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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 8667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8667 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro, Paola Farina, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza cartolare, secondo le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8033 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti FATICONI MAURIZIO Parte_1
e con lo stesso elettivamente domiciliato a VIA APPIA 491 04028 MINTURNO, come da procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore CP_1
- Convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/03/2025 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' la notifica del provvedimento, datato 15/01/2025 con il quale si CP_1 rappresentava la rideterminazione della prestazione cat. INVCIV n. 044-701407418031, con la seguente motivazione: “per effetto della sua assenza alla visita di revisione, fissata per il giorno 08 novembre 2024, la prestazione di invalidità civile n. 044-701407418031 è stata sospesa dal mese di dicembre 2024”.
Il ricorrente eccepiva l'irripetibilità delle somme erogate stante la disciplina specifica dell'indebito assistenziale anche in ragione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità riferiti all'assenza di dolo e alla tutela del legittimo affidamento dell'accipiens.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di “illegittimità delle pretese di ripetizione CP_1 comunicate con raccomandata del 24 febbraio 2022 e con raccomandata del 01.08.2022, in quanto tardiva ed infondata, per tutti i motivi esposti in narrativa, con condanna alla restituzione delle somme eventualmente trattenute e trattenende”. In via preliminare si rileva che, nonostante la regolarità e la tempestività delle notifiche del ricorso introduttivo del giudizio, l' non si è costituito nel corso del presente giudizio CP_1
e deve esserne dichiarata la contumacia.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritenuta la causa di natura documentale, matura per la decisione, la stessa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esplicati.
L'iter procedurale delle visite di verifica ha subito delle innovazioni in virtù dell'art. 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha previsto che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).”
Pertanto, in capo all'Istituto vi è un obbligo normativo di procedere alla verifica della permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario.
A tal fine l'art. 37 della L. 448/1998 coì recita: “Verifiche in materia di invalidita' civile 1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo.
Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gi disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.
Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici”.
Pertanto, la mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, se entro 90 giorni dalla notifica della sospensione non vengano fornite motivazioni attestanti la mancata presentazione si procede con la relativa revoca.
Sulla base dei principi enunciati, nel caso de quo, ha proceduto illegittimamente in CP_1 data 13/11/2024 alla sospensione dell'erogazione del beneficio, non avendo fornito prova del rituale invio e della ricezione da parte del ricorrente della precedente comunicazione datata 01/10/2024, con cui quest'ultimo veniva invitato alla visita di revisione nella giornata del 08/11/2024.
Tale carenza probatoria non può essere colmata dalla circostanza che il predetto provvedimento fosse stato inserito nel fascicolo telematico personale, non essendo previsto per legge che detto inserimento equivalga a notifica della comunicazione.
Dall'omessa prova della comunicazione della visita di revisione deriva conseguentemente la illegittimità del provvedimento di sospensione del beneficio.
Inoltre, in data 27/02/2025, l'istante si è attivato mediante l'invio di una Pec all'Istituto, per il tramite del suo legale, evidenziando l'illegittimità della sospensione della prestazione e chiedendo una nuova riconvocazione e visita della ricorrente.
In riscontro a detta Pec l'istituto, rimasto contumace, nulla ha dedotto.
Pertanto, deve ritenersi che la sospensione disposta da sia illegittima, non essendovi CP_1 prova, al di fuori dell'inserimento nel fascicolo telematico personale, dell'invio e della ricezione da parte dell'istante della convocazione a visita di revisione.
Per quanto sopra detto, la prestazione sanitaria deve essere ripristinata.
Conseguentemente, deve ritenersi illegittima la richiesta di indebito avanzata da con CP_1 il provvedimento impugnato.
A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite sono liquidate e distratte secondo il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il provvedimento di sospensione della prestazione del 13/11/2024; 2) dichiara illegittimo il provvedimento di rideterminazione della prestazione n. 044- 701407418031, del 15/001/2025; 3) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida in misura pari a 2.727,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sulle spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
Roma, 28/07/2025
Il giudice del lavoro
Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro, Paola Farina, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza cartolare, secondo le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8033 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti FATICONI MAURIZIO Parte_1
e con lo stesso elettivamente domiciliato a VIA APPIA 491 04028 MINTURNO, come da procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore CP_1
- Convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/03/2025 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' la notifica del provvedimento, datato 15/01/2025 con il quale si CP_1 rappresentava la rideterminazione della prestazione cat. INVCIV n. 044-701407418031, con la seguente motivazione: “per effetto della sua assenza alla visita di revisione, fissata per il giorno 08 novembre 2024, la prestazione di invalidità civile n. 044-701407418031 è stata sospesa dal mese di dicembre 2024”.
Il ricorrente eccepiva l'irripetibilità delle somme erogate stante la disciplina specifica dell'indebito assistenziale anche in ragione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità riferiti all'assenza di dolo e alla tutela del legittimo affidamento dell'accipiens.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di “illegittimità delle pretese di ripetizione CP_1 comunicate con raccomandata del 24 febbraio 2022 e con raccomandata del 01.08.2022, in quanto tardiva ed infondata, per tutti i motivi esposti in narrativa, con condanna alla restituzione delle somme eventualmente trattenute e trattenende”. In via preliminare si rileva che, nonostante la regolarità e la tempestività delle notifiche del ricorso introduttivo del giudizio, l' non si è costituito nel corso del presente giudizio CP_1
e deve esserne dichiarata la contumacia.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritenuta la causa di natura documentale, matura per la decisione, la stessa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esplicati.
L'iter procedurale delle visite di verifica ha subito delle innovazioni in virtù dell'art. 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha previsto che “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).”
Pertanto, in capo all'Istituto vi è un obbligo normativo di procedere alla verifica della permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario.
A tal fine l'art. 37 della L. 448/1998 coì recita: “Verifiche in materia di invalidita' civile 1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo.
Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gi disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.
Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei benefici economici”.
Pertanto, la mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, se entro 90 giorni dalla notifica della sospensione non vengano fornite motivazioni attestanti la mancata presentazione si procede con la relativa revoca.
Sulla base dei principi enunciati, nel caso de quo, ha proceduto illegittimamente in CP_1 data 13/11/2024 alla sospensione dell'erogazione del beneficio, non avendo fornito prova del rituale invio e della ricezione da parte del ricorrente della precedente comunicazione datata 01/10/2024, con cui quest'ultimo veniva invitato alla visita di revisione nella giornata del 08/11/2024.
Tale carenza probatoria non può essere colmata dalla circostanza che il predetto provvedimento fosse stato inserito nel fascicolo telematico personale, non essendo previsto per legge che detto inserimento equivalga a notifica della comunicazione.
Dall'omessa prova della comunicazione della visita di revisione deriva conseguentemente la illegittimità del provvedimento di sospensione del beneficio.
Inoltre, in data 27/02/2025, l'istante si è attivato mediante l'invio di una Pec all'Istituto, per il tramite del suo legale, evidenziando l'illegittimità della sospensione della prestazione e chiedendo una nuova riconvocazione e visita della ricorrente.
In riscontro a detta Pec l'istituto, rimasto contumace, nulla ha dedotto.
Pertanto, deve ritenersi che la sospensione disposta da sia illegittima, non essendovi CP_1 prova, al di fuori dell'inserimento nel fascicolo telematico personale, dell'invio e della ricezione da parte dell'istante della convocazione a visita di revisione.
Per quanto sopra detto, la prestazione sanitaria deve essere ripristinata.
Conseguentemente, deve ritenersi illegittima la richiesta di indebito avanzata da con CP_1 il provvedimento impugnato.
A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite sono liquidate e distratte secondo il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il provvedimento di sospensione della prestazione del 13/11/2024; 2) dichiara illegittimo il provvedimento di rideterminazione della prestazione n. 044- 701407418031, del 15/001/2025; 3) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida in misura pari a 2.727,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sulle spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
Roma, 28/07/2025
Il giudice del lavoro
Paola Farina