Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 8313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8313 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08313/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02308/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2308 del 2025, proposto da
UT AY, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Lauri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento dell’11 febbraio 2025 di revoca del nulla osta alla assunzione con rapporto di lavoro subordinato rilasciato in data 1 maggio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. RO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli, in data 1 maggio 2023, nulla osta per motivi di lavoro subordinato da svolgersi alle dipendenze di AL SP, così facendo ingresso nel territorio nazionale.
1.1. Gli uffici della Prefettura, di poi, convocavano le parti nell’ottobre 2024, al fine della sottoscrizione del contratto di soggiorno; sia il datore di lavoro che il ricorrente si presentavano avanti gli uffici, e ivi apprendevano di talune carenze documentali da regolarizzare (cd. “asseverazione”; attestazione di indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale rilasciata da un centro per l’impiego ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. 286/98).
1.2. Indi, in data 11 febbraio 2025, veniva emanato il provvedimento di revoca del nulla osta, stante le ridette carenze documentali, impedienti la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
1.3. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione dell’art. 10-bis. l. 241/90 per mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza - eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di fatto sui quali è fondato il provvedimento –difetto di istruttoria e conseguente carenza di motivazione –sviamento –perplessità –violazione dei principi di ragionevolezza, trasparenza e buon andamento della Amministrazione –violazione del giusto procedimento amministrativo, per non avere la Amministrazione proceduto, in una ottica di leale cooperazione, a valorizzare la allegazione e la prova del possesso dei requisiti richiesti, siccome comprovato dalla effettiva sussistenza di tutti i documenti, ivi compresa la attestazione di indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale e la cd. “asseverazione”.
1.4. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 5 novembre 2025.
2. Il ricorso è fondato, siccome già delibato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positivo scrutinio deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da essa ricorrente in forza di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e il ricorrente al fine della definizione del procedimento;
- dell’abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del primigenio nulla osta e la sua revoca -oltre diciotto mesi- che assume vieppiù pregnanza avuto riguardo alla inusitata scansione temporale che risulta avere connotato, di contro, la fase procedimentale culminata con la revoca gravata;
- del fatto che alla convocazione per l’ottobre 2024 -in relazione ad un nulla osta rilasciato nel lontano maggio 2023- è seguita la adozione del gravato provvedimento di revoca senza veruna forma di interlocuzione, ovvero di previa sperimentazione di “soccorso istruttorio”, tanto più opportuni e necessari vista la presenza di entrambe le parti nel giorno della convocazione e la effettiva sussistenza dei documenti richiesti;
- della di per sé dirimente circostanza per cui comprovata si appalesa la effettiva integrazione della istanza con riferimento alla asseverazione di cui all’art. 44 del d.l. 73/22 e alla certificazione recante la verifica di indisponibilità presso il centro per l’impiego, giusta le evidenze documentali quivi versate in atti, che depongono giustappunto per la “preesistenza” del ridetto requisito rispetto alla epoca di emanazione del gravato provvedimento.
2.2. Il modus in cui si è dispiegato l’ agere della Amministrazione ha effettivamente conculcato le prerogative del ricorrente e del suo datore di lavoro, sostanzialmente incidendo sul processo decisionale di essa Autorità che, di contro, avrebbe potuto assumere connotazioni di segno diverso se solo -in ossequio ai principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità della azione amministrativa- si fosse proceduto a nuovamente convocare le parti, ovvero a valorizzare la documentazione poscia prodotta, anche tenuto conto della per vero inusitata dilatazione, già concretatasi e non per fatto ascrivibile al ricorrente, della durata del procedimento de quo agitur .
2.3. Di qui la ragionevolezza della pretesa del ricorrente, al fine della effettiva certazione della sussistenza dei requisiti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; sussistenza di cui, per vero, in questa sede il ricorrente ha fornito un principio di prova adeguato.
2.3.1. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- non è quivi in discussione, non essendo mai stata allegata neanche dalla resistente Amministrazione, la inesistenza in allora –vale a dire, al momento dell’ingresso in Italia- delle condizioni per la stipulazione del rapporto di lavoro con l’indicato datore, tenuto altresì conto delle evidenze documentali quivi versate in atti dal ricorrente;
- la Amministrazione ha serbato per un lunghissimo spatium temporis un contegno tutt’affatto inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto;
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere;
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per diversi mesi, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente;
- comprovata, di poi, è la effettiva integrazione della istanza con riferimento alla asseverazione di cui all’art. 44 del d.l. 73/22 e alla attestazione della “verifica di indisponibilità”, giusta le evidenze documentali quivi versate in atti, deponenti per la “preesistenza” dei ridetti requisiti rispetto alla epoca di emanazione del gravato provvedimento;
2.3.2. La Autorità, sul punto, pure compulsata con istanza anche successiva alla emanazione del provvedimento –e, per vero, anche dopo la emanazione della ordinanza interinale di questo TAR- avrebbe potuto e dovuto valorizzare la effettiva sussistenza dei prescritti requisiti, funzionali alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
4. Va, infine:
- disposto l’accoglimento della domanda di ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, essendo stata integrata la documentazione siccome disposto dalla competente Commissione;
- disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Dispone la definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Carmine Lauri la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NT LE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RO AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AM | NT LE |
IL SEGRETARIO