Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00516/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Legione Carabinieri Lazio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata in data 1 agosto 2024;
nonché per la declaratoria
- del diritto del ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione comunale resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dal ricorrente con la prefata istanza del 1 agosto 2024, rimasta inevasa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Vista la memoria depositata in data 19 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Emanuela Traina e trattenuto il ricorso in decisione sugli scritti, come chiesto da parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato il 30 settembre 2024 e depositato il 15 ottobre 2024, il Sig. -OMISSIS-, premettendo che in data 1 agosto 2024 presentava alla Legione Carabinieri Lazio-Stazione di -OMISSIS-istanza di accesso ai documenti amministrativi ex L. n. 241/1990 e D.P.R. n. 184/2006 in relazione alla relazione di intervento effettuato in San Felice Circeo, via -OMISSIS-, la sera del 27 luglio 2024 tra le 23:30 e le 00:30 del 28 luglio 2024, allorché i militari dell’Arma avevano proceduto all’acquisizione delle proprie generalità a fronte di una segnalazione e/o di una richiesta di intervento ricevuta da parte di terzi, sulla base di motivazioni a lui ignote, e che nessun riscontro veniva posto alla stessa nel termine di legge, ha formulato le domande di cui in epigrafe, lamentando l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza stessa per violazione degli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990.
Nel giudizio così introdotto si sono costituiti, con atto di mera forma depositato il 17 febbraio 2025, il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
All’esito della discussione, tenutasi nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025, il Collegio ha disposto a carico dell’Amministrazione, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, il deposito di una dettagliata relazione sui fatti di causa, corredata da idonea documentazione (tra cui l’istanza di accesso con data di trasmissione da parte dell’istante), e recante chiarimenti in ordine all’eventuale instaurazione, a seguito dell’intervento dei Carabinieri di -OMISSIS-oggetto di istanza di accesso, di una segnalazione all’A.G. e/o di un procedimento penale, ancorché nei confronti di terzi ovvero di ignoti.
Per la prosecuzione del giudizio è stata fissata la camera di consiglio del 4 giugno 2025.
In vista di quest’ultima parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha dato atto che, successivamente alla notifica dell’ordinanza summenzionata, la Legione Carabinieri Lazio-Stazione di -OMISSIS-ha consentito l’accesso alla documentazione originariamente richiesta, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Non resta, pertanto, al Collegio che prendere atto della incontestata dichiarazione formulata da parte ricorrente e definire il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
Le spese devono essere, infine, regolate in applicazione del principio della «soccombenza virtuale» e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.000,00 oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.