TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/03/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4205/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Mosca Parte_1 C.F._1
Raffaele (C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Brunello Graziella (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
); C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
13.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 10.05.2022, ha chiesto Controparte_1 di ingiungere a il pagamento di € 22.285,96, oltre interessi e spese Parte_1
processuali.
All'interno del ricorso ha esposto che tale credito è scaturito dal contratto di finanziamento stipulato dal citato debitore, in data 09.01.2008, per l'importo di € 32.400,00, con la CP_2
1 ha precisato che il cliente non ha adempito agli obblighi scaturenti dal citato contratto e, pertanto,
è attualmente debitore dell'importo indicato.
Conseguentemente, in data 18.05.2022, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 997/2022, notificato a in data 25.05.2022. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 27.06.2022, ha formulato Parte_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• carenza di legittimazione attiva della controparte;
• improcedibilità della domanda, alla luce dell'omesso esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione;
• infondatezza dell'avversa pretesa e diritto di manleva da parte della compagnia assicuratrice che ha garantito il debito;
• nullità del contratto per usurarietà del tasso di interessi pattuito;
• prescrizione dell'avverso diritto.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, formulando contestualmente domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
1.2 – Con comparsa depositata in data 22.12.2022, si è costituita in giudizio Controparte_1 argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Dopo aver invitato le parti a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione e dopo aver accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, è stato nominato un CTU contabile;
all'udienza successiva, prima del conferimento dell'incarico al nominato CTU, il debitore ha dichiarato di rinunciare all'opposizione e l'opposta ha accettato la rinuncia;
la causa, pertanto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del
13.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
2 – Occorre dare atto della rinuncia agli atti del giudizio di opposizione, effettuata con dichiarazione sottoscritta personalmente da e depositata nel presente fascicolo Parte_1 in data 10.12.2024. All'interno delle note depositate in data 11.12.2024, la rinuncia è stata
2 accettata dal difensore di parte opposta, munito di appositi poteri, in virtù della procura versata in atti.
2.1 – È necessario, pertanto, dichiarare l'estinzione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 306
c.p.c.. Invero, la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo determina l'estinzione del giudizio stesso in assenza di un interesse sostanziale del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/04/2003, n.
5676).
2.2 – La pronuncia di estinzione del giudizio deve essere adottata con sentenza: la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 26/09/2019, n.
23997).
3 – All'estinzione del giudizio consegue l'applicazione della regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui, in mancanza di accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/03/2018, n. 5250).
3.1 – Nel caso di specie, il rinunciante ha chiesto la compensazione delle spese di lite e l'opposta, accettando l'avversa rinuncia, si è associata a tale richiesta. In virtù dell'intervenuto accordo tra le parti in merito alla compensazione delle spese di lite, non occorre procedere alla liquidazione delle stesse, ai sensi dell'art. 306 comma 4 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione relativo al decreto ingiuntivo n. 997/2022 del
18.05.2022, confermando l'efficacia esecutiva del medesimo, già concessa ai sensi dell'art. 648
c.p.c..
Nola, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4205/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Mosca Parte_1 C.F._1
Raffaele (C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Brunello Graziella (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
); C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
13.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 10.05.2022, ha chiesto Controparte_1 di ingiungere a il pagamento di € 22.285,96, oltre interessi e spese Parte_1
processuali.
All'interno del ricorso ha esposto che tale credito è scaturito dal contratto di finanziamento stipulato dal citato debitore, in data 09.01.2008, per l'importo di € 32.400,00, con la CP_2
1 ha precisato che il cliente non ha adempito agli obblighi scaturenti dal citato contratto e, pertanto,
è attualmente debitore dell'importo indicato.
Conseguentemente, in data 18.05.2022, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 997/2022, notificato a in data 25.05.2022. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 27.06.2022, ha formulato Parte_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• carenza di legittimazione attiva della controparte;
• improcedibilità della domanda, alla luce dell'omesso esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione;
• infondatezza dell'avversa pretesa e diritto di manleva da parte della compagnia assicuratrice che ha garantito il debito;
• nullità del contratto per usurarietà del tasso di interessi pattuito;
• prescrizione dell'avverso diritto.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, formulando contestualmente domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
1.2 – Con comparsa depositata in data 22.12.2022, si è costituita in giudizio Controparte_1 argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Dopo aver invitato le parti a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione e dopo aver accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalle parti;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, è stato nominato un CTU contabile;
all'udienza successiva, prima del conferimento dell'incarico al nominato CTU, il debitore ha dichiarato di rinunciare all'opposizione e l'opposta ha accettato la rinuncia;
la causa, pertanto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del
13.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
2 – Occorre dare atto della rinuncia agli atti del giudizio di opposizione, effettuata con dichiarazione sottoscritta personalmente da e depositata nel presente fascicolo Parte_1 in data 10.12.2024. All'interno delle note depositate in data 11.12.2024, la rinuncia è stata
2 accettata dal difensore di parte opposta, munito di appositi poteri, in virtù della procura versata in atti.
2.1 – È necessario, pertanto, dichiarare l'estinzione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 306
c.p.c.. Invero, la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo determina l'estinzione del giudizio stesso in assenza di un interesse sostanziale del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/04/2003, n.
5676).
2.2 – La pronuncia di estinzione del giudizio deve essere adottata con sentenza: la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 26/09/2019, n.
23997).
3 – All'estinzione del giudizio consegue l'applicazione della regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui, in mancanza di accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/03/2018, n. 5250).
3.1 – Nel caso di specie, il rinunciante ha chiesto la compensazione delle spese di lite e l'opposta, accettando l'avversa rinuncia, si è associata a tale richiesta. In virtù dell'intervenuto accordo tra le parti in merito alla compensazione delle spese di lite, non occorre procedere alla liquidazione delle stesse, ai sensi dell'art. 306 comma 4 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione relativo al decreto ingiuntivo n. 997/2022 del
18.05.2022, confermando l'efficacia esecutiva del medesimo, già concessa ai sensi dell'art. 648
c.p.c..
Nola, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
3