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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/12/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN SS ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1380/2024 promossa da:
, in persona dell'Amministratore di sostegno Avv. Parte_1 CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cappelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio
[...] sito in Arezzo, Via Guido Monaco, n. 65,
PARTE OPPONENTE
contro per il tramite della mandataria rappresentata Controparte_2 CP_3
e difesa dal Prof. Avv. Giancarlo Poggiali Candidi elettivamente domiciliata presso Controparte_4 il suo studio sito in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico, n. 46, PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e per essa la sua Parte_1 Controparte_2 mandataria proponendo opposizione al precetto con cui è stato intimato il pagamento CP_3 dell'importo di € 44.005,83 oltre interessi di mora ulteriori, dal giorno 28.06.2023 al saldo integrale ed effettivo (doc. 2 opponente), in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 928/2006 (R.G. 2727/2006) emesso dal Tribunale di Arezzo il 25.07.2006.
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto: la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto per difetto di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.; il difetto di formale esecutorietà del titolo;
la prescrizione del credito azionato fondato sul d.i. n. 928/2006 notificato alla in data Parte_1
06.09.2006; la violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, in ragione della mancata iscrizione della cessionaria e della sua procuratrice CP_3
pagina 1 di 9 all'albo di cui all'art. 106 TUB;
il difetto di formale cessione del credito non essendo sufficiente a dimostrare la titolarità del credito l'avviso di pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, dovendo necessariamente essere prodotto il contratto di cessione o altra documentazione idonea;
l'illegittimità delle somme richieste dal momento che con il d.i. n. 928/2006 è stato accertato un debito a carico di pari all'importo di € 25.341,57 oltre interessi al tasso del Parte_1
6,75%, mentre con il precetto ha agito per il pagamento dell'importo di € Controparte_2
44.005,83 oltre interessi di mora ulteriori dal giorno 28.06.2023 al saldo integrale ed effettivo, senza darne giustificazione.
Su queste basi, parte opponente ha chiesto in via preliminare sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo e nel merito “Accertata la mancanza di apposizione della formula esecutiva nel decreto ingiuntivo n. 928/2006 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 25.07.2006, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
Sempre nel merito Accertata l'intervenuta prescrizione del credito, per le motivazioni esposte, dichiarare la caducazione del decreto ingiuntivo n. 928/2006 emesso in data 25.07.2006 dal Tribunale di Arezzo;
Sempre nel merito Accertata la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 TUB della Banca d'Italia della cessionaria e della sua procuratrice, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
Sempre nel merito Accertato il difetto di formale cessione del credito, dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della cessionaria, e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
In subordine,
Accertato che l'importo richiesto con l'atto di precetto opposto non sia dovuto, o sia dovuto in misura differente, ridurre l'importo precettato alla minor somma che verrà stabilita nel corso del giudizio. Con vittoria di diritti spese ed onorari.”
In data 30.09.2024 si è costituita in giudizio e per essa la mandataria Controparte_2
rilevando l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione e dell'istanza di sospensione. CP_3
Ha evidenziato di essere titolare del credito in forza del contratto di cessione del 9 giugno 2014 stipulato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del TUB, in relazione al quale gli obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (v. Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 80 del 8 luglio 2014, doc. 4 opposta), precisando che l'odierna opposta è subentrata solo nelle posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione e non nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, affermando così il proprio difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale, con eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie.
Parte opposta ha dedotto l'infondatezza del motivo di opposizione relativo al difetto di procura alle liti, rilevando che l'indicazione di un diverso nominativo nell'epigrafe dell'atto di precetto rispetto a quello contenuto nella procura è un mero refuso. Ha evidenziato che nella copia del decreto ingiuntivo n. 928/2006 risulta apposta la formula esecutiva (doc. 5 opposta). Ancora, parte convenuta ha contestato l'eccezione di prescrizione del credito, rappresentando che il decreto ingiuntivo n. 928/2006 è stato notificato alla Signora in data 06.09.2006 (cfr. pag. 10 doc. 5 opposta), poi in data Parte_1
pagina 2 di 9 29.11.2014 è stata inviata all'odierna opponente intimazione di pagamento con missiva ricevuta in data 04.12.2014 (doc. 6 opposta) e successivamente, in data 28.09.2020, è stato notificato a controparte, per compiuta giacenza, un atto di precetto (doc. 7 opposta). Parte convenuta ha poi dedotto l'infondatezza del motivo di opposizione concernente la violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, in ragione della mancata iscrizione di all'albo CP_3 di cui all'art. 106 TUB. Quanto all'eccepita carenza di legittimazione attiva della stessa,
[...]
ha rilevato che secondo l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di Controparte_2 legittimità, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB e della Legge n. 130/1999, è sufficiente al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso consenta, come nel caso di specie, di individuare con certezza i crediti oggetto della cessione in blocco (doc. 4 opposta); inoltre, ha dedotto che la liberatoria sottoscritta dalla Banca cedente e prodotta sub doc. 12 comprova ulteriormente l'intervenuta cessione del credito. Parte opposta ha dedotto altresì l'infondatezza delle contestazioni sull'illegittimità delle somme richieste con il precetto, specificando che corrispondono all'attuale credito vantato nei confronti dell'opponente (cfr. documento A), per il quale è stato emesso il d.i. n. 928/2006 e precisamente: € 9.296,22 per capitale portato da saldo debitore del c/c n. 322,23; € 16.045,35 per capitale portato da saldo debitore del c/c n. 850,14; su suddetti importi sono stati calcolati gli interessi convenzionali di cui al titolo esecutivo al tasso di euro 6,750% per diciassette anni. Infine, ha contestato la fondatezza delle deduzioni relative ad asserite violazioni di legge in ordine alla capitalizzazione degli interessi passivi adottata, nonché in ordine all'applicazione di interessi ultralegali.
Parte convenuta ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo contrariis IN VIA CAUTELARE, RIGETTARE l'istanza di sospensione ex art. 615 primo comma c.p.c. per tutti i motivi dedotti in premessa del presente atto e, dunque, per la carenza di ogni presupposto legittimante tale domanda cautelare. NEL MERITO IN TESI, RIGETTARE tutte le domande formulate (in tesi, in ipotesi in via subordinata ecc.) dall'attore perché infondate, non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, DICHIARARE l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 928/06 e, la conseguente validità dell'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
La fase cautelare si è conclusa con l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 co. 1 c.p.c. avanzata dall'opponente.
Il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata all'udienza del 17.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; depositate dalle parti note scritte in sostituzione di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere respinta. pagina 3 di 9 In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di difetto di procura alle liti per la mancata coincidenza del soggetto indicato nell'epigrafe dell'atto di precetto come procuratore di CP_3
con quello indicato nella procura.
[...]
Invero, parte opposta ha prodotto la procura alle liti conferita al difensore da in CP_3 persona del proprio procuratore Dott. legittimato in forza di procura del 19.10.2022 Persona_1
a rogito Notaio di Velletri, rep. 77770 - racc. 29100, conferitagli dal Persona_2
Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Dott. (doc. 2 CP_3 Controparte_5 opposta), procura parimenti allegata all'atto di precetto opposto (cfr. allegato A opposta).
Pertanto, risultando la procura alle liti validamente conferita dal dott. l'indicazione Persona_1 del nome del Dott. quale procuratore di nell'epigrafe del Persona_3 CP_3 precetto, configura mero refuso.
Risulta infondata altresì l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo a Controparte_2
per non esservi prova dell'inclusione del credito per cui è causa nel contratto di cessione di
[...] crediti in blocco concluso con Banca MPS s.p.a.
Invero, il credito oggetto di causa era originariamente vantato da Banca Toscana S.p.A., la quale, in data 24.03.2009, si è fusa per incorporazione in con effetti dal Controparte_6
30.03.2009. In data 09.06.2014 nell'ambito di un'operazione Controparte_6 di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999, ha ceduto a
[...]
con contratto di cessione pro soluto, un pacchetto di crediti individuabili in blocco Controparte_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, come risulta dall'Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'08.07.2014, Parte Seconda n. 80 (doc. 4 opposta).
Per il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie)” (Cass. ord. 31188/2017; Cass 4277/2023).
Nel caso di specie, l'avviso di cessione del credito è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'08.07.2014 (doc. 4 opposta, già prodotto in allegato al precetto) e risultano indicati analiticamente gli elementi comuni presi in considerazione per l'individuazione dei rapporti oggetto di cessione;
parte opponente non ha specificamente contestato che il credito per cui è causa presenti tali caratteristiche.
Inoltre, parte opposta, a riprova della titolarità del credito in capo alla stessa, ha prodotto in giudizio la dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente (doc. 12 Controparte_6 opposta), con la quale quest'ultima ha confermato che il credito vantato nei confronti dell'opponente è pagina 4 di 9 rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, conclusa tra e Controparte_6 Controparte_2 della quale è stata data notizia mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 80 dell'08.07.2014.
Deve pertanto ritenersi provata la titolarità del credito da parte di Controparte_2
Del pari infondata è l'eccezione concernente la violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, in ragione della mancata iscrizione di CP_3 all'albo di cui all'art. 106 TUB.
[...]
Giova preliminarmente precisare che, stando al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999, la “cartolarizzazione” consiste in una operazione concepita per smobilizzare uno o più crediti pecuniari (presenti o futuri) di cui sia titolare un'impresa (banca, intermediario finanziario o altra impresa), definita originator, ad una società veicolo (società per la cartolarizzazione dei crediti o special purpose vehicle) attraverso la loro cessione a titolo oneroso (di regola pro soluto) a favore di un soggetto, denominato società per la cartolarizzazione – o special purpose vehicle (S.P.V.) – il quale provvede (direttamente o tramite una terza società) ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti ed a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell'operazione. Per riscuotere i crediti ceduti la S.P.V. è solita, poi, incaricare terzi soggetti, che si occuperanno della riscossione e del servizio di cassa e pagamento (il c.d. servicing), i quali devono necessariamente rivestire la qualifica di banche o soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB.
L'operazione, comportando una sollecitazione all'investimento del pubblico, presuppone la pubblicazione di un prospetto informativo redatto a cura della cessionaria o dell'emittente i titoli.
Ai sensi dell'art. 2, Legge n. 130/1999, infatti, “il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della stessa legge “i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”. L'art. 2, comma 6-bis, prevede infine che “i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo”.
La ratio della delimitazione soggettiva di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) risiede nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo: si intende pagina 5 di 9 garantire, infatti, che la riscossione dei crediti - da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato - venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità.
Occorre poi rilevare che l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 TUB sussiste solo per il
“servicer” (o “master servicer”), non sussistendo, invece, né per la società veicolo resasi cessionaria del credito, né per lo special servicer, ossia per il soggetto delegato a svolgere specifiche attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione e l'incasso dei crediti ceduti.
Ciò chiarito con riferimento alle norme che vengono in rilievo nel caso di specie, deve evidenziarsi che merita di essere condiviso l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui si tratta di norme che “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”. Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva, dunque, “alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.” (cfr. Cass. n. 7243/2024, nonché decreto Cass. n. 13749 del 17 maggio 2024, con cui il Primo Presidente della S.C., richiamando la suddetta pronuncia, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brindisi).
Posta, dunque, l'irrilevanza civilistica della questione, in ogni caso, dalla documentazione depositata in giudizio si evince che il ruolo di master servicer, ossia di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento, è svolto da oggi Parte_2 CP_7 soggetto iscritto all'albo ex art. 106 TUB (cfr. docc. 4 e 11 opposta). Quanto, invece, alla posizione di che recita il ruolo di mera special servicer e rispetto alla quale, dunque, non vige alcun CP_3 obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB, risulta prodotta in giudizio la licenza ex art. 115 TULPS rilasciata dalla Questura di Roma legittimante lo svolgimento dell'attività di recupero crediti per conto terzi (doc. 8 opposta).
Quanto al motivo di opposizione con il quale parte opponente ha eccepito la nullità del precetto per asserita mancanza della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'azione esecutiva, si rileva che tale censura risulta priva di fondamento.
Infatti, parte opposta ha prodotto nella presente sede copia integrale del decreto ingiuntivo n. 928/2006, dalla quale risulta l'avvenuta apposizione della formula esecutiva in data 09.08.2006 (cfr. pagina 8 documento 5 opposta). Tale produzione documentale consente di affermare l'esistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento del precetto.
pagina 6 di 9 D'altra parte, nelle note conclusionali parte opponente ha espressamente riconosciuto che, dalla documentazione versata in atti da controparte, il d.i. azionato “risulterebbe, apparentemente, integrato della formale apposizione della formula esecutiva”, ammettendo sostanzialmente l'infondatezza della censura originariamente formulata.
Risulta destituito di fondamento anche il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione del credito.
Parte opponente nell'atto di citazione ha rilevato che nel precetto notificatole sono richiamate un'intimazione di pagamento del 29.11.2014 e la successiva notifica di un atto di precetto eseguita per compiuta giacenza il 18.09.2020, ma di fatto tale documentazione non risulta allegata, pertanto, in mancanza di validi atti interruttivi, ha dedotto la prescrizione del credito azionato fondato sul d.i. n. 928/2006 alla stessa notificato in data 06.09.2006. Nell'ambito della fase cautelare relativa alla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, parte opposta ha depositato a supporto delle proprie difese documentazione incompleta, dalla quale non emergevano elementi che confermassero l'avvenuto recapito della lettera di messa in mora, avendo l'opposta documentato solo l'invio di una raccomandata all'odierna opponente ma non il contenuto della missiva inviata né la cartolina di ricevimento comprovante la notifica (doc. 6 sub proc. sospensione). Per tale motivo l'istanza di sospensiva è stata accolta.
