Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00257/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02960/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2960 del 2024, proposto da
Publi Città S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Laruffa, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano via Malpighi, 4;
contro
Comune di Como, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso, Antonio Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione comunale in relazione al procedimento amministrativo di cui all’istanza - prot. n. 2024/126346 del 09.07.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza n. 2024/126346 del 9.7.2024 la società ricorrente ha chiesto al Comune di Como l’autorizzazione alla posa di n. 3 impianti di pubblicitari, che non avendo avuto riscontro, ha dato luogo alla presentazione del presente ricorso, notificato in data 12.11.24.
Nelle more del giudizio, con atto n. 235525 del 30.12.2024, il Comune ha adottato un provvedimento espresso di diniego sulla predetta istanza, dovendosi pertanto darsi atto dell’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, come richiesto da entrambe le parti.
Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del Comune, in ragione del ritardo con cui ha evaso la predetta istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Como al pagamento delle spese processuali, complessivamente liquidate in Euro 1.000,00, oltre agli oneri di legge ed al rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO