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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 57/2019 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalla parte ricorrente;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 24 giugno 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo, nella causa iscritta al numero
57/2019 R.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla C.da Bellia Parte_1
s.n.c. ( ), ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Valguarnera CodiceFiscale_1
Caropepe (EN) n.8/A, presso lo studio dell'Avv. LUIGI CIGNA, che la rappresentata e difende;
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Direttore Controparte_1
generale Dott. , con sede legale in viale Diaz n. 7, p. iva n. , Controparte_2 CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta delibera del 15 Gennaio 2020 n 24 dall'avv. Giacoma Taccia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
resistente
Avente ad oggetto: inquadramento, mansioni superiori e differenze retributive.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, procuratori delle parti concludevano come da relativi scritti difensivi. MOTIVI IN FATTOE D IN DIRITTO
Con ricorso al giudice del lavoro di Enna, depositato in data 10.1.2019, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
di essere stata assunta alle dipendenze dell' con la posizione Controparte_1
funzionale di “Coadiutore Amministrativo -Categoria B” sin dall'1/04/2004;
che con l'ordine di servizio del 27.08.2009, la stessa, dipendente a tempo indeterminato, veniva assegnata alla U.O. Farmacia del P.O. “Chiello” di Piazza Armerina in sostituzione del Sig. Per_1
, già “Assistente Amministrativo - Categoria C”, all'epoca prossimo al collocamento in
[...]
quiescenza;
che da tale data, la dipendente prestava servizio continuativamente presso la predetta
[...]
svolgendo tutti i compiti, le funzioni e le mansioni in precedenza svolte dal Sig. Parte_2 Per_1
e connesse alla posizione funzionale dello stesso, con assunzione di ogni tipo di
[...]
responsabilità.
Sosteneva che il rango delle mansioni svolte, era ed è superiore rispetto a quelle ricadenti nella posizione funzionale di “ Coadiutore Amministrativo - Categoria B”.
Rivendicava il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte,
annoverabili nella posizione funzionale di “Assistente Amministrativo - Categoria C”.
Adiva l'intestato Tribunale per
ritenere e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sin dal 27.8.2009 sono quelle proprie
della posizione funzionale di assistente Amministrativo ( Cat. C) prevista dal “Contratto Collettivo
Nazionale per il Personale del Comparto Sanità” man mano vigente;
- ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trattamento economico connesso alla posizione
funzionale di Assistente Amministrativo di Categoria C, nonché alla corresponsione delle somme
spettanti a tali titolo, con decorrenza dal 27/08/2009;
e per l'effetto, - condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_3
favore della Sig.ra della somma di €. 30.718,97a titolo di retribuzione Parte_1
differenziale per le dette mansioni superiori svolte, dal mese di agosto 2009 al 31.12.2018, oltre
interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione delle spettanze al soddisfo;
- condannare l' resistente, al pagamento del trattamento economico connesso alla posizione CP_3
funzionale di Assistente Amministrativo di Categoria C, per il periodo successivo al 31.12.2018 fino
a quando la ricorrente avrà a svolgere, in costanza del dedotto rapporto di lavoro dipendente, le
mansioni superiori di cui trattasi….
Cont L' costituitasi ritualmente in giudizio, contestava in fatto ed in diritto il fondamento del ricorso,
di cui chiedeva il rigetto. Eccepiva comunque la prescrizione dei crediti.
La causa veniva istruita con assunzione di prova orale.
Indi autorizzato il deposito di note sostitutive d'udienza, all'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti come trascritte nei rispettivi atti difensivi, è stata decisa come da sentenza
********
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Si osserva in primo luogo che parametro di riferimento imprescindibile per la valutazione delle allegazioni contenute in ricorso è certamente costituito dalla normativa collettiva di settore, di guisa che l'accertamento dell'effettivo svolgimento delle prospettate mansioni superiori (e quindi il riconoscimento delle corrispondenti differenze retributive) è strettamente connesso al riscontro delle ipotesi previste dalle declaratorie contrattuali e, quindi, alla sussunzione nelle medesime delle mansioni disimpegnate dal ricorrente. Invero, a tal fine, tre sono le operazioni che il giudice adito deve compiere: a) accertare e interpretare la disciplina contrattuale applicabile, b) accertare le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, c) raffrontare i risultati della prima indagine con quelli della seconda onde qualificare le mansioni alla luce di quella disciplina (cfr., tra tante, Cass.
n.4041/1981). Quando un contratto collettivo, come accade nella fattispecie a mani, preveda una medesima attività
articolata in due (o più) distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera via via più complessa o con profili di autonomia e assunzione di responsabilità crescenti, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria collega il superiore inquadramento (Cass. 3 maggio 2001 n. 6238).
Ciò premesso si osserva come la ricorrente rivendica la superiore qualifica richiamando la declaratoria della Categoria C, cui appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento
delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di
intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con
assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Richiama in particolare l' il profilo professionale di Assistente amministrativo, ovvero il Pt_1
lavoratore che svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di
apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio,
ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini,
collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
D'altra parte appartengano alla Categoria B, di pertinenza della i lavoratori che ricoprono Pt_1
posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti
assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni
professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Tra di essi figurano appunto i Coadiutori amministrativi ( profilo della ricorrente) che svolgono
“nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la
archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione
di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di
sportello.”
Dal confronto delle declaratorie si trae come lo svolgimento di mansioni amministrative anche di tipo contabile possa astrattamente rientrare tanto nell'una che nell'altra categoria.
Emerge cioè un dato univoco: la connotazione contabile della mansione non costituisce un
“proprium” del livello di inquadramento invocato, ma accomuna in parte le categorie qui di interesse.
Ciò che invece distingue in sequenza i due livelli, è la presenza di stadi via via crescenti di autonomia e discrezionalità nello svolgimento dei compiti affidati e dunque delle responsabilità assunte e dunque in ultima analisi il livello di complessità.
Premesso il quadro normativo di riferimento è a dirsi come incontestabilmente, la ricorrente sia stata chiamata a disimpegnare mansioni in sostituzione del lavoratore LA inquadrato come assistente amministrativo.
Il dato si desume univocamente dal doc. 3, del 7 febbraio 2018, dove in riscontro alla relativa richiesta della ricorrente, è attestato che la ricorrente da tale data, (ovvero dal 27.8.2009) ha
continuativamente prestato servizio fino alla data odierna presso la U.O. Farmacia del P.O. Chiello
di Piazza Armerina svolgendo tutte le attività amministrativo contabili svolte in precedenza dal sig.
con assunzione di ogni tipo di responsabilità connessa alle mansioni svolte. Per_1
L'attestazione rilasciata dal Dirigente della detta Farmacia nonché dal Dirigente dell'Unità Operativa
Amministrativa della controparte, ha una forte valenza indiziaria a supporto della prospettazione attorea circa lo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore profilo di assistente amministrativo ma non costituisce, a ben vedere, prova piena della stessa, giacchè lo svolgimento delle mansioni di soggetto inquadrato come assistente amministrativo ed in sostituzione dello stesso, non implica in automatico lo svolgimento di mansioni riconducibili a tale livello. Occorre cioè la conferma che la sostituzione dell'LA comportò di fatto l'adibizione a mansioni amministrativo-contabili dotate di complessità tipiche dell'assistente amminsirativo.
A tal fine veniva disposta ed espletata la prova per testi richiesta in ricorso. Ebbene gli esiti dell'istruttoria hanno consentito di confermare l'assunto.
Così, la teste , n.q. di dirigente del distretto territoriale di Piazza Armerina Testimone_1
Cont
– di ha dichiarato: “Posso dire e confermare che la sig.ra si occupava certamente CP_1 Pt_1
del procedimento di liquidazione delle fatture della farmacia dell'ospedale Chiello, mentre nulla so
quanto allo svolgimento di attività in merito al controllo della fornitura in ingresso dei farmaci e dei
presidi ed all'attività di programmazione della farmacia medesima. Preciso che la ricorrente si
occupava dell'istruttoria del procedimento di liquidazione e del provvedimento di liquidazione
Cont mentre l'attività di pagamento era riservata ad altro ufficio ovvero SEF dell' .”
Il teste direttore dell'UOC amministrativa presidi ospedalieri Basilotta / FBC / Testimone_2
Chiello a partire dal 1° febbraio 2018 dapprima come facente funzioni e poi, dal maggio 2018 ha affermato “..si occupava della liquidazione delle fatture. Preciso che le fatture ed il procedimento di
liquidazione delle stesse avviene in forma interamente informatizzata…”; ed ancora: “Debbo
precisare che l'attività svolta dalla ricorrente è certamente di tipo amministrativo - contabile ma non
complessa, essendo piuttosto di tipo esecutivo, mentre nulla so circa il controllo delle forniture,
perché lo stesso avviene in loco. Quanto alla predisposizione ed istruttoria dei provvedimenti di
liquidazione, debbo dire che io non ho mai firmato alcun provvedimento di liquidazione predisposto
dalla ricorrente, perché le fatture venivano regolarmente liquidate entro l'anno di competenza e
quindi non vi era arretrato.. Nulla so in merito ad eventuale attività svolta dalla ricorrente di
collaborazione nella programmazione della farmacia.”
