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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/10/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2011/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, a seguito di discussione orale
ex art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2011/2024 promossa da:
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
SC DO e NI DE AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
PARTE RICORRENTE
contro
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 12 Oggetto: contratto di compravendita
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“In via principale, nel merito: i) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato
tra la e la ex art. 1454 cc e, per l'effetto, ii) Controparte_1 Controparte_2
condannare la alla restituzione di euro 29.144,50, importo Controparte_2
versato da parte della al momento della stipulazione del contratto, oltre Controparte_1
rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
iii) condannare la Controparte_2
al risarcimento del danno patito dalla determinato come sopra in euro Controparte_1
1.363,99, a titolo di mancata disponibilità delle somme, o nella diversa maggior somma determinata
in via equitativa da codesto Giudice;
iv) condannare la al Controparte_2
risarcimento del danno patito dalla a titolo di mancata disponibilità Controparte_1
dell'immobile, in via equitativa da codesto Giudice;
In via alternativa, nel merito, i) accertare e
dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e, per l'effetto, ii) condannare la
alla restituzione del prezzo pagato dalla Controparte_2 Controparte_1
pari a euro 29.144,50 al momento della stipulazione del contratto, oltre rivalutazione ed interessi
dal dovuto al saldo, nonché iii) condannare la al risarcimento del Controparte_2
danno patito dalla determinato come sopra in euro 1.363,99 a titolo di Controparte_1
mancata disponibilità delle somme, o nella diversa maggior somma determinata in via equitativa da
codesto Giudice;
iv) condannare la al risarcimento del danno Controparte_2
patito dalla a titolo di mancata disponibilità dell'immobile, determinato in via Controparte_1
equitativa da codesto Giudice;
Nella ipotesi in cui controparte dovesse articolare propri mezzi
pagina 2 di 12 istruttori, si chiede di essere ammessi alla prova contraria. Con vittoria di spese, oltre spese
generali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., Controparte_1
ha dedotto quanto segue:
• essa si è rivolta alla ditta individuale al fine di Controparte_2
ottenere la fornitura e la posa di serramenti in pvc per il capannone di sua proprietà, sito in Suno (NO), via Piana n. 6;
• in data 20.12.2022, la resistente ha redatto un'offerta per il prezzo complessivo di €
52.990,00, prevedendo il pagamento del 50% della somma all'ordine, del 30%
all'arrivo della merce presso la propria sede e del residuo 20% a fine lavori;
• a conferma dell'ordine, in data 17.01.2023, la resistente ha emesso la fattura di acconto n. 1/001 per € 29.144,50, saldata dalla ricorrente con bonifico del 19.01.2023;
• nei mesi successivi, allo scopo di programmare i lavori di ristrutturazione e la messa a reddito del capannone, parte ricorrente ha chiesto informazioni alla ditta resistente in merito alla data della consegna e posa dei serramenti e, dopo una iniziale rassicurazione sulla successiva esecuzione dei lavori, quest'ultima si è resa irreperibile;
• conseguentemente, si è rivolta ai propri legali che, con pec del Controparte_1
18.07.2023, hanno diffidato la ad ottemperare a quanto stabilito CP_2
contrattualmente entro il termine di 15 giorni;
pagina 3 di 12 • in riscontro, con pec del 19.07.2023, la resistente ha addotto generici problemi con i fornitori e, senza contestare il contenuto della missiva ricevuta, ha promesso la restituzione del denaro in tempi brevi;
• successivamente, non avendo ricevuto più informazioni da la CP_2
ricorrente in data 18.10.2023 ha inoltrato una proposta di stipula di negoziazione assistita;
in risposta, via pec del 22.11.2023, la resistente ha sostenuto di aver dato mandato ad una agenzia immobiliare per vendere l'immobile di proprietà al fine di saldare i debiti e, successivamente, non ha più fornito alcun riscontro.
In punto di diritto, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della risoluzione del contratto
ipso iure ai sensi dell'art. 1454 c.c., in quanto la resistente non ha provveduto a dare avvio all'esecuzione della propria prestazione, lasciando scadere il termine assegnato con la diffida del 18.07.2023, sussistendo il requisito della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c..
Conseguentemente, la ricorrente ha domandato la condanna della controparte alla restituzione ai sensi dell'art. 1458 c.c. della somma di € 29.144,00, versata al momento dell'ordine, oltre interessi maturati e maturandi;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento della controparte.
Inoltre, la ricorrente ha chiesto la condanna di parte resistente al pagamento della somma di € 1.363,99 a titolo di maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., pari al rendimento che avrebbe conseguito laddove avesse investito in un conto deposito l'ammontare versato alla resistente a titolo di corrispettivo per il contratto per cui è causa.
pagina 4 di 12 In aggiunta a ciò, ha dedotto l'impossibilità oggettiva di godere del Controparte_1
capannone di sua proprietà a causa dell'inadempimento contrattuale di Controparte_2
A tal riguardo, ha richiamato un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il danno per mancata disponibilità di un immobile, da parte di un imprenditore commerciale, è in re
ipsa, considerata l'impossibilità per quest'ultimo di conseguire l'utilità ricavabile dal bene in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. Sulla scorta di tali presupposti, la ricorrente ha chiesto condannarsi la controparte al pagamento di € 4.338,00 per ciascuna mensilità.
La parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Il ricorso è stato istruito in via documentale.
***
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
1. La risoluzione del contratto
Con il ricorso introduttivo, ha chiesto Controparte_1
accertarsi e dichiararsi la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1454 c.c. e, per l'effetto, ha chiesto riconoscersi il proprio diritto a vedersi restituire il corrispettivo versato al momento dell'ordine, oltre al maggior danno patito ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c. ed oltre al risarcimento degli ulteriori danni patiti per effetto dell'altrui inadempimento.
In via preliminare, occorre dare atto che la ricorrente ha soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante di dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda spiegata. A tal proposito, sono state depositate l'offerta presentata dalla pagina 5 di 12 società resistente il 20.12.2022, la fattura n. 1/001 del 17.01.2023 emessa conformemente all'offerta per il pagamento del 50% del corrispettivo della fornitura ed il bonifico disposto dal ricorrente nella stessa giornata per pagare l'acconto.
Pertanto, risulta provata l'intesa raggiunta dalle parti e, allo stesso tempo, risulta provato che parte ricorrente abbia adempiuto alla prestazione su di sé gravante, consistente nel versamento dell'acconto del corrispettivo al momento dell'emissione della relativa fattura.
In applicazione del noto criterio di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale,
secondo cui il creditore deve provare il titolo ed il debitore deve dimostrare di aver esattamente adempiuto (cfr. Cass. S.U. 13533/2001), sarebbe spettato alla parte resistente provare di aver dato esatto adempimento all'obbligazione assunta.
La resistente non si è costituita in giudizio e nulla ha dimostrato in proposito, così non avendo assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Al contrario, è documentata la diffida ex art. 1454 c.c., trasmessa via pec dalla ricorrente in data 18.07.2023, con cui è stato fissato un termine di 15 giorni per l'adempimento, inutilmente decorso, in assenza di elementi probatori che dimostrino che in costanza del medesimo la controparte abbia eseguito la propria prestazione.
Del pari, deve ritenersi che l'inadempimento della ditta sia di non scarsa Controparte_2
importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. Infatti, posto che attraverso il rapporto contrattuale instaurato la società ricorrente intendeva installare i serramenti all'interno del capannone ad uso commerciale, è evidente che con la propria condotta inadempiente la ditta resistente abbia leso il principale interesse concretamente perseguito dalla controparte contrattuale, e non già un interesse secondario o accessorio.
pagina 6 di 12 Ne consegue che il contratto per cui è causa deve ritenersi risolto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1454 e 1455 c.c. e, ai sensi dell'art. 1458 c.c., la ricorrente ha diritto alla restituzione dell'acconto versato di € 29.144,50, oltre interessi legali dalla data intervenuta risoluzione al saldo. Non è dovuta rivalutazione, dal momento che l'obbligo restitutorio ha natura di debito di valuta e non di valore.
