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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/05/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 42 /2024 R.G. vertente
fra
(c.f. ), nato a [...] il 27 Parte_1 C.F._1
giugno 1968, rappresentato e difeso – giusta delega unita al presente atto – dall'avv. Cosimo
Capozza (c.f. , ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, sito C.F._2
in Matera, via Nazionale n. 5, giusta procura in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 4.01.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: dichiarare che l'infortunio occorso al ricorrente sia avvenuto per causa di lavoro e per l'effetto: dichiarare l'invalidità del ricorrente nella percentuale che il Ctu riterrà sussistente;
condannare l' alla corresponsione a favore del ricorrente della Controparte_2
relativa rendita;
condannare la resistente al pagamento di spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, a favore del difensore dichiarato distrattario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 13 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che, “allo stato degli atti, sulla scorta dei documenti presenti nel fascicolo e dell'esame clinico funzionale, possiamo ritenere che il signor , in seguito all'infortunio subito in data 02.02.2022 ha riportato ustioni Parte_1
profonde a carico delle mani, degli arti inferiori, dei glutei e del pube, ustioni intermedie del volto e degli arti superiori. Il signor presenta postumi la cui incidenza sulla Parte_1
sua attitudine al lavoro generico può essere valutata nella misura del 70%, comprendendo sia il danno anatomico che quello funzionale”. Vi è inoltre che avverso la bozza peritale, nessuno dei consulenti di parte ha formulato le relative osservazioni.
Ne segue, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della CP_3
relativa prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 4.01.2024, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1
della patologia di cui risulta affetto, pari al 70 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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