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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17906 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28131/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28131/2025 promossa da: nato in [...] lo [...] (CF ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Firenze, viale Don Minzoni, n. 54, presso lo studio dell'Avv.to Flora Braschi, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato Ricorrente contro
, Controparte_1 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege Resistente Oggetto: formalizzazione domanda visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc depositato il 17.06.2025 il ricorrente, cittadino pachistano regolarmente soggiornante sul territorio nazionale in quanto titolare di status di rifugiato, ha chiesto di ordinare a parte resistente la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il ricongiungimento familiare della moglie , nata in [...] il [...], Persona_1
e della figlia minore, nata il [...]. Per_2
A tal fine ha esposto di aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento dal competente sportello unico della prefettura il 29.10.2024 e di avere successivamente, ripetutamente, tentato invano di ottenere dall'amministrazione resistente la fissazione di un appuntamento allo scopo di formalizzare la richiesta di visto per i familiari, con la conseguente grave lesione del proprio diritto all'unità familiare ed in un contesto di grave rischio per moglie e figlia, anch'esse appartenenti alla comunità di religione ahmadi, in quanto tali soggette a discriminazioni e persecuzioni nel Paese di origine, condizione che ha determinato il riconoscimento in favore del ricorrente della più elevata forma di protezione internazionale. Con decreto inaudita altera parte del 20.6.2025 è stata ordinata all'amministrazione resistente la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per moglie e figlia del ricorrente, ritenuti sussistenti entrambi i presupposti cautelari. Parte resistente si è costituita il 9.12.2025 rappresentando l'intervenuta fissazione di appuntamento per lo scorso 18.07.2025 in favore dei familiari del ricorrente e chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Nelle note di trattazione scritta del 9.12.2025 per l'udienza cartolare del 10.12.2025 il ricorrente ha concordato sull'avversa richiesta, salva la condanna della controparte alla rifusone delle spese di lite. All'esito dell'udienza la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
*** Il procedimento deve essere definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere, considerato che la domanda non ha ad oggetto il rilascio del visto ma unicamente la fissazione di appuntamento per la formalizzazione della relativa domanda. Ebbene, riguardo a tale richiesta (fissazione di appuntamento per domanda di visto per i familiari del ricorrente) la materia del contendere è cessata, stante l'avvenuta fissazione di appuntamento per lo scorso 18.07.2025, come peraltro confermato dallo stesso ricorrente nelle note di trattazione scritta e richiesto da parte resistente. Le spese di lite devono essere compensate alla luce delle considerazioni che seguono, sebbene l'amministrazione resistente abbia fissato l'appuntamento per la domanda di visto solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio.
< costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Va quindi valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto non appena ricevuta la notifica del decreto di fissazione di udienza contenente il provvedimento cautelare. La medesima ha, infatti, intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del
”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno 2025: ha già CP_1 provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”. Né risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente, in particolare dalle pec di sollecito depositate in atti, che sia stata portata a conoscenza dell'amministrazione resistente la peculiare situazione del nucleo familiare, appartenente alla comunità ahmadi e dunque soggetto in Pakistan a trattamenti discriminatori e persecutori, come da fonti dettagliatamente citate nel provvedimento del 20.6.2025 e tali da aver giustificato l'emissione del provvedimento inaudita altera parte, con conseguente esclusione di ogni responsabilità dell'amministrazione diversa ed ulteriore rispetto a quella sopra evidenziata relativamente all'elevata mole di lavoro ed al carico dell'arretrato. Alla luce di tutto quanto detto l'amministrazione resistente non può essere ritenuta virtualmente soccombente, con integrale compensazione delle spese di lite, come dalla medesima richiesto all'atto della costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
• dichiara la cessazione della materia del contendere;
• compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 13.12.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28131/2025 promossa da: nato in [...] lo [...] (CF ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Firenze, viale Don Minzoni, n. 54, presso lo studio dell'Avv.to Flora Braschi, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato Ricorrente contro
, Controparte_1 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege Resistente Oggetto: formalizzazione domanda visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc depositato il 17.06.2025 il ricorrente, cittadino pachistano regolarmente soggiornante sul territorio nazionale in quanto titolare di status di rifugiato, ha chiesto di ordinare a parte resistente la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il ricongiungimento familiare della moglie , nata in [...] il [...], Persona_1
e della figlia minore, nata il [...]. Per_2
A tal fine ha esposto di aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento dal competente sportello unico della prefettura il 29.10.2024 e di avere successivamente, ripetutamente, tentato invano di ottenere dall'amministrazione resistente la fissazione di un appuntamento allo scopo di formalizzare la richiesta di visto per i familiari, con la conseguente grave lesione del proprio diritto all'unità familiare ed in un contesto di grave rischio per moglie e figlia, anch'esse appartenenti alla comunità di religione ahmadi, in quanto tali soggette a discriminazioni e persecuzioni nel Paese di origine, condizione che ha determinato il riconoscimento in favore del ricorrente della più elevata forma di protezione internazionale. Con decreto inaudita altera parte del 20.6.2025 è stata ordinata all'amministrazione resistente la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per moglie e figlia del ricorrente, ritenuti sussistenti entrambi i presupposti cautelari. Parte resistente si è costituita il 9.12.2025 rappresentando l'intervenuta fissazione di appuntamento per lo scorso 18.07.2025 in favore dei familiari del ricorrente e chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Nelle note di trattazione scritta del 9.12.2025 per l'udienza cartolare del 10.12.2025 il ricorrente ha concordato sull'avversa richiesta, salva la condanna della controparte alla rifusone delle spese di lite. All'esito dell'udienza la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
*** Il procedimento deve essere definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere, considerato che la domanda non ha ad oggetto il rilascio del visto ma unicamente la fissazione di appuntamento per la formalizzazione della relativa domanda. Ebbene, riguardo a tale richiesta (fissazione di appuntamento per domanda di visto per i familiari del ricorrente) la materia del contendere è cessata, stante l'avvenuta fissazione di appuntamento per lo scorso 18.07.2025, come peraltro confermato dallo stesso ricorrente nelle note di trattazione scritta e richiesto da parte resistente. Le spese di lite devono essere compensate alla luce delle considerazioni che seguono, sebbene l'amministrazione resistente abbia fissato l'appuntamento per la domanda di visto solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio.
< costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Va quindi valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto non appena ricevuta la notifica del decreto di fissazione di udienza contenente il provvedimento cautelare. La medesima ha, infatti, intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del
”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno 2025: ha già CP_1 provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”. Né risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente, in particolare dalle pec di sollecito depositate in atti, che sia stata portata a conoscenza dell'amministrazione resistente la peculiare situazione del nucleo familiare, appartenente alla comunità ahmadi e dunque soggetto in Pakistan a trattamenti discriminatori e persecutori, come da fonti dettagliatamente citate nel provvedimento del 20.6.2025 e tali da aver giustificato l'emissione del provvedimento inaudita altera parte, con conseguente esclusione di ogni responsabilità dell'amministrazione diversa ed ulteriore rispetto a quella sopra evidenziata relativamente all'elevata mole di lavoro ed al carico dell'arretrato. Alla luce di tutto quanto detto l'amministrazione resistente non può essere ritenuta virtualmente soccombente, con integrale compensazione delle spese di lite, come dalla medesima richiesto all'atto della costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
• dichiara la cessazione della materia del contendere;
• compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 13.12.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla