Ordinanza cautelare 22 luglio 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02483/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03105/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3105 del 2025, proposto da
IG OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Pelliccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ZO AR D’IO, NI D’IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Anastasio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Entrate - Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'opposizione di terzo
avverso la sentenza n. 6566/2022, emessa dal T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, in data 25.10.2022, per l'ottemperanza della sentenza n. 1540/2015, già oggetto di un procedimento di revocazione conclusosi con la sentenza n. 3846/2025 depositata in data 19.5.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acerra, di ZO AR D’IO, di NI D’IO e del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. GI Di IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1540 del 12.3.2015, non impugnata e passata in giudicato, questa Sezione accoglieva il ricorso R.G. n. 2836/2009 proposto da OS ZO per l’accertamento della illegittimità dell’occupazione del suolo identificato catastalmente al Foglio 20, p.lle n. 134 e n. 221 ricadente in zona industriale “D”, in forza del decreto di occupazione d’urgenza n. 2 del 4.1.2002 del Comune di Acerra per la realizzazione di nuove aziende industriali e per la costruzione di opere infrastrutturali, senza che la procedura approdasse all’adozione del decreto di esproprio.
Questo Tribunale condannava gli enti resistenti (Comune di Acerra e Consorzio ASI di Napoli), in solido tra loro, alla restituzione dei terreni, salva l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del T.U. Espropri, oltre al risarcimento dal danno derivante dalla occupazione sine titulo.
Con successiva sentenza n. 6566 del 25.10.2022 il T.A.R. accoglieva il ricorso in ottemperanza R.G. 3178/2022 dei Sig.ri NI D'IO, ZO AR D'IO, titolari dei predetti cespiti sulla scorta della denuncia di successione della Sig.ra IL LU, coniugata con il predetto OS ZO, e del successivo atto di divisione del 2018 e, per l’effetto, ordinava alle parti resistenti di provvedere alla esecuzione della sentenza n. 1540/2015 entro il termine ivi indicato e, in caso di perdurante inerzia, nominava commissario ad acta il Dirigente dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo ufficio.
Stante il contegno omissivo degli enti intimati, il Direttore dell’Ufficio Provinciale di Napoli dell’Agenzia delle Entrate delegava l’Ing. Sannino Dario, funzionario dell’Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, all’espletamento dell’incarico commissariale.
Il commissario ad acta, preso atto della mancata manifestazione di interesse dell’amministrazione all’acquisizione dell’area ai sensi dell’art. 42 bis, del D.P.R. n. 327/2001, disponeva la restituzione dei terreni illegittimamente occupati ai proprietari aventi ad oggi i seguenti identificativi: Foglio 20, p.lle 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468 (delibera dell’11 aprile 2024).
L’ausiliario quantificava inoltre il risarcimento dovuto per danno da lucro cessante e da occupazione illegittima rispettivamente in € 754.000,00 e € 270.600,00, per un totale di risarcimento dovuto pari ad € 1.024.600,00, considerando un’occupazione di oltre 20 anni.
Con ricorso R.G. n. 5168/2024 il Consorzio ASI proponeva ricorso per revocazione ex art. 106 c.p.a. e art. 395 n. 3 del c.p.c. avverso le sentenze di questo T.A.R. n. 1540/2015 e n. 6566/2022, per aver rinvenuto in data 26.8.2024 un documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore, attestante la restituzione delle aree oggetto di occupazione sine titulo risalente al 7.8.2002 sottoscritto dall’avv. Francesco Vendemmia, per il Consorzio ASI di Napoli, e dalla Sig.ra TI OS IN (nella qualità di comodataria dell’immobile) per la proprietà dei fondi.
Con sentenza n. 3846 del 6.5.2025 il T.A.R. dichiarava inammissibile detto ricorso per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c. richiamato dall’art. 106 c.p.a..
Giova evidenziare che tale pronuncia veniva confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 10461 del 30.12.2025.
