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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 7354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7354 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Il Consigliere delegato della Sezione VII, Dott.ssa AN MA AO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4419/2025 vertente
TRA
C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
IO TT e dall'avv. FILIPPO CAMPANILE
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del p.t., difesa Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI ROMA;
ZHANG XIAOFENG
RESISTENTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 26.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ha ricevuto in custodia giudiziale nel corso di un procedimento penale a Parte_1 carico di e colli di merci contraffatte sottoposte a sequestro in Persona_1 Persona_2 data 31.08.2007, per un volume pari a 78 metri cubi. Detti beni affidati lo stesso giorno in custodia giudiziale alla società ricorrente sono rimasti in tale stato sino al giorno 15.03.2021 (data in cui è stata disposta la distruzione come da verbale del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Roma). Il custode ha chiesto, quindi, in data 21.09.2023 la liquidazione del compenso pari a complessivi Euro 349.334,16 oltre iva, sulla base delle tabelle predisposte dall'Agenzia del Demanio invalse nella prassi quali “uso locale” ai sensi dell'art.58 TU n. 115/2002 (Spese di Giustizia). Con decreto pubblicato in data 25.07.20253, comunicato il 29.07.2025 la Corte di appello di Roma – sezione prima penale (procedimento R.G. N.R.36107/2010 - R.G.C.A. 6512/2014) ha liquidato la minor somma omnicomprensiva pari ad Euro 27.888,90 oltre iva.
1 Avverso il predetto Decreto propone opposizione ai sensi dell'art.15 d.lvo n. Parte_1
150/2011 concludendo per l'accertamento della nullità e/o annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento della somma complessiva di Euro 426.187,68 compresa l'i.v.a., oltre gli interessi ex D.Lgs.231/2002 sino al saldo.
Al riguardo formula dei motivi con i quali contesta, in particolare:
I. L'affermata prescrizione del diritto di custodia spettante nel periodo antecedente alla data del 16.3.2011;
II. La formale interruzione della decorrenza della prescrizione decennale rilevata dalla Corte di Appello Penale dalla data di sollecito del pagamento del 10.12.2022;
III. Il termine effettivo della decorrenza della prescrizione del proprio compenso che a dire dell'opponente avrebbe dovuto considerarsi a far data dal 24.9.2013, corrispondente con il deposito dell'istanza di liquidazione delle indennità maturate presso il Tribunale Penale di Roma VI Penale ove pendeva il procedimento di primo grado;
IV. L'inapplicabilità della giurisprudenza richiamata dalla Corte d'Appello ratione temporis in ragione del D.P.R.115/2002 e secondo cui la prescrizione del credito del custode può essere fatta valere solo dopo la cessazione della custodia (art. 72);
V. L'errata applicazione sulle Tariffe di custodia emanate dall' Controparte_3
(prot.1233/2002) della decurtazione annuale prevista dall'art. 59 del D.P.R.
[...]
n.115/2002, non applicabile ai beni custoditi consistenti in merce contraffatta secondo quanto previsto dal D.M. 265/2006;
VI. Il maggiore importo pari ad 426.187,68 e ritenuto dovuto per le indennità di custodia rispetto a quello liquidato nel Decreto impugnato.
Si è costituito il che ha chiesto: Controparte_1
-in via preliminare, la revoca del decreto opposto e dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione del compenso per intervenuta decadenza di cui all'art. 71 del D.P.R. 115/2002; - nel merito, rideterminarsi in riduzione il compenso spettante all'opponente con l'applicazione del Protocollo di intesa del 17.3.2014 a firma del Presidente del Tribunale di Roma e del Procuratore della Repubblica;
-il rigetto della domanda e l'accertamento e declaratoria della prescrizione delle somme richieste;
- in subordine, liquidarsi il compenso al custode applicando, anche in via analogica, le percentuali di riduzioni previste dall'art. 3 del D.M n. 265/06. Spese e compensi di lite rifusi.
La Corte così ragiona.
1.- Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta si correla ad una prestazione continuativa e, pertanto, è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, salvo che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una determinata periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi, in tal caso, ritenere
2 configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c. (Cassazione Civile Sentenza n.22362/2018; Cassazione Civile, Ordinanza n.3070/2017).
Nella fattispecie il ricorrente deduce di aver interrotto i termini con il deposito dell'istanza di liquidazione del compenso del 14.9.2013, protocollata dal Tribunale di Roma -VI sezione Penale in data 24.9.2013 (v. doc. 5 allegato al ricorso in opposizione) e, di aver successivamente provveduto al deposito dell'istanza di liquidazione dei propri compensi dinanzi alla Corte d'appello Di Roma- sezione I Penale in data 10.12.2021 per cui non si sarebbe verificata alcuna prescrizione del diritto al proprio compenso.
L'eccezione, qualificabile come eccezione in senso lato e non in senso stretto, che può essere rilevata anche d'ufficio, è fondata.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass n. 27328 del 2011, n. 30370 del 2017 n.22362/2018) il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non derivi da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art.2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente a danno o in termini più brevi.
Nel caso in esame, poiché il provvedimento di conferimento dell'incarico non stabiliva una periodicità nella corresponsione del compenso, la Corte di appello penale ha correttamente ritenuto applicabile la prescrizione decennale;
in questo giudizio, — proprio perché il diritto del custode giudiziario al compenso matura di giorno in giorno ed è soggetto a prescrizione decennale — deve tuttavia essere tenuto in conto l'effetto interruttivo del corso della prescrizione verificatosi in data 14 settembre 2013 attraverso il deposito dell'istanza di liquidazione presentata in Tribunale.
Occorre dunque procedere a liquidare l'indennità al custode per tutto il periodo ricompreso tra i dieci anni precedenti il deposito della predetta istanza di liquidazione, e dunque dalla data di affidamento della merce in custodia (31.08.2007) fino alla data di cessazione di detto rapporto di custodia (ossia il 15.3.2021).
Quanto all'ammontare, le indennità dei custodi sono determinate “sulla base delle tariffe contenute in tabelle …. e, in via residuale, secondo gli usi locali” (art.58, comma 2, d.p.r. n. 115/2002). Ai sensi del successivo art. 59 d.p.r. cit. le tabelle sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, sono redatte “con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblica dell'incarico” e “prevedono, altresì le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”.
In attuazione di tale disciplina di rango primario è stato adottato il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 265/2006 il quale, tuttavia, sull'espresso presupposto che “il rilievo statistico dei sequestri concerne essenzialmente i veicoli a motore ed i natanti” ha ritenuto di limitare a tali beni la determinazione dell'indennità di custodia (agli artt. 1-4), prevedendo per “le altre categorie di beni” (all'art.5) che si debba far “riferimento, in via residuale, agli usi locali” così come già contemplato dall'58, comma 2, d.p.r. n. 115/2002. Nel caso di specie è in contestazione
3 l'applicabilità delle percentuali di riduzione dell'indennità di custodia “in relazione alla natura della merce contraffatta sequestrata che non rientrerebbe nelle Tabelle A-B-C-D di cui al D.M. n. 265/2006 il quale prevede espressamente la riduzione solo con riguardo alle tariffe relative ai veicoli a motore (art.1) ed ai natanti (art.2). In ordine a tali riduzioni è da evidenziare che secondo la giurisprudenza si applicano a prescindere da un accertamento effettivo “dello stato di conservazione della merce in custodia, avendo il citato art. 3 presunto, sulla base dell' "id quod plerumque accidit", un'incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di adeguare l'indennità alla perdita del valore dei beni stessi” (Cass. n. 22966/2011: nel caso di specie il sequestro riguardava borse, zaini ecc). Le tariffe adottate dall'Agenzia del Demanio, applicate quale “uso locale” invalso nei procedimenti amministrativi, prevedono sì delle riduzioni delle indennità ma solo per i primi due mesi e dal 61° giorno sono fisse a tempo indeterminato;
mutuando tali tariffe in sede penale, in ragione della durata pluriennale dei processi, l'indennità viene ad raggiungere un ammontare del tutto incompatibile con l'esigenza, imposta dalla fonte primaria, di ridurre percentualmente l'indennità di custodia “in relazione allo stato di conservazione del bene” ex art.59, comma 3, d. p.r. n. 115/2002. E' da ritenere, pertanto, che il rinvio agli usi locali operato dall'art.5 D.M. n. 265/06 per le “altre categorie di beni” sia applicabile solo nei limiti in cui sia compatibile con la normativa primaria, avuto riguardo, in particolare, al parametro di riduzione per obsolescenza dei beni ex art. 59 d.pr. cit.. In tal senso le percentuali di riduzione previste dall'art.3 D.M n. 265/06 – piuttosto che disposizioni eccezionali – dovrebbero essere considerate applicazione del principio generale, relativo all'adeguamento dell'indennità allo stato di conservazione del bene, formulato dalla norma primaria, con conseguente possibilità di estensione oltre i casi espressamente indicati (così come in termini analoghi stabilito dall'art.1365 c.c. con riguardo alle “indicazioni esemplificative” nelle clausole contrattuali). Del resto, l'art.3 D.M. n. 265/06 si presta nella sua formulazione a tale applicazione analogica: sia perché indica mere percentuali di riduzione sia soprattutto perché tali percentuali aumentano per ciascuna ulteriore scadenza annuale – fino alla sesta – per tener conto della durata complessiva propria dei processi penali, non confrontabile con quella ordinaria dei procedimenti amministrativi nell'ambito dei quali sono invalse le tariffe mutuate in sede penale. Si osserva peraltro che la merce contraffatta affidata in custodia alla opponente è stata distrutta in data 15.3.2021, come accertato dalla Corte di Appello penale secondo il verbale della Polizia economica finanziaria di Roma.
I criteri di liquidazione adottati dalla Corte in sede penale devono, quindi, essere confermati e, in base ad essi, l'ammontare dovuto risulta pari ad Euro 99.465,34 secondo il prospetto che segue
4 A detto importo va aggiunta la somma di euro 195,00 per spese di trasporto che dunque risulta complessivamente pari ad euro 99.660,34.
2.- Non sono, al contrario, esaminabili le domande ed eccezioni formulate dall'Avvocatura dello Stato, volte ad un accertamento negativo, in tutto od in parte, del credito già riconosciuto dalla Corte di appello penale e, quindi, ad una reformatio in peius, in quanto il relativo decreto non è stato impugnato dalle parti pubbliche, ai sensi dell'art.15 d.lgs n. 150/2011, entro il termine breve di 30 gg ex art. 325 c.p.c. decorrente, al più tardi, dalla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (Cass. 27.9.2023 n. 27478; Cass. 23.1.2023 n. 1899).
3.- Le spese processuali vanno compensate per 1/3 atteso il notevole divario tra petitum e liquidato.
La restante parte segue la soccombenza e si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
5 In riforma dell'impugnato decreto liquida in favore di uro 99660,34 oltre Parte_1 iva se dovuta e interessi legali dalla domanda;
- condanna il al rimborso di 1/3 delle spese processuali, in favore Controparte_1 dell'opponente, quota che liquida in euro 3.000, per compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
Roma, 5 dicembre 2025
Il Consigliere delegato
AN MA AO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Il Consigliere delegato della Sezione VII, Dott.ssa AN MA AO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4419/2025 vertente
TRA
C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
IO TT e dall'avv. FILIPPO CAMPANILE
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del p.t., difesa Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI ROMA;
ZHANG XIAOFENG
RESISTENTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 26.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ha ricevuto in custodia giudiziale nel corso di un procedimento penale a Parte_1 carico di e colli di merci contraffatte sottoposte a sequestro in Persona_1 Persona_2 data 31.08.2007, per un volume pari a 78 metri cubi. Detti beni affidati lo stesso giorno in custodia giudiziale alla società ricorrente sono rimasti in tale stato sino al giorno 15.03.2021 (data in cui è stata disposta la distruzione come da verbale del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Roma). Il custode ha chiesto, quindi, in data 21.09.2023 la liquidazione del compenso pari a complessivi Euro 349.334,16 oltre iva, sulla base delle tabelle predisposte dall'Agenzia del Demanio invalse nella prassi quali “uso locale” ai sensi dell'art.58 TU n. 115/2002 (Spese di Giustizia). Con decreto pubblicato in data 25.07.20253, comunicato il 29.07.2025 la Corte di appello di Roma – sezione prima penale (procedimento R.G. N.R.36107/2010 - R.G.C.A. 6512/2014) ha liquidato la minor somma omnicomprensiva pari ad Euro 27.888,90 oltre iva.
1 Avverso il predetto Decreto propone opposizione ai sensi dell'art.15 d.lvo n. Parte_1
150/2011 concludendo per l'accertamento della nullità e/o annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento della somma complessiva di Euro 426.187,68 compresa l'i.v.a., oltre gli interessi ex D.Lgs.231/2002 sino al saldo.
Al riguardo formula dei motivi con i quali contesta, in particolare:
I. L'affermata prescrizione del diritto di custodia spettante nel periodo antecedente alla data del 16.3.2011;
II. La formale interruzione della decorrenza della prescrizione decennale rilevata dalla Corte di Appello Penale dalla data di sollecito del pagamento del 10.12.2022;
III. Il termine effettivo della decorrenza della prescrizione del proprio compenso che a dire dell'opponente avrebbe dovuto considerarsi a far data dal 24.9.2013, corrispondente con il deposito dell'istanza di liquidazione delle indennità maturate presso il Tribunale Penale di Roma VI Penale ove pendeva il procedimento di primo grado;
IV. L'inapplicabilità della giurisprudenza richiamata dalla Corte d'Appello ratione temporis in ragione del D.P.R.115/2002 e secondo cui la prescrizione del credito del custode può essere fatta valere solo dopo la cessazione della custodia (art. 72);
V. L'errata applicazione sulle Tariffe di custodia emanate dall' Controparte_3
(prot.1233/2002) della decurtazione annuale prevista dall'art. 59 del D.P.R.
[...]
n.115/2002, non applicabile ai beni custoditi consistenti in merce contraffatta secondo quanto previsto dal D.M. 265/2006;
VI. Il maggiore importo pari ad 426.187,68 e ritenuto dovuto per le indennità di custodia rispetto a quello liquidato nel Decreto impugnato.
Si è costituito il che ha chiesto: Controparte_1
-in via preliminare, la revoca del decreto opposto e dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione del compenso per intervenuta decadenza di cui all'art. 71 del D.P.R. 115/2002; - nel merito, rideterminarsi in riduzione il compenso spettante all'opponente con l'applicazione del Protocollo di intesa del 17.3.2014 a firma del Presidente del Tribunale di Roma e del Procuratore della Repubblica;
-il rigetto della domanda e l'accertamento e declaratoria della prescrizione delle somme richieste;
- in subordine, liquidarsi il compenso al custode applicando, anche in via analogica, le percentuali di riduzioni previste dall'art. 3 del D.M n. 265/06. Spese e compensi di lite rifusi.
La Corte così ragiona.
1.- Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta si correla ad una prestazione continuativa e, pertanto, è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, salvo che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una determinata periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi, in tal caso, ritenere
2 configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c. (Cassazione Civile Sentenza n.22362/2018; Cassazione Civile, Ordinanza n.3070/2017).
Nella fattispecie il ricorrente deduce di aver interrotto i termini con il deposito dell'istanza di liquidazione del compenso del 14.9.2013, protocollata dal Tribunale di Roma -VI sezione Penale in data 24.9.2013 (v. doc. 5 allegato al ricorso in opposizione) e, di aver successivamente provveduto al deposito dell'istanza di liquidazione dei propri compensi dinanzi alla Corte d'appello Di Roma- sezione I Penale in data 10.12.2021 per cui non si sarebbe verificata alcuna prescrizione del diritto al proprio compenso.
L'eccezione, qualificabile come eccezione in senso lato e non in senso stretto, che può essere rilevata anche d'ufficio, è fondata.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass n. 27328 del 2011, n. 30370 del 2017 n.22362/2018) il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non derivi da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art.2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente a danno o in termini più brevi.
Nel caso in esame, poiché il provvedimento di conferimento dell'incarico non stabiliva una periodicità nella corresponsione del compenso, la Corte di appello penale ha correttamente ritenuto applicabile la prescrizione decennale;
in questo giudizio, — proprio perché il diritto del custode giudiziario al compenso matura di giorno in giorno ed è soggetto a prescrizione decennale — deve tuttavia essere tenuto in conto l'effetto interruttivo del corso della prescrizione verificatosi in data 14 settembre 2013 attraverso il deposito dell'istanza di liquidazione presentata in Tribunale.
Occorre dunque procedere a liquidare l'indennità al custode per tutto il periodo ricompreso tra i dieci anni precedenti il deposito della predetta istanza di liquidazione, e dunque dalla data di affidamento della merce in custodia (31.08.2007) fino alla data di cessazione di detto rapporto di custodia (ossia il 15.3.2021).
Quanto all'ammontare, le indennità dei custodi sono determinate “sulla base delle tariffe contenute in tabelle …. e, in via residuale, secondo gli usi locali” (art.58, comma 2, d.p.r. n. 115/2002). Ai sensi del successivo art. 59 d.p.r. cit. le tabelle sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, sono redatte “con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblica dell'incarico” e “prevedono, altresì le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”.
In attuazione di tale disciplina di rango primario è stato adottato il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 265/2006 il quale, tuttavia, sull'espresso presupposto che “il rilievo statistico dei sequestri concerne essenzialmente i veicoli a motore ed i natanti” ha ritenuto di limitare a tali beni la determinazione dell'indennità di custodia (agli artt. 1-4), prevedendo per “le altre categorie di beni” (all'art.5) che si debba far “riferimento, in via residuale, agli usi locali” così come già contemplato dall'58, comma 2, d.p.r. n. 115/2002. Nel caso di specie è in contestazione
3 l'applicabilità delle percentuali di riduzione dell'indennità di custodia “in relazione alla natura della merce contraffatta sequestrata che non rientrerebbe nelle Tabelle A-B-C-D di cui al D.M. n. 265/2006 il quale prevede espressamente la riduzione solo con riguardo alle tariffe relative ai veicoli a motore (art.1) ed ai natanti (art.2). In ordine a tali riduzioni è da evidenziare che secondo la giurisprudenza si applicano a prescindere da un accertamento effettivo “dello stato di conservazione della merce in custodia, avendo il citato art. 3 presunto, sulla base dell' "id quod plerumque accidit", un'incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di adeguare l'indennità alla perdita del valore dei beni stessi” (Cass. n. 22966/2011: nel caso di specie il sequestro riguardava borse, zaini ecc). Le tariffe adottate dall'Agenzia del Demanio, applicate quale “uso locale” invalso nei procedimenti amministrativi, prevedono sì delle riduzioni delle indennità ma solo per i primi due mesi e dal 61° giorno sono fisse a tempo indeterminato;
mutuando tali tariffe in sede penale, in ragione della durata pluriennale dei processi, l'indennità viene ad raggiungere un ammontare del tutto incompatibile con l'esigenza, imposta dalla fonte primaria, di ridurre percentualmente l'indennità di custodia “in relazione allo stato di conservazione del bene” ex art.59, comma 3, d. p.r. n. 115/2002. E' da ritenere, pertanto, che il rinvio agli usi locali operato dall'art.5 D.M. n. 265/06 per le “altre categorie di beni” sia applicabile solo nei limiti in cui sia compatibile con la normativa primaria, avuto riguardo, in particolare, al parametro di riduzione per obsolescenza dei beni ex art. 59 d.pr. cit.. In tal senso le percentuali di riduzione previste dall'art.3 D.M n. 265/06 – piuttosto che disposizioni eccezionali – dovrebbero essere considerate applicazione del principio generale, relativo all'adeguamento dell'indennità allo stato di conservazione del bene, formulato dalla norma primaria, con conseguente possibilità di estensione oltre i casi espressamente indicati (così come in termini analoghi stabilito dall'art.1365 c.c. con riguardo alle “indicazioni esemplificative” nelle clausole contrattuali). Del resto, l'art.3 D.M. n. 265/06 si presta nella sua formulazione a tale applicazione analogica: sia perché indica mere percentuali di riduzione sia soprattutto perché tali percentuali aumentano per ciascuna ulteriore scadenza annuale – fino alla sesta – per tener conto della durata complessiva propria dei processi penali, non confrontabile con quella ordinaria dei procedimenti amministrativi nell'ambito dei quali sono invalse le tariffe mutuate in sede penale. Si osserva peraltro che la merce contraffatta affidata in custodia alla opponente è stata distrutta in data 15.3.2021, come accertato dalla Corte di Appello penale secondo il verbale della Polizia economica finanziaria di Roma.
I criteri di liquidazione adottati dalla Corte in sede penale devono, quindi, essere confermati e, in base ad essi, l'ammontare dovuto risulta pari ad Euro 99.465,34 secondo il prospetto che segue
4 A detto importo va aggiunta la somma di euro 195,00 per spese di trasporto che dunque risulta complessivamente pari ad euro 99.660,34.
2.- Non sono, al contrario, esaminabili le domande ed eccezioni formulate dall'Avvocatura dello Stato, volte ad un accertamento negativo, in tutto od in parte, del credito già riconosciuto dalla Corte di appello penale e, quindi, ad una reformatio in peius, in quanto il relativo decreto non è stato impugnato dalle parti pubbliche, ai sensi dell'art.15 d.lgs n. 150/2011, entro il termine breve di 30 gg ex art. 325 c.p.c. decorrente, al più tardi, dalla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (Cass. 27.9.2023 n. 27478; Cass. 23.1.2023 n. 1899).
3.- Le spese processuali vanno compensate per 1/3 atteso il notevole divario tra petitum e liquidato.
La restante parte segue la soccombenza e si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
5 In riforma dell'impugnato decreto liquida in favore di uro 99660,34 oltre Parte_1 iva se dovuta e interessi legali dalla domanda;
- condanna il al rimborso di 1/3 delle spese processuali, in favore Controparte_1 dell'opponente, quota che liquida in euro 3.000, per compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
Roma, 5 dicembre 2025
Il Consigliere delegato
AN MA AO
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