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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico Avv. Ornella Mannino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G.A.C. 9442/2021
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'Avv. Ascanio Ferrara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno al
Corso Giuseppe Garibaldi, n. 47
– attrice –
CONTRO
– in persona del suo amministratore pro Controparte_1
tempore – rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pasqualino Bosco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Salerno alla Via Trento, n. 56
1 – convenuto –
Avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale dell'8 luglio 2021.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28 maggio 2025 e da precedenti scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione notificato in rinnovazione in data 30 novembre 2022, Parte_1
premesso di essere comproprietaria in ragione di 32,30 millesimi di un appartamento
[...]
ubicato nel Condominio di Via Vincenzo Loria n. 5 Salerno, lo evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di sentire annullare, previa sospensione, la delibera condominiale adottata in seconda convocazione in data 8 luglio 2021, il cui verbale le era notificato il 27 luglio 2021.
Deduceva che: a) che la precedente riunione del 24 luglio 2020 veniva convocata per l'approvazione di tre argomenti relativi a lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e la ricostruzione degli elementi oggetto di intervento, al risanamento del piano terra ed alle opere di finitura per le facciate;
b) che in detta riunione la compagine decideva di uniformare tutti i predetti lavori in un unico computo metrico, da valutare alla prossima assemblea;
c) che, benché l'assemblea dell'8 luglio 2021 fosse convocata relativamente ai soli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione degli elementi oggetto di intervento,
venivano approvati anche gli atri lavori;
d) che il deliberato violava l'obbligo informativo ex art. 66 disp. att. cod. civ.; e) che, trattandosi di innovazioni, mancavano i quorum di legge;
f) che mancava nell'avviso e nel verbale, l'indicazione delle “prescrizioni Covid”
2 impedendo una serena valutazione circa la partecipazione;
g) che durante la riunione non erano rispettate le norme a tutela della salute.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, autorizzata per due volte la rinotifica dell'atto di citazione, a seguito della notifica in rinnovazione del 30 novembre 2022, si costituiva il convenuto Condominio di Via Vincenzo Loria n. 5 Salerno – in persona del suo amministratore pro tempore – deducendo preliminarmente l'inammissibilità
dell'impugnazione per tardività in quanto proposta oltre il termine perentorio di decadenza di cui all'art. 1137 cod. civ..
Nel merito, contrastava le avverse deduzioni instando per il rigetto della domanda attrice con vittoria delle spese di giudizio.
Rigettata la richiesta di parte attrice di rimessone in termini per un nuovo espletamento del tentativo di obbligatorio di mediazione, all'udienza del 28 maggio 2025 la causa, istruita in modo documentale, era assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente va affrontata e decisa l'eccezione di tardività dell'impugnazione per mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1137, comma secondo, cod. proc.
civ., formulata dal Condominio, vertendosi nella fattispecie in ipotesi di annullabilità della delibera in relazione alla quale opera il predetto termine decadenziale.
Tanto chiarito, questo giudice ritiene che l'eccezione di improcedibilità tempestivamente formulata dal convenuto Condominio sia fondata e vada accolta per violazione dall' art. 4,
comma 2 del d.lgs. 28/2010, secondo il quale "L'istanza deve indicare l'organismo, le parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa" e deve avere gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni)
riproposti in sede processuale (persone, petitum e causa petendi dell'art. 125 cod. proc. civ.).
Tali requisiti sono necessari affinché la mediazione sia effettiva e può definirsi tale solo ove la parte chiamata venga messa in condizione di conoscere tutte le questioni, sia pure esposte
3 in modo succinto e per punti, costitutive della pretesa dell'altra parte. L'istanza di mediazione perciò deve essere completa, così da rendere possibile il raggiungimento di un accordo che risolva la materia del contendere evitando un procedimento giudiziale.
L'art. 4, comma 2 del d.lgs. 28/2010 (nella formulazione applicabile ratione temporis)
precisa: “L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”,
ciò al fine di garantire una simmetria tra tale disposizione e l'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali (cfr. Cass. n. 29333/2019, Trib. Roma sent. n. 20160 del 29.12.2021;
Tribunale di Roma sent. Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 259).
Orbene, è pacificamente riconosciuto dalle parti, oltre che documentalmente provato (cfr.
invito alla mediazione protoc. n. 3905/MED del 23 settembre 2021 depositato telematicamente da parte attrice in data 24 ottobre 2023) che l'atto notificato al convenuto
Condominio in data 25 settembre 2021 si limitava sostanzialmente a fissare il primo incontro di mediazione omettendo di precisare l'oggetto (petitum) e le ragioni della pretesa (causa petendi). Mancando la necessaria simmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può ritenersi validamente svolta e,
quindi, non impedita la decadenza dell'impugnazione ex art. 1137 cod. civ. (onde l'inutilità
di demandare alle parti una nuova mediazione che mai avrebbe potuto sanare la decadenza nella quale è incorsa la parte attrice).
La domanda giudiziale avente ad oggetto l'impugnativa della delibera dell'8 luglio 2021 è
dunque improcedibile.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con condanna dell'attrice al rimborso degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte convenuta, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano come in dispositivo, giusta il valore della controversia così come
4 accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del
13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: valore indeterminabile – complessità bassa –
parametri medi: Fase di Studio: € 1.701,00; Fase introduttiva: € 1204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: esclusa siccome non svolta;
Fase decisionale: € 2.905,00 – Totali € 5.810,00
– Riduzione 50% ex art. 4, comma 9, trattandosi di pronuncia in rito= Totali € 2.905,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G.A.C. 9442/2021 – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza,
difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda;
2) CONDANNA l'attrice al pagamento delle spese di giudizio, che Parte_1
liquida complessivamente in € 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito distrattario AVV. PASQUALINO BOSCO.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 18 Settembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico Avv. Ornella Mannino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G.A.C. 9442/2021
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'Avv. Ascanio Ferrara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno al
Corso Giuseppe Garibaldi, n. 47
– attrice –
CONTRO
– in persona del suo amministratore pro Controparte_1
tempore – rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pasqualino Bosco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Salerno alla Via Trento, n. 56
1 – convenuto –
Avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale dell'8 luglio 2021.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28 maggio 2025 e da precedenti scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione notificato in rinnovazione in data 30 novembre 2022, Parte_1
premesso di essere comproprietaria in ragione di 32,30 millesimi di un appartamento
[...]
ubicato nel Condominio di Via Vincenzo Loria n. 5 Salerno, lo evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di sentire annullare, previa sospensione, la delibera condominiale adottata in seconda convocazione in data 8 luglio 2021, il cui verbale le era notificato il 27 luglio 2021.
Deduceva che: a) che la precedente riunione del 24 luglio 2020 veniva convocata per l'approvazione di tre argomenti relativi a lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e la ricostruzione degli elementi oggetto di intervento, al risanamento del piano terra ed alle opere di finitura per le facciate;
b) che in detta riunione la compagine decideva di uniformare tutti i predetti lavori in un unico computo metrico, da valutare alla prossima assemblea;
c) che, benché l'assemblea dell'8 luglio 2021 fosse convocata relativamente ai soli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione degli elementi oggetto di intervento,
venivano approvati anche gli atri lavori;
d) che il deliberato violava l'obbligo informativo ex art. 66 disp. att. cod. civ.; e) che, trattandosi di innovazioni, mancavano i quorum di legge;
f) che mancava nell'avviso e nel verbale, l'indicazione delle “prescrizioni Covid”
2 impedendo una serena valutazione circa la partecipazione;
g) che durante la riunione non erano rispettate le norme a tutela della salute.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, autorizzata per due volte la rinotifica dell'atto di citazione, a seguito della notifica in rinnovazione del 30 novembre 2022, si costituiva il convenuto Condominio di Via Vincenzo Loria n. 5 Salerno – in persona del suo amministratore pro tempore – deducendo preliminarmente l'inammissibilità
dell'impugnazione per tardività in quanto proposta oltre il termine perentorio di decadenza di cui all'art. 1137 cod. civ..
