TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 8313
TAR
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
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TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10-bis l. 241/90 per mancata comunicazione dei motivi ostativi

    Il giudice ha ritenuto fondate le censure del ricorrente, evidenziando la mancata comunicazione dei motivi ostativi, l'eccessivo lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca, la mancanza di interlocuzione e la mancata sperimentazione del soccorso istruttorio. Inoltre, è stata accertata la sussistenza dei documenti richiesti.

  • Accolto
    Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di fatto

    Il giudice ha ritenuto fondate le censure del ricorrente, evidenziando la mancata comunicazione dei motivi ostativi, l'eccessivo lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca, la mancanza di interlocuzione e la mancata sperimentazione del soccorso istruttorio. Inoltre, è stata accertata la sussistenza dei documenti richiesti.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e conseguente carenza di motivazione

    Il giudice ha ritenuto fondate le censure del ricorrente, evidenziando la mancata comunicazione dei motivi ostativi, l'eccessivo lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca, la mancanza di interlocuzione e la mancata sperimentazione del soccorso istruttorio. Inoltre, è stata accertata la sussistenza dei documenti richiesti.

  • Accolto
    Violazione dei principi di ragionevolezza, trasparenza e buon andamento della Amministrazione

    Il giudice ha ritenuto fondate le censure del ricorrente, evidenziando la mancata comunicazione dei motivi ostativi, l'eccessivo lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca, la mancanza di interlocuzione e la mancata sperimentazione del soccorso istruttorio. Inoltre, è stata accertata la sussistenza dei documenti richiesti.

  • Accolto
    Violazione del giusto procedimento amministrativo per non aver valorizzato la documentazione prodotta

    Il giudice ha ritenuto fondate le censure del ricorrente, evidenziando la mancata comunicazione dei motivi ostativi, l'eccessivo lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca, la mancanza di interlocuzione e la mancata sperimentazione del soccorso istruttorio. Inoltre, è stata accertata la sussistenza dei documenti richiesti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 8313
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8313
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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