2. Il risarcimento dei danni
La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni causalmente riconducibili all'altrui inadempimento e, segnatamente, ha chiesto risarcirsi il maggior danno da svalutazione economica ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., quantificato in € 1.363,99, ed il danno derivato dall'impossibilità di godere del capannone per effetto della mancata installazione dei serramenti di cui al contratto.
In merito alla prima delle voci di danno, evidenziata la propria qualità di imprenditore commerciale, la ricorrente ha dedotto che può presumersi che, ove non versato il corrispettivo alla controparte, avrebbe investito tale somma, conseguendo un rendimento. E, nel quantificare quest'ultimo, ha preso in considerazione il conto deposito, quale tipologia di investimento più comune.
A sostegno della pretesa, la ricorrente ha richiamato un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “nel caso in cui il creditore, del quale non sia
controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito dal ritardo del debitore
nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria un pregiudizio conseguente al diminuito potere di
acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del maggior danno ragguagliato alla svalutazione
monetaria che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità
del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'id quod plerumque pagina 7 di 12 accidit, che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in
impieghi antinflattivi” (cfr. Cass. Civ. 06/5860).
Sul punto si osserva come quanto disposto dall'art. 1224 c.c. sia applicabile al caso di specie,
posto che soggiace a tale previsione anche l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, in favore della parte non inadempiente, che ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno, rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali (Cass. 5639/2014).
Sul punto, va evidenziato che l'interpretazione dell'art. 1224 comma 2 c.c. è mutata con la sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte n. 19499 del 16.07.2008, con cui è stato enunciato il seguente principio di diritto: “nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari
dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già
coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale
riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo
ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo
individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del
rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli
interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1; […] il creditore che
domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova
del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e
completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso
al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;
- in
entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni
dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso
al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che
pagina 8 di 12 l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso
le banche;
e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa".
E, successivamente, nel confermare tale indirizzo i giudici di legittimità hanno precisato che
“il maggior danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie non può essere riconosciuto
sulla base della semplice qualità di imprenditore commerciale del creditore e sulla mera presunzione
dell'impiego antinflazionistico delle somme di denaro dovute, poiché il maggior danno ai sensi dell'art.
1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva soltanto nei casi in cui,
durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a
dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità
soggettiva o dall'attività svolta dal creditore, fermo restando che, qualora quest'ultimo domandi per il
titolo indicato una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio, sarà suo onere provare,
anche in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio e, in particolare, ove il creditore
abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare di avere fatto ricorso al credito bancario,
sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero quale fosse la produttività della propria impresa per le
somme in essa investite, attraverso la produzione dei relativi bilanci, restando a carico del debitore la
prova contraria” (Cass. Sent. n. 3029 del 16 febbraio 2015).
Pertanto, considerata la differenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di stato con scadenza infrannuale e il saggio degli interessi legali tra il 3.8.2023 (data dell'intervenuta risoluzione) ed il 30.09.2025, il maggior danno da svalutazione economica sofferto dal ricorrente relativamente al capitale di € 29.144,50 ammonta ad € 112,70, oltre interessi legali.
Non può essere accolta la quantificazione prospettata dalla ricorrente, in quanto non è stata fornita idonea prova che, laddove non versato alla resistente, il corrispettivo sarebbe stato depositato in un conto bancario. Al contrario, la qualifica imprenditoriale della ricorrente e la circostanza che la somma fosse destinata all'acquisto ed installazione di serramenti nel pagina 9 di 12 capannone ad uso commerciale inducono a ritenere che quella somma sarebbe stata impiegata nel ciclo produttivo/finanziario della società.
Per quanto concerne la seconda voce di danno, consistente nell'impossibilità di servirsi del capannone, non può essere accolta la tesi sostenuta dalla difesa, che qualifica la mancata disponibilità dell'immobile da parte di un imprenditore commerciale come un danno in re
ipsa.
A sostegno della sua posizione, la ricorrente ha citato un risalente orientamento, secondo cui
“il danno per la mancata disponibilità di un immobile, da parte di un imprenditore commerciale, è “in re ipsa”, considerata l'impossibilità per costui di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in
relazione alla natura normalmente fruttifera di esso” (Cass. Civ. n. 26637 del 28.11.2013).
Si tratta, tuttavia, di un indirizzo difforme da quello attualmente consolidatosi in giurisprudenza secondo cui, nel caso di mancata disponibilità materiale di un immobile, il danno eventualmente subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, in quanto tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la mera lesione del diritto e a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa.
Così opinando, si entrerebbe in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno - conseguenza,
che deve essere allegato e provato (Cass. n. 26972/2008), sia con l'ulteriore intervento nomofilattico (sentenza n. 16601/2017), che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 della Costituzione (Cass. n. 31233/2018).
Ne consegue che il danneggiato che agisce per il risarcimento è gravato dell'onere di provare un'effettiva lesione del proprio patrimonio, anche introducendo in giudizio degli elementi indiziari, diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene stesso, che il Giudice
pagina 10 di 12 può porre alla base di valutazioni di tipo presuntivo in ordine all'esistenza del danno-
conseguenza e del suo collegamento causale con l'evento lesivo.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha introdotto in giudizio alcun elemento, sia pure meramente indiziario, a sostegno dell'allegata indisponibilità del complesso immobiliare, per cui il Tribunale non può ritenere sussistente il relativo danno.
Inoltre, si evidenzia che la mancata fornitura dei serramenti non può – in ogni caso – essere ritenuta di per sé sufficiente a dimostrare l'inutilizzabilità dell'immobile, non potendosi escludere, sulla scorta della documentazione in atti, che lo stesso ne fosse già provvisto e dovesse darsi corso ad una mera sostituzione.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. il contratto per cui è causa e, per l'effetto,
condanna la resistente alla restituzione di € 29.144,50 in favore della ricorrente, oltre interessi legali dall'intervenuta risoluzione (3/8/2023) al saldo;
2) condanna la parte resistente al pagamento di € 112,70 in favore della controparte a titolo di maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., oltre interessi legali dall'intervenuta risoluzione (3/8/2023) al saldo;
3) rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
pagina 11 di 12 4) condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in €
4.358,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge e oltre ad esborsi documentati.
Novara, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, a seguito di discussione orale
ex art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2011/2024 promossa da:
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
SC DO e NI DE AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
PARTE RICORRENTE
contro
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 12 Oggetto: contratto di compravendita
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“In via principale, nel merito: i) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato
tra la e la ex art. 1454 cc e, per l'effetto, ii) Controparte_1 Controparte_2
condannare la alla restituzione di euro 29.144,50, importo Controparte_2
versato da parte della al momento della stipulazione del contratto, oltre Controparte_1
rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
iii) condannare la Controparte_2
al risarcimento del danno patito dalla determinato come sopra in euro Controparte_1
1.363,99, a titolo di mancata disponibilità delle somme, o nella diversa maggior somma determinata
in via equitativa da codesto Giudice;
iv) condannare la al Controparte_2
risarcimento del danno patito dalla a titolo di mancata disponibilità Controparte_1
dell'immobile, in via equitativa da codesto Giudice;
In via alternativa, nel merito, i) accertare e
dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e, per l'effetto, ii) condannare la
alla restituzione del prezzo pagato dalla Controparte_2 Controparte_1
pari a euro 29.144,50 al momento della stipulazione del contratto, oltre rivalutazione ed interessi
dal dovuto al saldo, nonché iii) condannare la al risarcimento del Controparte_2
danno patito dalla determinato come sopra in euro 1.363,99 a titolo di Controparte_1
mancata disponibilità delle somme, o nella diversa maggior somma determinata in via equitativa da
codesto Giudice;
iv) condannare la al risarcimento del danno Controparte_2
patito dalla a titolo di mancata disponibilità dell'immobile, determinato in via Controparte_1
equitativa da codesto Giudice;
Nella ipotesi in cui controparte dovesse articolare propri mezzi
pagina 2 di 12 istruttori, si chiede di essere ammessi alla prova contraria. Con vittoria di spese, oltre spese
