Decreto cautelare 19 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 23470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23470 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23470/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14758/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14758 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Giordano e Vincenzo Capoluongo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del giudizio di non idoneità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi I^ Div. Centro Psicotecnico - del 26 ottobre 2022, per l’assunzione di n. 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 29 gennaio 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. IN LO RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnato il provvedimento del 26.10.2022, in epigrafe meglio indicato, con cui l’Amministrazione intimata ha giudicato non idoneo il Sig. -OMISSIS- in esito alla sua partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione di n. 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del 29.1.2020 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
1.1. Il ricorrente, inizialmente non rientrato nel novero dei vincitori della procedura concorsuale, è stato successivamente convocato per sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, in virtù dello scorrimento autorizzato dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
1.2. La sua esclusione è stata disposta dalla Commissione attitudinale con verbale di notifica del 26 ottobre 2022 per carenza dei requisiti attitudinali, avendo conseguito una media globale inferiore alla soglia di sufficienza, fissata in 12/20.
1.3. A sostegno del mezzo di gravame, la difesa attorea ha dedotto i motivi di censura così rubricati: I. “Eccesso di potere – Erroneità dei presupposti – Manifesta illogicità ed irragionevolezza – Travisamento dei fatti – Istruttoria carente incompleta ed insufficiente” ; II. “Eccesso di potere-Motivazione carente, insufficiente e perplessa- Illegittimità- Violazione art. 3 L. n. 241/90”.
1.4. In particolare, si sostiene che il giudizio di non idoneità sia fondato su presupposti di fatto inesistenti e su valutazioni illogiche e contraddittorie rispetto agli accertamenti eseguiti dalla Commissione, che invece hanno attestato la piena idoneità psicofisica del candidato; non vi sarebbe alcuna correlazione tra le risultanze diagnostiche e il giudizio di inidoneità, in violazione dei criteri previsti dall’art. 4 del D.M. 198/2003.
1.5. Ad avviso della parte, il provvedimento sarebbe inoltre affetto da grave carenza di motivazione, risolvendosi in una mera petizione di principio, privo di indicazioni concrete sulle ragioni giustificative del giudizio e tale difetto sarebbe particolarmente rilevante in considerazione del rigoroso onere motivazionale richiesto per l’esclusione dai concorsi pubblici.
1.6. Infine, sempre ad avviso della parte, la valutazione operata dalla Commissione non troverebbe fondamento né nel bando, né nella normativa di riferimento, risultando arbitraria e priva di base giuridica, con conseguente illegittimità per travisamento dei fatti e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
2. Con atto del 29.11.2022 si è costituito in giudizio il Ministero intimato, depositando successivamente memoria difensiva con annessa documentazione ed instando per il rigetto del ricorso e della connessa istanza cautelare.
3. Con ordinanza n. 112/2023 dell’11.1.2023 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente per difetto del presupposto del fumus boni iuris , sulla base della seguente motivazione: “il ricorso non presenta profili di fondatezza, dovendo essere richiamato il costante orientamento della Sezione (cfr. ex multis Tar Lazio, Roma, I quater, 30 aprile 2019, n. 5469) sulla natura dell’accertamento attitudinale, tipica espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo limitatamente alla verifica dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr. nello stesso senso: Cons. Stato, sez. IV, 16 dicembre 2011, n. 6627; sez. IV , 26 marzo 2013 n. 1703; Tar Lazio, Roma, I ter, 18 aprile 2014, n. 4279; idem, sez. I ter, 18 gennaio 2017, n. 884)”.
4. All’udienza di merito straordinario del 12 dicembre 2025 la causa è stata riservata in decisione.
5. Ciò posto, reputa il Collegio che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
6. Ai fini della decisione, è utile ricostruire il quadro normativo di riferimento in subiecta materia , che ricomprende in primis la legge 1.4.1981, n. 121, la quale all’art. 25, comma 2, demanda a un d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell’interno, la determinazione dei requisiti psicofisici e attitudinali per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che esplicano funzioni di polizia, e all’art. 46, comma 1, attribuisce ai medici e ad un centro psicotecnico dell’Amministrazione della pubblica sicurezza gli accertamenti di idoneità fisica e attitudinale dei candidati.
