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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/09/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1705/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1705/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI Parte_1 C.F._1 ROBERTO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO
con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO elettivamente domiciliato in Parte_2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO ATTORI contro e per essa quale procuratrice la Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. PAOLO CHIARABINI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO CHIARABINI CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione
Per parte convenuta: come da foglio di pc depositato telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto tempestiva opposizione al precetto loro notificato in Parte_1 Parte_2 data 23 maggio 2024 da unitamente al titolo esecutivo, costituito dal decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 668/2013 pronunciato in data 19 luglio 2013 dal Tribunale di Pesaro con cui agli opponenti, in qualità di fideiussori della società è stato intimato il pagamento in favore di CP_3 pagina 1 di 7 della complessiva somma di € 81.855,52 oltre interessi e spese. Parte_3
Gli opponenti hanno contestato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata eccependo la carenza di titolarità attiva in capo a , la nullità della procura in capo a CP_1 [...]
la mancata iscrizione della all'albo degli intermediari di cui all'art. 106 Controparte_2 CP_2
T.U.B., la nullità parziale della fideiussione omnibus, nonché l'usurarietà pattizia dei tassi,
l'illegittimità della capitalizzazione infra annuale, la indeterminatezza delle CMS relativamente ai contratti di garanzia e bancario azionati nel procedimento monitorio.
Gli opponenti hanno pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la revoca del precetto e di inibire al convenuto di dare inizio all'esecuzione.
Si è costituita in giudizio e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Controparte_2
contestando la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
[...]
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti quindi rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. e decisa come di seguito.
In primo luogo, va dichiarata l'inammissibilità della memoria depositata dagli opponenti in data 1 settembre 2025, in quanto non autorizzata
L'opposizione è infondata e va respinta.
Deve essere in primo luogo essere rigettata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo a CP_1
.
[...]
Va premesso che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di Legittimità, nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, la titolarità del credito in capo al cessionario è provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che sia necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Pertanto, la mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco prova il contratto di cessione, senza necessità di una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (ex multis Cass. n.
10200/2021).
Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di pagina 2 di 7 contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. L'idoneità della pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale a provare l'avvenuta cessione e, quindi, la legittimazione attiva in capo alla parte cessionaria, è stata di recente riaffermata dalla Suprema Corte che ha ritenuto che “L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione” (Cass. n. 220/2023; Cass. n. 4277/2023).
Ebbene, nella fattispecie concreta, posto che la censura in esame è circoscritta al passaggio della Cont titolarità del credito per cui è causa da (precedentemente acquisito da Parte_3
a [“Non è in discussione che il presunto credito qui agito fosse di titolarità della Controparte_1
che sia poi stato trasferito alla e che, infine, Parte_3 Controparte_5 sia entrato nel patrimonio della REV Gestione Crediti Spa” pag. 3 atto di citazione] possono ritenersi sussistenti idonei e validi elementi che inducono a ritenere la società opposta titolare del credito, in quanto ricompreso nella cessione in blocco.
E infatti, nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22/6/2017 viene data comunicazione della cessione dei rapporti di titolarità di REV Gestione Crediti S.p.a. a aventi le seguenti caratteristiche Controparte_1 Cont a) che siano in sofferenza e b) che siano stati trasferiti da a con Controparte_5
i provvedimenti della Banca d'Italia del 26/1/2016 e 30/12/2016 tra i quali, come risulta dalla certificazione notarile in atti - doc. e) e f) parte opposta -, figura quello corrispondente al rapporto dedotto in lite.
Va altresì respinta l'eccezione di nullità, per indeterminatezza, della procura rilasciata a
[...] per il recupero dei crediti. Controparte_2
Emerge infatti dalla documentazione in atti che, mediante atto notarile 18/10/2022 Notaio
[...]
, n. 311663 di rep. e n. 41583 di fasc., REV ha conferito “a Per_1 Controparte_2
(lo o la “Società Procuratrice”), procura speciale affinché la suddetta Società Parte_4
Procuratrice, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati - nonché in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla società procuratrice stessa quando necessario o opportuno in relazione alla natura degli atti da eseguirsi - procura ad agire in nome e per conto della Società, in relazione a tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti di titolarità della Società. In particolare, lo potrà, a titolo esemplificativo […] curare innanzi ad ogni Autorità Giudiziaria e/o Parte_4
pagina 3 di 7 Amministrativa competente ogni azione, ivi comprese le opposizioni, compiere, comunque, tutte le attività dirette a tutelare i Crediti e/o le relative garanzie promuovendo, se del caso, le azioni giudiziali o resistendo nei giudizi da altri promossi sostenendone l'ulteriore eventuale corso fino ad esaurimento”
(doc. 5 opposta).
