'ho mai visto sul luogo CP_2 CP_2 di lavoro. Che io sappia, non era previsto alcun meccanismo di valutazione della performance. In caso di malattia, io comunicavo Contr per telefono (chiamata o messaggio WhatsApp) all'ufficio di e successivamente mandavo il certificato al mio datore di lavoro.
8 Contr L'ufficio di mi aveva anche comunicato che l'orario di inizio era Contr alle 7.30. Le comunicazioni dell'ufficio provenivano dai sig.
o o . Il mio furgone CP_4 Controparte_5 Parte_3 Contr presentava sia sul retro che sui lati il logo era di proprietà Contr della società EN. Il logo di era presente su tutti i furgoni. Non era previsto un orario di fine servizio, l'attività lavorativa si concludeva quando avevo terminato le consegne, in linea di massima ciò accadeva dopo le 17. Durante la giornata non avevo comunicazioni con la società EN, a meno che non vi fossero stati guasti al furgone, mentre comunicavo tutti i giorni con l'ufficio di Contr
Queste comunicazioni riguardavano problemi sulle consegne, contrassegni ecc… Io mi occupavo anche di incassare denaro nell'ipotesi di pagamento in contrassegno;
accettavo anche assegni, in quel caso vi era già l'autorizzazione all'incasso sul palmare. Al Contr rientro, consegnavo il denaro incassato all'ufficio di Specifico Contr che indossavamo una divisa con il logo di che ci era stata Contr fornita da la portavo a casa e la lavavo in autonomia. Io ero delegato sindacale, sono a conoscenza di episodi in cui vi sono state contestazioni disciplinari, ma mai con lettera scritta. A titolo esemplificativo, posso riferire che un mio collega Tes_2 ha avuto uno screzio con il sig. addetto all'ufficio
[...] Pt_4 Contr Cont
riguardo ad un bancale di legno presente sul furgone, che non voleva venisse trasportato al di fuori del magazzino. Come conseguenza, so che è stato lasciato a casa senza poter Tes_2 lavorare per due settimane. ADR specifico che ci occupavamo anche dei ritiri, i quali venivano comunicati ogni giorno verso le 12.30
Contr direttamente sul palmare dall'ufficio di ADR specifico che io lavoravo normalmente dal lunedì al venerdì, il sabato solamente nei periodi dove c'era maggior lavoro, come il periodo natalizio.
Contr L'indicazione di lavorare il sabato mi veniva data da mai dal mio datore di lavoro. ADR in caso di variazioni del giro, queste mi
Contr venivano comunicate per telefono dall'ufficio di ADR in caso di
Contr errori, perdita di pacchi o denaro, l'ufficio di applicava una penale direttamente all'autista, trattenendo i soldi direttamente
Contr dalla busta paga. Probabilmente la penale veniva applicata da al mio datore di lavoro, il quale poi la applicava a me. Mi è anche capitato, ad esempio, di prendere 20 euro falsi e in quel caso, il
Contr giorno dopo, li ho dovuti ridare direttamente all'ufficio
Il teste , indifferente, ha dichiarato: “sono CP_4 Contr impiegato dipendente di responsabile operativo, da marzo 2023, presso la filiale di Caorso;
lavoro presso tale filiale dal 2013, prima ero impiegato operativo semplice. Conosco il ricorrente, l'ho
9 conosciuto in filiale. Conosco il sig. , l'ho conosciuto in filiale;
io CP_2 ho un contatto col sig. dal 2023, ovvero da quando ho assunto CP_2 il nuovo ruolo di responsabile operativo, avendo iniziato ad avere rapporti coi fornitori. Prima del 2023 non ho mai avuto rapporti col sig. , lo vedevo in filiale, quando passava di lì, ogni 10-15 CP_2 giorni circa, dove si intratteneva per circa 20-30 minuti, per intrattenere rapporti col precedente responsabile operativo. Non so riferire se il sig. si occupasse anche di altro. Specifico che CP_2 lavoriamo su due turni di carico, il ricorrente, in passato, lavorava sul secondo turno, e quindi si recava in filiale verso le 8. Nell'ultimo periodo, dal 2023, aveva un giro fisso;
non so dire quanto al periodo precedente. Prima di diventare responsabile, mi occupavo di assistenza clienti, ad esempio ricevevo telefonate di clienti che lamentavano problemi relativi alle consegne ovvero ne chiedevano la riprogrammazione. In questi casi, all'esito della telefonata col cliente, inserivo la nuova data di consegna, con eventuale fascia oraria, e questa data arrivava sul palmare in dotazione all'autista. La data riprogrammata non veniva comunicata al fornitore, quindi ad esempio nel caso in esame al sig. , ma semplicemente CP_2 inserita nel sistema. Specifico che il giro di consegne assegnato a ciascun autista veniva definito sulla base delle presenze e del Contr periodo operativo da una figura dipendente di addetto alla pianificazione dei giri. I giri venivano comunicati tramite il palmare ai singoli autisti. Questi giri non venivano comunicati al fornitore, ad esempio non venivano comunicati nel caso del ricorrente al sig.
, ma semplicemente caricati sul palmare. Per quanto riguarda CP_2 le ferie degli autisti, queste venivano comunicate dal singolo autista Contr a noi di e il responsabile operativo poi specificava al singolo autista la necessità di comunicarle anche al titolare fornitore, che nel caso di specie era il sig. . In filiale confermo esserci una CP_2 bacheca, in cui venivano fatte delle turnazioni in base alle presenze e assenze e in base ai picchi di lavoro della settimana specifica. Contr Questa bacheca veniva compilata da e conteneva i nomi dei singoli autisti. Ad esempio, nei giorni in cui c'eravfno meno Contr consegne, noi di effettuavamo delle turnazioni indicando i nomi Contr di chi non si doveva presentare. Era il responsabile operativo di a decidere chi non si doveva presentare. Non escludo che delle assenze siano state indicate sulla bacheca in conseguenza di comportamenti ritenuti sgradevoli, ma non ho ricordi precisi a riguardo. Preciso inoltre che questa modalità di gestione delle ferie è relativa al periodo antecedente al marzo 2023, mentre ad oggi è cambiata e ci vengono comunicate le ferie direttamente dal fornitore. Con riferimento all'incasso del denaro, specifico che a chiusura del
10 Contr giro gli autisti si presentavano in cassa per versare. In caso di ammanchi, si sentiva il fornitore. È capitato che mancassero dei soldi a fine giornata e la differenza veniva versata dagli autisti, non so dire se fossero soldi dati dal fornitore. Quanto ai ritiri, questi venivano comunicati mediante il palmare, per chi ne era fornito,
Contr altrimenti l'ufficio di provvedeva a comunicarli direttamente all'autista. Poteva accadere che vi fossero contatti, durante il giro,
Contr tra autisti e ufficio di non escludo di aver parlato io direttamente con il ricorrente, riguardo a problemi relativi alle consegne. In caso di problemi sulle consegne, come ad esempio un indirizzo errato o sconosciuto, questi ci venivano comunicati a fine giro. Non sono a conoscenza di meccanismi di valutazione della performance. In caso di fatti gravi e rilevanti dal punto di vista
Contr disciplinare, l'ufficio di in persona del responsabile operativo prendeva contatti col fornitore. La divisa da lavoro degli autisti era
Contr fornita direttamente da In caso di malattia, antecedentemente al marzo 2023, era l'autista a contattarci direttamente. Attualmente, invece, è il fornitore a contattarci. Queste modifiche sono intervenute a seguito delle note vicende giudiziarie.
10. Ebbene, particolarmente rilevanti paiono le dichiarazioni rese dal teste di parte resistente sig. il quale ha fornito elementi precisi e CP_4 attendibili sul rapporto di lavoro del ricorrente. In primo luogo, ha chiarito che, prima del 2023, vedeva il sig. , titolare dell'omonima CP_2 ditta ogni 10-15 giorni presso la filiale sita in Caorso dove CP_2 restava non più di 20-30 minuti per intrattenere rapporti con il responsabile operativo (“Prima del 2023 non ho mai avuto rapporti col sig.
, lo vedevo in filiale, quando passava di lì, ogni 10-15 giorni circa, CP_2 dove si intratteneva per circa 20-30 minuti, per intrattenere rapporti col precedente responsabile operativo”). Anche il teste di parte ricorrente ha dichiarato che “Il ricorrente era dipendente di Testimone_1 [...]
Non conosco il sig. , non l'ho mai visto sul luogo di CP_2 CP_2 lavoro”.
11. Il teste ha poi chiarito che: CP_4
- il giro di consegne che i singoli autisti, tra cui il ricorrente, veniva
“definito sulla base delle presenze e del periodo operativo da una Contr figura dipendente di addetto alla pianificazione dei giri” e poi “I comunicati tramite il palmare ai singoli autisti” specificando che
11 “Questi giri non venivano comunicati al fornitore, ad esempio non venivano comunicati nel caso del ricorrente al sig. , ma CP_2 semplicemente caricati sul palmare”;
- in caso di riprogrammazione di una consegna su richiesta di un cliente, la nuova “data arrivava sul palmare in dotazione all'autista. La data riprogrammata non veniva comunicata al fornitore, quindi ad esempio nel caso in esame al sig. ”; CP_2
- la comunicazione della necessità di prendere giorni di ferie veniva Contr comunicata dagli autisti, tra cui il ricorrente, direttamente a prima della autorizzazione che veniva formalmente fornita dal sig.
; CP_2
- in caso di assenze per malattia, “antecedentemente al marzo 2023, era l'autista a contattarci direttamente. Attualmente, invece, è il fornitore a contattarci”.
12. Si tratta di dichiarazioni già di per sé emblematiche di un effettivo e penetrante esercizio dei poteri organizzativi tipici del datore di lavoro. A ciò va, poi, ad aggiungersi anche l'espressa ammissione che, in assoluto
Contr spregio a qualsiasi norma lavoristica, provvedeva anche a decidere, in base alle proprie esigenze organizzative, quanti e quali autisti dovessero presentarsi al lavoro (“In filiale confermo esserci una bacheca, in cui venivano fatte delle turnazioni in base alle presenze e assenze e in base ai picchi di lavoro della settimana specifica. Questa bacheca veniva
Contr compilata da e conteneva i nomi dei singoli autisti. Ad esempio, nei
Contr giorni in cui c'erano meno consegne, noi di effettuavamo delle turnazioni indicando i nomi di chi non si doveva presentare. Era il
Contr responsabile operativo di a decidere chi non si doveva presentare). In
Contr sostanza, gli autisti erano alla totale mercè di che, nell'esercizio di una assoluta e incontrollata discrezionalità, decideva chi far lavorare e chi lasciare a casa, senza necessità di fornire motivazione alcuna.
13. Del resto, che lo strumento della “bacheca” fosse utilizzato anche per “punire” comportamenti sgraditi è emerso in modo chiaro in sede istruttoria. Il teste ha riferito che “sono a conoscenza di episodi Tes_1 in cui vi sono state contestazioni disciplinari, ma mai con lettera scritta. A
12 titolo esemplificativo, posso riferire che un mio collega Tes_2 Contr ha avuto uno screzio con il sig. addetto all'ufficio
[...] Pt_4
Contr riguardo ad un bancale di legno presente sul furgone, che non voleva venisse trasportato al di fuori del magazzino. Come conseguenza, so che
è stato lasciato a casa senza poter lavorare per due Tes_2 settimane”. Anche il teste di parte resistente ha affermato al CP_4 riguardo che: “Non escludo che delle assenze siano state indicate sulla bacheca in conseguenza di comportamenti ritenuti sgradevoli, ma non ho ricordi precisi a riguardo”.
14. Il teste in modo significativo, riferisce la modalità di CP_4 gestione del rapporto di lavoro del ricorrente prima del 2023, evidenziando le differenze successivamente introdotte. È lo stesso teste oggi responsabile operativo, ad ammettere che “Queste modifiche CP_4 sono intervenute a seguito delle note vicende giudiziarie” ovvero a seguito dei sequestri e della procedura di amministrazione giudiziaria.
15. Pare francamente difficile negare l'evidente dissociazione tra titolarità formale del rapporto del ricorrente in capo alla ditta e la gestione effettiva del rapporto di lavoro da parte Controparte_2
Contr di sotto il profilo del potere organizzativo, disciplinare e di controllo.
Si tratta di una dissociazione certamente non riconducibile ad alcuna ipotesi normativamente prevista, stante anche l'assenza di un formale contratto di appalto.
16. Alla luce di tali evidenze, deve accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato e pieno Contr tra il ricorrente e sin dal 4 novembre 2019, con conseguente obbligo Contr di di provvedere alle conseguenti obbligazioni di legge per procedere all'assunzione formale.
**
17. Deve, inoltre, accogliersi la domanda relativa all'indennità risarcitoria di cui all'art. 39, comma 2, D.lgs. 81/2015. Al riguardo, tale disposizione prevede che: “1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n.
13 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.
2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
18. Tale previsione deve ritenersi applicabile, oltre che all'ipotesi di somministrazione illecita, a tutte le ipotesi in cui si accerti l'illegittima dissociazione tra datore di lavoro formale e sostanziale, al di fuori delle ipotesi normativamente previste. Si tratta di una conclusione che può chiaramente desumersi dal rimando che l'art. 29, comma 3 bis, D.lgs.
276/2003 opera, nel regolare le conseguenze dell'appalto illecito, alla disciplina dettata in tema di somministrazione illecita dall'art. 27, comma
2, D.lgs. 276/2003, poi abrogato dal D.gs 81/2015. Al riguardo, si osservi che, a tale conclusione, è recentemente giunta anche la Corte di cassazione (Cassazione civile sez. lav., 12/04/2024, n.10005) nonché, in controversia del tutto analoga, la Corte d'Appello di Milano (sent. n.
1023/2024 del 14.11.2024).
19. Deve, infine, rilevarsi come, nel caso in esame, il rapporto sia cessato in data 9 gennaio 2024, con conseguente configurabilità di un danno in capo al lavoratore. La società va, pertanto, condannata al pagamento di una indennità che si ritiene equo individuare nella misura massima pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto di € 2.081,08 (come dedotta in ricorso, non contestata e suffragata dalle buste paga in atti), considerando le dimensioni della società resistente, la gravità delle
14 violazioni accertate e la durata del rapporto nonché della sua prolungata interruzione.
***
20. Quanto alle somme richieste a titolo di trasferta, il ricorrente ha dedotto lo svolgimento costante dei propri turni di lavoro, ben oltre le sei ore, al di fuori del territorio del comune di Caorso. La circostanza è stata anche confermata dal teste di parte ricorrente “Specifico che il Tes_1 ricorrente non aveva un giro fisso, lui consegnava sempre in paesi diversi, mai che io sappia nel comune di Caorso, ma sempre comuni del piacentino.
Al contrario, io avevo un giro fisso, nel senso che consegnavo sempre negli stessi comuni. Specifico che eravamo divisi in due turni: il primo turno era composto da lavoratori che si occupavano della provincia (es. zone disagiate, collina) e il secondo turno era composto invece da lavoratori che si occupavano solo delle consegne all'interno della città di Piacenza. Io ero nel primo turno, mentre il ricorrente – non avendo un giro fisso – a volte era Contr nel primo e a volte nel secondo”. si è limitata genericamente a contestare la circostanza, senza fornire alcuna prova contraria, che avrebbe, peraltro, agevolmente reperito (ad esempio, mediante la produzione in giudizio dei giri effettuati dal ricorrente nel corso del Contr rapporto, predisposti da e caricati sui palmari). Sussistono, pertanto, i presupposti anche per la condanna al pagamento delle somme maturate a titolo di trasferta pari ad €6.213,00 a titolo di indennità di trasferta, oltre ad €437 a titolo incidenza sul TFR, come da conteggi non specificatamente contestati da controparte.
**
21. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la Contr soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
15 Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara costituito un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e sin dal 4 novembre 2019 alle medesime CP_1 condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale;
Contr
2) condanna a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ex art 39, comma 2, D.lgs. 81/2015, una indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
Contr
3) condanna al pagamento della somma di €6.213,00 a titolo di indennità di trasferta oltre ad €437 a titolo di incidenza sul TFR oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Contr
4) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 5.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. VRICELLA Parte_1 C.F._1
MATTEO e l'Avv. SANCHEZ CODONI JACOBO e l'avv. GIUDICI MATTIA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. con l'Avv. MARESCA ARTURO parte CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore avv. Bigoni in
Milano, Via Gustavo Modena 3;
- RESISTENTE -
Oggetto: interposizione illecita
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e CP_1 dichiarare la non genuinità dell'appalto intercorso tra e la CP_1 in esecuzione del quale il Controparte_2 ricorrente ha prestato attività alle formali dipendenze di quest'ultima nel periodo dal 2019 sino ad oggi;
accertare e dichiarare che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente nel periodo suddetto era per l'effetto, CP_1 dichiarare costituito tra il ricorrente e un rapporto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultima a far data dal 1.2.2019, in, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
condannare all'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo pieno ed indeterminato dalla data di cui sopra, alle condizioni contrattuali godute presso la formale datrice di lavoro, nonché al pagamento in favore del medesimo di una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine: al pagamento delle mensilità maturate tra il deposito del ricorso e la sentenza); accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della somma di € 6.213,00 a titolo di indennità di trasferta, oltre ad € 437 a titolo di incidenza TFR, o le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. per l'effetto, condannare , CP_1 quale effettiva datrice di lavoro, al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui al punto precedente, o le diverse ritenute di Giustizia;
in subordine, in ipotesi di rigetto della domanda di costituzione del rapporto Contr Contr in capo a condannare ut supra, in solido ex art. 29 d.lgs.
276/03, al pagamento di tutte le somme di cui sopra in favore del ricorrente”.
2. A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente deduce di aver svolto mansioni di driver, addetto alla guida di furgone con portata Contr inferiore a 35 q.li, in favore di ininterrottamente sin dal 4.11.2019 formalmente alle dipendenze della , Controparte_3 Contr poi divenuta recandosi presso il magazzino sito a Controparte_2
Caorso (PC) in via J.F. Kennedy;
rappresenta di aver sempre effettuato i giri di consegne fuori dal territorio del Comune di Caorso, per 5 giorni alla settimana a tempo pieno, dalle 7.30 alle 16.30/17.00 circa. Il Contr ricorrente evidenzia, inoltre, come avrebbe sempre esercitato, in via effettiva, i poteri datoriali, dirigendo e organizzando i giri di consegne, controllando il rendimento e la performance, esercitando il potere anche disciplinare in via di fatto. Tali circostanze avrebbero, peraltro, già trovato riscontro nei due decreti penali di sequestro preventivo disposti
2 dalla Procura della Repubblica di Milano (12.2.2021 e 24.1.2023) successivamente convalidati dal GIP e nel decreto di applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 34 D.lg
159/2011 come sost. Della L. 161/2017. Infine, sotto il profilo retributivo, il ricorrente lamenta l'omessa corresponsione delle somme dovute a titolo di trasferta.
3. Tanto premesso, il ricorrente chiede accertarsi la non genuinità dell'appalto nonché la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a Contr tempo indeterminato tra il ricorrente e sin dal 1.2.2019, con Contr conseguente condanna di all'assunzione e al pagamento dell'indennità risarcitoria oltre alla somma di €6.213 a titolo di indennità di trasferta.
4. Si è costituita ritualmente in giudizio , eccependo CP_1 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito,
l'inammissibilità degli atti di indagine prodotti nonché la decadenza ai sensi dell'art. 32 L. 183/2010; nel merito, ha evidenziato la genuinità dei Contr contratti di trasporto intervenuti tra e il vettore nonché
l'insussistenza dei presupposti per l'accertamento della subordinazione;
ha contestato la spettanza dell'indennità di trasferta e, comunque,
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso, chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
5. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Eccezioni preliminari
2. Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in sede di memoria difensiva. Oggetto della presente controversia è, difatti, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di Contr lavoro subordinato alle dirette dipendenze di la cui sede legale è situata a Milano (cfr. visura). Al riguardo, la Suprema Corte ha, più volte,
3 avuto modo di affermare che: “con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare
- al fine della determinazione della competenza territoriale - nè il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (foro che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), nè il foro della dipendenza aziendale che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione; occorre invece fare applicazione unicamente del terzo (e residuale) criterio previsto dall'art. 413 c.p.c., ossia del foro della sede dell'azienda” (Cassazione civile sez. lav., 13/11/2000,
n.14666). Tanto basta a ritenere sussistente la competenza territoriale del giudice adito.
3. Priva di pregio è anche l'eccezione preliminare di decadenza Contr sollevata da ai sensi dell'art. 32 L. 183/2010. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti: “Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto della L. n. 604 del 1966, art. 6, commi 1 e 2, e della L.
n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), non si applica all'azione del lavoratore ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso" (conf. Cass. n. 30490 del 2021); tale principio ha trovato successiva conferma, laddove è stato ribadito che "la disposizione di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett.
d), relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi - in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto
- nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso" (Cass. n. 40652 del
2021; conformi anche Cass. n. 13194 del 2022; Cass. n. 20294 del
2022). Tale interpretazione pare del tutto condivisibile e non vi sono ragioni per discostarvisi, tenuto anche conto del valore nomofilattico di tali pronunce e dell'esigenza di garantire, laddove possibile, l'uniformità
4 dell'interpretazione giurisprudenziale, in assenza di gravi motivi che ne giustifichino il mutamento.
*** Contr 4. Passando alla disamina del merito della controversia, è una società che svolge attività di spedizione, trasporto e movimentazione di merci per conto terzi (all. 1 fascicolo resistente).