6.1. A tali disposizioni hanno dato attuazione il d.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, come modificato dal d.P.R. 24 agosto 1990, n. 272, e il d.m. 30 giugno 2003, n. 198, integrato dal d.m. 22 luglio 2005, n. 129. In particolare, l’art. 29 del d.P.R. n. 903 del 1983 disciplina l’attività della Commissione per le prove attitudinali e la separazione funzionale tra le valutazioni psicofisiche, demandate a una Commissione medica composta da dirigenti e direttivi medici della Polizia di Stato, e le valutazioni attitudinali, affidate a una Commissione di tecnici selettori psicologi del lavoro, con specifica esperienza in selezione, orientamento e formazione del personale.
6.2. Il d.m. n. 198 del 2003, all’art. 3 con relativa tabella 1, fissa i requisiti psichici, mentre all’art. 4 con relativa tabella 2 definisce i requisiti attitudinali per l’accesso al ruolo degli agenti e assistenti, individuando i profili di livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva e socialità.
6.3. In conformità a tali norme, il procedimento selettivo de quo si dipana attraverso la previa verifica psicofisica e, solo in caso di esito favorevole, nell’accertamento attitudinale, condotto con test e colloqui, approvati con decreto del Capo della Polizia.
7. Sul piano fattuale, risulta ex actis che l’interessato ha superato le visite medico-psicologiche attestanti l’assenza di patologie in atto, ma è risultato non idoneo all’esito delle prove attitudinali per il mancato raggiungimento della soglia minima, determinata in esecuzione di un verbale preliminare della Commissione del 31.8.2022, che fissava l’inidoneità al conseguimento di una media globale inferiore a 12/20 ovvero di un punteggio inferiore a 8/20 in uno dei quattro profili caratteristici.
7.1. La valutazione è stata espressa in ventesimi (riconducendo il 12/20 alla sufficienza) e motivata nella scheda di profilo individuale mediante punteggi alfanumerici e descrizioni sintetiche dei tratti rilevati sia nei test sia nei colloqui, con indicatori di insufficienza nei quattro profili predeterminati, fino a determinare una media complessiva di 9,25.
7.2. Quanto alla valenza giuridica del giudizio, osserva il Collegio che l’accertamento attitudinale è un apprezzamento tecnico-discrezionale dell’organo tecnico collegiale, insindacabile in sede giurisdizionale se non per vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento, che nella specie non è dato ravvisare.
7.3. Invero, secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l’accertamento dei requisiti attitudinali rientra nell’alveo della discrezionalità tecnica ed è, pertanto, come tale sottratto al sindacato del giudice amministrativo se non nei limiti di macroscopici vizi logici (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, n. 3056 del 22.4.2022: “ L’accertamento dei requisiti psico-attitudinali ai fini del reclutamento costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che attiene al merito dell’azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento o da un’evidente illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per illogicità di quest’ultima e la incongruenza delle relative conclusioni, fermo restando che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte ”).
8. Il giudizio di inidoneità del ricorrente, compendiato nel provvedimento impugnato, non è, poi, affetto dalla carenza motivazionale dedotta dal ricorrente.
8.1. L’esistenza di una motivazione sufficiente a far comprendere al destinatario del provvedimento le ragioni della determinazione amministrativa e dell’ iter logico-giuridico seguito, come tale rispettosa dell’obbligo sancito dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, va verificata non solo sulla base del provvedimento impugnato, ma anche operando riferimento agli atti tutti del procedimento dal quale lo stesso è scaturito.
8.2. Nella specie, i risultati conseguiti nelle prove cui il ricorrente è stato sottoposto, compendiati in votazione numeriche parametrate ad una tabella ovvero in una motivazione esplicativa (Test immagine speculare mod. D e colloqui: v. all. n. 6, n. 7 e n. 8 foliario di parte resistente), risultano esplicitati in maniera comprensibile ed esaustiva, fondando con esternazione intellegibile la valutazione negativa resa.
8.3. Deve, in proposito, essere in particolare evidenziato che il giudizio finale formulato all’esito dei test e dei colloqui, pur risultando espresso in forma numerica per ciascuna delle aree di valutazione, è accompagnato da un espresso supporto motivazionale per ciascuna di esse.
8.4. Orbene, la suddetta motivazione rende palesi e pienamente percepibili al destinatario le ragioni del giudizio negativo.
8.5. La stessa si presenta sufficiente e pienamente pertinente, in quanto parametrata agli specifici requisiti attitudinali richiesti per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, come individuati dalla tabella 2 all’articolo 4 del DM n. 198/2003; evidenziando in particolare gli aspetti rilevati nella persona del ricorrente che escludono la sussistenza dei requisiti contemplati dalla suddetta tabella.
9. Va peraltro osservato che vi è una netta separazione tra accertamento psicofisico e accertamento attitudinale: il primo attiene alla verifica dell’assenza di patologie psichiche o fisiche incompatibili con il servizio, mentre il secondo mira a valutare la maturità personale e caratteriale, il controllo emotivo, la capacità di adattamento e la resa operativa in situazioni critiche proprie dell’attività di polizia.
9.1. Vale la pena richiamare, sul punto, la sentenza TAR Lazio, Roma, I ter, 18 aprile 2014, n. 4279, che ha posto in rilievo la mancanza di correlazione tra gli accertamenti attitudinali e quelli relativi ai requisiti psichici, eseguiti dalla Commissione medica, evidenziando che nel primo caso “si tratta di requisiti, di natura esclusivamente attitudinale, che devono essere posseduti in ragione della peculiarità delle funzioni e dei compiti propri del ruolo, per quanto qui interessa, di agente, il cui accertamento, perciò, eseguito da una Commissione di selettori munita di precipue competenze di carattere psicologico, non si esaurisce nell’indagine psicologica clinica, ma è esteso ai profili caratteriali e psicosomatici”.
9.2. Né è ravvisabile alcuna contraddittorietà nell’operato della P.A., perché le prove attitudinali non sono dirette all’accertamento della salute del candidato, ma alla verifica di un profilo di maturità personale e caratteriale funzionale alle particolari prestazioni del servizio di polizia (cfr. Cons. Stato, Sez. I., parere n. 3344 del 2014, che ha riaffermato il principio in continuità con arresti anteriori, quali la decisione della Sezione IV del 5 settembre 2003, n. 4975; in chiave ancora più recente, il parere della Sezione Prima n. 430 del 24 febbraio 2022 ha precisato che il superamento di test clinici come il Minnesota Multiphasic Personality Inventory , utilizzati nel segmento psicodiagnostico per escludere specifiche psicopatologie, non inficia né sostituisce la prognosi attitudinale sulla resa nel servizio di polizia, poiché si tratta di piani di indagine distinti, ben potendo difettare le qualità attitudinali anche in soggetti clinicamente sani).
9.3. La distinzione metodologica e sostanziale tra i due momenti accertativi, psicofisico e attitudinale, rende inammissibile l’assunto del ricorrente, che attribuisce valenza sostitutiva all’esito clinico rispetto alla prognosi attitudinale, atteso che il segmento attitudinale è proprio della psicologia del lavoro e concerne l’idoneità caratteriologica alla funzione di polizia, non la salute mentale in senso clinico.
10. Su queste basi, reputa il Collegio che la Commissione attitudinale abbia applicato correttamente i parametri normativi e i criteri tecnici per la valutazione attitudinale del ricorrente, rendendo un giudizio sorretto da adeguata motivazione, congruente con gli esiti delle prove.
11. In conclusione, il ricorso va respinto, in quanto infondato; nondimeno, considerata la peculiarità delle questioni esaminate, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IA BA CA, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
IN LO RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LO RE | IA BA CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.