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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 5011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5011 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.8867/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8867 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
,rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vuolo Parte_1
LU QU, presso il cui studio, sito in Eboli (SA) alla Via Pio XII, N.95
elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
,e per essa, quale procuratrice, Controparte_2 P. Iva CP_1 P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura alle liti allegata in calce al ricorso monitorio, presso il cui studio, sito in La
Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, elettivamente domicilia
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1886/21 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 13/08/2021 e notificato in data 27/09/2021
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 4
Giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_1 ha propostoCon atto di citazione regolarmente notificato, la sig.
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1886/2021, reso dal Tribunale di Salerno
in data 13/08/2021 ed ingiungente il pagamento della somma complessiva di €
48.953,48, oltre interessi convenzionali e spese di procedura, in favore della CP_1
[...] . cessionaria pro soluto dei crediti derivanti dall'inadempimento di due contratti di finanziamento personale, n. 1661008, stipulato con Consel S.p.a. dell'importo di €
12.967,50, e n. 4886987, stipulato con la Deutsche S.p.a. dell'importo di 11.010,00.
L'opposto eccepiva: illegittima stipula di due finanziamenti, a distanza di poco tempo,
nonostante le gravi condizioni economiche in cui l'opponente versava al momento della sottoscrizione contrattuale;
la mancanza dei presupposti per il rilascio del Decreto
ingiuntivo e l'inidoneità della documentazione presentata dalla Controparte_1 a
costituire prova Iscritta del credito;
la nullità della clausola di interessi ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., per applicazione di interessi sopra la soglia usuraria, nonché l'erronea quantificazione della domanda.
Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto Ingiuntivo con vittoria di spese. Con comparsa di risposta depositata in data 30/03/2022, si costituiva in giudizio. che, diffusamente contestando in fatto ed in diritto l'opposizione CP_1
proposta, ne chiedeva il rigetto. In particolare, parte convenuta eccepiva: che essa, in forza di un contratto di cessione di crediti, si sarebbe resa cessionaria, a titolo oneroso e "pro soluto", di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca Ifis S.P.A., derivanti da contratti di credito originariamente stipulati ed erogati, tra gli altri, da
Consel S.p.a. e Deutsche S.p.a.; che tali crediti sarebbero stati poi acquistati da Banca
Ifis S.P.A. mediante vari contratti di cessione, tra cui quello concluso con Consel S.p.a.
e Deutsche S.p.a; che i relativi obblighi pubblicitari sarebbero stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 21 del 18/2/2017; che il 5/7/2016, con atto della Dott.ssa Persona_1 Notaio in
,
vrebbe conferito Milano, Repertorio n. 327 e Raccolta n. 104, Controparte_1 procura speciale per la gestione, la riscossione ed il a Parte_2
recupero dei propri crediti anomali tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui al presente atto;
che la Controparte_2 con delibera del 16/5/2017, iscritta nel Registro
delle Imprese di Milano in data 18/5/2017, con Prot. n. 160292/2017 avrebbe stabilito di procedere alla fusione mediante incorporazione della società
[...]
approvando il progetto di fusione iscritto nel Registro delle Imprese Parte_2
di Milano in data 2/5/2017 al Prot. n. 129156/2017; che la Parte_2
[...] con delibera del 16/5/2017, iscritta nel Registro delle Imprese di Riviera di
Liguria Imperia-La Spezia-Savona in data 17/5/2017 con Prot. n. 19029/2017 avrebbe stabilito di procedere alla fusione mediante incorporazione nella società CP_2
[...] approvando il progetto di fusione iscritto nel Registro delle Imprese di Riviera di Liguria Imperia -La Spezia -Savona in data 02/05/2017 al Prot. n. 16596/2017; che, in conformità a quanto previsto dal progetto di fusione, con atto della Dott.ssa Per_2
[...] Notaio in Milano, Repertorio n. 25786 e Raccolta n. 5885, del 22/6/2017, la società sarebbe stata fusa per incorporazione nella Parte_2
società Controparte_2 con efficacia giuridica, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., dall'1/7/2017; che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis c.c., a decorrere dall'1/7/2017, la società incorporante Controparte_2 è subentrata in tutto il Parte_2patrimonio, attivo e passivo della società incorporata ed in tutti i rapporti, attivi e passivi, azioni, diritti, obblighi ed impegni facenti capo a quest'ultima; che tra i crediti rientranti nella cessione in parola vi sarebbe anche il credito vantato nei confronti della sig.ra ; che in data 07/5/2012, la Parte_1
sig.ra Pt_1 stipulava un contratto di finanziameno con la società Consel S.p.a. un prestito personale flessibile contraddistinto dal n.1661008, per un importo totale di
€12.967,50, da rimborsare con rate mensili di € 215,00, nonché, in data 27/03/2013
altro finanziamento con la Deutsche S.p.a. contraddistinto dal n. 4886987, di importo pari ad € 11.010,00 da rimborsare con rate pari ad € 221,00; che i suddetti rapporto avrebbero presentato un andamento irregolare ragion per cui, visto il perdurare dello stato di morosità, mediante un contratto di cessione "pro soluto” di crediti pecuniari individuati in blocco, le finanziarie cedevano a Banca Ifis S.p.A. le ragioni di credito vantate nei confronti della sig.ra ed i relativi obblighi pubblicitari Parte_3
,
sarebbero stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
che i crediti azionati in via monitoria sarebbe stato oggetto di un'ulteriore cessione avvenuta tra Banca Ifis S.P.A. e la Controparte_1 che nel caso di specie non vi sarebbe usurarietà degli interessi, attesa la genericità della contestazione sollevata dall'opponente, oltre ad essere prive di sostegno probatorio;
che essa avrebbe fornito prova della propria pretesa creditoria, sia nell””an” sia nel
"quantum", la piena regolarità della prova scritta del credito. In virtù di tutto quanto sopra, concludeva affinchè il Tribunale, preliminarmente, concedesse la provvisoria esecutività del decreto opposto, e, nel merito, rigettasse l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora Parte_1 al pagamento in favore della società
Controparte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c. all'udienza
23/02/2023 e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., il Giudice, successivamente,
ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio all'udienza del 4/06/2025,
ove la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Si premette che la CP_1 è divenuta titolare “pro soluto” di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli di Banca Ifis s.p.a. a seguito di operazione di cartolarizzazione. Per le cessioni di crediti in blocco, l'art 58 TUB dispone che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: l'onere in questione sostituisce la notifica al singolo debitore ceduto come disposto dall'art 1264
c.c. la cui mancanza è quindi irrilevante ove la banca cessionaria abbia depositato in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale.
Nel caso di specie, la Controparte_3 ha fornito la prova dell'avvenuta
pubblicizzazione della cessione, depositando in sede monitoria l'estratto della Gazzetta
e prodotto altresì il contratto di cessione individuante i crediti ceduti oggetto di giudizio.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. La prima censura dell'opponente riguarda l'asserita inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
La doglianza non può essere condivisa.
Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata (cfr. Cass. 13751/2017; Cass.
31426/2019), costituiscono prova scritta idonea all'ingiunzione in materia bancaria e finanziaria: il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento, gli estratti conto o estratti cronologici certificati la documentazione attestante la cessione del credito.
Tale documentazione è stata prodotta da CP_1 nel procedimento monitorio (cfr.
fascicolo monitorio all.ti da n.5 a n. 9).
Ne deriva che il decreto ingiuntivo risulta pienamente legittimo quanto ai presupposti formali.
Vieppiù, l'opponente ha eccepito l'usurarietà dei tassi di interesse applicati.
Tali ulteriori doglianze sollevate dall'opponente risultano del tutto generiche in quanto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo l'opponente neppure allegato, né nell'atto di citazione né nella prima memoria istruttoria (neppure depositata), le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo".
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà
allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. S.U. n.
19597/20). Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dell'opponente, la quale si è limitata a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può
essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere. Le eccezioni dell'opponente vanno integralmente rigettate.
In ogni caso, risulta pattuito nel contratto di finanziamento un TAN che risulta inferiore al primo tasso soglia rilevato per le operazioni di "credito personale ed altri finanziamenti” ex 1. n. 108/96, pari al 24,18% (ottenuto aumentando il TEGM del
50%). In giurisprudenza si è precisato che "Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della 1. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass. n. 24743/23). Inoltre, va rammentato che la tesi secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria è
giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, "Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n.
26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale,
aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento".
Altresì, la parte opponente sostiene che la banca non avrebbe dovuto concedere i finanziamenti, vista la sua precaria situazione economica.
La censura è destituita di fondamento.
Secondo Cass. 22183/2017 e Cass. 11896/2020: "La valutazione del merito creditizio rileva nei rapporti tra intermediario e autorità di vigilanza, non nei rapporti contrattuali tra finanziatore e cliente.” Il mutuatario che riceve il denaro non può poi dolersi del fatto di aver ottenuto il finanziamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono: il titolo posto a fondamento dell'ingiunzione è valido;
la documentazione prodotta è sufficiente;
l'eccezione di usura è integralmente infondata;
nessuna incongruenza emerge nella quantificazione del credito, dunque, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1886/2021
emesso dal Tribunale di Salerno in data 13/08/2021 e notificato in data 27/09/2021;
2) condanna la sig.ra Parte_1 al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite che liquida complessivamente nella soma di € 2.906,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Salerno il 3/12/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8867 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
,rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vuolo Parte_1
LU QU, presso il cui studio, sito in Eboli (SA) alla Via Pio XII, N.95
elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
,e per essa, quale procuratrice, Controparte_2 P. Iva CP_1 P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura alle liti allegata in calce al ricorso monitorio, presso il cui studio, sito in La
Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, elettivamente domicilia
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1886/21 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 13/08/2021 e notificato in data 27/09/2021
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 4
Giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_1 ha propostoCon atto di citazione regolarmente notificato, la sig.
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1886/2021, reso dal Tribunale di Salerno
in data 13/08/2021 ed ingiungente il pagamento della somma complessiva di €
48.953,48, oltre interessi convenzionali e spese di procedura, in favore della CP_1
[...] . cessionaria pro soluto dei crediti derivanti dall'inadempimento di due contratti di finanziamento personale, n. 1661008, stipulato con Consel S.p.a. dell'importo di €
12.967,50, e n. 4886987, stipulato con la Deutsche S.p.a. dell'importo di 11.010,00.
L'opposto eccepiva: illegittima stipula di due finanziamenti, a distanza di poco tempo,
nonostante le gravi condizioni economiche in cui l'opponente versava al momento della sottoscrizione contrattuale;
la mancanza dei presupposti per il rilascio del Decreto
ingiuntivo e l'inidoneità della documentazione presentata dalla Controparte_1 a
costituire prova Iscritta del credito;
la nullità della clausola di interessi ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., per applicazione di interessi sopra la soglia usuraria, nonché l'erronea quantificazione della domanda.
Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto Ingiuntivo con vittoria di spese. Con comparsa di risposta depositata in data 30/03/2022, si costituiva in giudizio. che, diffusamente contestando in fatto ed in diritto l'opposizione CP_1
proposta, ne chiedeva il rigetto. In particolare, parte convenuta eccepiva: che essa, in forza di un contratto di cessione di crediti, si sarebbe resa cessionaria, a titolo oneroso e "pro soluto", di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca Ifis S.P.A., derivanti da contratti di credito originariamente stipulati ed erogati, tra gli altri, da
Consel S.p.a. e Deutsche S.p.a.; che tali crediti sarebbero stati poi acquistati da Banca
Ifis S.P.A. mediante vari contratti di cessione, tra cui quello concluso con Consel S.p.a.
e Deutsche S.p.a; che i relativi obblighi pubblicitari sarebbero stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 21 del 18/2/2017; che il 5/7/2016, con atto della Dott.ssa Persona_1 Notaio in
,
vrebbe conferito Milano, Repertorio n. 327 e Raccolta n. 104, Controparte_1 procura speciale per la gestione, la riscossione ed il a Parte_2
recupero dei propri crediti anomali tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui al presente atto;
che la Controparte_2 con delibera del 16/5/2017, iscritta nel Registro
delle Imprese di Milano in data 18/5/2017, con Prot. n. 160292/2017 avrebbe stabilito di procedere alla fusione mediante incorporazione della società
[...]
approvando il progetto di fusione iscritto nel Registro delle Imprese Parte_2
di Milano in data 2/5/2017 al Prot. n. 129156/2017; che la Parte_2
[...] con delibera del 16/5/2017, iscritta nel Registro delle Imprese di Riviera di
Liguria Imperia-La Spezia-Savona in data 17/5/2017 con Prot. n. 19029/2017 avrebbe stabilito di procedere alla fusione mediante incorporazione nella società CP_2
[...] approvando il progetto di fusione iscritto nel Registro delle Imprese di Riviera di Liguria Imperia -La Spezia -Savona in data 02/05/2017 al Prot. n. 16596/2017; che, in conformità a quanto previsto dal progetto di fusione, con atto della Dott.ssa Per_2
[...] Notaio in Milano, Repertorio n. 25786 e Raccolta n. 5885, del 22/6/2017, la società sarebbe stata fusa per incorporazione nella Parte_2
società Controparte_2 con efficacia giuridica, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., dall'1/7/2017; che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis c.c., a decorrere dall'1/7/2017, la società incorporante Controparte_2 è subentrata in tutto il Parte_2patrimonio, attivo e passivo della società incorporata ed in tutti i rapporti, attivi e passivi, azioni, diritti, obblighi ed impegni facenti capo a quest'ultima; che tra i crediti rientranti nella cessione in parola vi sarebbe anche il credito vantato nei confronti della sig.ra ; che in data 07/5/2012, la Parte_1
sig.ra Pt_1 stipulava un contratto di finanziameno con la società Consel S.p.a. un prestito personale flessibile contraddistinto dal n.1661008, per un importo totale di
€12.967,50, da rimborsare con rate mensili di € 215,00, nonché, in data 27/03/2013
altro finanziamento con la Deutsche S.p.a. contraddistinto dal n. 4886987, di importo pari ad € 11.010,00 da rimborsare con rate pari ad € 221,00; che i suddetti rapporto avrebbero presentato un andamento irregolare ragion per cui, visto il perdurare dello stato di morosità, mediante un contratto di cessione "pro soluto” di crediti pecuniari individuati in blocco, le finanziarie cedevano a Banca Ifis S.p.A. le ragioni di credito vantate nei confronti della sig.ra ed i relativi obblighi pubblicitari Parte_3
,
sarebbero stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
che i crediti azionati in via monitoria sarebbe stato oggetto di un'ulteriore cessione avvenuta tra Banca Ifis S.P.A. e la Controparte_1 che nel caso di specie non vi sarebbe usurarietà degli interessi, attesa la genericità della contestazione sollevata dall'opponente, oltre ad essere prive di sostegno probatorio;