Nel merito, contrastava le avverse deduzioni instando per il rigetto della domanda attrice con vittoria delle spese di giudizio.
Rigettata la richiesta di parte attrice di rimessone in termini per un nuovo espletamento del tentativo di obbligatorio di mediazione, all'udienza del 28 maggio 2025 la causa, istruita in modo documentale, era assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente va affrontata e decisa l'eccezione di tardività dell'impugnazione per mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1137, comma secondo, cod. proc.
civ., formulata dal Condominio, vertendosi nella fattispecie in ipotesi di annullabilità della delibera in relazione alla quale opera il predetto termine decadenziale.
Tanto chiarito, questo giudice ritiene che l'eccezione di improcedibilità tempestivamente formulata dal convenuto Condominio sia fondata e vada accolta per violazione dall' art. 4,
comma 2 del d.lgs. 28/2010, secondo il quale "L'istanza deve indicare l'organismo, le parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa" e deve avere gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni)
riproposti in sede processuale (persone, petitum e causa petendi dell'art. 125 cod. proc. civ.).
Tali requisiti sono necessari affinché la mediazione sia effettiva e può definirsi tale solo ove la parte chiamata venga messa in condizione di conoscere tutte le questioni, sia pure esposte
3 in modo succinto e per punti, costitutive della pretesa dell'altra parte. L'istanza di mediazione perciò deve essere completa, così da rendere possibile il raggiungimento di un accordo che risolva la materia del contendere evitando un procedimento giudiziale.
L'art. 4, comma 2 del d.lgs. 28/2010 (nella formulazione applicabile ratione temporis)
precisa: “L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”,
ciò al fine di garantire una simmetria tra tale disposizione e l'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali (cfr. Cass. n. 29333/2019, Trib. Roma sent. n. 20160 del 29.12.2021;
Tribunale di Roma sent. Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 259).
Orbene, è pacificamente riconosciuto dalle parti, oltre che documentalmente provato (cfr.
invito alla mediazione protoc. n. 3905/MED del 23 settembre 2021 depositato telematicamente da parte attrice in data 24 ottobre 2023) che l'atto notificato al convenuto
Condominio in data 25 settembre 2021 si limitava sostanzialmente a fissare il primo incontro di mediazione omettendo di precisare l'oggetto (petitum) e le ragioni della pretesa (causa petendi). Mancando la necessaria simmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può ritenersi validamente svolta e,
quindi, non impedita la decadenza dell'impugnazione ex art. 1137 cod. civ. (onde l'inutilità
di demandare alle parti una nuova mediazione che mai avrebbe potuto sanare la decadenza nella quale è incorsa la parte attrice).
La domanda giudiziale avente ad oggetto l'impugnativa della delibera dell'8 luglio 2021 è
dunque improcedibile.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con condanna dell'attrice al rimborso degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte convenuta, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano come in dispositivo, giusta il valore della controversia così come
4 accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del
13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: valore indeterminabile – complessità bassa –
parametri medi: Fase di Studio: € 1.701,00; Fase introduttiva: € 1204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione: esclusa siccome non svolta;
Fase decisionale: € 2.905,00 – Totali € 5.810,00
– Riduzione 50% ex art. 4, comma 9, trattandosi di pronuncia in rito= Totali € 2.905,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G.A.C. 9442/2021 – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza,
difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda;
2) CONDANNA l'attrice al pagamento delle spese di giudizio, che Parte_1
liquida complessivamente in € 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito distrattario AVV. PASQUALINO BOSCO.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 18 Settembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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