Sentenza 21 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 21/04/2022, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/04/2022
N. 00625/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Carluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato il 28 ottobre 2020, con cui l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi ha rigettato l'istanza dell’11 giugno 2019 di revoca del divieto di detenere armi ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931 adottato nei confronti del ricorrente il 18 febbraio 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti il difensore avv.to M. Carluccio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 22 dicembre 2020 e depositato il 7 gennaio 2021 il ricorrente, già Assistente Capo della Polizia di Stato dal 1991 sino al 2012 (a seguito di collocamento a riposo su sua domanda con decorrenza 12 dicembre 2012) e destinatario - giusto decreto del Prefetto di Brindisi -OMISSIS-- di un provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S. - R.D. n. 773 del 1931, ha impugnato, domandandone l’annullamento, il decreto dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi -OMISSIS-, notificatogli il successivo 28 ottobre 2020, con il quale è stata respinta l’istanza, presentata l’11 giugno 2019, di revoca del suddetto provvedimento di divieto.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) eccesso di potere: errore sui presupposti di diritto e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S;
2) eccesso di potere: errore sui presupposti di diritto e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S.
2. In data 8 gennaio 2021 si è costituito, a mezzo dell’Avvocatura erariale, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi.
3. Il 28 febbraio 2022 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato memorie difensive.
4. L’11 marzo 2022 il ricorrente ha depositato memorie difensive.
5. All’udienza pubblica del 13 aprile 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
2. Con il primo motivo di gravame si lamenta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego per eccesso di potere, sub specie di errore sui presupposti di diritto, e per falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. - R.D. n. 773 del 1931, in quanto lo stesso non si fonderebbe su fatti e circostanze concrete in grado di dimostrare un pericolo di abuso delle armi da parte del ricorrente.
Si assume, in proposito, che, dopo il verificarsi dei fatti posti a base del decreto del Prefetto di Brindisi -OMISSIS-che ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S. - R.D. n. 773 del 1931, non risulta pervenuta all’Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero all’Autorità Giudiziaria alcuna segnalazione a carico del ricorrente, né risulta iscrizione nella Banca Dati del Casellario Giudiziale.
Aggiunge parte ricorrente che il procedimento penale scaturito a suo carico a seguito dei fatti occorsi nell’anno 2007 risulterebbe archiviato per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa.
3. Con il secondo motivo di gravame si denuncia l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego in quanto carente di motivazione. Più segnatamente, si osserva che difetterebbe a sostegno del suddetto provvedimento una specifica valutazione della P.A. dalla quale emerga che l’interessato, in plurime circostanze dettagliatamente individuate, non abbia dimostrato di essere affidabile circa il corretto uso delle armi, e che, quindi, sia da ritenere persona capace di abusare delle medesime, non essendo sufficiente un mero richiamo ad un singolo episodio risalente all’anno 2014 e contestato dalle Forze di Polizia in occasione degli accertamenti svolti.
4. I suddetti motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell’intima connessione esistente tra loro, non colgono nel segno e vanno disattesi.
4.1 Occorre, anzitutto, ribadire, che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, “l'autorizzazione di polizia necessaria per il rilascio del porto d'armi non è finalizzata a rimuovere gli ostacoli relativi all'esercizio di un diritto dell'interessato, ma al contrario rappresenta l'esercizio di un potere al fine di eliminare il divieto di portare armi stabilito quale regola generale del nostro ordinamento giuridico (art. 699 c.p.). È, pertanto, da confermare il riconoscimento all'autorità amministrativa competente di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei presupposti che eventualmente giustificano il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei precitati atti autorizzatori. Da ciò consegue come non risulta affatto necessario che il comportamento che costituisce il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua eventuale concomitante rilevanza penale, essendo al riguardo sufficiente l'autonoma e puntualmente motivata valutazione del comportamento medesimo da parte dell'autorità amministrativa agli effetti del pericolo per la sicurezza pubblica. Inoltre, è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per i meri indizi l'assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un'istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall'uso delle armi” (ex multis, da ultimo, T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 24/09/2021, n.148).
Nel medesimo solco si è osservato che “In sede di valutazione prognostica attinente alla tematica delle armi e al rilascio dei provvedimenti amministrativi in tal senso limitativi, la P.A. gode di ampia discrezionalità. Invero, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S ., l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di non affidabilità del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni complessivamente non ascrivibili alla buona condotta dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi, in quanto, ai fini della revoca della licenza, l'Autorità di P.S. può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità dell'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati” (T.A.R. Valle d’TA , sez. I , 01/06/2021, n. 39).