che essa avrebbe fornito prova della propria pretesa creditoria, sia nell””an” sia nel
"quantum", la piena regolarità della prova scritta del credito. In virtù di tutto quanto sopra, concludeva affinchè il Tribunale, preliminarmente, concedesse la provvisoria esecutività del decreto opposto, e, nel merito, rigettasse l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora Parte_1 al pagamento in favore della società
Controparte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c. all'udienza
23/02/2023 e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., il Giudice, successivamente,
ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio all'udienza del 4/06/2025,
ove la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Si premette che la CP_1 è divenuta titolare “pro soluto” di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli di Banca Ifis s.p.a. a seguito di operazione di cartolarizzazione. Per le cessioni di crediti in blocco, l'art 58 TUB dispone che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: l'onere in questione sostituisce la notifica al singolo debitore ceduto come disposto dall'art 1264
c.c. la cui mancanza è quindi irrilevante ove la banca cessionaria abbia depositato in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale.
Nel caso di specie, la Controparte_3 ha fornito la prova dell'avvenuta
pubblicizzazione della cessione, depositando in sede monitoria l'estratto della Gazzetta
e prodotto altresì il contratto di cessione individuante i crediti ceduti oggetto di giudizio.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. La prima censura dell'opponente riguarda l'asserita inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
La doglianza non può essere condivisa.
Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata (cfr. Cass. 13751/2017; Cass.
31426/2019), costituiscono prova scritta idonea all'ingiunzione in materia bancaria e finanziaria: il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento, gli estratti conto o estratti cronologici certificati la documentazione attestante la cessione del credito.
Tale documentazione è stata prodotta da CP_1 nel procedimento monitorio (cfr.
fascicolo monitorio all.ti da n.5 a n. 9).
Ne deriva che il decreto ingiuntivo risulta pienamente legittimo quanto ai presupposti formali.
Vieppiù, l'opponente ha eccepito l'usurarietà dei tassi di interesse applicati.
Tali ulteriori doglianze sollevate dall'opponente risultano del tutto generiche in quanto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo l'opponente neppure allegato, né nell'atto di citazione né nella prima memoria istruttoria (neppure depositata), le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo".
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà
allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. S.U. n.
19597/20). Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dell'opponente, la quale si è limitata a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può
essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere. Le eccezioni dell'opponente vanno integralmente rigettate.
In ogni caso, risulta pattuito nel contratto di finanziamento un TAN che risulta inferiore al primo tasso soglia rilevato per le operazioni di "credito personale ed altri finanziamenti” ex 1. n. 108/96, pari al 24,18% (ottenuto aumentando il TEGM del
50%). In giurisprudenza si è precisato che "Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della 1. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass. n. 24743/23). Inoltre, va rammentato che la tesi secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria è
giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, "Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n.
26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale,
aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento".
Altresì, la parte opponente sostiene che la banca non avrebbe dovuto concedere i finanziamenti, vista la sua precaria situazione economica.
La censura è destituita di fondamento.
Secondo Cass. 22183/2017 e Cass. 11896/2020: "La valutazione del merito creditizio rileva nei rapporti tra intermediario e autorità di vigilanza, non nei rapporti contrattuali tra finanziatore e cliente.” Il mutuatario che riceve il denaro non può poi dolersi del fatto di aver ottenuto il finanziamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono: il titolo posto a fondamento dell'ingiunzione è valido;
la documentazione prodotta è sufficiente;
l'eccezione di usura è integralmente infondata;
nessuna incongruenza emerge nella quantificazione del credito, dunque, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1886/2021
emesso dal Tribunale di Salerno in data 13/08/2021 e notificato in data 27/09/2021;
2) condanna la sig.ra Parte_1 al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite che liquida complessivamente nella soma di € 2.906,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Salerno il 3/12/2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali