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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/10/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1345 Reg. Gen. anno 2022 e promossa da
( ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Stefano Genick )
ATTRICE
contro
( ) CP_1 C.F._2
(Avv.Vittorio Caleo) )
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
L'attrice conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
,deducendo che in data 24.12.2019, mentre si trovava in prossimità della propria abitazione, sarebbe stato aggredito e morso alla mano sinistra dal cane di proprietà del convenuto, un pitbull riportando lesioni e poi successivamente in data 22.05.2020 allorquando si trovava nei pressi della scuole materne di Bonascola veniva aggredita e minacciata dal convenuto .
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 7.487,00
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda, negando che il proprio cane avesse aggredito l'attrice e sostenendo che l'animale fosse regolarmente custodito ed escludendo che parte convenuta avesse aggredito l'attrice peraltro sostenendo l'assenza all'episodio e
1 comunque negando che il avesse perpetrato minacce all'indirizzo CP_2
dell'attrice asserendo che fosse stata proprio parte istante a provocare la lite inveendo contro il convenuto.
Venivano escussi i testimoni indicati dalle parti veniva licenziata CTU
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 2052 c.c. prevede la responsabilità del proprietario di un animale per i danni da questo cagionati, salvo che provi il caso fortuito.
Tuttavia, affinché possa configurarsi tale responsabilità, deve essere provato in modo certo il nesso causale tra il comportamento dell'animale e il danno subito.
Nel caso di specie, non è stata raggiunta la prova sufficiente che le lesioni lamentate dall'attore siano state effettivamente provocate dal cane del convenuto.
Infatti nessun testimone ha fornito riscontri diretti dell'aggressione, limitandosi a riportare circostanze apprese in via indiretta.
Alcuni tesi hanno confermato che il cane del convenuto altri lo hanno esclusi.
Inoltre, la documentazione medica, pur attestando la presenza di una ferita compatibile con un morso, non consente di attribuirla con certezza all'animale del convenuto.
Anche in merito alla domanda di risarcimento danni connessa alla condotta asseritamente assunta dal convenuto a danno dell'attrice in data 22.05.2020 la domanda risarcitoria è infondata deve essere rigettata.
L'attore ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'avvenuta aggressione, il nesso causale e il danno conseguente.
2 Nel caso di specie, le prove raccolte non consentono di ritenere dimostrata, con sufficiente certezza, la verificazione dell'aggressione nei termini dedotti in citazione.
Le dichiarazioni dei testi escussi si sono rivelate contraddittorie e prive di riscontri oggettivi .
Anche il CTU nel proprio elaborato ha precisato che :”” l'unica documentazione sanitaria presente nel fascicolo di causa è rappresentata dal verbale di Pronto Soccorso del 25.1.2019 e da un certificato medico datato
18.1.2020””
Evidenziando come anche la Dott.ssa ( CTP parte convenuta ) Per_1
riferiva che la ferita da morso di cane risulta non suturata ma solo medicata evidenziando come la stabilizzazione, inoltre, avvenne senza postumi come da certificazione del curante presente in atti.
Ne consegue che la domanda risarcitoria proposta da deve Parte_1
essere rigettata per difetto di prova in ordine alla sussistenza del fatto illecito.
Peraltro, anche astrattamente volendo ritenere attendibili le affermazioni della e di e le dichiarazioni dei testi , in Pt_1 CP_1 Testimone_1
caso di lesioni volontarie reciproche, la legittima difesa non sarebbe neppure ipotizzabile (Cassazione penale, sez. V, 04/10/2019, n. 47589).
In ogni caso l'identità concettuale tra l'art. 52 c.p. e l'art. 2044 c.c. deve confrontarsi, oltre che con il "favor rei" che ha valenza generale in materia penale, con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, con la conseguenza che nel giudizio civile il dubbio in ordine alla sussistenza della scriminante si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova (in applicazione di tale principio, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4492 del 25/02/2009 ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad uno scontro fisico in conseguenza del quale entrambe le parti avevano riportato lesioni personali, aveva ritenuto che,
3 nell'incertezza della dinamica dei fatti, dovesse presumersi una legittima difesa reciproca).
Anche il CTU con riguardo all'allegata componente psichica, ha rilevato l'assenza di documentazione medica comprovante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice .
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa a, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge la domanda attorea;
- Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2540,00 , oltre accessori di legge.
-Pone le spese di CTU a carico di parte attrice
Così deciso in , Massa il 26.10.2025 .
Il Giudice
Gop. Vanessa TA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1345 Reg. Gen. anno 2022 e promossa da
( ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Stefano Genick )
ATTRICE
contro
( ) CP_1 C.F._2
(Avv.Vittorio Caleo) )
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
L'attrice conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
,deducendo che in data 24.12.2019, mentre si trovava in prossimità della propria abitazione, sarebbe stato aggredito e morso alla mano sinistra dal cane di proprietà del convenuto, un pitbull riportando lesioni e poi successivamente in data 22.05.2020 allorquando si trovava nei pressi della scuole materne di Bonascola veniva aggredita e minacciata dal convenuto .
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 7.487,00
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda, negando che il proprio cane avesse aggredito l'attrice e sostenendo che l'animale fosse regolarmente custodito ed escludendo che parte convenuta avesse aggredito l'attrice peraltro sostenendo l'assenza all'episodio e
1 comunque negando che il avesse perpetrato minacce all'indirizzo CP_2
dell'attrice asserendo che fosse stata proprio parte istante a provocare la lite inveendo contro il convenuto.
Venivano escussi i testimoni indicati dalle parti veniva licenziata CTU
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 2052 c.c. prevede la responsabilità del proprietario di un animale per i danni da questo cagionati, salvo che provi il caso fortuito.
Tuttavia, affinché possa configurarsi tale responsabilità, deve essere provato in modo certo il nesso causale tra il comportamento dell'animale e il danno subito.
Nel caso di specie, non è stata raggiunta la prova sufficiente che le lesioni lamentate dall'attore siano state effettivamente provocate dal cane del convenuto.
Infatti nessun testimone ha fornito riscontri diretti dell'aggressione, limitandosi a riportare circostanze apprese in via indiretta.
Alcuni tesi hanno confermato che il cane del convenuto altri lo hanno esclusi.
Inoltre, la documentazione medica, pur attestando la presenza di una ferita compatibile con un morso, non consente di attribuirla con certezza all'animale del convenuto.
Anche in merito alla domanda di risarcimento danni connessa alla condotta asseritamente assunta dal convenuto a danno dell'attrice in data 22.05.2020 la domanda risarcitoria è infondata deve essere rigettata.
L'attore ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'avvenuta aggressione, il nesso causale e il danno conseguente.
2 Nel caso di specie, le prove raccolte non consentono di ritenere dimostrata, con sufficiente certezza, la verificazione dell'aggressione nei termini dedotti in citazione.
Le dichiarazioni dei testi escussi si sono rivelate contraddittorie e prive di riscontri oggettivi .
Anche il CTU nel proprio elaborato ha precisato che :”” l'unica documentazione sanitaria presente nel fascicolo di causa è rappresentata dal verbale di Pronto Soccorso del 25.1.2019 e da un certificato medico datato
18.1.2020””
Evidenziando come anche la Dott.ssa ( CTP parte convenuta ) Per_1
riferiva che la ferita da morso di cane risulta non suturata ma solo medicata evidenziando come la stabilizzazione, inoltre, avvenne senza postumi come da certificazione del curante presente in atti.
Ne consegue che la domanda risarcitoria proposta da deve Parte_1
essere rigettata per difetto di prova in ordine alla sussistenza del fatto illecito.
Peraltro, anche astrattamente volendo ritenere attendibili le affermazioni della e di e le dichiarazioni dei testi , in Pt_1 CP_1 Testimone_1
caso di lesioni volontarie reciproche, la legittima difesa non sarebbe neppure ipotizzabile (Cassazione penale, sez. V, 04/10/2019, n. 47589).
In ogni caso l'identità concettuale tra l'art. 52 c.p. e l'art. 2044 c.c. deve confrontarsi, oltre che con il "favor rei" che ha valenza generale in materia penale, con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, con la conseguenza che nel giudizio civile il dubbio in ordine alla sussistenza della scriminante si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova (in applicazione di tale principio, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4492 del 25/02/2009 ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad uno scontro fisico in conseguenza del quale entrambe le parti avevano riportato lesioni personali, aveva ritenuto che,
3 nell'incertezza della dinamica dei fatti, dovesse presumersi una legittima difesa reciproca).
Anche il CTU con riguardo all'allegata componente psichica, ha rilevato l'assenza di documentazione medica comprovante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice .
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa a, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Respinge la domanda attorea;
- Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2540,00 , oltre accessori di legge.
-Pone le spese di CTU a carico di parte attrice
Così deciso in , Massa il 26.10.2025 .
Il Giudice
Gop. Vanessa TA
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