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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati : 1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40/2024 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria. Pt_1
APPELLANTE Contro
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 29 maggio 2025 l'appellante ha concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 30/11/2023 il G.L. del Tribunale di Palermo, decidendo dell'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. 59620190000858700000 CP_1 dell'importo di € 40.095,64 per contribuzione evasa alla gestione autonoma artigiani da luglio 2011 a dicembre 2018 , sia pur confermando l'impianto posto a base della pretesa esattoriale , ha ridotto l'ammontare della contribuzione dovuta a quella maturata successivamente al 10/6/2014 e fino al 5/6/2017. Ha ritenuto nello specifico il G.L che la pretesa dell' - poggiante sul Pt_1 disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della coop.
[...]
dall'1/4/2013 al 30/6/2016 e sulla riqualificazione come lavoro autonomo della Parte_2 prestazione svolta dal quale autista di piazza - fosse fondata alla stregua degli CP_1 elementi indiziari emersi dal verbale ispettivo redatto nei confronti della coop.
[...]
e dall'ulteriore accertamento effettuato sulla posizione del con verbale n. Parte_2 CP_1
2016024693 del 4/5/2017, e segnatamente dal fatto che:
-la cooperativa si occupasse sostanzialmente della gestione del servizio di radio-taxi per l'assegnazione in tempo reale delle corse ai tassisti;
-i tassisti erano proprietari esclusivi delle autovetture ed intestatari delle licenze - non conferite alla cooperativa – ed essi stessi erano responsabili della manutenzione dei mezzi;
-i tassisti non avevano alcun vincolo di orario ed erano liberi di assentarsi per ragioni personali senza necessità di fornire alcuna giustificazione salvo a dovere comunicare l'assenza a garanzia dell'efficienza del servizio;
-il trattamento retributivo era erogato sotto forma di trattenuta da parte dei tassisti dell'importo asseritamente spettante con il rilascio alla cooperativa dell'eccedenza - detratte le spese sostenute - ma senza alcun sostanziale controllo circa la correttezza della rendicontazione effettuata.
Ha rilevato nondimeno il G.L. che, impregiudicato il rapporto di lavoro intrattenuto a partire dal 5/6/2017 con altra cooperativa ( in quanto successivo al periodo Parte_3 investito dalla verifica ispettiva, con riferimento al resto della posizione contributiva sub iudice dovesse trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 limitatamente al periodo antecedente al quinquennio calcolato a ritroso a partire dalla data di notificazione dell'avviso di addebito (10/6/2019) . La sentenza di primo grado è stata impugnata soltanto dall' che concentra la Pt_1 doglianza sull'erroneità del computo del termine prescrizione per avere il G.L. ignorato la portata interruttiva del verbale ispettivo n. 2016024693 notificato al in data CP_1
15/5/2017 con il quale l' aveva disposto l'iscrizione d'ufficio del lavoratore alla Pt_4 gestione artigiani e commercianti e richiesto il pagamento dell'importo di € 23.945,34 a titolo di contribuzione evasa per il periodo dall'1/7/2011 al 31/12/2016. Sicchè, considerati i tempi di insorgenza dell'obbligazione contributiva – entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione - il periodo coperto da prescrizione doveva intendersi circoscritto alle mensilità da luglio a dicembre del 2011 ed al primo trimestre 2012. Nella contumacia di – regolarmente citato e non comparso , all'udienza CP_1 sopra indicata la causa è stata posta in decisione. Tanto premesso l'appello è fondato. Come rilevato dalla difesa dall'istituto, il fatto interruttivo della prescrizione configura oggetto di una deduzione che processualmente si inquadra nella categoria delle eccezioni in senso lato, cioè a dire tra quelle circostanze la cui allegazione in giudizio non soggetta agli sbarramenti e/o preclusioni che l'ordinamento riserva alle eccezioni in senso stretto , per tali intendendosi quelle sottratte all'intervento potestativo del giudice e devolute al potere dispositivo della parte che deve rappresentarle entro termini perentori assegnati dalla legge (art. 416 c.p.c.) . In questo senso risulta orientata la S.C. laddove si è precisato che: l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado) (Cass. 14755 del 07/06/2018.).
Ne sovviene che , quantunque tardivamente dedotta, la circostanza poggiante sulla natura di atto interruttivo della prescrizione della notificazione del verbale di accertamento (documento indicato già nella memoria di costituzione dell' nel Pt_1 giudizio di primo grado) operata in data 15/5/2017, è stata validamente invocata nel presente grado del giudizio in ragione della portata coercitiva che dallo stesso deriva. Circa la sfera temporale interessata dall'eccezione è noto che Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (inteso come periodo di svolgimento della prestazione). Considerando pertanto il 15/5/2017 come dies a quo a partire dal quale calcolare a ritroso il quinquennio non coperto da prescrizione , ne discende che i soli periodi prescritti rientranti nella pretesa esattoriale sono quello relativi alle mensilità da luglio a dicembre 2011 e da gennaio a marzo del 2012. Del che va disposta la parziale riforma della sentenza impugnata.
L'esito complessivo della controversia legittima una parziale compensazione – in misura di metà – delle spese dei due gradi del giudizio, mentre la restante parte liquidata come da dispositivo , va regolata come per legge e posta a carico del lavoratore soccombente.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, nella contumacia di , che CP_1 dichiara, in parziale riforma della sentenza n. 4202/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 30 novembre 2023, dichiara prescritta la contribuzione previdenziale richiesta dall' a con l'avviso di addebito impugnato limitatamente ai periodi Pt_1 CP_1 contributivi da luglio a dicembre 2011 e al primo trimestre 2012 e, per l'effetto, condanna il al versamento della restante contribuzione comprensiva di sanzioni ed interessi CP_1 come per legge. Compensa in misura di metà le spese processuali dei due gradi del giudizio e condanna al pagamento in favore dell' della restante parte che liquida , CP_1 Pt_1 rispettivamente, in complessivi € 2.300,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi
€ 1.700,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi , spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Palermo 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria