Sentenza breve 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza breve 03/12/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01340/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01044/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria Ruggero Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla osta rilasciato in favore del ricorrente n. -OMISSIS-dalla Prefettura di Genova per la conversione del permesso di soggiorno al lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato (non stagionale);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, che abbia determinato la revoca del nulla osta e il rifiuto del permesso di soggiorno:
- per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in
conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 il dott. CE ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso è stato impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale.
L’amministrazione resistente, invero, ha successivamente riesaminato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data -OMISSIS- e, con provvedimento del-OMISSIS-, l’ha accolta.
Alla camera di consiglio del 21.11.2025 l’Avvocatura dello Stato ha dato atto dell’avvenuto deposito del suddetto provvedimento e la causa, previo avviso ex art. 60 C.p.a. alle parti presenti in udienza, è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza in forma semplificata.
In seguito all’adozione del citato provvedimento del-OMISSIS- che ha natura satisfattiva delle pretese del ricorrente, il Collegio rileva che è cessata materia del contendere in relazione all’azione impugnatoria.
L’azione risarcitoria, invece, deve essere respinta per difetto di allegazione e di prova del danno e del suo ammontare.
La particolarità della vicenda e la tempestività del riesame effettuato inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessata materia del contendere con riguardo all’azione impugnatoria;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
US AR, Presidente
AN ET, Primo Referendario
CE ES, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE ES | US AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.