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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/10/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 3099/2023
Il Giudice BR UZ, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv.to ANDRIULO LEONARDO
,
ricorrente contro
Controparte 1 contumace resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 18/08/2023 e regolarmente notificato, la ricorrente in epigrafe emarginata, ha convenuto Parte 1 CP 2
davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "sospendere l'esecutorietà del titolo esecutivo, stante il fondamento documentale dell'opposizione proposta ed in considerazione del grave pregiudizio che ne deriverebbe;
Si chiede altresì sulla base delle argomentazioni addotte di b) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed inesistenza della notifica effettuata da controparte Per l'effetto procedersi a declaratoria di inefficacia, inesistenza, nullità del precetto notificato e disporsi non dovute le somme in esso rappresentate;
c) Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito."
In particolare, la ricorrente allegava di aver ricevuto un messaggio pec al proprio domicilio informatico con il seguente oggetto: Decreto Ingiuntivo De CO
Antonio/Meter 583/23 Trib. Di Brindisi Sezione Lavoro;
che il messaggio risultava proveniente dall'avvocato conteneva in allegato il Controparte_3 provvedimento di ingiunzione emesso dal magistrato, il precetto e la relata di notifica in formato pdf e non firmati in formato p7m; che la notifica era nulla per omessa
"indicazione dell'elenco da cui è stato estratto l'indirizzo di PEC del destinatario", per omessa allegazione del ricorso per ingiunzione, per incompletezza della relata di notifica contenete un'attestazione di conformità generica e non specifica dei singoli file e documenti inoltrati, per mancata indicazione nell'oggetto della pec la dicitura
"notificazione ai sensi della legge 53/1994".
La parte convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato.
Preliminarmente va disattesa l' eccezione della opponente relativa alla nullità della notifica a mezzo PEC perché contenente files in formato "pdf" anziché “p7m” posto che le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che “secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CA.ES e di tipo
PADES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni
".p7m" e ".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna" (Cass. Civ., S.U. n.
10266/2018). Inoltre, "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario".
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte" (Cass. Civ., S.U., n. 7665/2016).
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di notificazioni eseguite a mezzo pec- nel caso esaminato si trattava della notifica a mezzo pec di una sentenza in forza di un generale principio di correttezza e leale collaborazione, se non di autoresponsabilità, tanto del notificante che del destinatario della notifica, l'idoneità della stessa a produrre gli effetti che la legge vi ricollega non è elisa dalla carenza di asseverazione o attestazione di conformità della copia notificata all'originale, ove il destinatario della notificazione non deduca e, se del caso, provi se e quale specifico pregiudizio gli sia derivato dalla carenza in questione (Cass. civ. n. 28818/2019).
Nel caso di specie la parte opponente non ha dedotto alcuna lesione del proprio diritto di difesa ricollegabile alla carenza della attestazione di conformità denunciata.
Deve poi ulteriormente considerarsi che, dalla lettura del combinato disposto dell'art.
3-bis, comma 2, L. n. 53 del 1994, dell'art. 11 della stessa legge e dell'art. 16-undecies del D.L. n. 179 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, si evince che vi è differenza tra notificazione di una copia informatica di documento analogico e notificazione di una copia informatica di documento informatico, essendo solo nel primo caso espressamente prevista la conseguenza della nullità dall'art. 11 cit. (“Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica"), poiché, in relazione a tale prima ipotesi, è lo stesso art.
3-bis, comma 2, L. n. 53 del 1994 a prevedere l'attestazione di conformità “Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata"). Nel secondo caso, tuttavia, una previsione di nullità non appare direttamente stabilita dalla legge, pur se l'art. 16- undecies, comma 3, D.L. n. 179 del 2012 stabilisce che "Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione", e tanto perché la previsione di nullità stabilita per le notifiche in proprio non è riferita anche a tale diversa ipotesi, e non pare che possa estendersi la sanzione di nullità oltre ai casi espressamente previsti dalla legge.
Ne consegue l'infondatezza delle lamentate censure.
L'eccezione di nullità va pertanto rigettata.
Analogamente deve esser disattesa l'eccezione di nullità della notifica per omessa indicazione nella relata di notifica dell'elenco da cui è estratto l'indirizzo pec del destinatario, posto che con ordinanza n. 27270 del 7 ottobre 2021, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione degli effetti della notifica a mezzo PEC di un atto senza l'indicazione dell'elenco da cui è stato estratto l'indirizzo
PEC del destinatario, come previsto dall'art. 16-ter, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
(pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni), ritenendo infondata l'eccezione.
