Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1420
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Legittimazione ad agire avverso il sollecito

    Il giudice ha ritenuto che il ricorso avesse ad oggetto il sollecito di pagamento, ma ha esaminato la fondatezza nel merito.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    Il giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che i termini di riscossione fossero stati sospesi dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), con conseguente spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, come interpretato dalla Corte di Cassazione.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato prova della regolare notifica della cartella di pagamento n. 097 2011009584672/001, notificata il 25/07/2012, con l'espletamento di tutte le formalità previste dalla norma, non contestate da Parte Ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    Il giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che i termini di riscossione fossero stati sospesi dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), con conseguente spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, come interpretato dalla Corte di Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1420
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1420
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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