A fronte di tali allegazioni, solo nella presente sede, parte opponente ha documentato che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto.
Risulta infatti documentata la ricezione da parte dell'opponente, in data 04.12.2014, della comunicazione della cessione del credito in favore di con contestuale Controparte_2 intimazione di pagamento e messa in mora del 29.11.2014 (doc. 6 opposta).
Invero, avendo l'opposta fornito nel giudizio di merito prova della regolare notifica della raccomandata del 4.12.2014 ed avendo prodotto copia dell'atto che assume di avere spedito con tale raccomandata, sarebbe stato onere di parte opponente provare di avere ricevuto un atto diverso (cfr. da ultimo Cass. 964/25).
Successivamente, in data 28.09.2020, è stato notificato all'odierna opponente, per compiuta giacenza, un atto di precetto (doc. 7 opposta).
Essendo provati i plurimi atti interruttivi della prescrizione del credito, l'eccezione di prescrizione va disattesa.
Parte opponente ha dedotto altresì l'illegittimità delle somme richieste sotto il profilo del quantum rilevando che manca uno specifico riscontro giustificativo dei conti eseguiti per ottenere l'importo precettato e sollevando contestazioni in ordine alla capitalizzazione degli interessi passivi adottata, e all'applicazione di interessi ultralegali.
Quanto alla mancata indicazione nell'atto di precetto di quanto dovuto per capitale e quanto per interessi si osserva che l'intimazione di adempiere l'obbligo di pagamento risultante da un precetto non pagina 7 di 9 necessita, a pena di nullità del precetto, che venga specificato, oltre alla somma precettata, anche il calcolo matematico applicato per determinare tale somma.
Riguardo all'eccepita illegittimità ed eccessività delle somme richieste, si osserva che legittimamente il precetto può contenere una quantificazione aggiornata del credito, comprensiva degli interessi maturati successivamente all'emissione del titolo esecutivo. Pertanto, l'indicazione nel precetto di una somma complessiva superiore a quella originariamente ingiunta non determina di per sé alcuna illegittimità, rappresentando un effetto fisiologico del decorso del tempo e della maturazione degli interessi.
Nel caso di specie, il d.i. n. 928/2006 ha riconosciuto il credito nei confronti dell'odierna opponente per la somma di € 25.341,57, oltre interessi al tasso del 6,75% (doc. 4 opponente), conseguentemente gli interessi sono legittimamente maturati per l'intero periodo fino alla notifica del precetto nel 2024. L'importo intimato, pari a € 44.005,83, oltre interessi di mora ulteriori dal 28.06.2023 al saldo integrale ed effettivo, sul capitale residuo, al tasso convenzionale annuo di cui al titolo, oltre alle spese e onorari del precetto, risulta dunque coerente con l'accumulo degli interessi convenzionali nel lungo arco temporale considerato, non essendo emerso alcun elemento idoneo a dimostrare l'applicazione di tassi diversi o non conformi al titolo.
Quanto all'asserita mancata giustificazione delle somme precettate, si ricorda che in sede di opposizione a precetto, l'onere di contestazione non può risolversi in una generica censura dell'ammontare complessivo, ma richiede l'indicazione puntuale degli errori di calcolo o delle voci indebite. Nel caso di specie, parte opponente ha allegato genericamente e in termini probabilistici errori aritmetici nel calcolo della somma da precettare, nonché una possibile illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e l'applicazione di interessi ultralegali.
La prospettazione attorea sul punto appare, pertanto, genericamente formulata e non supportata da idoneo riscontro probatorio.
Ne consegue che l'aumento dell'importo intimato rispetto al capitale originario non integra alcuna violazione del titolo esecutivo, ma costituisce il naturale sviluppo dell'obbligazione pecuniaria rimasta inadempiuta per un rilevante lasso temporale.
Per quanto concerne la legittimità degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente, va osservato che essendo il precetto fondato su titolo giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto), non possono essere proposti in questa sede fatti estintivi, impeditivi e modificativi antecedenti la formazione del titolo giudiziale, deducibili soltanto nel relativo giudizio.