Essendo LE la titolare del credito per cui è causa, nessuna indeterminatezza può riscontrarsi nel mandato conferito a per il recupero forzoso del medesimo. CP_2 Cont Del tutto irrilevante è infine la circostanza che la cessionaria abbia conferito l'incarico di Pt_4
a o ad altri soggetti, ciò in alcun modo inficiando i poteri conferiti da Controparte_5
a per l'attività di recupero del credito. CP_1 Controparte_2
Deve quindi affermarsi la validità della procura rilasciata a a rappresentare Controparte_2
con rigetto dell'eccezione. CP_1
Ciò posto, gli opponenti hanno altresì eccepito la nullità della procura per mancata iscrizione della mandataria all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. come prescritto dall'art. 2 co. 6 L. 130/99 con conseguente difetto di rappresentanza delle stesse.
Sul punto deve darsi atto che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7243 del 18/3/2024, ha statuito che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130 del 1999, l'attività di recupero del credito da parte di un soggetto non iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B., non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva da quest'ultimo intrapresa alla stregua dell'incarico ricevuto dal titolare del credito;
dall'omessa iscrizione nel medesimo albo, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, non deriva quindi alcuna invalidità.
Successivamente la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Brindisi con ordinanza in data 16/4/2024, ribadendo il principio enunciato da
Cass. n. 7243 del 18/3/2024, preliminarmente affermando che "la questione non presenta il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza di legittimità si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente''. La
Corte ha precisato che "Soccorre altresì Cassazione Sez. III, 18 marzo 2024 n. 7243 la quale ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatoli, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la pagina 4 di 7 conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Nella pronuncia da ultimo evocata, la Terza Sezione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106
Tub del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Di qui la conclusione secondo cui, ai fini della validità del controricorso, non rileva che la società (rappresentante sostanziale di altra società a sua volta mandataria della società veicolo, cessionaria del credito bancario) sia iscritta, oppure no, nell'albo degli intermediari finanziari".
Ciò, secondo la Suprema Corte fornisce “nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo,
l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 TUB (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra, l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito”. (Cass. civ., Prima Presidente, Decr., 17/5/2024, n. 13749).
Alla luce degli esposti principi espressi dalla Suprema Corte, va dunque escluso il lamentato difetto di rappresentanza, con rigetto, pertanto, della relativa eccezione.
In sede di discussione, parte opponente ha altresì chiesto “la declaratoria di impossibilità a proseguire il giudizio da parte della in mancanza di documentazione che provi il Controparte_2 deposito dell'istanza per l'iscrizione ex art. 114.5 T.U.B., secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 116/2024, che ha, tra le altre cose, introdotto l'Albo dei Gestori dei Crediti in Sofferenza.
La censura è da respingersi, osservandosi in via assorbente che il predetto D.Lgs., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2024, è entrato in vigore successivamente all'instaurazione del presente giudizio. Escludendosi che si tratti di disciplina processuale, la stessa non risulta applicabile ai processi già in corso, non potendo conseguentemente - in ogni caso e a prescindere da ogni valutazione di fondatezza della doglianza in esame - trovare applicazione nel presente giudizio.
Quanto alle censure aventi ad oggetto, da un lato, la nullità parziale della fideiussione sulla base della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo all'origine del precetto, e, dall'altro, l'usurarietà pattizia ab origine del tasso passivo nel contratto di accensione del c/c, l'illegittimità dell'anatocismo trimestrale, la nullità della pattuizione delle CMS, l'assenza degli estratti conto e scalari interessi integrali del rapporto, si osserva quanto segue.
Il titolo in forza del quale l'odierna opposta ha proceduto all'intimazione del precetto è costituito dal decreto ingiuntivo n. 668/2013 del Tribunale di Pesaro, mai opposto.
Orbene, come è noto, in sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, pagina 5 di 7 spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame. Ne consegue che la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso (Cass. civile sez. III, 4/2/2025, n. 2785).
Tali doglianze sono dunque inammissibili nel presente giudizio.
