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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/11/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI AO EN, all'udienza del 06/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 746 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. AMADORE EMILIANO , giusta procura in C.F._1 atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. PIRAS MARIANTONIETTA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 10/03/2025 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione n. 002-480015052146 cat. IO.
Lamentava che l' , con provvedimento del 3.7.2024 aveva comunicato che da Luglio CP_2
2022 a Luglio 2024 sulla pensione di cui sopra, era stato corrisposto un pagamento superiore al dovuto per un importo lordo complessivo di €. 433,80 (pratica indebito n. 18839928).chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva prescrizione, illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_2 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è CP_1 titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_2
Premesso che il presente giudizio verte sul rapporto e non sull'atto, sicché in questa sede non possono essere esaminati presunti vizi formali del provvedimento amministrativo, il caso che occupa, avendo ad oggetto un indebito pensionistico da superamento di soglie reddituali, esula dall'accertamento della buona fede o del dolo dell'interessato, come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del
1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività CP_2 della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cass. civ., Sez.
6 - L, Ord. n. 15039/2019).
Ai fini del corretto inquadramento normativo della questione, poi, la legge n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La norma è stata oggetto di interpretazione da parte della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_2 pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche
Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
È stato anche affermato che la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi (Cass. n. 3802/2019), e che il significato dell'avverbio “annualmente” è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine
(entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Precisa la Suprema corte che, “per un verso, la decadenza dì cui all'art. 13, comma 2 riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi” (Cass. civ., Sez. L - , n. 13918/2021).
Il suddetto quadro normativo viene completato con la disposizione di cui all'art. 21 D.L.
144/2022 che così dispone: “Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”.
Orbene, applicando il dato normativo ed i suesposti principi ermeneutici al caso di specie, va evidenziato che il , e la coniuge , hanno riportato, nelle annualità dall'1/07/2022 al CP_1 Parte_1
30/06/2023 e dall' 1/07/2023 al 31.07/2024, redditi aggregati in misura tale da determinare una diminuzione del trattamento di famiglia erogato sulla pensione IO del , dal ché l'indebito CP_1 contestato.
Orbene, al fine di poter operare un controllo sul dato reddituale certo e consuntivo (non presunto) dei periodi anzidetti, l non poteva che attendere l'invio delle dichiarazioni reddituali CP_2 del 2022 (che si presenta nel 2023) e del 2023 (che si presenta nel 2024) da parte dei coniugi CP_1
e , al fine di sommare i redditi ivi dichiarati a quelli, già di sua conoscenza, derivanti da Parte_1 prestazioni pensionistiche.
In tale ottica appare senza dubbio rispettato il termine decadenziale disegnato dalla sopra citata normativa, avendo l'Istituto notificato l'indebito tempestivamente, entro l'anno 2024.
Appare pertanto corretta e legittima l'azione dell' volta al recupero di somme CP_2 indebitamente versate al ricorrente a causa del superamento di limiti reddituali. In considerazione di quanto sopra, la domanda appare infondata e va rigettata.
Vista la presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c., il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 10/03/2025 , CP_1 CP_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Patti, 06/11/2025 .
Il Giudice
PI AO EN