Alla luce di quanto sopra argomentato, l'opposizione a precetto deve essere rigettata e, in applicazione della regola della soccombenza, le spese sono poste a carico della parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (scaglione
€ 26.00,00 a € 52.000,00; parametri medi fasi studio e introduttiva;
decurtazione del 50 % fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 5.261,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 18/12/2025
Il Giudice
IN SS
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN SS ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1380/2024 promossa da:
, in persona dell'Amministratore di sostegno Avv. Parte_1 CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cappelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio
[...] sito in Arezzo, Via Guido Monaco, n. 65,
PARTE OPPONENTE
contro per il tramite della mandataria rappresentata Controparte_2 CP_3
e difesa dal Prof. Avv. Giancarlo Poggiali Candidi elettivamente domiciliata presso Controparte_4 il suo studio sito in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico, n. 46, PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e per essa la sua Parte_1 Controparte_2 mandataria proponendo opposizione al precetto con cui è stato intimato il pagamento CP_3 dell'importo di € 44.005,83 oltre interessi di mora ulteriori, dal giorno 28.06.2023 al saldo integrale ed effettivo (doc. 2 opponente), in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 928/2006 (R.G. 2727/2006) emesso dal Tribunale di Arezzo il 25.07.2006.
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha dedotto: la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto per difetto di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.; il difetto di formale esecutorietà del titolo;
la prescrizione del credito azionato fondato sul d.i. n. 928/2006 notificato alla in data Parte_1
06.09.2006; la violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, in ragione della mancata iscrizione della cessionaria e della sua procuratrice CP_3
pagina 1 di 9 all'albo di cui all'art. 106 TUB;
il difetto di formale cessione del credito non essendo sufficiente a dimostrare la titolarità del credito l'avviso di pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, dovendo necessariamente essere prodotto il contratto di cessione o altra documentazione idonea;
l'illegittimità delle somme richieste dal momento che con il d.i. n. 928/2006 è stato accertato un debito a carico di pari all'importo di € 25.341,57 oltre interessi al tasso del Parte_1
6,75%, mentre con il precetto ha agito per il pagamento dell'importo di € Controparte_2
44.005,83 oltre interessi di mora ulteriori dal giorno 28.06.2023 al saldo integrale ed effettivo, senza darne giustificazione.
Su queste basi, parte opponente ha chiesto in via preliminare sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo e nel merito “Accertata la mancanza di apposizione della formula esecutiva nel decreto ingiuntivo n. 928/2006 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 25.07.2006, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
Sempre nel merito Accertata l'intervenuta prescrizione del credito, per le motivazioni esposte, dichiarare la caducazione del decreto ingiuntivo n. 928/2006 emesso in data 25.07.2006 dal Tribunale di Arezzo;
Sempre nel merito Accertata la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 TUB della Banca d'Italia della cessionaria e della sua procuratrice, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
Sempre nel merito Accertato il difetto di formale cessione del credito, dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della cessionaria, e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
In subordine,
Accertato che l'importo richiesto con l'atto di precetto opposto non sia dovuto, o sia dovuto in misura differente, ridurre l'importo precettato alla minor somma che verrà stabilita nel corso del giudizio. Con vittoria di diritti spese ed onorari.”
In data 30.09.2024 si è costituita in giudizio e per essa la mandataria Controparte_2
rilevando l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione e dell'istanza di sospensione. CP_3
Ha evidenziato di essere titolare del credito in forza del contratto di cessione del 9 giugno 2014 stipulato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del TUB, in relazione al quale gli obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (v. Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 80 del 8 luglio 2014, doc. 4 opposta), precisando che l'odierna opposta è subentrata solo nelle posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione e non nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, affermando così il proprio difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rapporto contrattuale, con eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie.
Parte opposta ha dedotto l'infondatezza del motivo di opposizione relativo al difetto di procura alle liti, rilevando che l'indicazione di un diverso nominativo nell'epigrafe dell'atto di precetto rispetto a quello contenuto nella procura è un mero refuso. Ha evidenziato che nella copia del decreto ingiuntivo n. 928/2006 risulta apposta la formula esecutiva (doc. 5 opposta). Ancora, parte convenuta ha contestato l'eccezione di prescrizione del credito, rappresentando che il decreto ingiuntivo n. 928/2006 è stato notificato alla Signora in data 06.09.2006 (cfr. pag. 10 doc. 5 opposta), poi in data Parte_1
pagina 2 di 9 29.11.2014 è stata inviata all'odierna opponente intimazione di pagamento con missiva ricevuta in data 04.12.2014 (doc. 6 opposta) e successivamente, in data 28.09.2020, è stato notificato a controparte, per compiuta giacenza, un atto di precetto (doc. 7 opposta). Parte convenuta ha poi dedotto l'infondatezza del motivo di opposizione concernente la violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, in ragione della mancata iscrizione di all'albo CP_3 di cui all'art. 106 TUB. Quanto all'eccepita carenza di legittimazione attiva della stessa,
[...]
ha rilevato che secondo l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di Controparte_2 legittimità, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB e della Legge n. 130/1999, è sufficiente al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, a condizione che l'avviso consenta, come nel caso di specie, di individuare con certezza i crediti oggetto della cessione in blocco (doc. 4 opposta); inoltre, ha dedotto che la liberatoria sottoscritta dalla Banca cedente e prodotta sub doc. 12 comprova ulteriormente l'intervenuta cessione del credito. Parte opposta ha dedotto altresì l'infondatezza delle contestazioni sull'illegittimità delle somme richieste con il precetto, specificando che corrispondono all'attuale credito vantato nei confronti dell'opponente (cfr. documento A), per il quale è stato emesso il d.i. n. 928/2006 e precisamente: € 9.296,22 per capitale portato da saldo debitore del c/c n. 322,23; € 16.045,35 per capitale portato da saldo debitore del c/c n. 850,14; su suddetti importi sono stati calcolati gli interessi convenzionali di cui al titolo esecutivo al tasso di euro 6,750% per diciassette anni. Infine, ha contestato la fondatezza delle deduzioni relative ad asserite violazioni di legge in ordine alla capitalizzazione degli interessi passivi adottata, nonché in ordine all'applicazione di interessi ultralegali.
Parte convenuta ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo contrariis IN VIA CAUTELARE, RIGETTARE l'istanza di sospensione ex art. 615 primo comma c.p.c. per tutti i motivi dedotti in premessa del presente atto e, dunque, per la carenza di ogni presupposto legittimante tale domanda cautelare. NEL MERITO IN TESI, RIGETTARE tutte le domande formulate (in tesi, in ipotesi in via subordinata ecc.) dall'attore perché infondate, non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, DICHIARARE l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n. 928/06 e, la conseguente validità dell'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
La fase cautelare si è conclusa con l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 co. 1 c.p.c. avanzata dall'opponente.
Il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata all'udienza del 17.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; depositate dalle parti note scritte in sostituzione di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere respinta. pagina 3 di 9 In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di difetto di procura alle liti per la mancata coincidenza del soggetto indicato nell'epigrafe dell'atto di precetto come procuratore di CP_3
con quello indicato nella procura.
[...]
Invero, parte opposta ha prodotto la procura alle liti conferita al difensore da in CP_3 persona del proprio procuratore Dott. legittimato in forza di procura del 19.10.2022 Persona_1
a rogito Notaio di Velletri, rep. 77770 - racc. 29100, conferitagli dal Persona_2
Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Dott. (doc. 2 CP_3 Controparte_5 opposta), procura parimenti allegata all'atto di precetto opposto (cfr. allegato A opposta).
Pertanto, risultando la procura alle liti validamente conferita dal dott. l'indicazione Persona_1 del nome del Dott. quale procuratore di nell'epigrafe del Persona_3 CP_3 precetto, configura mero refuso.
Risulta infondata altresì l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo a Controparte_2
per non esservi prova dell'inclusione del credito per cui è causa nel contratto di cessione di
[...] crediti in blocco concluso con Banca MPS s.p.a.
Invero, il credito oggetto di causa era originariamente vantato da Banca Toscana S.p.A., la quale, in data 24.03.2009, si è fusa per incorporazione in con effetti dal Controparte_6
30.03.2009. In data 09.06.2014 nell'ambito di un'operazione Controparte_6 di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999, ha ceduto a
[...]
con contratto di cessione pro soluto, un pacchetto di crediti individuabili in blocco Controparte_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, come risulta dall'Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'08.07.2014, Parte Seconda n. 80 (doc. 4 opposta).
Per il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie)” (Cass. ord. 31188/2017; Cass 4277/2023).
Nel caso di specie, l'avviso di cessione del credito è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'08.07.2014 (doc. 4 opposta, già prodotto in allegato al precetto) e risultano indicati analiticamente gli elementi comuni presi in considerazione per l'individuazione dei rapporti oggetto di cessione;
parte opponente non ha specificamente contestato che il credito per cui è causa presenti tali caratteristiche.
Inoltre, parte opposta, a riprova della titolarità del credito in capo alla stessa, ha prodotto in giudizio la dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente (doc. 12 Controparte_6 opposta), con la quale quest'ultima ha confermato che il credito vantato nei confronti dell'opponente è pagina 4 di 9 rientrato nell'operazione di cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, conclusa tra e Controparte_6 Controparte_2 della quale è stata data notizia mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 80 dell'08.07.2014.
Deve pertanto ritenersi provata la titolarità del credito da parte di Controparte_2
Del pari infondata è l'eccezione concernente la violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, in ragione della mancata iscrizione di CP_3 all'albo di cui all'art. 106 TUB.
[...]
Giova preliminarmente precisare che, stando al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999, la “cartolarizzazione” consiste in una operazione concepita per smobilizzare uno o più crediti pecuniari (presenti o futuri) di cui sia titolare un'impresa (banca, intermediario finanziario o altra impresa), definita originator, ad una società veicolo (società per la cartolarizzazione dei crediti o special purpose vehicle) attraverso la loro cessione a titolo oneroso (di regola pro soluto) a favore di un soggetto, denominato società per la cartolarizzazione – o special purpose vehicle (S.P.V.) – il quale provvede (direttamente o tramite una terza società) ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti ed a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell'operazione. Per riscuotere i crediti ceduti la S.P.V. è solita, poi, incaricare terzi soggetti, che si occuperanno della riscossione e del servizio di cassa e pagamento (il c.d. servicing), i quali devono necessariamente rivestire la qualifica di banche o soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB.
L'operazione, comportando una sollecitazione all'investimento del pubblico, presuppone la pubblicazione di un prospetto informativo redatto a cura della cessionaria o dell'emittente i titoli.
Ai sensi dell'art. 2, Legge n. 130/1999, infatti, “il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della stessa legge “i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”. L'art. 2, comma 6-bis, prevede infine che “i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo”.
La ratio della delimitazione soggettiva di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) risiede nell'esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo: si intende pagina 5 di 9 garantire, infatti, che la riscossione dei crediti - da cui dipende la remuneratività dell'investimento effettuato - venga effettuata da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità.
Occorre poi rilevare che l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 TUB sussiste solo per il
“servicer” (o “master servicer”), non sussistendo, invece, né per la società veicolo resasi cessionaria del credito, né per lo special servicer, ossia per il soggetto delegato a svolgere specifiche attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione e l'incasso dei crediti ceduti.
Ciò chiarito con riferimento alle norme che vengono in rilievo nel caso di specie, deve evidenziarsi che merita di essere condiviso l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui si tratta di norme che “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”. Dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva, dunque, “alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.” (cfr. Cass. n. 7243/2024, nonché decreto Cass. n. 13749 del 17 maggio 2024, con cui il Primo Presidente della S.C., richiamando la suddetta pronuncia, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brindisi).
Posta, dunque, l'irrilevanza civilistica della questione, in ogni caso, dalla documentazione depositata in giudizio si evince che il ruolo di master servicer, ossia di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento, è svolto da oggi Parte_2 CP_7 soggetto iscritto all'albo ex art. 106 TUB (cfr. docc. 4 e 11 opposta). Quanto, invece, alla posizione di che recita il ruolo di mera special servicer e rispetto alla quale, dunque, non vige alcun CP_3 obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB, risulta prodotta in giudizio la licenza ex art. 115 TULPS rilasciata dalla Questura di Roma legittimante lo svolgimento dell'attività di recupero crediti per conto terzi (doc. 8 opposta).
Quanto al motivo di opposizione con il quale parte opponente ha eccepito la nullità del precetto per asserita mancanza della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'azione esecutiva, si rileva che tale censura risulta priva di fondamento.
Infatti, parte opposta ha prodotto nella presente sede copia integrale del decreto ingiuntivo n. 928/2006, dalla quale risulta l'avvenuta apposizione della formula esecutiva in data 09.08.2006 (cfr. pagina 8 documento 5 opposta). Tale produzione documentale consente di affermare l'esistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento del precetto.
pagina 6 di 9 D'altra parte, nelle note conclusionali parte opponente ha espressamente riconosciuto che, dalla documentazione versata in atti da controparte, il d.i. azionato “risulterebbe, apparentemente, integrato della formale apposizione della formula esecutiva”, ammettendo sostanzialmente l'infondatezza della censura originariamente formulata.
Risulta destituito di fondamento anche il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione del credito.
Parte opponente nell'atto di citazione ha rilevato che nel precetto notificatole sono richiamate un'intimazione di pagamento del 29.11.2014 e la successiva notifica di un atto di precetto eseguita per compiuta giacenza il 18.09.2020, ma di fatto tale documentazione non risulta allegata, pertanto, in mancanza di validi atti interruttivi, ha dedotto la prescrizione del credito azionato fondato sul d.i. n. 928/2006 alla stessa notificato in data 06.09.2006. Nell'ambito della fase cautelare relativa alla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, parte opposta ha depositato a supporto delle proprie difese documentazione incompleta, dalla quale non emergevano elementi che confermassero l'avvenuto recapito della lettera di messa in mora, avendo l'opposta documentato solo l'invio di una raccomandata all'odierna opponente ma non il contenuto della missiva inviata né la cartolina di ricevimento comprovante la notifica (doc. 6 sub proc. sospensione). Per tale motivo l'istanza di sospensiva è stata accolta.
A fronte di tali allegazioni, solo nella presente sede, parte opponente ha documentato che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto.
Risulta infatti documentata la ricezione da parte dell'opponente, in data 04.12.2014, della comunicazione della cessione del credito in favore di con contestuale Controparte_2 intimazione di pagamento e messa in mora del 29.11.2014 (doc. 6 opposta).
Invero, avendo l'opposta fornito nel giudizio di merito prova della regolare notifica della raccomandata del 4.12.2014 ed avendo prodotto copia dell'atto che assume di avere spedito con tale raccomandata, sarebbe stato onere di parte opponente provare di avere ricevuto un atto diverso (cfr. da ultimo Cass. 964/25).
Successivamente, in data 28.09.2020, è stato notificato all'odierna opponente, per compiuta giacenza, un atto di precetto (doc. 7 opposta).
Essendo provati i plurimi atti interruttivi della prescrizione del credito, l'eccezione di prescrizione va disattesa.
Parte opponente ha dedotto altresì l'illegittimità delle somme richieste sotto il profilo del quantum rilevando che manca uno specifico riscontro giustificativo dei conti eseguiti per ottenere l'importo precettato e sollevando contestazioni in ordine alla capitalizzazione degli interessi passivi adottata, e all'applicazione di interessi ultralegali.
Quanto alla mancata indicazione nell'atto di precetto di quanto dovuto per capitale e quanto per interessi si osserva che l'intimazione di adempiere l'obbligo di pagamento risultante da un precetto non pagina 7 di 9 necessita, a pena di nullità del precetto, che venga specificato, oltre alla somma precettata, anche il calcolo matematico applicato per determinare tale somma.
Riguardo all'eccepita illegittimità ed eccessività delle somme richieste, si osserva che legittimamente il precetto può contenere una quantificazione aggiornata del credito, comprensiva degli interessi maturati successivamente all'emissione del titolo esecutivo. Pertanto, l'indicazione nel precetto di una somma complessiva superiore a quella originariamente ingiunta non determina di per sé alcuna illegittimità, rappresentando un effetto fisiologico del decorso del tempo e della maturazione degli interessi.
Nel caso di specie, il d.i. n. 928/2006 ha riconosciuto il credito nei confronti dell'odierna opponente per la somma di € 25.341,57, oltre interessi al tasso del 6,75% (doc. 4 opponente), conseguentemente gli interessi sono legittimamente maturati per l'intero periodo fino alla notifica del precetto nel 2024. L'importo intimato, pari a € 44.005,83, oltre interessi di mora ulteriori dal 28.06.2023 al saldo integrale ed effettivo, sul capitale residuo, al tasso convenzionale annuo di cui al titolo, oltre alle spese e onorari del precetto, risulta dunque coerente con l'accumulo degli interessi convenzionali nel lungo arco temporale considerato, non essendo emerso alcun elemento idoneo a dimostrare l'applicazione di tassi diversi o non conformi al titolo.
Quanto all'asserita mancata giustificazione delle somme precettate, si ricorda che in sede di opposizione a precetto, l'onere di contestazione non può risolversi in una generica censura dell'ammontare complessivo, ma richiede l'indicazione puntuale degli errori di calcolo o delle voci indebite. Nel caso di specie, parte opponente ha allegato genericamente e in termini probabilistici errori aritmetici nel calcolo della somma da precettare, nonché una possibile illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e l'applicazione di interessi ultralegali.
La prospettazione attorea sul punto appare, pertanto, genericamente formulata e non supportata da idoneo riscontro probatorio.
Ne consegue che l'aumento dell'importo intimato rispetto al capitale originario non integra alcuna violazione del titolo esecutivo, ma costituisce il naturale sviluppo dell'obbligazione pecuniaria rimasta inadempiuta per un rilevante lasso temporale.
Per quanto concerne la legittimità degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente, va osservato che essendo il precetto fondato su titolo giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto), non possono essere proposti in questa sede fatti estintivi, impeditivi e modificativi antecedenti la formazione del titolo giudiziale, deducibili soltanto nel relativo giudizio.
Alla luce di quanto sopra argomentato, l'opposizione a precetto deve essere rigettata e, in applicazione della regola della soccombenza, le spese sono poste a carico della parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (scaglione
€ 26.00,00 a € 52.000,00; parametri medi fasi studio e introduttiva;
decurtazione del 50 % fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 5.261,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 18/12/2025
Il Giudice
IN SS
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