generali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., Controparte_1
ha dedotto quanto segue:
• essa si è rivolta alla ditta individuale al fine di Controparte_2
ottenere la fornitura e la posa di serramenti in pvc per il capannone di sua proprietà, sito in Suno (NO), via Piana n. 6;
• in data 20.12.2022, la resistente ha redatto un'offerta per il prezzo complessivo di €
52.990,00, prevedendo il pagamento del 50% della somma all'ordine, del 30%
all'arrivo della merce presso la propria sede e del residuo 20% a fine lavori;
• a conferma dell'ordine, in data 17.01.2023, la resistente ha emesso la fattura di acconto n. 1/001 per € 29.144,50, saldata dalla ricorrente con bonifico del 19.01.2023;
• nei mesi successivi, allo scopo di programmare i lavori di ristrutturazione e la messa a reddito del capannone, parte ricorrente ha chiesto informazioni alla ditta resistente in merito alla data della consegna e posa dei serramenti e, dopo una iniziale rassicurazione sulla successiva esecuzione dei lavori, quest'ultima si è resa irreperibile;
• conseguentemente, si è rivolta ai propri legali che, con pec del Controparte_1
18.07.2023, hanno diffidato la ad ottemperare a quanto stabilito CP_2
contrattualmente entro il termine di 15 giorni;
pagina 3 di 12 • in riscontro, con pec del 19.07.2023, la resistente ha addotto generici problemi con i fornitori e, senza contestare il contenuto della missiva ricevuta, ha promesso la restituzione del denaro in tempi brevi;
• successivamente, non avendo ricevuto più informazioni da la CP_2
ricorrente in data 18.10.2023 ha inoltrato una proposta di stipula di negoziazione assistita;
in risposta, via pec del 22.11.2023, la resistente ha sostenuto di aver dato mandato ad una agenzia immobiliare per vendere l'immobile di proprietà al fine di saldare i debiti e, successivamente, non ha più fornito alcun riscontro.
In punto di diritto, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della risoluzione del contratto
ipso iure ai sensi dell'art. 1454 c.c., in quanto la resistente non ha provveduto a dare avvio all'esecuzione della propria prestazione, lasciando scadere il termine assegnato con la diffida del 18.07.2023, sussistendo il requisito della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c..
Conseguentemente, la ricorrente ha domandato la condanna della controparte alla restituzione ai sensi dell'art. 1458 c.c. della somma di € 29.144,00, versata al momento dell'ordine, oltre interessi maturati e maturandi;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento della controparte.
Inoltre, la ricorrente ha chiesto la condanna di parte resistente al pagamento della somma di € 1.363,99 a titolo di maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., pari al rendimento che avrebbe conseguito laddove avesse investito in un conto deposito l'ammontare versato alla resistente a titolo di corrispettivo per il contratto per cui è causa.
pagina 4 di 12 In aggiunta a ciò, ha dedotto l'impossibilità oggettiva di godere del Controparte_1
capannone di sua proprietà a causa dell'inadempimento contrattuale di Controparte_2
A tal riguardo, ha richiamato un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il danno per mancata disponibilità di un immobile, da parte di un imprenditore commerciale, è in re
ipsa, considerata l'impossibilità per quest'ultimo di conseguire l'utilità ricavabile dal bene in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. Sulla scorta di tali presupposti, la ricorrente ha chiesto condannarsi la controparte al pagamento di € 4.338,00 per ciascuna mensilità.
La parte resistente non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
Il ricorso è stato istruito in via documentale.
***
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
1. La risoluzione del contratto
Con il ricorso introduttivo, ha chiesto Controparte_1
accertarsi e dichiararsi la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1454 c.c. e, per l'effetto, ha chiesto riconoscersi il proprio diritto a vedersi restituire il corrispettivo versato al momento dell'ordine, oltre al maggior danno patito ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c. ed oltre al risarcimento degli ulteriori danni patiti per effetto dell'altrui inadempimento.
In via preliminare, occorre dare atto che la ricorrente ha soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante di dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda spiegata. A tal proposito, sono state depositate l'offerta presentata dalla pagina 5 di 12 società resistente il 20.12.2022, la fattura n. 1/001 del 17.01.2023 emessa conformemente all'offerta per il pagamento del 50% del corrispettivo della fornitura ed il bonifico disposto dal ricorrente nella stessa giornata per pagare l'acconto.