Tanto premesso, con ricorso R.G. n. 3105/2025, notificato il 6.6.2025 e depositato il 20.6.2025 il Sig. OS IG ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 108 c.p.a. per l’opposizione di terzo alla sentenza n. 6566/2022.
Espone, in particolare che: i) è figlio unico del Sig. OS ZO, proprietario dei fondi oggetto di contenzioso, deceduto ab intestato nel 2013, la cui eredità veniva devoluta tra il coniuge IL LU e il medesimo ricorrente Sig. OS IG, ciascuno nella quota del 50% ai sensi dell’art. 581 c.c.; ii) in tale attivo ereditario sarebbe ricaduto anche il risarcimento del danno per occupazione sine titulo accertato con sentenza di questo T.A.R. n. 1540/2015; iii) con atto del 10.3.2017 la Sig.ra IL LU donava ai Sig.ri D’IO NI e D’IO ZO AR (figli della propria affiliata sig.ra TI IN) i diritti pari a 3/12 degli immobili siti in località Pagliarone, di cui al giudizio di ottemperanza; iv) il 26.10.2017 la sig.ra IL decedeva e, con testamento, devolveva la quota disponibile ai Sig.ri D’IO; v) con atto di divisione del 16.10.2018 il Sig. OS IG, da un lato, e i Sig. D’IO NI e D’IO ZO AR, dall’altro, concordavano di assegnare i suoli oggetto di giudizio ai Sig.ri D’IO, dando atto che, precedentemente, tali immobili erano di comproprietà, rispettivamente, del ricorrente (per il 18/24 pari al 75%) e dei controinteressati per la quota residua (6/24, pari al 25%).
Tanto premesso, l’istante sostiene che il risarcimento per occupazione sine titulo riconosciuto con sentenza di questo T.A.R. n. 1540/2015 e liquidato con sentenza n. 6566/2022 - entrambe confermate con sentenza n. 3846/2025 recante declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dal Consorzio ASI - sarebbe caduto in successione legittima in quanto antecedente al predetto atto di divisione del 16.10.2018.
Lamenta di essere stato illegittimamente pretermesso nel giudizio R.G. n. 3178/2022 proposto solo dai OE D’IO (definito con sentenza n. 6566/2022), pur essendo contitolare del diritto al risarcimento del danno per le ragioni illustrate, lamenta pertanto la violazione del contraddittorio in quanto il ricorso per l’ottemperanza doveva essere notificato anche all’odierno ricorrente, rivestendo la qualità di litisconsorte necessario, in quanto contitolare del diritto al risarcimento del danno per occupazione sine titulo.
Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso per opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. in fase rescindente, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 6566/2022 (come confermata dalla sentenza n. 3846/2025 di inammissibilità del ricorso per revocazione) e, in fase rescissoria, per il riconoscimento del diritto ad ottenere la propria quota del risarcimento come quantificato in atti.
Si sono costituite le controparti che si oppongono all’accoglimento del ricorso.
I soggetti controinteressati hanno eccepito la irricevibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni da quando il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza della sentenza n. 6566/2022 ex artt. 108 e 92 c.p.a., alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sez. II, n. 6533/2022) - circa la operatività del termine di decadenza del ricorso per opposizione di terzo - e di inammissibilità per carenza di interesse, in quanto il ricorrente non farebbe valere un interesse demolitorio delle predette decisioni ma agirebbe a tutela di un interesse di natura privatistica che attiene all’assetto interno dei rapporti successori tra privati.
Con ordinanza n. 1643 del 22.7.2025 è stata fissata l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
All’udienza del 24.3.2026 la difesa di parte ricorrente ha eccepito la inutilizzabilità della documentazione depositata dai controinteressati (atto di diffida del 4.4.2025 dal quale decorrerebbe il termine di 60 giorni per proporre il rimedio in esame) in violazione del termine di cui all’art. 73 c.p.a.