Da ultimo per quanto riguarda l'eccezione di nullità parziale della fideiussione omnibus con riferimento agli art. 2, 6 e 8 del c.d. Schema ABI, e conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. deve altresì osservarsi che la mancata produzione, nella presente sede, del contratto di garanzia oggetto di censura non consente al Tribunale di verificare la fondatezza delle doglianze degli attori. Né a tale carenza probatoria avrebbe potuto supplire l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dagli attori e respinta in sede istruttoria. Difatti, come già rilevato nel corso del giudizio, l'ordine di esibizione è uno strumento del tutto residuale (Cass. n.14968/2011), che non può essere impiegato nel giudizio quale mezzo sostitutivo dell'onere di parte (Cass. lav., n. 1484/2014) potendo essere disposto solo ove risulti l'impossibilità della parte di procurarsi i documenti oggetto dell'istanza autonomamente. Tale impossibilità, nella specie, non risulta in alcun modo dimostrata non avendo gli opponenti allegato né provato le ragioni per le quali non hanno potuto acquisire la fideiussione dagli stessi prestata in data
15/5/2008 in favore della originaria debitrice. CP_3
Infine, deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, come correttamente rilevato dalla parte opposta, l'eccezione di prescrizione nella quale gli opponenti hanno insistito in sede di discussione.
Non vi è alcun dubbio che l'eccezione di prescrizione rientri tra quelle eccezioni non rilevabili di ufficio che vanno proposte tempestivamente dalla parte che ne ha interesse.
Orbene non può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, che tale eccezione fosse ritualmente già stata sollevata nell'atto di citazione in opposizione a precetto. Parte attrice, infatti, nel corpo dell'intero atto ha omesso di svolgere alcuna contestazione circa la prescrizione del credito oggetto di lite, limitandosi a domandare nella formulazione delle conclusioni, tra le svariate altre domande, di “pronunciarsi circa il decorso dei termini ex art. 1957 c.c e, comunque, circa l'inerzia del creditore per il tempo intercorso fra la data del decreto ingiuntivo non opposto e il precetto, con l'effetto di liberazione dei garanti fideiubenti”. L'eccezione di prescrizione non può pertanto ritenersi sollevata tempestivamente nell'atto introduttivo, posta la assoluta genericità della dicitura sopra riportata, che come chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità e di merito rende l'eccezione pagina 6 di 7 inammissibile (Cass. 3798/1999; Tribunale di Roma sez. XVII, 2/3/2020, n. 4541).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione proposta dagli opponenti in sede di discussione è da ritenersi tardiva.
Alla luce di tutto quanto esposto l'opposizione a precetto deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano in forza del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il valore di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione a precetto;
2. Condanna e a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 11.268,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 26 settembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1705/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI Parte_1 C.F._1 ROBERTO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO
con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO elettivamente domiciliato in Parte_2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO ATTORI contro e per essa quale procuratrice la Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. PAOLO CHIARABINI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO CHIARABINI CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione
Per parte convenuta: come da foglio di pc depositato telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto tempestiva opposizione al precetto loro notificato in Parte_1 Parte_2 data 23 maggio 2024 da unitamente al titolo esecutivo, costituito dal decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 668/2013 pronunciato in data 19 luglio 2013 dal Tribunale di Pesaro con cui agli opponenti, in qualità di fideiussori della società è stato intimato il pagamento in favore di CP_3 pagina 1 di 7 della complessiva somma di € 81.855,52 oltre interessi e spese. Parte_3
Gli opponenti hanno contestato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata eccependo la carenza di titolarità attiva in capo a , la nullità della procura in capo a CP_1 [...]
la mancata iscrizione della all'albo degli intermediari di cui all'art. 106 Controparte_2 CP_2
T.U.B., la nullità parziale della fideiussione omnibus, nonché l'usurarietà pattizia dei tassi,
l'illegittimità della capitalizzazione infra annuale, la indeterminatezza delle CMS relativamente ai contratti di garanzia e bancario azionati nel procedimento monitorio.
Gli opponenti hanno pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la revoca del precetto e di inibire al convenuto di dare inizio all'esecuzione.
Si è costituita in giudizio e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Controparte_2
contestando la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
[...]
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti quindi rinviata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. e decisa come di seguito.
In primo luogo, va dichiarata l'inammissibilità della memoria depositata dagli opponenti in data 1 settembre 2025, in quanto non autorizzata
L'opposizione è infondata e va respinta.
Deve essere in primo luogo essere rigettata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo a CP_1
.
[...]
Va premesso che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di Legittimità, nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, la titolarità del credito in capo al cessionario è provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che sia necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi. Pertanto, la mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco prova il contratto di cessione, senza necessità di una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (ex multis Cass. n.
10200/2021).
Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di pagina 2 di 7 contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. L'idoneità della pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale a provare l'avvenuta cessione e, quindi, la legittimazione attiva in capo alla parte cessionaria, è stata di recente riaffermata dalla Suprema Corte che ha ritenuto che “L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione” (Cass. n. 220/2023; Cass. n. 4277/2023).
