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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6867 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3735/2021 r.g. vertente tra
, difeso dall'avv. Antonio Formiconi Parte_1
APPELLANTE
e
, difeso dall'avv. Luigi Mancini APPELLATA Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 19.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 intima a e sfratto per morosità nel pagamento Pt_1 Controparte_1 Parte_2
dei canoni dovuti da ottobre 2015 a novembre 2017 nella locazione dell'immobile in Capranica, via dei Ruscelli 14, ad uso abitativo, ad un canone mensile di € 335,00.
si costituisce in giudizio chiedendo ed ottenendo la concessione del Controparte_1
termine di grazia. Con successiva ordinanza in data 14.7.2020 il Tribunale di Viterbo non convalida lo sfratto ed assegna alle parti il termine per il tentativo di mediazione, che è, quindi, infruttuosamente esperito su istanza di . CP_1
Il Tribunale con sentenza n. 262 in data 14.2.2021 definisce il giudizio rigettando le domande per mancato esperimento della procedura di mediazione da parte di . Pt_1
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per la pronuncia Pt_1
di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice o, in subordine, per la compensazione delle spese processuali.
Al riguardo deduce due motivi: 1) il procuratore di non è comparso avanti al Pt_1
mediatore in data 6.10.2020 in quanto ricoverato nell'ospedale dal 3 al 27.10.2020 Parte_3
a causa del Covid-19; ha comunque chiesto successivamente di essere rimesso in termini e promosso ulteriore procedimento di mediazione con incontro fissato per il 28.6.2021; 2) è stata depositata copia registrata del contratto di locazione, che è quindi valido ed efficace;
il conduttore è ancora moroso.
Si costituisce contestando l'ammissibilità e la fondatezza del Controparte_1
gravame; al riguardo rileva che non può essere tardivamente registrato un contratto inesistente.
La Corte così ragiona.
In ordine al motivo 1) è pacifico che il tentativo di mediazione è stato esperito, anche se su iniziativa della conduttrice, e che locatore è anche comparso personalmente Pt_1
all'incontro avanti al mediatore;
deve, quindi, ritenersi integrata compiutamente la condizione
2 di procedibilità, nonostante l'assenza del procuratore di , in quanto risulta comunque Pt_1
obiettivamente tentata la composizione stragiudiziale della lite.
Quanto al motivo 2), nel corso del giudizio di merito di primo grado, in data
22.2.2021, è stato prodotto il contratto di locazione tra le parti, ad uso abitativo, decorrente dal 15.06.2012 al canone mensile di € 335,00, il quale risulta sottoscritto e registrato sin dal
14.6.2012.
La conduttrice non ha formulato contestazioni specifiche su tale contratto, di cui ha sostenuto apoditticamente l'inesistenza, né ha dimostrato di aver corrisposto il canone dovuto da ottobre 2015; sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione giudiziale del contratto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in riforma della sentenza del tribunale di Viterbo n. 262/2021 dichiara la risoluzione giudiziale, per inadempimento di , del contratto di locazione inerente Controparte_1
all'immobile in Capranica, via dei Ruscelli 14;
- condanna al rimborso delle spese processuali, in favore di Controparte_1 Pt_1
, liquidate in primo grado in € 2.000,00 per compensi ed € 240,00 per esborsi, in questo
[...]
grado in € 2.400,00 per compensi ed € 360,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Roma, 19.11.2025
IL PRESIDENTE est.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3735/2021 r.g. vertente tra
, difeso dall'avv. Antonio Formiconi Parte_1
APPELLANTE
e
, difeso dall'avv. Luigi Mancini APPELLATA Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 19.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 intima a e sfratto per morosità nel pagamento Pt_1 Controparte_1 Parte_2
dei canoni dovuti da ottobre 2015 a novembre 2017 nella locazione dell'immobile in Capranica, via dei Ruscelli 14, ad uso abitativo, ad un canone mensile di € 335,00.
si costituisce in giudizio chiedendo ed ottenendo la concessione del Controparte_1
termine di grazia. Con successiva ordinanza in data 14.7.2020 il Tribunale di Viterbo non convalida lo sfratto ed assegna alle parti il termine per il tentativo di mediazione, che è, quindi, infruttuosamente esperito su istanza di . CP_1
Il Tribunale con sentenza n. 262 in data 14.2.2021 definisce il giudizio rigettando le domande per mancato esperimento della procedura di mediazione da parte di . Pt_1
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per la pronuncia Pt_1
di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice o, in subordine, per la compensazione delle spese processuali.
Al riguardo deduce due motivi: 1) il procuratore di non è comparso avanti al Pt_1
mediatore in data 6.10.2020 in quanto ricoverato nell'ospedale dal 3 al 27.10.2020 Parte_3
a causa del Covid-19; ha comunque chiesto successivamente di essere rimesso in termini e promosso ulteriore procedimento di mediazione con incontro fissato per il 28.6.2021; 2) è stata depositata copia registrata del contratto di locazione, che è quindi valido ed efficace;
il conduttore è ancora moroso.
Si costituisce contestando l'ammissibilità e la fondatezza del Controparte_1
gravame; al riguardo rileva che non può essere tardivamente registrato un contratto inesistente.
La Corte così ragiona.
In ordine al motivo 1) è pacifico che il tentativo di mediazione è stato esperito, anche se su iniziativa della conduttrice, e che locatore è anche comparso personalmente Pt_1
all'incontro avanti al mediatore;
deve, quindi, ritenersi integrata compiutamente la condizione
2 di procedibilità, nonostante l'assenza del procuratore di , in quanto risulta comunque Pt_1
obiettivamente tentata la composizione stragiudiziale della lite.
Quanto al motivo 2), nel corso del giudizio di merito di primo grado, in data
22.2.2021, è stato prodotto il contratto di locazione tra le parti, ad uso abitativo, decorrente dal 15.06.2012 al canone mensile di € 335,00, il quale risulta sottoscritto e registrato sin dal
14.6.2012.
La conduttrice non ha formulato contestazioni specifiche su tale contratto, di cui ha sostenuto apoditticamente l'inesistenza, né ha dimostrato di aver corrisposto il canone dovuto da ottobre 2015; sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione giudiziale del contratto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in riforma della sentenza del tribunale di Viterbo n. 262/2021 dichiara la risoluzione giudiziale, per inadempimento di , del contratto di locazione inerente Controparte_1
all'immobile in Capranica, via dei Ruscelli 14;
- condanna al rimborso delle spese processuali, in favore di Controparte_1 Pt_1
, liquidate in primo grado in € 2.000,00 per compensi ed € 240,00 per esborsi, in questo
[...]
grado in € 2.400,00 per compensi ed € 360,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Roma, 19.11.2025
IL PRESIDENTE est.
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