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, in accoglimento della eccezione in rito, va dichiarata la inutilizzabilità della documentazione depositata dalla difesa dei Sig.ri D’IO in data 20.3.2026 in violazione del termine di cui all’art. 73 c.p.a.
Ciò posto, il ricorso è inammissibile per le considerazioni di seguito illustrate.
Secondo la giurisprudenza amministrativa (C.g.a., sez. giur., n. 477/2025; Cons. Stato, sez. V, n. 7365/2023), l’art. 108 radica la legittimazione a proporre l'opposizione su due elementi, e cioè la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta e il pregiudizio che la sentenza reca ad una posizione giuridica di cui l'opponente risulti titolare.
Tale legittimazione a proporre l’opposizione di terzo va riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto consequenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui gli stessi siano rimasti estranei); c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione.
Si è specificato, altresì, che non sono legittimati i titolari di una situazione giuridica derivata ovvero i soggetti interessati solo di riflesso (ad esempio, i soggetti legati da rapporti contrattuali con i legittimati all'impugnazione).
Venendo al presente giudizio, secondo l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 24657/2007) e ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n. 10585/2024), i crediti del de cuius (nei quali vanno inclusi anche quelli risarcitori per occupazione sine titulo come nel caso in esame), a differenza dei debiti (art. 752 c.c.), non si ripartiscono tra i OE in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità: i) all'art. 727 c.c., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone per l’appunto che gli stessi facciano parte della comunione; ii) al successivo art. 757 c.c., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell'art. 760 c.c. che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l'inclusione dei crediti nella comunione.
Né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale.
Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri OE, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (Cass. civ., sez. II, n. 1623/2023; sez. III, n. 10585/2024; n. 15894/2014; sez. I, n. 24865/2015).
Tale posizione è coerente con l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i OE in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri OE (Cass. Sez. Unite 24657/2007).
Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri OE, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (Cass. civ., sez. IV, ordinanza n. 27417/2017; sez. III, ordinanza n. 8508/2020).
Pertanto, anche a voler accedere alla tesi di parte ricorrente sulla sussistenza di una comunione ereditaria non divisa sul credito risarcitorio per occupazione sine titulo, l'esercizio dell'azione di ottemperanza da parte solo di alcuni dei creditori solidali (senza la partecipazione del ricorrente che, in tesi, rivestirebbe la qualità di contitolare della posizione creditoria) era ben possibile nel caso di specie, poiché, al fine di accertare e ottenere la condanna per il pagamento del credito solidale, non doveva considerarsi necessaria la presenza in giudizio di tutti i creditori, con la conseguenza che non era ravvisabile un litisconsorzio necessario.
Tale conclusione trova riscontro nell’indirizzo della Corte di Cassazione, la quale ha costantemente ribadito che “(...) nella consolidata interpretazione di questa Corte, (...) la domanda di ristoro del pregiudizio causato dalla illegittima occupazione, anche se volta ad ottenere non solo il risarcimento dei danni per equivalente, ma anche la restituzione del bene occupato illegittimamente dall’amministrazione, a seguito di occupazione usurpativa, viene ricondotta sub specie della domanda di reintegrazione in forma specifica, e come tale, essendo una domanda latu senso risarcitoria, si ammette che essa possa essere proposta autonomamente da ciascuno dei danneggiati, non esistendo litisconsorzio necessario dalla parte attiva del rapporto creditorio (v. oltre a Cass. n. 254 del 2010, Cass. n. 3313 del 2017) (...)” (Cass. civ., Sez. Unite, n. 7927/2019; cfr. anche T.A.R. Umbria, n. 693/2025). Nel solco di questo orientamento, la giurisprudenza amministrativa ha parimenti escluso l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i comproprietari che agiscano per far valere la responsabilità dell’amministrazione per occupazione illegittima di un fondo e ha affermato che anche la sentenza dichiarativa dell’obbligo della medesima amministrazione di determinarsi in ordine alla restituzione dei beni, fatta salva la facoltà di adottare un provvedimento ai sensi dell’articolo 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, produce effetto nei confronti dei soli comproprietari che abbiano agito in giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 luglio 2022, n. 5621; TAR Calabria, Reggio Calabria, 13 febbraio 2023, n. 160).
Deve perciò ritenersi che l’ulteriore comproprietario del bene o del diritto di credito non è qualificabile come litisconsorte necessario.
Da tali premesse deriva che l’omessa notifica del ricorso in ottemperanza all’odierno ricorrente e la circostanza che il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione dell’istante, quale creditore solidale rimasto estraneo al giudizio sin dall'originaria sua instaurazione, non costituiscono causa di opposizione di terzo (Cass. Civ., sez. III, n. 10585/2024).
Difatti, non è dato ravvisare uno dei presupposti individuati dalla giurisprudenza amministrativa (C.g.a., sez. giur., n. 477/2025; Cons. Stato, sez. V, n. 7365/2023) per radicare la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 108 c.p.a., e cioè la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al giudizio conclusosi con la sentenza opposta.
Non può ritenersi integrato neppure l’ulteriore presupposto applicativo dell’opposizione di terzo, ossia il pregiudizio concreto ed attuale derivante dalla sentenza impugnata ai sensi dell’art. 108 c.p.a. e dell’art. 404, comma 1, c.p.c..
Invero, l’odierno opponente non contesta né l’an della pretesa risarcitoria riconosciuta da questo T.A.R. (occupazione sine titulo), né il relativo quantum, bensì deduce esclusivamente che la pronuncia abbia attribuito il credito ai soli ricorrenti, pretermettendo la sua posizione.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’opposizione di terzo è ammissibile soltanto se il terzo sia titolare di un diritto autonomo e incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza, e non quando l’interesse sia meramente riflesso o dipendente. La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che la legittimazione all’opposizione di terzo presuppone un diritto “autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza” (Cass., sez. II, n. 21230/2024) e la legittimazione va riconosciuta solo a chi dimostri un “inevitabile pregiudizio giuridico” derivante dall’esecuzione della sentenza, vantando una posizione autonoma e incompatibile rispetto a quella delle parti originarie (Cass. civ., sez. II, n. 11961/2024).
Analogamente, il Consiglio di Stato ha chiarito che non è legittimato all’opposizione di terzo chi sia titolare di un diritto dipendente o di un interesse solo riflesso, essendo invece necessario un pregiudizio immediato e diretto alla propria sfera giuridica (Cons. Stato, sez. V, n. 670/2024).
Nel caso di specie, la dedotta lesione non attiene al rapporto pubblicistico definito dalla sentenza impugnata, bensì all’assetto dei rapporti interni tra presunti OE. Si tratta, dunque, di una questione relativa alla ripartizione interna del credito e non al contenuto dispositivo della sentenza nei confronti dell’amministrazione e, tuttavia, la giurisprudenza richiamata esclude espressamente la legittimazione del terzo quando la controversia involga profili meramente interni tra soggetti privati, non incidendo la sentenza direttamente sulla situazione giuridica soggettiva dell’opponente.
Per tali ragioni, il rimedio esperito risulta inammissibile, non essendo l’opponente titolare di una posizione giuridica autonoma e incompatibile né risultando la sentenza produttiva di un pregiudizio diretto nei suoi confronti, alla luce della riportata giurisprudenza amministrativa e civile.
Resta comunque salva la possibilità per l’interessato di far valere le proprie pretese attraverso gli strumenti approntati dall’ordinamento, tra cui l’azione di divisione ereditaria o altri rimedi a tutela delle proprie ragioni nell’ambito dei rapporti tra OE, da proporsi innanzi al giudice ordinario munito di giurisdizione.
La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR ZZ, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
GI Di IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI Di IT | AR ZZ |
IL SEGRETARIO