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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile Verbale di udienza
Oggi 13.1.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, il procuratore di parte attrice avv. GIORGIA
SQUADRITO precisa le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.
R.G. 14049/2023
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 14049/2023 promossa da
Parte_1
(C.F. ), in persona del Curatore, con sede in Mascalucia (CT), via Monte Cicirello n. 14, P.IVA_1 rappresentata e difesa, autorizzata a promuovere il presente procedimento con provvedimento del
Giudice Delegato del 09.10.2023, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Enrico Adolfo Pantano n. 93, presso lo studio dell'avv. Giorgia Squadrito, C.F. ; C.F._1
Attore contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, con sede in Bologna (BO), via Paolo Canali 16, P.I. P.IVA_2
Convenuto
avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare. All'odierna udienza di giorno 13.1.2025 la parte costituita discute la causa come da verbale in atti e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La con atto di citazione regolarmente notificato Parte_2 in data 18/12/2023, chiedeva di revocare e, conseguentemente, di dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
67, co. 2 L.F., il pagamento di Euro 10.000,00 effettuato, a mezzo assegno bancario n. 3800453037-04, in data 24 gennaio 2022 dalla società, dichiarata fallita con sentenza resa dal Tribunale di Catania in data 19.05.2022, nei confronti della società Controparte_1
La sceglieva di rimanere contumace. RO
pagina 1 di 4 La parte costituita ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 13.1.2025 che qui si intendono richiamate.
************* Va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte convenuta, attesa la ritualità della notificazione della citazione.
La contumacia, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, poiché al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio.
Ne consegue che non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (così ex plurimis Cass.
Civ. Sez. lav. 11 aprile 1985 n. 2410).
Tanto premesso, la domanda è fondata nel merito e, pertanto, merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte. Com'è noto, la sentenza dichiarativa del fallimento produce effetti di natura sostanziale, non solo nei confronti del fallito e dei creditori, ma anche sugli atti pregiudizievoli ai creditori.
In tema di revocatoria fallimentare, la quale assume una funzione servente rispetto alla procedura esecutiva fallimentare in un'ottica di tutela della cd. par condicio creditorum, l'art. 67 co. 2 l.f. assoggetta a revocabilità i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, purché siano stati eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, nel c.d. "periodo sospetto”, e il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore (cd. scientia decoctionis). Ciò a differenza degli atti di cui all'art. 67 co. 1 l.f., rispetto ai quali la legge presume iuris tantum la consapevolezza nel terzo dello stato di insolvenza del debitore, proprio per il carattere 'anomalo' degli atti pregiudizievoli ai creditori elencati nella citata disposizione. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che questo Tribunale condivide, "in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità" (cfr., di recente, Cass., 19 febbraio 2015, n. 3336).
Dunque, la scientia decoctionis in capo al creditore può essere provata anche mediante presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, sia pure dovendosi attribuire peculiare rilevanza alla condizione professionale dell'accipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (Cfr. Cass. n. 8827/2011). Pertanto, la prova della conoscenza si ha anche quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito, che poteva o meno percepire i segni esteriori della decozione (Cass. n. 27070/2022). Se non esistono singoli elementi presuntivi di per sé idonei in via esclusiva a dimostrare tale conoscenza, l'oggetto della prova a carico del curatore non è costituito né dalla effettiva conoscenza, non essendo esigibile la prova diretta di uno stato psicologico, né per converso da semplici elementi indiziari dai quali si deduca la mera conoscibilità da parte del creditore "medio", essendo necessaria la dimostrazione della "possibilità della conoscenza" fondata sulla valutazione delle concrete condizioni in cui si sia trovato il creditore ricevente (Cass. n. 6686/2012). La sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare (fuori dai casi di cui all'art. 64 e 65 L.F.), ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti atti che avevano conseguito piena efficacia sia determinando, di conseguenza, a favore del fallimento la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale pagina 2 di 4 garanzia patrimoniale (ai sensi dell'art. 2740 c.c.) e alla soddisfazione dei creditori di una delle parti (Cass. 12850/2018 e Cass. S.U. 30416 del 2018). Par Orbene, nella concreta fattispecie, il fallimento della società è stato Parte_1 dichiarato, in data 19.05.2022, con sentenza del Tribunale di Catania, pubblicata in pari data.