Ebbene, nella fattispecie concreta, posto che la censura in esame è circoscritta al passaggio della Cont titolarità del credito per cui è causa da (precedentemente acquisito da Parte_3
a [“Non è in discussione che il presunto credito qui agito fosse di titolarità della Controparte_1
che sia poi stato trasferito alla e che, infine, Parte_3 Controparte_5 sia entrato nel patrimonio della REV Gestione Crediti Spa” pag. 3 atto di citazione] possono ritenersi sussistenti idonei e validi elementi che inducono a ritenere la società opposta titolare del credito, in quanto ricompreso nella cessione in blocco.
E infatti, nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22/6/2017 viene data comunicazione della cessione dei rapporti di titolarità di REV Gestione Crediti S.p.a. a aventi le seguenti caratteristiche Controparte_1 Cont a) che siano in sofferenza e b) che siano stati trasferiti da a con Controparte_5
i provvedimenti della Banca d'Italia del 26/1/2016 e 30/12/2016 tra i quali, come risulta dalla certificazione notarile in atti - doc. e) e f) parte opposta -, figura quello corrispondente al rapporto dedotto in lite.
Va altresì respinta l'eccezione di nullità, per indeterminatezza, della procura rilasciata a
[...] per il recupero dei crediti. Controparte_2
Emerge infatti dalla documentazione in atti che, mediante atto notarile 18/10/2022 Notaio
[...]
, n. 311663 di rep. e n. 41583 di fasc., REV ha conferito “a Per_1 Controparte_2
(lo o la “Società Procuratrice”), procura speciale affinché la suddetta Società Parte_4
Procuratrice, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati - nonché in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla società procuratrice stessa quando necessario o opportuno in relazione alla natura degli atti da eseguirsi - procura ad agire in nome e per conto della Società, in relazione a tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti di titolarità della Società. In particolare, lo potrà, a titolo esemplificativo […] curare innanzi ad ogni Autorità Giudiziaria e/o Parte_4
pagina 3 di 7 Amministrativa competente ogni azione, ivi comprese le opposizioni, compiere, comunque, tutte le attività dirette a tutelare i Crediti e/o le relative garanzie promuovendo, se del caso, le azioni giudiziali o resistendo nei giudizi da altri promossi sostenendone l'ulteriore eventuale corso fino ad esaurimento”
(doc. 5 opposta).
Essendo LE la titolare del credito per cui è causa, nessuna indeterminatezza può riscontrarsi nel mandato conferito a per il recupero forzoso del medesimo. CP_2 Cont Del tutto irrilevante è infine la circostanza che la cessionaria abbia conferito l'incarico di Pt_4
a o ad altri soggetti, ciò in alcun modo inficiando i poteri conferiti da Controparte_5
a per l'attività di recupero del credito. CP_1 Controparte_2
Deve quindi affermarsi la validità della procura rilasciata a a rappresentare Controparte_2
con rigetto dell'eccezione. CP_1
Ciò posto, gli opponenti hanno altresì eccepito la nullità della procura per mancata iscrizione della mandataria all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B. come prescritto dall'art. 2 co. 6 L. 130/99 con conseguente difetto di rappresentanza delle stesse.
Sul punto deve darsi atto che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7243 del 18/3/2024, ha statuito che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130 del 1999, l'attività di recupero del credito da parte di un soggetto non iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B., non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva da quest'ultimo intrapresa alla stregua dell'incarico ricevuto dal titolare del credito;
dall'omessa iscrizione nel medesimo albo, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, non deriva quindi alcuna invalidità.
Successivamente la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Brindisi con ordinanza in data 16/4/2024, ribadendo il principio enunciato da
Cass. n. 7243 del 18/3/2024, preliminarmente affermando che "la questione non presenta il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza di legittimità si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente''. La
Corte ha precisato che "Soccorre altresì Cassazione Sez. III, 18 marzo 2024 n. 7243 la quale ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatoli, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la pagina 4 di 7 conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Nella pronuncia da ultimo evocata, la Terza Sezione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106
Tub del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Di qui la conclusione secondo cui, ai fini della validità del controricorso, non rileva che la società (rappresentante sostanziale di altra società a sua volta mandataria della società veicolo, cessionaria del credito bancario) sia iscritta, oppure no, nell'albo degli intermediari finanziari".
Ciò, secondo la Suprema Corte fornisce “nel quadro di una nomofilachia circolare, precise indicazioni, utilizzabili dal giudice di merito ai fini della risoluzione del caso sottoposto al suo esame, concernendo,
l'una, i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 TUB (obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari), e, l'altra, l'esclusione di tale obbligo per le società incaricate della riscossione, anche coattiva, del credito”. (Cass. civ., Prima Presidente, Decr., 17/5/2024, n. 13749).
Alla luce degli esposti principi espressi dalla Suprema Corte, va dunque escluso il lamentato difetto di rappresentanza, con rigetto, pertanto, della relativa eccezione.
In sede di discussione, parte opponente ha altresì chiesto “la declaratoria di impossibilità a proseguire il giudizio da parte della in mancanza di documentazione che provi il Controparte_2 deposito dell'istanza per l'iscrizione ex art. 114.5 T.U.B., secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 116/2024, che ha, tra le altre cose, introdotto l'Albo dei Gestori dei Crediti in Sofferenza.
La censura è da respingersi, osservandosi in via assorbente che il predetto D.Lgs., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2024, è entrato in vigore successivamente all'instaurazione del presente giudizio. Escludendosi che si tratti di disciplina processuale, la stessa non risulta applicabile ai processi già in corso, non potendo conseguentemente - in ogni caso e a prescindere da ogni valutazione di fondatezza della doglianza in esame - trovare applicazione nel presente giudizio.
Quanto alle censure aventi ad oggetto, da un lato, la nullità parziale della fideiussione sulla base della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo all'origine del precetto, e, dall'altro, l'usurarietà pattizia ab origine del tasso passivo nel contratto di accensione del c/c, l'illegittimità dell'anatocismo trimestrale, la nullità della pattuizione delle CMS, l'assenza degli estratti conto e scalari interessi integrali del rapporto, si osserva quanto segue.
Il titolo in forza del quale l'odierna opposta ha proceduto all'intimazione del precetto è costituito dal decreto ingiuntivo n. 668/2013 del Tribunale di Pesaro, mai opposto.
Orbene, come è noto, in sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, pagina 5 di 7 spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame. Ne consegue che la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso (Cass. civile sez. III, 4/2/2025, n. 2785).
Tali doglianze sono dunque inammissibili nel presente giudizio.
Da ultimo per quanto riguarda l'eccezione di nullità parziale della fideiussione omnibus con riferimento agli art. 2, 6 e 8 del c.d. Schema ABI, e conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. deve altresì osservarsi che la mancata produzione, nella presente sede, del contratto di garanzia oggetto di censura non consente al Tribunale di verificare la fondatezza delle doglianze degli attori. Né a tale carenza probatoria avrebbe potuto supplire l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dagli attori e respinta in sede istruttoria. Difatti, come già rilevato nel corso del giudizio, l'ordine di esibizione è uno strumento del tutto residuale (Cass. n.14968/2011), che non può essere impiegato nel giudizio quale mezzo sostitutivo dell'onere di parte (Cass. lav., n. 1484/2014) potendo essere disposto solo ove risulti l'impossibilità della parte di procurarsi i documenti oggetto dell'istanza autonomamente. Tale impossibilità, nella specie, non risulta in alcun modo dimostrata non avendo gli opponenti allegato né provato le ragioni per le quali non hanno potuto acquisire la fideiussione dagli stessi prestata in data
15/5/2008 in favore della originaria debitrice. CP_3
Infine, deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, come correttamente rilevato dalla parte opposta, l'eccezione di prescrizione nella quale gli opponenti hanno insistito in sede di discussione.
Non vi è alcun dubbio che l'eccezione di prescrizione rientri tra quelle eccezioni non rilevabili di ufficio che vanno proposte tempestivamente dalla parte che ne ha interesse.
Orbene non può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, che tale eccezione fosse ritualmente già stata sollevata nell'atto di citazione in opposizione a precetto. Parte attrice, infatti, nel corpo dell'intero atto ha omesso di svolgere alcuna contestazione circa la prescrizione del credito oggetto di lite, limitandosi a domandare nella formulazione delle conclusioni, tra le svariate altre domande, di “pronunciarsi circa il decorso dei termini ex art. 1957 c.c e, comunque, circa l'inerzia del creditore per il tempo intercorso fra la data del decreto ingiuntivo non opposto e il precetto, con l'effetto di liberazione dei garanti fideiubenti”. L'eccezione di prescrizione non può pertanto ritenersi sollevata tempestivamente nell'atto introduttivo, posta la assoluta genericità della dicitura sopra riportata, che come chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità e di merito rende l'eccezione pagina 6 di 7 inammissibile (Cass. 3798/1999; Tribunale di Roma sez. XVII, 2/3/2020, n. 4541).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione proposta dagli opponenti in sede di discussione è da ritenersi tardiva.
Alla luce di tutto quanto esposto l'opposizione a precetto deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano in forza del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il valore di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge l'opposizione a precetto;
2. Condanna e a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 11.268,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 26 settembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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