Il teste ha risposto: “Preciso che anch'io ho lavorato presso la farmacia Testimone_3
del presidio ospedaliero Chiello di Piazza Armerina e tutt'ora lavoro presso la farmacia del presidio
ospedaliero con le mansioni di coadiutore amministrativo. Non ricordo con precisione la data a
partire dalla quale la sig.ra ha svolto la sua attività in sostituzione del sig. , Pt_1 Persona_1
anche lui assistente amministrativo. Preciso che la sig.ra ha svolto tale attività fino a circa Pt_1
due anni orsono, mentre adesso la ricorrente svolge attività analoga presso un altro servizio Pt_1
(ovvero presso la direzione del distretto di Piazza Armerina)”. Sul capitolo 2) di cui al ricorso (vero che nell'espletamento dei suoi compiti la ricorrente ha sempre svolto attività di tipo amministrativo-contabile complessa, quali il controllo della fornitura in ingresso dei farmaci e presidi, predisposizione ed istruttoria dei provvedimenti di liquidazione e pagamento delle forniture, collaborazione ad attività di programmazione della farmacia) lo stesso teste ha risposto “ si è vero”.
Ancora, a domanda dell'avv. Taccia, il teste ha dichiarato: “La ricorrente si occupava soltanto
dell'istruttoria dei provvedimenti finalizzati alla liquidazione delle fatture, mentre non si occupava
del pagamento materiale delle forniture. La ricorrente si occupava di recepire gli ordini di acquisto
della farmacia e di controllare i farmaci acquistati dal punto di vista della quantità e del costo: la
ricorrente era attorno al farmacista per il corretto svolgimento delle operazioni. In quel periodo la
responsabile della farmacia ovvero la farmacista era la dott.ssa .” Persona_2
La teste ha dichiarato : “Riconosco la nota a mia firma che mi Testimone_4
viene esibita. E' vero che la ricorrente svolgeva attività amministrativa presso la farmacia
ospedaliera del presidio ospedaliero Chiello di Piazza Armerina. La ricorrente ha svolto la sua
attività almeno fino a quando io sono andata in pensione ovvero fino al 2019.”
Sul capitolo 2) di cui al ricorso introduttivo del giudizio del 3 gennaio 2019, la teste ha risposto:
“L'attività della ricorrente era di tipo amministrativo ovvero caricava e scaricava le bolle di
accompagnamento della merce che arrivava (farmaci e presidi) mentre gli ordini li effettuavo io nella
qualità di farmacista. La ricorrente controllava la merce che arrivava e se la bolla era conforme
all'ordinativo, mentre dei pagamenti veri e propri se ne occupava un altro ufficio.”.
A domanda dell'avv. Taccia, se la ricorrente si occupava anche di attività di programmazione della farmacia, la teste risponde: “per quanto riguarda le richieste delle medicine me ne occupavo io,
ovvero gli ordini li facevo io mentre la sig.ra si occupava di bolle e fatture. Non so dire Pt_1
invece per riguarda le liquidazioni. Quando mancava la merce mi veniva segnalato da altro
personale ovvero dai magazzinieri.”. La teste ha dichiarato: “Preciso che la sig.ra si occupava soltanto delle Testimone_5 Pt_1
liquidazioni, mentre riguardo ai pagamenti se ne occupava e se ne occupa esclusivamente il Servizio
Economico e Finanziario.”.
Sul capitolo 3) di cui al ricorso introduttivo del giudizio del 3 gennaio 2019 la teste ha risposto: ”Per
fare la liquidazione occorre una specifica abilitazione e utenza. Pertanto l'iter di liquidazione
avveniva a nome della ricorrente, mentre la firma della liquidazione era in capo al dirigente.”
Di nessun rilievo risulta la testimonianza di che ha risposto di non essere a Testimone_6
conoscenza delle circostanze in ordine alle quali è stato interrogato.
Orbene dall'istruttoria orale esperita è emerso univocamente ( dal confronto delle testimonianza non emergono dichiarazioni discordanti dei testi) che la ricorrente certamente, si occupava della procedura di liquidazione delle fatture della farmacia e delle relative istruttorie. E ciò per tutto il periodo di impiego presso la farmacia. Tanto l'attività di controllo in ingresso delle forniture dei farmaci, che quelle di pagamento, nonchè di programmazione erano invece sottratte alla sua sfera di attribuzioni.
Ciò posto ritiene il decidente che le mansioni di tipo amministrativo-contabile in oggetto, proprio in quanto implicanti l'espletamento di un'istruttoria, attività che per definizione presuppone una serie di passaggi e fasi (verifiche ed indagini), non possano ritenersi di tipo semplice comportando invece ontologicamente un certo grado di complessità. Il chè, si desume anche dal dato testuale laddove la definizione di Assistente amministrativo contiene tra le esemplificazioni il riferimento alla ricezione
e l'istruttoria di documenti, ovvero allo svolgimento di attività in tutto riconducibili a quelle disimpegnate dalla ricorrente.
In conclusione tenuto conto da una parte, che la veniva chiamata a sostituire un dipendente Pt_1
inquadrato come assistente amministrativo, per svolgerne i compiti e dall'altra, degli esiti della esperita istruttoria orale, ben può ritenersi che la abbia di fatto disimpegnato, durante tutto Pt_1
il periodo in cui lavorò presso la farmacia in sostituzione dell' mansioni di assistente Per_1
amministrativo ascrivibili dunque al rivendicato livello superiore. Si trae, pertanto in conclusione, l'inferenza che l'attività svolta dalla ricorrente è ascrivibile a tale livello.
Alla ricorrente spettano pertanto le differenze retributive nei limiti però dell'eccepita prescrizione.
A tale fine il primo atto interruttivo è dato dalla richiesta inviata via pec e ricevuta in data 13.03.2018
(doc 7) ad oggetto pagamento retribuzione per svolgimento mansioni superiori in cui si identifica sia il periodo di lavoro, sia la misura della retribuzione rivendicata. Di contro non possono valere quale legittimo atto interruttivo né la richiesta di riconoscimento di mansioni superiori datata 12.10.2015 (
doc 5) ove non si fa menzione alcuna del trattamento retributivo differenziale rivendicato, né la successiva istanza del 06.11.2017 (doc. 6), che riproponeva il medesimo contenuto della prima.
Cont Non si condivide poi la difesa dall' che nel contestare la valenza di atto interruttivo della prescrizione della pec in oggetto, sostiene che mancherebbe totalmente l'indicazione del credito e
l'intimazione di pagamento.
In disparte la considerazione che il credito viene indicato e quantificato in maniera analitica nel corpo del documento, si osserva altresì come sul punto la Suprema Corte abbia avuto modo di precisare come l'atto interruttivo della prescrizione non debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento ( nel caso sussistente) o l'intimazione ad adempiere “essendo sufficiente anche la mera
richiesta scritta di adempimento accompagnata (…) dall'individuazione del debitore” (Corte di Cass
ordinanza n. 7835 del 10 marzo 2022). E nel caso di specie, entrambi gli elementi emergono univocamente dal tenore della istanza indirizzata via per alla resistente. CP_1
Ne segue che va riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori con decorrenza dal 27.08.2009 ed il diritto al trattamento economico differenziale limitatamente al quinquennio da calcolarsi a ritroso dalla data di ricezione della pec (doc. 7) ovvero dal 13.03.2017 e dunque le differenze economiche con decorrenza dal 13.03.2012 e sino alla data indicata in ricorso.
Atteso il parziale accoglimento del ricorso sussistono giusti motivi per compensare nella misura di
1/3 le spese del giudizio, ponendo quelle residue liquidate come da dispositivo, a carico della resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
accerta e dichiara che la ricorrente ha svolto mansioni superiori a quelle di inquadramento (cat B) e riconducibili alla cat C del CCNL di comparto applicabile e dichiara il diritto della stessa al superiore trattamento economico, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della stessa delle differenze di retribuzione dovute per il periodo dal 13.03.2012 sino al 31.12.2018 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
compensa nella misura di 1/3 le spese processuali e condanna la resistente alla rifusione delle residue spese di giudizio in favore della ricorrente, spese che liquida in complessivi € 3420,00 oltre alle spese generali ad iva e cpa come per legge
Enna, 24 giugno 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Daniela Francesca Balsamo