CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1420/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18144/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 44 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 09720249104236129000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- SOLLECITO n. 09720249104236129000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110095846762001 C.C. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120065930564001 C.C. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 536/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23/09/2024, il Sig. Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica di un sollecito di pagamento n. 097 2024 9104236129000, per un importo di € 876,97, relativo al recupero del tributo annuale dovuto alla
Camera di Commercio di Roma per gli anni d'imposta 2008 e 2009 dall'impresa Società_1
snc, di cui Ricorrente_1 era stato socio, cancellata in data 10/11/2009, a sua volta derivante dalle cartelle di pagamento n. 097 2011009584672 e n. 097 2012 0065930564 notificate il
25/07/2012 e il 24/10/2012, di cui il contribuente ha contestato solo la prima notifica.
Parte Ricorrente ha impugnato il suddetto sollecito di pagamento, con ricorso notificato a mezzo pec in data 22/11/2024, contenente istanza di sospensione, rilevando in primo luogo la legittimazione ad agire in virtù dell'evoluzione giurisprudenziale che ha portato all'allargamento delle ipotesi di ricorribilità verso tutti gli atti con i quali l'ente impositore porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria, oltre quelli elencati dall'art.19 del D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, a dire del contribuente, la prescrizione eventualmente maturata dei singoli tributi può essere fatta valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, in quanto quest'ultimo non è un atto tra quelli previsti dall'art.19 del D.Lgs. n. 546 /
92, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Nel merito, ha eccepito la prescrizione dei crediti tributari in oggetto, in violazione dell'art. 2946 c.c., insistendo sull'omessa notifica della cartella di pagamento n. 097 2011009584672 e dichiarando di aver già presentato istanza di annullamento e sospensione per la cartella n. 097 2012 0065930564, rigettata dall'Ente Impositore.
Il 21/01/2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilevando preliminarmente il proprio difetto di legittimazione in ordine alle eccezioni afferenti al merito della pretesa impositiva, di competenza dell'Ente Impositore.
In secondo luogo, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso, in quanto promosso avverso il successivo atto interruttivo della prescrizione per far valere vizi afferenti alle prodromiche cartelle di pagamento regolarmente notificate al contribuente ma non impugnate tempestivamente e quindi divenute definitive.
L'11/02/2025 si è costituita in giudizio la Camera di Commercio di Roma, ribadendo la legittimità della pretesa impositiva oggetto di contestazione, dovuta da tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle
Imprese, in virtù dell'art. 7, comma 3 del D.lgs. n. 472/1997, che consente la diretta iscrizione a ruolo per il recupero del diritto non versato e relativa sanzione senza la preventiva emissione di alcun atto prodromico, avviso bonario o avviso di accertamento.
All'udienza del 12 gennaio 2026 il Giudice Monocratico ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di delineare correttamente e delimitare le ragioni del contendere, occorre precisare che la presente impugnativa ha ad oggetto il sollecito di pagamento n. 09720249104236129000, a mezzo del quale il contribuente è stato invitato al pagamento del complessivo importo di € 876,97 scaturente da due prodromiche cartelle di pagamento, e segnatamente la cartella di pagamento 097 2011 0095846762/001, notificata il 25/07/2012 e la cartella di pagamento n. 097 2012 0065930564/001, notificata il 24/10/2012.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato in giudizio prova della regolare notifica della cartella di pagamento 097 2011 0095846762/001, notificata il 25/07/2012, con l'espletamento di tutte le formalità previste dalla norma, non contestate da Parte Ricorrente, successivamente sollecitata con l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90864872 01/000 notificata a mezzo pec il 20/09/2023.
Ha dato altresì prova della corretta notifica della cartella di pagamento n. 097 2012 0065930564/001 effettuata il 24/10/2012 ad un addetto alla casa, peraltro non contestata da Parte Ricorrente, successivamente sollecitata con l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90638523 14/000, notificata a mezzo pec il 06/07/2023.
Parte Ricorrente con il proprio ricorso ha contestato la prescrizione dei crediti in esse sottesi per decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. tra la data di notifica delle citate cartelle e il sollecito di pagamento oggi impugnato.
All'uopo questo Giudice Monocratico osserva che, sebbene siano decorsi più di 10 anni tra la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e le successive intimazioni di pagamento, ciò nondimeno non si
è maturata alcuna prescrizione dei diritti di credito in esse sottesi in virtù della sospensione dei termini di accertamento e riscossione introdotti dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 960/2025 ha statuito sul punto che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212”.
In sostanza, la Corte di Cassazione ha sostenuto una tesi interpretativa di favore per gli Enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Conseguentemente, questo Giudice Monocratico rigetta il ricorso in quanto infondato, essendo stata dimostrata la corretta e tempestiva notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e non essendo successivamente maturata alcuna prescrizione dei diritti di credito in esse sottesi, in virtù della sospensione dei termini di riscossione introdotti dalla normativa emergenziale da Covid-19 intervenuta tra la data di notifica delle succitate cartelle e il sollecito di pagamento oggetto della presente impugnativa, con condanna di Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad € 300,00, oltre accessori se dovuti. Così deciso in Roma, 12 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
IG RI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ABRIGNANI IGNAZIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18144/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 44 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 09720249104236129000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- SOLLECITO n. 09720249104236129000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110095846762001 C.C. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120065930564001 C.C. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 536/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23/09/2024, il Sig. Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica di un sollecito di pagamento n. 097 2024 9104236129000, per un importo di € 876,97, relativo al recupero del tributo annuale dovuto alla
Camera di Commercio di Roma per gli anni d'imposta 2008 e 2009 dall'impresa Società_1
snc, di cui Ricorrente_1 era stato socio, cancellata in data 10/11/2009, a sua volta derivante dalle cartelle di pagamento n. 097 2011009584672 e n. 097 2012 0065930564 notificate il
25/07/2012 e il 24/10/2012, di cui il contribuente ha contestato solo la prima notifica.
Parte Ricorrente ha impugnato il suddetto sollecito di pagamento, con ricorso notificato a mezzo pec in data 22/11/2024, contenente istanza di sospensione, rilevando in primo luogo la legittimazione ad agire in virtù dell'evoluzione giurisprudenziale che ha portato all'allargamento delle ipotesi di ricorribilità verso tutti gli atti con i quali l'ente impositore porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria, oltre quelli elencati dall'art.19 del D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, a dire del contribuente, la prescrizione eventualmente maturata dei singoli tributi può essere fatta valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, in quanto quest'ultimo non è un atto tra quelli previsti dall'art.19 del D.Lgs. n. 546 /
92, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Nel merito, ha eccepito la prescrizione dei crediti tributari in oggetto, in violazione dell'art. 2946 c.c., insistendo sull'omessa notifica della cartella di pagamento n. 097 2011009584672 e dichiarando di aver già presentato istanza di annullamento e sospensione per la cartella n. 097 2012 0065930564, rigettata dall'Ente Impositore.
Il 21/01/2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilevando preliminarmente il proprio difetto di legittimazione in ordine alle eccezioni afferenti al merito della pretesa impositiva, di competenza dell'Ente Impositore.
In secondo luogo, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso, in quanto promosso avverso il successivo atto interruttivo della prescrizione per far valere vizi afferenti alle prodromiche cartelle di pagamento regolarmente notificate al contribuente ma non impugnate tempestivamente e quindi divenute definitive.
L'11/02/2025 si è costituita in giudizio la Camera di Commercio di Roma, ribadendo la legittimità della pretesa impositiva oggetto di contestazione, dovuta da tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle
Imprese, in virtù dell'art. 7, comma 3 del D.lgs. n. 472/1997, che consente la diretta iscrizione a ruolo per il recupero del diritto non versato e relativa sanzione senza la preventiva emissione di alcun atto prodromico, avviso bonario o avviso di accertamento.
All'udienza del 12 gennaio 2026 il Giudice Monocratico ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di delineare correttamente e delimitare le ragioni del contendere, occorre precisare che la presente impugnativa ha ad oggetto il sollecito di pagamento n. 09720249104236129000, a mezzo del quale il contribuente è stato invitato al pagamento del complessivo importo di € 876,97 scaturente da due prodromiche cartelle di pagamento, e segnatamente la cartella di pagamento 097 2011 0095846762/001, notificata il 25/07/2012 e la cartella di pagamento n. 097 2012 0065930564/001, notificata il 24/10/2012.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato in giudizio prova della regolare notifica della cartella di pagamento 097 2011 0095846762/001, notificata il 25/07/2012, con l'espletamento di tutte le formalità previste dalla norma, non contestate da Parte Ricorrente, successivamente sollecitata con l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90864872 01/000 notificata a mezzo pec il 20/09/2023.
Ha dato altresì prova della corretta notifica della cartella di pagamento n. 097 2012 0065930564/001 effettuata il 24/10/2012 ad un addetto alla casa, peraltro non contestata da Parte Ricorrente, successivamente sollecitata con l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90638523 14/000, notificata a mezzo pec il 06/07/2023.
Parte Ricorrente con il proprio ricorso ha contestato la prescrizione dei crediti in esse sottesi per decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. tra la data di notifica delle citate cartelle e il sollecito di pagamento oggi impugnato.
All'uopo questo Giudice Monocratico osserva che, sebbene siano decorsi più di 10 anni tra la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e le successive intimazioni di pagamento, ciò nondimeno non si
è maturata alcuna prescrizione dei diritti di credito in esse sottesi in virtù della sospensione dei termini di accertamento e riscossione introdotti dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 960/2025 ha statuito sul punto che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212”.
In sostanza, la Corte di Cassazione ha sostenuto una tesi interpretativa di favore per gli Enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Conseguentemente, questo Giudice Monocratico rigetta il ricorso in quanto infondato, essendo stata dimostrata la corretta e tempestiva notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e non essendo successivamente maturata alcuna prescrizione dei diritti di credito in esse sottesi, in virtù della sospensione dei termini di riscossione introdotti dalla normativa emergenziale da Covid-19 intervenuta tra la data di notifica delle succitate cartelle e il sollecito di pagamento oggetto della presente impugnativa, con condanna di Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad € 300,00, oltre accessori se dovuti. Così deciso in Roma, 12 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
IG RI