Dagli atti offerti in comunicazione dalla Curatela del fallimento, risulta documentalmente provato che la società ha ricevuto dalla società, poi fallita, un pagamento di Controparte_1 euro 10.000,00, a mezzo assegno bancario n. 3800453037- 04, la cui data d'ordine risulta essere il 24 gennaio 2022.
Il pagamento del 24.1.2022, oggetto di revocatoria fallimentare, è stato effettuato dalla società fallita a favore della nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione del Controparte_1 fallimento (avvenuta in data 19.05.2022), posto che la decorrenza del cd. periodo sospetto si individua nel sesto mese antecedente e nel giorno di questo corrispondente a quello della declaratoria di fallimento, cioè il 19.11.2021.
Quanto alla prova della scientia decoctionis, nel caso di specie, risulta provato dal curatore fallimentare che la convenuta conoscesse lo stato di insolvenza del debitore, tramite l'allegazione di elementi di fatto, inerenti le concrete condizioni in cui il creditore ricevente si è trovato ad operare, idonei a fornire tale dimostrazione. In particolare, è pacifico che, anteriormente al fallimento, la ha Parte_1 proposto una rinuncia del 60% del credito ai creditori chirografari con pagamento in un'unica data posticipata e infruttifera di interessi;
è altresì provato che, in data 22.7.2021, la soc. coop.
[...]
ha accettato di ricevere un importo di Euro 10.000,00, per effetto di tale accordo, avente CP_1 quale funzione l'eliminazione dello stato di insolvenza del debitore, come dichiarato dalla stessa convenuta contumace (doc. 8 parte attrice).
Dunque, la circostanza che la ha richiesto condizioni di pagamento Parte_1 ad essa più favorevoli e la dichiarazione della convenuta di avere accettato la riduzione del proprio credito per eliminare lo stato di insolvenza del debitore appaiono idonee, alla luce del parametro della normale ed ordinaria diligenza, a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla parte convenuta contumace. In ogni caso, l'accordo stragiudiziale che parte convenuta, nel riscontrare le diffide di parte attrice, ha dedotto di avere stipulato con la società fallita non è idoneo a costituire un atto giuridico esente dalla revocatoria fallimentare (specificamente, in virtù dell'art. 67 comma 3, lett. d) ed e) della L.f.). Ciò in quanto l'onere di provare l'esonero del pagamento dall'azione revocatoria, ai sensi del generale principio di ripartizione degli oneri probatori sancito dall'art. 2697 c.c., sarebbe spettato a colui che aveva interesse a contrastare l'accoglimento dell'azione revocatoria, pertanto, al convenuto creditore che, nel caso di specie, è rimasto contumace. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività effettivamente svolta (mancanza di istruttoria/trattazione).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 14049/2023, così decide:
- dichiara la contumacia della;
RO
- visto l'art. 67, co. 1, n. 2 L.F., accoglie la domanda di revocatoria fallimentare e, di conseguenza, dichiara inefficace il pagamento effettuato in favore di RO
;
[...]
- visto l'art. 67, co. 1, n. 2 L.F., condanna parte convenuta al pagamento in favore della della somma di euro 10.000,00 oltre Parte_2 interessi al tasso legale dal momento della domanda al momento del pagamento;
pagina 3 di 4 - visto l'art. 91 c.p.c., condanna a pagare, in RO favore della euro 1.700,00 per spese di lite, Parte_2 oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Cosi deciso in Catania in data 13.1.2025.
Il Giudice dott. Mariano Sciacca
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