La validità della notifica dipende dal fatto che il destinatario abbia ricevuto l'atto, possa esercitare il proprio diritto di difesa e non vi siano incertezze sulla provenienza e l'oggetto.
In tale prospettiva, in assenza di alcuna specifica doglianza circa la lesione del diritto di difesa dell'opponente, l'eccezione deve esser respinta.
Infine anche le doglianze relative all'omessa allegazione del ricorso per ingiunzione appaiono infondate, non trattandosi di un'ipotesi di nullità della notifica.
Com'è noto, per poter notificare il precetto, post riforma Cartabia, non è più è necessario che il decreto ingiuntivo sia munito di formula esecutiva, è sufficiente infatti, ai sensi del riformato comma 1 dell'art. 479 c.p.c, notificare il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) in copia attestata conforme e il precetto. Nella specie tanto è avvenuto.
Concludendo occorre esaminare l'eccezione di nulltà per mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione notificazione ai sensi della legge n.
53 del 1994 (prevista dall'art. 3 bis, comma 4 della Legge 53/1994).
Costituisce fondamentale principio in materia quello per cui «la L. n. 53 del 1994, art. 11, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti», non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità» - in relazione alle quali «non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo»- laddove la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell'atto» (Cass. Sez. U., 23620/2018, 7665/2016; Cass.
14042/2018, 30927/2018, 20625/2017, 6079/2017, 19814/2016, 26831/2014).
Orbene, le indicazioni contenute nell'atto di precetto sopra riportate hanno messo sicuramente l'opponente in condizione di conoscere qual'era il titolo esecutivo precedentemente notificato e le mere omesse indicazioni lamentate, non determinano, per le ragioni sopra esposte, la nullità del precetto opposto.
In conclusione, per tutte le ragioni innanzi illustrate, va rigettata l'opposizione a precetto.
Nulla sulle spese di lite in ragione della contumacia dell'opposto.
Pqm
Rigetta l'opposizione a precetto;
- Nulla sulle spese di lite.
Brindisi22/10/2025 Il Giudice
BR UZ
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 3099/2023
Il Giudice BR UZ, all'udienza del 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv.to ANDRIULO LEONARDO
,
ricorrente contro
Controparte 1 contumace resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 18/08/2023 e regolarmente notificato, la ricorrente in epigrafe emarginata, ha convenuto Parte 1 CP 2
davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "sospendere l'esecutorietà del titolo esecutivo, stante il fondamento documentale dell'opposizione proposta ed in considerazione del grave pregiudizio che ne deriverebbe;
Si chiede altresì sulla base delle argomentazioni addotte di b) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed inesistenza della notifica effettuata da controparte Per l'effetto procedersi a declaratoria di inefficacia, inesistenza, nullità del precetto notificato e disporsi non dovute le somme in esso rappresentate;
c) Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito."
In particolare, la ricorrente allegava di aver ricevuto un messaggio pec al proprio domicilio informatico con il seguente oggetto: Decreto Ingiuntivo De CO
Antonio/Meter 583/23 Trib. Di Brindisi Sezione Lavoro;
che il messaggio risultava proveniente dall'avvocato conteneva in allegato il Controparte_3 provvedimento di ingiunzione emesso dal magistrato, il precetto e la relata di notifica in formato pdf e non firmati in formato p7m; che la notifica era nulla per omessa
"indicazione dell'elenco da cui è stato estratto l'indirizzo di PEC del destinatario", per omessa allegazione del ricorso per ingiunzione, per incompletezza della relata di notifica contenete un'attestazione di conformità generica e non specifica dei singoli file e documenti inoltrati, per mancata indicazione nell'oggetto della pec la dicitura
"notificazione ai sensi della legge 53/1994".
La parte convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato.
Preliminarmente va disattesa l' eccezione della opponente relativa alla nullità della notifica a mezzo PEC perché contenente files in formato "pdf" anziché “p7m” posto che le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che “secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CA.ES e di tipo
PADES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni
".p7m" e ".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna" (Cass. Civ., S.U. n.
10266/2018). Inoltre, "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario".
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte" (Cass. Civ., S.U., n. 7665/2016).
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di notificazioni eseguite a mezzo pec- nel caso esaminato si trattava della notifica a mezzo pec di una sentenza in forza di un generale principio di correttezza e leale collaborazione, se non di autoresponsabilità, tanto del notificante che del destinatario della notifica, l'idoneità della stessa a produrre gli effetti che la legge vi ricollega non è elisa dalla carenza di asseverazione o attestazione di conformità della copia notificata all'originale, ove il destinatario della notificazione non deduca e, se del caso, provi se e quale specifico pregiudizio gli sia derivato dalla carenza in questione (Cass. civ. n. 28818/2019).
Nel caso di specie la parte opponente non ha dedotto alcuna lesione del proprio diritto di difesa ricollegabile alla carenza della attestazione di conformità denunciata.
Deve poi ulteriormente considerarsi che, dalla lettura del combinato disposto dell'art.
3-bis, comma 2, L. n. 53 del 1994, dell'art. 11 della stessa legge e dell'art. 16-undecies del D.L. n. 179 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, si evince che vi è differenza tra notificazione di una copia informatica di documento analogico e notificazione di una copia informatica di documento informatico, essendo solo nel primo caso espressamente prevista la conseguenza della nullità dall'art. 11 cit. (“Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica"), poiché, in relazione a tale prima ipotesi, è lo stesso art.
3-bis, comma 2, L. n. 53 del 1994 a prevedere l'attestazione di conformità “Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata"). Nel secondo caso, tuttavia, una previsione di nullità non appare direttamente stabilita dalla legge, pur se l'art. 16- undecies, comma 3, D.L. n. 179 del 2012 stabilisce che "Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione", e tanto perché la previsione di nullità stabilita per le notifiche in proprio non è riferita anche a tale diversa ipotesi, e non pare che possa estendersi la sanzione di nullità oltre ai casi espressamente previsti dalla legge.
Ne consegue l'infondatezza delle lamentate censure.
L'eccezione di nullità va pertanto rigettata.
Analogamente deve esser disattesa l'eccezione di nullità della notifica per omessa indicazione nella relata di notifica dell'elenco da cui è estratto l'indirizzo pec del destinatario, posto che con ordinanza n. 27270 del 7 ottobre 2021, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione degli effetti della notifica a mezzo PEC di un atto senza l'indicazione dell'elenco da cui è stato estratto l'indirizzo
PEC del destinatario, come previsto dall'art. 16-ter, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
(pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni), ritenendo infondata l'eccezione.
La validità della notifica dipende dal fatto che il destinatario abbia ricevuto l'atto, possa esercitare il proprio diritto di difesa e non vi siano incertezze sulla provenienza e l'oggetto.
In tale prospettiva, in assenza di alcuna specifica doglianza circa la lesione del diritto di difesa dell'opponente, l'eccezione deve esser respinta.
Infine anche le doglianze relative all'omessa allegazione del ricorso per ingiunzione appaiono infondate, non trattandosi di un'ipotesi di nullità della notifica.
Com'è noto, per poter notificare il precetto, post riforma Cartabia, non è più è necessario che il decreto ingiuntivo sia munito di formula esecutiva, è sufficiente infatti, ai sensi del riformato comma 1 dell'art. 479 c.p.c, notificare il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) in copia attestata conforme e il precetto. Nella specie tanto è avvenuto.
Concludendo occorre esaminare l'eccezione di nulltà per mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione notificazione ai sensi della legge n.
53 del 1994 (prevista dall'art. 3 bis, comma 4 della Legge 53/1994).
Costituisce fondamentale principio in materia quello per cui «la L. n. 53 del 1994, art. 11, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti», non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità» - in relazione alle quali «non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo»- laddove la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell'atto» (Cass. Sez. U., 23620/2018, 7665/2016; Cass.
14042/2018, 30927/2018, 20625/2017, 6079/2017, 19814/2016, 26831/2014).
Orbene, le indicazioni contenute nell'atto di precetto sopra riportate hanno messo sicuramente l'opponente in condizione di conoscere qual'era il titolo esecutivo precedentemente notificato e le mere omesse indicazioni lamentate, non determinano, per le ragioni sopra esposte, la nullità del precetto opposto.
In conclusione, per tutte le ragioni innanzi illustrate, va rigettata l'opposizione a precetto.
Nulla sulle spese di lite in ragione della contumacia dell'opposto.
Pqm
Rigetta l'opposizione a precetto;
- Nulla sulle spese di lite.
Brindisi22/10/2025 Il Giudice
BR UZ