TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5562/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5562/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CONTI SILVIA che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. GIODA DANIELA che lo rappresenta e difende CP_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1 ST TE il 26/04/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ST TE (atto n. 23 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019). RS Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/03/2020.
Con ricorso depositato il 14/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, e segnatamente la sig.ra Pt_1
in Pinerolo (TO), Via Città di Gap 26 ed il sig. in Torino (TO), Corso Giulio Cesare 283. CP_1
DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che RSona_2
assumeranno nei suoi riguardi le decisioni di ordinaria amministrazione disgiuntamente nei periodi di permanenza della figlia presso di sé; le decisioni di straordinaria amministrazione rispetto alla figlia minore dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
RS DISPONE che sia collocata presso la madre, e presso l'abitazione di quest'ultima manterrà la propria residenza.
DISPONE, salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori, che il padre possa visitare e tenere la figlia con sé secondo il seguente calendario:
- A settimane alterne, una settimana il venerdì dall'uscita di scuola della bambina sino al sabato mattina alle ore 10.00, riaccompagnandola presso la madre;
la settimana successiva il venerdì dall'uscita di scuola della bambina sino alla domenica sera alle ore 21.00, riaccompagnandola presso la madre.
- Il sig. si impegna ed obbliga a spostare il proprio giorno di visita infrasettimanale CP_1
dal venerdì ad altro giorno a sua scelta, qualora il fine settimana sia di competenza della madre e la sig.ra comunichi al sig. con preavviso di almeno 7 giorni, Pt_1 CP_1
RS impegni che coinvolgano nel predetto fine settimana (viaggi, feste o simili).
Durante le vacanze natalizie:
- il 24 dicembre sino alla mattina del 25 dicembre alle ore 10.00 con il sig. CP_1 - dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 26 dicembre ore 10.00 con la sig.ra
Pt_1
E ad anni alterni:
- dalla mattina del 26 dicembre ore 10.00 sino al 1 gennaio ore 10.00 con un genitore
- dalla mattina del 1 gennaio ore 10.00 al 06 gennaio con l'altro genitore
In caso di disaccordo, alla madre spetterà la settimana dal 26 al 1 gennaio negli anni pari ed al padre negli anni dispari.
Le vacanze pasquali, ad anni alterni, con ciascun genitore, dal giovedì (o dal primo giorno delle vacanze scolastiche) dall'uscita di scuola sino al martedì (o all'ultimo giorno di vacanza) ore 21.00.
In caso di disaccordo, alla madre spetterà il periodo di Pasqua negli anni pari ed al padre negli anni dispari.
Durante le vacanze scolastiche estive (dalla fine della scuola a giugno sino alla ripresa a settembre) tre settimane con ciascun genitore, di cui al massimo due consecutive;
i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno il periodo prescelto ovvero in caso di disaccordo la scelta competerà alla madre negli anni dispari al padre negli anni pari.
Alternate tra i genitori e negli anni tutte le altre festività (1° novembre, 8 dicembre, vacanze scolastiche di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno), da intendersi comprensive di eventuali ponti eccedenti il singolo giorno di festa nazionale.
Il giorno del compleanno della bambina i genitori avranno diritto di essere entrambi presenti ad eventuali feste che verranno organizzate anche solo per iniziativa di uno dei due.
Il giorno del compleanno della madre o del padre con il genitore festeggiato, dall'uscita di scuola sino alla sera ore 21.00.
Le parti riconoscono che stabiliscono che nei periodi “esclusivi” in occasione delle vacanze natalizie, pasquali, estive, e di tutte le altre festività sopra indicate le visite dell'altro genitore saranno sospese.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia minore, la somma di Euro 300,00 (trecento/00), rivalutata annualmente a far data dal deposito del presente ricorso secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso.
DISPONE che i genitori concorrano nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie
RS effettuate nell'interesse di con specifico riferimento ai corsi sportivi ed ai campi estivi (per la cui individuazione i genitori dovranno confrontarsi e trovare accordo: in caso di disaccordo, sceglierà la madre negli anni dispari ed il padre negli anni pari con obbligo comunque di ripartizione al 50% del costo anche in caso di scelta dell'altro genitore), spese scolastiche (tra cui la quota di spese - retta+ pre e post scuola+ mensa - che eccede l'importo dell'Assegno Unico), spese mediche non coperte dal SSN, richiamandosi, per quanto qui non espressamente derogato, il Protocollo del
Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che l'assegno Unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
la minore sarà al
100% a carico della madre fiscalmente.
DÀ ATTO che il sig. corrisponderà inoltre il 50% delle spese sostenute dalla sig.ra CP_1
per il cane (cibo, veterinario, dog sitter e ogni altra attinente). Pt_1
DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
DÀ ATTO che i genitori si obbligano a comunicare vicendevolmente e con congruo preavviso la destinazione ed il luogo di soggiorno in caso di viaggi o trasferte che prevedano il pernottamento fuori casa dell'altro genitore con la figlia minore.