Pertanto, risulta provata l'intesa raggiunta dalle parti e, allo stesso tempo, risulta provato che parte ricorrente abbia adempiuto alla prestazione su di sé gravante, consistente nel versamento dell'acconto del corrispettivo al momento dell'emissione della relativa fattura.
In applicazione del noto criterio di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale,
secondo cui il creditore deve provare il titolo ed il debitore deve dimostrare di aver esattamente adempiuto (cfr. Cass. S.U. 13533/2001), sarebbe spettato alla parte resistente provare di aver dato esatto adempimento all'obbligazione assunta.
La resistente non si è costituita in giudizio e nulla ha dimostrato in proposito, così non avendo assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Al contrario, è documentata la diffida ex art. 1454 c.c., trasmessa via pec dalla ricorrente in data 18.07.2023, con cui è stato fissato un termine di 15 giorni per l'adempimento, inutilmente decorso, in assenza di elementi probatori che dimostrino che in costanza del medesimo la controparte abbia eseguito la propria prestazione.
Del pari, deve ritenersi che l'inadempimento della ditta sia di non scarsa Controparte_2
importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. Infatti, posto che attraverso il rapporto contrattuale instaurato la società ricorrente intendeva installare i serramenti all'interno del capannone ad uso commerciale, è evidente che con la propria condotta inadempiente la ditta resistente abbia leso il principale interesse concretamente perseguito dalla controparte contrattuale, e non già un interesse secondario o accessorio.
pagina 6 di 12 Ne consegue che il contratto per cui è causa deve ritenersi risolto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1454 e 1455 c.c. e, ai sensi dell'art. 1458 c.c., la ricorrente ha diritto alla restituzione dell'acconto versato di € 29.144,50, oltre interessi legali dalla data intervenuta risoluzione al saldo. Non è dovuta rivalutazione, dal momento che l'obbligo restitutorio ha natura di debito di valuta e non di valore.
2. Il risarcimento dei danni
La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni causalmente riconducibili all'altrui inadempimento e, segnatamente, ha chiesto risarcirsi il maggior danno da svalutazione economica ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., quantificato in € 1.363,99, ed il danno derivato dall'impossibilità di godere del capannone per effetto della mancata installazione dei serramenti di cui al contratto.
In merito alla prima delle voci di danno, evidenziata la propria qualità di imprenditore commerciale, la ricorrente ha dedotto che può presumersi che, ove non versato il corrispettivo alla controparte, avrebbe investito tale somma, conseguendo un rendimento. E, nel quantificare quest'ultimo, ha preso in considerazione il conto deposito, quale tipologia di investimento più comune.
A sostegno della pretesa, la ricorrente ha richiamato un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “nel caso in cui il creditore, del quale non sia
controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito dal ritardo del debitore
nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria un pregiudizio conseguente al diminuito potere di
acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del maggior danno ragguagliato alla svalutazione
monetaria che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità
del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'id quod plerumque pagina 7 di 12 accidit, che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in
impieghi antinflattivi” (cfr. Cass. Civ. 06/5860).
Sul punto si osserva come quanto disposto dall'art. 1224 c.c. sia applicabile al caso di specie,
posto che soggiace a tale previsione anche l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, in favore della parte non inadempiente, che ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno, rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali (Cass. 5639/2014).
Sul punto, va evidenziato che l'interpretazione dell'art. 1224 comma 2 c.c. è mutata con la sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte n. 19499 del 16.07.2008, con cui è stato enunciato il seguente principio di diritto: “nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari
dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già
coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale
riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo
ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo
individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del
rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli
interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1; […] il creditore che
domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova
del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e
completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso
al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;
- in
entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni
dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso
al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che
pagina 8 di 12 l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso
le banche;
e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa".
E, successivamente, nel confermare tale indirizzo i giudici di legittimità hanno precisato che
“il maggior danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie non può essere riconosciuto
sulla base della semplice qualità di imprenditore commerciale del creditore e sulla mera presunzione
dell'impiego antinflazionistico delle somme di denaro dovute, poiché il maggior danno ai sensi dell'art.
1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva soltanto nei casi in cui,
durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a
dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità
soggettiva o dall'attività svolta dal creditore, fermo restando che, qualora quest'ultimo domandi per il
titolo indicato una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio, sarà suo onere provare,
anche in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio e, in particolare, ove il creditore
abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare di avere fatto ricorso al credito bancario,
sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero quale fosse la produttività della propria impresa per le
somme in essa investite, attraverso la produzione dei relativi bilanci, restando a carico del debitore la
prova contraria” (Cass. Sent. n. 3029 del 16 febbraio 2015).
Pertanto, considerata la differenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di stato con scadenza infrannuale e il saggio degli interessi legali tra il 3.8.2023 (data dell'intervenuta risoluzione) ed il 30.09.2025, il maggior danno da svalutazione economica sofferto dal ricorrente relativamente al capitale di € 29.144,50 ammonta ad € 112,70, oltre interessi legali.
Non può essere accolta la quantificazione prospettata dalla ricorrente, in quanto non è stata fornita idonea prova che, laddove non versato alla resistente, il corrispettivo sarebbe stato depositato in un conto bancario. Al contrario, la qualifica imprenditoriale della ricorrente e la circostanza che la somma fosse destinata all'acquisto ed installazione di serramenti nel pagina 9 di 12 capannone ad uso commerciale inducono a ritenere che quella somma sarebbe stata impiegata nel ciclo produttivo/finanziario della società.
Per quanto concerne la seconda voce di danno, consistente nell'impossibilità di servirsi del capannone, non può essere accolta la tesi sostenuta dalla difesa, che qualifica la mancata disponibilità dell'immobile da parte di un imprenditore commerciale come un danno in re
ipsa.
A sostegno della sua posizione, la ricorrente ha citato un risalente orientamento, secondo cui
“il danno per la mancata disponibilità di un immobile, da parte di un imprenditore commerciale, è “in re ipsa”, considerata l'impossibilità per costui di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in
relazione alla natura normalmente fruttifera di esso” (Cass. Civ. n. 26637 del 28.11.2013).
Si tratta, tuttavia, di un indirizzo difforme da quello attualmente consolidatosi in giurisprudenza secondo cui, nel caso di mancata disponibilità materiale di un immobile, il danno eventualmente subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, in quanto tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la mera lesione del diritto e a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa.
Così opinando, si entrerebbe in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno - conseguenza,
che deve essere allegato e provato (Cass. n. 26972/2008), sia con l'ulteriore intervento nomofilattico (sentenza n. 16601/2017), che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 della Costituzione (Cass. n. 31233/2018).
Ne consegue che il danneggiato che agisce per il risarcimento è gravato dell'onere di provare un'effettiva lesione del proprio patrimonio, anche introducendo in giudizio degli elementi indiziari, diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene stesso, che il Giudice
pagina 10 di 12 può porre alla base di valutazioni di tipo presuntivo in ordine all'esistenza del danno-
conseguenza e del suo collegamento causale con l'evento lesivo.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha introdotto in giudizio alcun elemento, sia pure meramente indiziario, a sostegno dell'allegata indisponibilità del complesso immobiliare, per cui il Tribunale non può ritenere sussistente il relativo danno.
Inoltre, si evidenzia che la mancata fornitura dei serramenti non può – in ogni caso – essere ritenuta di per sé sufficiente a dimostrare l'inutilizzabilità dell'immobile, non potendosi escludere, sulla scorta della documentazione in atti, che lo stesso ne fosse già provvisto e dovesse darsi corso ad una mera sostituzione.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. il contratto per cui è causa e, per l'effetto,
condanna la resistente alla restituzione di € 29.144,50 in favore della ricorrente, oltre interessi legali dall'intervenuta risoluzione (3/8/2023) al saldo;
2) condanna la parte resistente al pagamento di € 112,70 in favore della controparte a titolo di maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., oltre interessi legali dall'intervenuta risoluzione (3/8/2023) al saldo;
3) rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
pagina 11 di 12 4) condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in €
4.358,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge e oltre ad esborsi documentati.
Novara, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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