TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/05/2026, n. 8244
TAR
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 18 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 6 settembre 2023
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TAR
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata da atti statali

    Il Collegio ha preso atto delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, respingendo i ricorsi analoghi.

  • Rigettato
    Violazione principio di irretroattività e affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività e dell'affidamento, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione art. 41 Cost.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla garanzia della tutela della salute in un contesto di criticità finanziaria.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Il Collegio ha preso atto delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, respingendo i ricorsi analoghi.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, affermando che la controversia attiene a un diritto soggettivo di natura patrimoniale, di competenza del giudice ordinario, in quanto l'attività della regione è vincolata e non implica potere autoritativo.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, affermando che la controversia attiene a un diritto soggettivo di natura patrimoniale, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, affermando che la controversia attiene a un diritto soggettivo di natura patrimoniale, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, affermando che la controversia attiene a un diritto soggettivo di natura patrimoniale, di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/05/2026, n. 8244
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8244
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo