Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Trento, sentenza 02/12/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Trento |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
N. 119/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO nella persona del Giudice monocratico Cons. RO CH ON TH ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso iscritto al numero 4921 del registro di segreteria e proposto dai sig.ri D.M., nato a [...] il OMISSIS ed ivi residente alla via OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), C.A., nato a [...] il OMISSIS ed ivi residente alla via OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS) e B.F., nato a [...] il OMISSIS ed ivi residente alla via OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Silvia Solimando e con elezione di domicilio telematico alla PEC del proprio patrocinatore;
contro
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marta Odorizzi (pec: avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. e dall’Avv. Vincenza Marina Marinelli, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Istituto in Trento, via delle Orfane n. 8;
- Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ufficio VII Pensioni e Previdenza (cod. fisc 97149560589), in persona del Ministro in carica pro tempore, con sede in Roma - Piazza del Viminale n. 1, indirizzo pec: dipps018.1700@pecps.interno.it e, per esso, il Commissariato del Governo della Provincia di Trento (cod. fisc800165502229), in persona del Prefetto in carica pro tempore, con sede in Trento al Corso III Novembre n. 11, indirizzo pec: protocollo.comgovtn@pec.interno.it , entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
visto l’atto introduttivo del giudizio;
visti gli altri atti e documenti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario dott. Davide Orlandi, l’avv. Martina Baron, su delega dell’avv. Silvia Solimando, per i ricorrenti e l’avv. Marta Odorizzi per l’INPS;
FATTO E DIRITTO
(A) Con ricorso depositato in data 17/02/2025 gli odierni ricorrenti, ex dipendenti del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, hanno chiesto il ricalcolo dei loro trattamenti pensionistici, sostenendo che le loro pensioni siano state calcolate sulla base di retribuzioni pensionabili non aggiornate, ancorate ai valori stipendiali del d.P.R. n. 39/2018 relativi al triennio 2016-2018, non tenendo conto dei miglioramenti economici disposti dal d.P.R. n. 57/2022 per il triennio 2019-2021.
Il d.P.R. n. 57/2022, pubblicato in G.U. il 31 maggio 2022, prevede, infatti, l’adeguamento retroattivo degli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, con effetti anche sui trattamenti di quiescenza già in essere. I ricorrenti hanno inviato diffide formali all’INPS e al Ministero dell’Interno per richiedere la riliquidazione delle pensioni, ma non hanno ricevuto risposte positive.
Con memorie depositate in data 24/06/2025 e 30/06/2026 si sono costituiti in giudizio il Ministero convenuto e l’INPS.
In particolare, l’istituto di previdenza, con la propria memoria e con successiva nota depositata in data 24/11/2025 ha dato atto di avere provveduto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici, come richiesto dai ricorrenti, precisando tuttavia, quanto al ricorrente B.F., di non avere potuto dare seguito prontamente alla richiesta di riliquidazione in quanto l’Amministrazione di appartenenza non aveva aggiornato i dati relativi al contratto DPR 57/2022.
Con nota depositata in data 24/11/2025 la Difesa del ricorrente ha convenuto per la cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell’INPS al pagamento delle spese e del compenso del processo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto della complessa attività processuale espletata e dell’adempimento solo recente, e comunque successivo al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, delle diverse obbligazioni dedotte in ricorso.
All’odierna udienza pubblica le parti presenti hanno richiamato le difese in atti e le conclusioni ivi rassegnate e il giudizio è stato trattenuto in decisione.
(B) Alla luce della intervenuta soddisfazione da parte dell’INPS delle pretese attoree deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale e in considerazione del fatto che l’adempimento dell’INPS si è verificato solo a seguito del ricorso, l’INPS, quale unico soggetto responsabile della mancata tempestiva liquidazione del beneficio richiesto, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che si liquidano come da dispositivo e con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
p.q.m.
la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol sede di Trento in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento il 2 dicembre 2025.
Il Giudice Cons. RO CH ON TH f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 2 dicembre 2025 Per Il Funzionario Preposto
(dott. Bruno Mazzon)
f.to digitalmente Il Funzionario di Cancelleria – dott. Davide Orlandi - f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed avente causa.
Il Giudice
RO CH ON TH
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 2 dicembre 2025 Per Il Funzionario Preposto
(dott. Bruno Mazzon)
f.to digitalmente Il Funzionario di Cancelleria – dott. Davide Orlandi - f.to digitalmente
In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.
Trento, il 2 dicembre 2025 Per Il Funzionario Preposto
(dott. Bruno Mazzon)
f.to digitalmente Il Funzionario di Cancelleria – dott. Davide Orlandi - f.to digitalmente