Art. 29.
I provvedimenti adottati in base all'articolo precedente sono comunicati entro 30 giorni dal commissario del Governo al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.
I provvedimenti adottati in base all'articolo precedente sono comunicati entro 30 giorni dal commissario del Governo al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.