Parimenti discrezionale è, per le medesime ragioni, in linea con la tradizionale morfologia dei poteri di autotutela, anche il (sollecitato) potere di revoca ex art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. del precedente provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S. - R.D. n. 773 del 1931. In sede di riesame, infatti, l’Amministrazione procedente conserva un ampio margine di discrezionalità in ordine all’apprezzamento della perdurante sussistenza delle ragioni di fatto e diritto che hanno giustificato l’adozione del provvedimento limitativo.
Ne discende che la scelta dell’Amministrazione di procedere o meno al ritiro della propria precedente determinazione potrà essere sindacata dal G.A. solo ove si appalesi ictu oculi errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (ex multis, da ultimo, T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 06/12/2021, n.365).
4.2 Ebbene, nel caso di specie, la scelta discrezionale della Prefettura di Brindisi di rigettare l’istanza di revoca, ex art. 21-quinquies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm., del precedente provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S. - R.D. n. 773 del 1931 presentata dal ricorrente in data 11 giugno 2019 è immune dai profili di erroneità, illogicità e di carenza di motivazione denunciati in ricorso.
Anzitutto, il mero decorso del tempo, così come l’assenza di ulteriori segnalazioni a carico del ricorrente a seguito dell’adozione nei suoi confronti del provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S. - R.D. n. 773 del 1931, sono circostanze che vanno valutate sinteticamente e globalmente in uno con tutti gli altri elementi emersi nel corso del procedimento e, tra questi, anche la gravità ed il carattere degli episodi che hanno giustificato l’adozione del provvedimento di divieto di cui si chiede la revoca.
In questo senso non può obliterarsi che nel procedimento che occupa l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi ha acquisito un parere dall’Ufficio Porto D’Armi della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Brindisi e che quest’ultimo si è pronunciato negativamente sull’istanza di revoca avanzata dal ricorrente “per tutti i motivi che ne avevano determinato l’emissione, con particolare riferimento alla condotta posta in essere nei fatti che all’epoca ne imposero l’adozione nei suoi confronti, a prescindere dalle risultanze degli sviluppi giudiziari sopravvenuti in merito”.
Preme, peraltro, evidenziare, che - ad avviso del Tribunale - le vicende che determinarono l’adozione del provvedimento inibitorio richiamate a sostegno dell’impugnato diniego di revoca appaiono tuttora idonee a sostenere un giudizio negativo circa l’affidabilità del ricorrente.
E, infatti, trattasi di plurimi episodi connotati da particolare gravità. Tale è non solo quello occorso nel mese di gennaio 2007, mentre il ricorrente era ancora in servizio presso la Polizia di Stato, quando, per futili motivi legati ad una precedente relazione affettiva avuta con la di lui attuale compagna, lo stesso rimaneva coinvolto in un vivace alterco con tale Sig. -OMISSIS-(fatti per i quali, in data 18 gennaio 2007, questi si determinava a depositare formale querela nei confronti proprio del ricorrente), ma anche (e soprattutto) quello che, in data 11 settembre 2014 (e, quindi, in epoca più prossima a quella di presentazione dell’istanza di revoca de qua), ha portato al ritiro cautelativo di armi e munizioni nei confronti del ricorrente ex D. Lgs. n. 121 del 2013 (quando questi, già non più in servizio come Assistente Capo della Polizia di Stato, chiamava la linea telefonica 113 lamentandosi di rumori notturni provenienti da un esercizio pubblico - il chiosco “-OMISSIS-” - ed affermava, rivolgendosi all’operatore, “se non ci sono i mezzi per far cessare questa storia, che si ripete tutte le sere, io sono a conoscenza di un mezzo chiamato calibro 9 e mi assumo la responsabilità di ciò che dico, perché non ho paura di farmi qualche anno di galera”).
4.3 Con riguardo, poi, all’episodio del mese di gennaio 2007 a nulla rileva, inoltre, che il procedimento penale scaturito da carico del ricorrente a seguito di tali fatti risulti archiviato per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa.
È, infatti, appena il caso di ribadire che l’intervenuta remissione della querela importa il venire meno una condizione di procedibilità dell’azione penale ma non vale, da sé, ad escludere lo storico verificarsi del fatto addebitato a mezzo della stessa, il quale continua ad essere autonomamente apprezzabile sul piano amministrativo dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Parimenti irrilevante è, per le medesime ragioni, la circostanza che per il successivo (indubbiamente, grave) episodio del 2014 non risulti essere mai stata sporta querela, né attivato un procedimento penale a carico del ricorrente.
4.4 La motivazione addotta a sostegno dell’impugnato provvedimento di diniego appare, in ultimo, adeguata e sufficiente, anche in virtù rinvio “per relationem” operato agli atti del procedimento amministrativo e, tra tutti, al già richiamato parere contrario (-OMISSIS- ) espresso dall’ Ufficio Porto D’Armi della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Brindisi.
5. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso deve essere respinto.
6. Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.