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando espressamente alla richiesta di mantenimento per sé stessi, dichiarando di null'altro avere a pretendere reciprocamente e che ogni altra questione è stata tra di loro definita.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5562/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CONTI SILVIA che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. GIODA DANIELA che lo rappresenta e difende CP_1 in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1 ST TE il 26/04/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ST TE (atto n. 23 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019). RS Dal matrimonio è nata una figlia: il 20/03/2020.
Con ricorso depositato il 14/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, e segnatamente la sig.ra Pt_1
in Pinerolo (TO), Via Città di Gap 26 ed il sig. in Torino (TO), Corso Giulio Cesare 283. CP_1
DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che RSona_2
assumeranno nei suoi riguardi le decisioni di ordinaria amministrazione disgiuntamente nei periodi di permanenza della figlia presso di sé; le decisioni di straordinaria amministrazione rispetto alla figlia minore dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
RS DISPONE che sia collocata presso la madre, e presso l'abitazione di quest'ultima manterrà la propria residenza.
DISPONE, salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori, che il padre possa visitare e tenere la figlia con sé secondo il seguente calendario:
- A settimane alterne, una settimana il venerdì dall'uscita di scuola della bambina sino al sabato mattina alle ore 10.00, riaccompagnandola presso la madre;
la settimana successiva il venerdì dall'uscita di scuola della bambina sino alla domenica sera alle ore 21.00, riaccompagnandola presso la madre.
- Il sig. si impegna ed obbliga a spostare il proprio giorno di visita infrasettimanale CP_1
dal venerdì ad altro giorno a sua scelta, qualora il fine settimana sia di competenza della madre e la sig.ra comunichi al sig. con preavviso di almeno 7 giorni, Pt_1 CP_1
RS impegni che coinvolgano nel predetto fine settimana (viaggi, feste o simili).
Durante le vacanze natalizie:
- il 24 dicembre sino alla mattina del 25 dicembre alle ore 10.00 con il sig. CP_1 - dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 26 dicembre ore 10.00 con la sig.ra
Pt_1
E ad anni alterni:
- dalla mattina del 26 dicembre ore 10.00 sino al 1 gennaio ore 10.00 con un genitore
- dalla mattina del 1 gennaio ore 10.00 al 06 gennaio con l'altro genitore
In caso di disaccordo, alla madre spetterà la settimana dal 26 al 1 gennaio negli anni pari ed al padre negli anni dispari.
Le vacanze pasquali, ad anni alterni, con ciascun genitore, dal giovedì (o dal primo giorno delle vacanze scolastiche) dall'uscita di scuola sino al martedì (o all'ultimo giorno di vacanza) ore 21.00.
In caso di disaccordo, alla madre spetterà il periodo di Pasqua negli anni pari ed al padre negli anni dispari.
Durante le vacanze scolastiche estive (dalla fine della scuola a giugno sino alla ripresa a settembre) tre settimane con ciascun genitore, di cui al massimo due consecutive;
i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno il periodo prescelto ovvero in caso di disaccordo la scelta competerà alla madre negli anni dispari al padre negli anni pari.
Alternate tra i genitori e negli anni tutte le altre festività (1° novembre, 8 dicembre, vacanze scolastiche di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno), da intendersi comprensive di eventuali ponti eccedenti il singolo giorno di festa nazionale.
Il giorno del compleanno della bambina i genitori avranno diritto di essere entrambi presenti ad eventuali feste che verranno organizzate anche solo per iniziativa di uno dei due.
Il giorno del compleanno della madre o del padre con il genitore festeggiato, dall'uscita di scuola sino alla sera ore 21.00.
Le parti riconoscono che stabiliscono che nei periodi “esclusivi” in occasione delle vacanze natalizie, pasquali, estive, e di tutte le altre festività sopra indicate le visite dell'altro genitore saranno sospese.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia minore, la somma di Euro 300,00 (trecento/00), rivalutata annualmente a far data dal deposito del presente ricorso secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso.
DISPONE che i genitori concorrano nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie
RS effettuate nell'interesse di con specifico riferimento ai corsi sportivi ed ai campi estivi (per la cui individuazione i genitori dovranno confrontarsi e trovare accordo: in caso di disaccordo, sceglierà la madre negli anni dispari ed il padre negli anni pari con obbligo comunque di ripartizione al 50% del costo anche in caso di scelta dell'altro genitore), spese scolastiche (tra cui la quota di spese - retta+ pre e post scuola+ mensa - che eccede l'importo dell'Assegno Unico), spese mediche non coperte dal SSN, richiamandosi, per quanto qui non espressamente derogato, il Protocollo del
Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che l'assegno Unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
la minore sarà al
100% a carico della madre fiscalmente.
DÀ ATTO che il sig. corrisponderà inoltre il 50% delle spese sostenute dalla sig.ra CP_1
per il cane (cibo, veterinario, dog sitter e ogni altra attinente). Pt_1
DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
DÀ ATTO che i genitori si obbligano a comunicare vicendevolmente e con congruo preavviso la destinazione ed il luogo di soggiorno in caso di viaggi o trasferte che prevedano il pernottamento fuori casa dell'altro genitore con la figlia minore.
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando espressamente alla richiesta di mantenimento per sé stessi, dichiarando di null'altro avere a pretendere reciprocamente e che ogni altra questione è stata tra di loro definita.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.