5. ha prestato attività lavorativa alle formali Parte_1 dipendenze della dal 4 novembre 2019 al 9 gennaio Controparte_2
2024 (docc. 1,2,3,4 fascicolo ricorso) nell'ambito di un contratto di Contr trasporto stipulato tra il datore di lavoro e (doc. 3 fascicolo resistente).
6. Con l'odierno giudizio, il ricorrente lamenta la non genuinità dell'appalto intervenuto tra il proprio datore di lavoro e l'odierna convenuta, al fine di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro Contr subordinato alle dirette dipendenze di sin dal 2019. Al fine di Contr contestare tale ricostruzione, sostiene che, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, non vi sarebbe alcun contratto di appalto ma unicamente un contratto di trasporto, con conseguente inapplicabilità della disciplina richiamata dal ricorrente a supporto delle proprie tesi.
6.2. Si tratta di una ricostruzione del tutto priva di fondamento, sotto un duplice profilo. In primo luogo, la domanda contenuta in ricorso, essendo volta all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, prescinde dal nomen iuris che i contraenti hanno inteso dare alle loro intese e dalla forma che hanno assunto i rapporti intercorsi tra il committente ed il datore di lavoro del ricorrente. Ad ogni modo, al fine di distinguere il contratto di trasporto dal contratto di appalto di servizi di trasporto, occorre rammentare i principi sanciti dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 6449/2020 (confermati nella successiva sentenza n.
9126/2023), secondo cui “è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci si trovi in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare;
12. connotati rivelatori di detta
5 organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (Cass. n.18751 del 2018 e i precedenti ivi richiamati); 13. la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o sub trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (v. Cass. n.18751 del 2018 cit.); 14. si ricava che al fine della configurabilità di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo;
”. Nel caso di specie dall'esame dei contratti di trasporto prodotti emerge appunto, come evidenziato nelle sentenza citata, la “pianificazione, tra le parti, dell'esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentarizzazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio …”.
6.3. Nel caso in esame, a parere del giudicante, sussistono tutti gli Contr indici per qualificare il contratto intervenuto tra e CP_2
in termini di contratto di appalto di servizi di trasporto, trattandosi
[...] di un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni, con la
6 pattuizione di un corrispettivo unitario e volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo.
*** Contr 7. Così delineati i rapporti tra e il datore di lavoro del ricorrente, occorre verificare la genuinità dell'appalto. La materia è notoriamente regolata dall'art. 29 D. Lgs. n. 276/03 che, al primo comma, prevede: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. La disposizione chiarisce, dunque, che i requisiti necessari affinché possa ritenersi sussistente un appalto genuino sono: 1) l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore; 2) esercizio del potere organizzativo e direttivo dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori utilizzati;
3) assunzione del rischio di impresa in capo all'appaltatore.
8. La giurisprudenza ha chiarito come una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative può sussistere solo nell'ambito delle ipotesi normativamente tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori.
Resta onere integralmente a carico del datore di lavoro dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizi ovvero in un contratto di somministrazione) (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/11/2019,
n.29889).
9. Posti tali principi, pare opportuno passare ad una disamina in concreto del rapporto di lavoro del ricorrente, ripercorrendo, in primo luogo, le deposizioni testimoniali acquisite che vengono, di seguito, integralmente trascritte.
7 Il teste , indifferente, ha dichiarato: “sono al Testimone_1 momento disoccupato;
ho lavorato presso il magazzino di brt sito a Caorso, dall'inizio del 2000 sino al gennaio 2024. Io ero assunto alle dipendenze di EN soc. coop., mi occupavo di trasporto merci. Contr Avevo un palmare, che mi era stato consegnato da e credo fosse di loro proprietà, sul quale ogni mattina mi arrivavano le consegne e i giri da effettuare. Veniva scritto il nome del cliente, il numero del collo da consegnare a quel determinato cliente, l'indirizzo; l'orario lo indicavamo noi a meno che non vi fossero Contr indicazioni da parte di ad esempio nell'ipotesi di consegne Contr programmate su appuntamento tra il cliente e l'ufficio di Conosco il ricorrente, l'ho conosciuto sul posto di lavoro, ci vedevamo ogni mattina alle 7.30. Specifico che il ricorrente non aveva un giro fisso, lui consegnava sempre in paesi diversi, mai che io sappia nel comune di Caorso, ma sempre comuni del . Parte_2
Al contrario, io avevo un giro fisso, nel senso che consegnavo sempre negli stessi comuni. Specifico che eravamo divisi in due turni: il primo turno era composto da lavoratori che si occupavano della provincia (es. zone disagiate, collina) e il secondo turno era composto invece da lavoratori che si occupavano solo delle consegne all'interno della città di Piacenza. Io ero nel primo turno, mentre il ricorrente – non avendo un giro fisso – a volte era nel primo e a volte nel secondo. Anche il ricorrente era dotato del mio stesso palmare. Confermo che anche al ricorrente il giro veniva stabilito dall'ufficio di Contr sulla base delle esigenze lavorative e comunicato mediante il palmare. Per le ferie, specifico che 15 giorni venivano individuati a Contr mia discrezione e li comunicavo direttamente a nonché per presa visione anche al mio reale datore di lavoro;
altri 15 giorni Contr venivano invece comunicati direttamente da Ogni settimana, Contr nella bacheca presente nel magazzino di di Caorso venivano indicati, settimana per settimana, date e nomi dei lavoratori che dovevano stare a casa. Ad esempio, io il venerdì controllavo la bacheca in cui venivano riportati i nominativi per le assenze della settimana successiva. Io controllavo solo il mio nominativo, ma sicuramente era presente anche il nome del ricorrente perché erano presenti i nomi di tutti gli addetti. Erano presenti altri due dipendenti della società EN. Il ricorrente era dipendente di
[...]
