TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 2483
TAR
Ordinanza cautelare 22 luglio 2025
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata partecipazione al giudizio come litisconsorte necessario

    Il Tribunale ha ritenuto che, anche in presenza di una comunione ereditaria non divisa sul credito risarcitorio, non sussiste litisconsorzio necessario tra i creditori solidali nell'azione di ottemperanza, poiché ciascuno può agire autonomamente per far valere il proprio diritto. Di conseguenza, l'omessa notifica del ricorso in ottemperanza al ricorrente non costituisce causa di opposizione di terzo.

  • Rigettato
    Pregiudizio concreto ed attuale derivante dalla sentenza impugnata

    Il Tribunale ha stabilito che l'opposizione di terzo è ammissibile solo se il terzo sia titolare di un diritto autonomo e incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza, e non quando l'interesse sia meramente riflesso o dipendente. Nel caso di specie, la lesione dedotta attiene all'assetto dei rapporti interni tra presunti coeredi e non al rapporto pubblicistico definito dalla sentenza, escludendo la legittimazione del terzo quando la controversia involga profili meramente interni tra soggetti privati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 2483
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2483
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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