Articolo 5 della Legge 11 gennaio 2018, n. 7
Articolo 4
Versione
25 febbraio 2018
Art. 5. Disposizioni transitorie e di coordinamento 1. I componenti degli organi dell'A.S.I., in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al completamento dei mandati loro conferiti.
2. All' articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) nella rubrica, le parole: «, Agenzia spaziale italiana» sono soppresse.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Consiglio nazionale delle ricerche e Istituto nazionale di fisica nucleare). - In vigore dal 16 febbraio 2010 1. Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e' composto da sette componenti scelti tra personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunita' scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'art. 10 puo' essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.
2. Al fine di sostenere la competitivita' anche a livello internazionale delle competenze di ricerca, lo statuto del CNR assegna ai dipartimenti interni anche un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunita' tematiche e disciplinari in ambito nazionale, nonche' nell'affidamento agli istituti dei programmi e progetti di ricerca ed assegnazione delle relative risorse, ferme restando le specifiche competenze e responsabilita' del consiglio di amministrazione. Il predetto statuto del CNR puo' altresi' prevedere una struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attivita' polari.
3. (abrogato).
4. La composizione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e' ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti di livello non ministeriale. Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell'ente relative alla nomina degli organi statutari.».
Entrata in vigore il 25 febbraio 2018
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