Non conosco il sig. , non l'ho mai visto sul luogo CP_2 CP_2 di lavoro. Che io sappia, non era previsto alcun meccanismo di valutazione della performance. In caso di malattia, io comunicavo Contr per telefono (chiamata o messaggio WhatsApp) all'ufficio di e successivamente mandavo il certificato al mio datore di lavoro.
8 Contr L'ufficio di mi aveva anche comunicato che l'orario di inizio era Contr alle 7.30. Le comunicazioni dell'ufficio provenivano dai sig.
o o . Il mio furgone CP_4 Controparte_5 Parte_3 Contr presentava sia sul retro che sui lati il logo era di proprietà Contr della società EN. Il logo di era presente su tutti i furgoni. Non era previsto un orario di fine servizio, l'attività lavorativa si concludeva quando avevo terminato le consegne, in linea di massima ciò accadeva dopo le 17. Durante la giornata non avevo comunicazioni con la società EN, a meno che non vi fossero stati guasti al furgone, mentre comunicavo tutti i giorni con l'ufficio di Contr
Queste comunicazioni riguardavano problemi sulle consegne, contrassegni ecc… Io mi occupavo anche di incassare denaro nell'ipotesi di pagamento in contrassegno;
accettavo anche assegni, in quel caso vi era già l'autorizzazione all'incasso sul palmare. Al Contr rientro, consegnavo il denaro incassato all'ufficio di Specifico Contr che indossavamo una divisa con il logo di che ci era stata Contr fornita da la portavo a casa e la lavavo in autonomia. Io ero delegato sindacale, sono a conoscenza di episodi in cui vi sono state contestazioni disciplinari, ma mai con lettera scritta. A titolo esemplificativo, posso riferire che un mio collega Tes_2 ha avuto uno screzio con il sig. addetto all'ufficio
[...] Pt_4 Contr Cont
riguardo ad un bancale di legno presente sul furgone, che non voleva venisse trasportato al di fuori del magazzino. Come conseguenza, so che è stato lasciato a casa senza poter Tes_2 lavorare per due settimane. ADR specifico che ci occupavamo anche dei ritiri, i quali venivano comunicati ogni giorno verso le 12.30
Contr direttamente sul palmare dall'ufficio di ADR specifico che io lavoravo normalmente dal lunedì al venerdì, il sabato solamente nei periodi dove c'era maggior lavoro, come il periodo natalizio.
Contr L'indicazione di lavorare il sabato mi veniva data da mai dal mio datore di lavoro. ADR in caso di variazioni del giro, queste mi
Contr venivano comunicate per telefono dall'ufficio di ADR in caso di
Contr errori, perdita di pacchi o denaro, l'ufficio di applicava una penale direttamente all'autista, trattenendo i soldi direttamente
Contr dalla busta paga. Probabilmente la penale veniva applicata da al mio datore di lavoro, il quale poi la applicava a me. Mi è anche capitato, ad esempio, di prendere 20 euro falsi e in quel caso, il
Contr giorno dopo, li ho dovuti ridare direttamente all'ufficio
Il teste , indifferente, ha dichiarato: “sono CP_4 Contr impiegato dipendente di responsabile operativo, da marzo 2023, presso la filiale di Caorso;
lavoro presso tale filiale dal 2013, prima ero impiegato operativo semplice. Conosco il ricorrente, l'ho
9 conosciuto in filiale. Conosco il sig. , l'ho conosciuto in filiale;
io CP_2 ho un contatto col sig. dal 2023, ovvero da quando ho assunto CP_2 il nuovo ruolo di responsabile operativo, avendo iniziato ad avere rapporti coi fornitori. Prima del 2023 non ho mai avuto rapporti col sig. , lo vedevo in filiale, quando passava di lì, ogni 10-15 CP_2 giorni circa, dove si intratteneva per circa 20-30 minuti, per intrattenere rapporti col precedente responsabile operativo. Non so riferire se il sig. si occupasse anche di altro. Specifico che CP_2 lavoriamo su due turni di carico, il ricorrente, in passato, lavorava sul secondo turno, e quindi si recava in filiale verso le 8. Nell'ultimo periodo, dal 2023, aveva un giro fisso;
non so dire quanto al periodo precedente. Prima di diventare responsabile, mi occupavo di assistenza clienti, ad esempio ricevevo telefonate di clienti che lamentavano problemi relativi alle consegne ovvero ne chiedevano la riprogrammazione. In questi casi, all'esito della telefonata col cliente, inserivo la nuova data di consegna, con eventuale fascia oraria, e questa data arrivava sul palmare in dotazione all'autista. La data riprogrammata non veniva comunicata al fornitore, quindi ad esempio nel caso in esame al sig. , ma semplicemente CP_2 inserita nel sistema. Specifico che il giro di consegne assegnato a ciascun autista veniva definito sulla base delle presenze e del Contr periodo operativo da una figura dipendente di addetto alla pianificazione dei giri. I giri venivano comunicati tramite il palmare ai singoli autisti. Questi giri non venivano comunicati al fornitore, ad esempio non venivano comunicati nel caso del ricorrente al sig.
, ma semplicemente caricati sul palmare. Per quanto riguarda CP_2 le ferie degli autisti, queste venivano comunicate dal singolo autista Contr a noi di e il responsabile operativo poi specificava al singolo autista la necessità di comunicarle anche al titolare fornitore, che nel caso di specie era il sig. . In filiale confermo esserci una CP_2 bacheca, in cui venivano fatte delle turnazioni in base alle presenze e assenze e in base ai picchi di lavoro della settimana specifica. Contr Questa bacheca veniva compilata da e conteneva i nomi dei singoli autisti. Ad esempio, nei giorni in cui c'eravfno meno Contr consegne, noi di effettuavamo delle turnazioni indicando i nomi Contr di chi non si doveva presentare. Era il responsabile operativo di a decidere chi non si doveva presentare. Non escludo che delle assenze siano state indicate sulla bacheca in conseguenza di comportamenti ritenuti sgradevoli, ma non ho ricordi precisi a riguardo. Preciso inoltre che questa modalità di gestione delle ferie è relativa al periodo antecedente al marzo 2023, mentre ad oggi è cambiata e ci vengono comunicate le ferie direttamente dal fornitore. Con riferimento all'incasso del denaro, specifico che a chiusura del
10 Contr giro gli autisti si presentavano in cassa per versare. In caso di ammanchi, si sentiva il fornitore. È capitato che mancassero dei soldi a fine giornata e la differenza veniva versata dagli autisti, non so dire se fossero soldi dati dal fornitore. Quanto ai ritiri, questi venivano comunicati mediante il palmare, per chi ne era fornito,
Contr altrimenti l'ufficio di provvedeva a comunicarli direttamente all'autista. Poteva accadere che vi fossero contatti, durante il giro,
Contr tra autisti e ufficio di non escludo di aver parlato io direttamente con il ricorrente, riguardo a problemi relativi alle consegne. In caso di problemi sulle consegne, come ad esempio un indirizzo errato o sconosciuto, questi ci venivano comunicati a fine giro. Non sono a conoscenza di meccanismi di valutazione della performance. In caso di fatti gravi e rilevanti dal punto di vista
Contr disciplinare, l'ufficio di in persona del responsabile operativo prendeva contatti col fornitore. La divisa da lavoro degli autisti era
Contr fornita direttamente da In caso di malattia, antecedentemente al marzo 2023, era l'autista a contattarci direttamente. Attualmente, invece, è il fornitore a contattarci. Queste modifiche sono intervenute a seguito delle note vicende giudiziarie.
10. Ebbene, particolarmente rilevanti paiono le dichiarazioni rese dal teste di parte resistente sig. il quale ha fornito elementi precisi e CP_4 attendibili sul rapporto di lavoro del ricorrente. In primo luogo, ha chiarito che, prima del 2023, vedeva il sig. , titolare dell'omonima CP_2 ditta ogni 10-15 giorni presso la filiale sita in Caorso dove CP_2 restava non più di 20-30 minuti per intrattenere rapporti con il responsabile operativo (“Prima del 2023 non ho mai avuto rapporti col sig.
, lo vedevo in filiale, quando passava di lì, ogni 10-15 giorni circa, CP_2 dove si intratteneva per circa 20-30 minuti, per intrattenere rapporti col precedente responsabile operativo”). Anche il teste di parte ricorrente ha dichiarato che “Il ricorrente era dipendente di Testimone_1 [...]
Non conosco il sig. , non l'ho mai visto sul luogo di CP_2 CP_2 lavoro”.
11. Il teste ha poi chiarito che: CP_4
- il giro di consegne che i singoli autisti, tra cui il ricorrente, veniva
“definito sulla base delle presenze e del periodo operativo da una Contr figura dipendente di addetto alla pianificazione dei giri” e poi “I comunicati tramite il palmare ai singoli autisti” specificando che
11 “Questi giri non venivano comunicati al fornitore, ad esempio non venivano comunicati nel caso del ricorrente al sig. , ma CP_2 semplicemente caricati sul palmare”;
- in caso di riprogrammazione di una consegna su richiesta di un cliente, la nuova “data arrivava sul palmare in dotazione all'autista. La data riprogrammata non veniva comunicata al fornitore, quindi ad esempio nel caso in esame al sig. ”; CP_2
- la comunicazione della necessità di prendere giorni di ferie veniva Contr comunicata dagli autisti, tra cui il ricorrente, direttamente a prima della autorizzazione che veniva formalmente fornita dal sig.
; CP_2
- in caso di assenze per malattia, “antecedentemente al marzo 2023, era l'autista a contattarci direttamente. Attualmente, invece, è il fornitore a contattarci”.
12. Si tratta di dichiarazioni già di per sé emblematiche di un effettivo e penetrante esercizio dei poteri organizzativi tipici del datore di lavoro. A ciò va, poi, ad aggiungersi anche l'espressa ammissione che, in assoluto
Contr spregio a qualsiasi norma lavoristica, provvedeva anche a decidere, in base alle proprie esigenze organizzative, quanti e quali autisti dovessero presentarsi al lavoro (“In filiale confermo esserci una bacheca, in cui venivano fatte delle turnazioni in base alle presenze e assenze e in base ai picchi di lavoro della settimana specifica. Questa bacheca veniva
Contr compilata da e conteneva i nomi dei singoli autisti. Ad esempio, nei
Contr giorni in cui c'erano meno consegne, noi di effettuavamo delle turnazioni indicando i nomi di chi non si doveva presentare. Era il
Contr responsabile operativo di a decidere chi non si doveva presentare). In
Contr sostanza, gli autisti erano alla totale mercè di che, nell'esercizio di una assoluta e incontrollata discrezionalità, decideva chi far lavorare e chi lasciare a casa, senza necessità di fornire motivazione alcuna.
13. Del resto, che lo strumento della “bacheca” fosse utilizzato anche per “punire” comportamenti sgraditi è emerso in modo chiaro in sede istruttoria. Il teste ha riferito che “sono a conoscenza di episodi Tes_1 in cui vi sono state contestazioni disciplinari, ma mai con lettera scritta. A
12 titolo esemplificativo, posso riferire che un mio collega Tes_2 Contr ha avuto uno screzio con il sig. addetto all'ufficio
[...] Pt_4
Contr riguardo ad un bancale di legno presente sul furgone, che non voleva venisse trasportato al di fuori del magazzino. Come conseguenza, so che
è stato lasciato a casa senza poter lavorare per due Tes_2 settimane”. Anche il teste di parte resistente ha affermato al CP_4 riguardo che: “Non escludo che delle assenze siano state indicate sulla bacheca in conseguenza di comportamenti ritenuti sgradevoli, ma non ho ricordi precisi a riguardo”.
14. Il teste in modo significativo, riferisce la modalità di CP_4 gestione del rapporto di lavoro del ricorrente prima del 2023, evidenziando le differenze successivamente introdotte. È lo stesso teste oggi responsabile operativo, ad ammettere che “Queste modifiche CP_4 sono intervenute a seguito delle note vicende giudiziarie” ovvero a seguito dei sequestri e della procedura di amministrazione giudiziaria.
15. Pare francamente difficile negare l'evidente dissociazione tra titolarità formale del rapporto del ricorrente in capo alla ditta e la gestione effettiva del rapporto di lavoro da parte Controparte_2
Contr di sotto il profilo del potere organizzativo, disciplinare e di controllo.
Si tratta di una dissociazione certamente non riconducibile ad alcuna ipotesi normativamente prevista, stante anche l'assenza di un formale contratto di appalto.
16. Alla luce di tali evidenze, deve accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato e pieno Contr tra il ricorrente e sin dal 4 novembre 2019, con conseguente obbligo Contr di di provvedere alle conseguenti obbligazioni di legge per procedere all'assunzione formale.
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17. Deve, inoltre, accogliersi la domanda relativa all'indennità risarcitoria di cui all'art. 39, comma 2, D.lgs. 81/2015. Al riguardo, tale disposizione prevede che: “1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n.
13 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.
2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
18. Tale previsione deve ritenersi applicabile, oltre che all'ipotesi di somministrazione illecita, a tutte le ipotesi in cui si accerti l'illegittima dissociazione tra datore di lavoro formale e sostanziale, al di fuori delle ipotesi normativamente previste. Si tratta di una conclusione che può chiaramente desumersi dal rimando che l'art. 29, comma 3 bis, D.lgs.
276/2003 opera, nel regolare le conseguenze dell'appalto illecito, alla disciplina dettata in tema di somministrazione illecita dall'art. 27, comma
2, D.lgs. 276/2003, poi abrogato dal D.gs 81/2015. Al riguardo, si osservi che, a tale conclusione, è recentemente giunta anche la Corte di cassazione (Cassazione civile sez. lav., 12/04/2024, n.10005) nonché, in controversia del tutto analoga, la Corte d'Appello di Milano (sent. n.
1023/2024 del 14.11.2024).
19. Deve, infine, rilevarsi come, nel caso in esame, il rapporto sia cessato in data 9 gennaio 2024, con conseguente configurabilità di un danno in capo al lavoratore. La società va, pertanto, condannata al pagamento di una indennità che si ritiene equo individuare nella misura massima pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto di € 2.081,08 (come dedotta in ricorso, non contestata e suffragata dalle buste paga in atti), considerando le dimensioni della società resistente, la gravità delle
14 violazioni accertate e la durata del rapporto nonché della sua prolungata interruzione.
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20. Quanto alle somme richieste a titolo di trasferta, il ricorrente ha dedotto lo svolgimento costante dei propri turni di lavoro, ben oltre le sei ore, al di fuori del territorio del comune di Caorso. La circostanza è stata anche confermata dal teste di parte ricorrente “Specifico che il Tes_1 ricorrente non aveva un giro fisso, lui consegnava sempre in paesi diversi, mai che io sappia nel comune di Caorso, ma sempre comuni del piacentino.
Al contrario, io avevo un giro fisso, nel senso che consegnavo sempre negli stessi comuni. Specifico che eravamo divisi in due turni: il primo turno era composto da lavoratori che si occupavano della provincia (es. zone disagiate, collina) e il secondo turno era composto invece da lavoratori che si occupavano solo delle consegne all'interno della città di Piacenza. Io ero nel primo turno, mentre il ricorrente – non avendo un giro fisso – a volte era Contr nel primo e a volte nel secondo”. si è limitata genericamente a contestare la circostanza, senza fornire alcuna prova contraria, che avrebbe, peraltro, agevolmente reperito (ad esempio, mediante la produzione in giudizio dei giri effettuati dal ricorrente nel corso del Contr rapporto, predisposti da e caricati sui palmari). Sussistono, pertanto, i presupposti anche per la condanna al pagamento delle somme maturate a titolo di trasferta pari ad €6.213,00 a titolo di indennità di trasferta, oltre ad €437 a titolo incidenza sul TFR, come da conteggi non specificatamente contestati da controparte.
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21. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la Contr soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
15 Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara costituito un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e sin dal 4 novembre 2019 alle medesime CP_1 condizioni in essere alle dipendenze della datrice di lavoro formale;
Contr
2) condanna a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ex art 39, comma 2, D.lgs. 81/2015, una indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
Contr
3) condanna al pagamento della somma di €6.213,00 a titolo di indennità di trasferta oltre ad €437 a titolo di incidenza sul TFR oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Contr
4) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 5.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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