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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 959/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ELVIRA PALMA Presidente dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore dr.ssa VALERIA SPAGNOLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 959 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
(già , in persona Parte_1 Parte_2 dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Daverio, Salvatore Florio e Ignazio
Schiraldi, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone _1
Pietro Emiliani, Marco Vallone e Leonardo Amato, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 17 marzo
2021, – dirigente della il quale _1 Parte_2 era stato licenziato per giusta causa il 13 gennaio 2016 e, successivamente, reintegrato nel posto di lavoro dal Tribunale di Bari mediante ordinanza del
16 giugno 2020 – ha chiesto che fosse accertato l'inadempimento contrat- tuale della per effetto della sua assegnazione nel ruolo di IR rispetto a Pt_2 quello di CRO (Chief Risk Officer) ricoperto prima del licenziamento, non- ché l'illegittimità del conseguente mutamento di mansioni, in quanto com-
- 1 - portante una grave dequalificazione e un grave demansionamento, rispetto a quelle in precedenza svolte e, per l'effetto, che la società datrice di lavoro COr fosse condannata alla sua riassegnazione alle mansioni di ovvero ad altre mansioni aventi analoga rilevanza in termini di responsabilità ed auto- nomia.
1.1. In sintesi, sul piano fattuale nel ricorso di primo grado si deduce che:
- nel periodo dal 24 gennaio al 29 aprile 2013 la Parte_2
(oggi era stata sottoposta ad un accertamento ispet-
[...] Parte_1 tivo da parte della vigilanza della AN d'Italia focalizzato sul governo del credito e i controlli ad esso relativi, conclusosi con un giudizio «parzialmen- te sfavorevole» in virtù di «alcune debolezze nella regolamentazione e nelle prassi in uso»;
- in particolare, le citate “debolezze” avevano riguardato l'attività di misurazione e di gestione dei rischi connessi ai crediti (c.d. funzione di Risk
Management) ed avevano quindi rivelato l'esigenza di un potenziamento di tale funzione in grado di «sviluppare metodologie di misurazione del rischio creditizio più affidabili e consolidate»;
- sebbene il verbale ispettivo fosse stato consegnato alla solo Pt_2 in data 31 luglio 2013, nel corso dell'accertamento gli ispettori avevano avuto modo di riferire ai rappresentanti della stessa circa l'andamento dell'ispezione, fornendo altresì tempo per «notazioni» e «contributi» «in modo collaborativo e costruttivo»; Part
- sulla base di questi presupposti all'epoca COroparte_3 rettore generale della AN, attivandosi nella ricerca immediata di una figu- ra dall'indiscussa professionalità si era messo in contatto anche con il ricor- rente, dato che questi aveva maturato una significativa esperienza in attività bancarie strettamente connesse al Risk Management; in quel momento, di- fatti, egli ricopriva il ruolo di Responsabile del Servizio Pianificazione del
Capitale nonché di Responsabile delle attività di Pricing Risk-Based di
PO per il PO Banco LA Verona;
- a seguito di una serie di incontri conoscitivi, era stato sol- _1 lecitato a partecipare alla selezione volta ad individuare il futuro Chief Risk
Officer (CRO) della figura alla quale sarebbe stato Parte_2 affidato il compito di «riorganizzare, in autonomia e in conformità alle normative vigenti, la costituenda “Funzione di COrollo di Risk Manage- ment”»;
- dopo l'approvazione della sua candidatura da parte degli organi di vertice della AN, era stata altresì esclusa la sussistenza di qualsivoglia
- 2 - ipotesi di incompatibilità o di conflitti di interesse tra e il Direttore _1 generale, avendo entrambi lavorato per brevi periodi alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, sia pure senza diretti rapporti gerarchici;
- a questo punto, i vertici della AN avevano con insistenza solleci- tato l'inserimento del ricorrente nel ruolo di CRO in modo da perfezionare con celerità gli assetti organizzativi di Governance e di COrollo nonché per replicare ai rilievi sollevati dall'Autorità di vigilanza e, soprattutto, in CO modo da rafforzare il ruolo della – quale soggetto “aggregante” – in occasione delle future operazioni di salvataggio del PO Tercas;
- anche il secondo accertamento ispettivo condotto dalla AN
d'Italia, iniziato il 29 aprile e terminato il 2 agosto 2013, aveva evidenziato l'esigenza di assicurare alla nascente figura del CRO «sufficiente autonomia
e autorevolezza»;
- il 6 agosto 2013, a seguito dell'adesione di , la AN aveva _1 formalizzato la sua assunzione a tempo indeterminato con qualifica di diri- gente e nomina a Direttore centrale;
a tale proposta ne era seguita, il 10 set- tembre 2013, una nuova, irrevocabile e migliorativa della prima;
CO
- ciò aveva consentito alla di trasmettere alla AN d'Italia le prime controdeduzioni, in cui era stata evidenziata l'implementazione della funzione di Risk Management e del ruolo di Chief Risk Officer con potere di veto (c.d. “veto right”) su operazioni e tematiche rilevanti nonché
l'individuazione di una risorsa «con elevato profilo professionale e con un'importante esperienza nel settore bancario e finanziario» per tale posi- zione;
- anche nelle seconde controdeduzioni – la cui stesura era stata ela- borata grazie anche all'apporto di – si era ribadita l'importanza stra- _1 tegica delle funzioni e dei poteri attribuiti al CRO;
COr
- l'assoluta rilevanza del ruolo di era stata ratificata altresì nel CO nuovo Regolamento generale della , laddove era stato previsto che tale figura – a riporto diretto del Direttore generale – avrebbe avuto il potere di veto rispetto alle «operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società», con effetti sull'area di consolidamento;
- la formale assunzione di , con decorrenza dal 21 ottobre _1
2013, era stata comunicata alla AN d'Italia in base alla procedura “Organi
Sociali - OR.SO”;
- successivamente all'assunzione, tuttavia, aveva subito una _1
«gravissima dequalificazione» e un «grave demansionamento» persistente sino a quel momento;
- 3 - - tale condotta della si era sviluppata in due distinte fasi: la Pt_2 prima, iniziata subito dopo l'assunzione e culminata nella irrogazione del licenziamento;
la seconda, iniziata subito dopo la pronuncia dell'ordinanza di reintegra del Tribunale di Bari che aveva dichiarato la nullità del licen- ziamento nonché la sua natura ritorsiva ed ancora in corso al momento della domanda;
- difatti, sin dal suo primo giorno di lavoro aveva percepito _1 un'ostilità crescente nei suoi riguardi ed aveva ravvisato che, nei fatti, la nuova funzione di controllo di Risk Management aveva continuato ad essere guidata da (già responsabile del desueto ufficio di Risk Ma- Persona_1 nagement), il quale era stato nominato viceresponsabile della nuova funzio- ne;
- la stanza di era stata collocata al primo piano della sede _1 della ben distante dalle stanze dei colleghi dello stesso ufficio ( Pt_2 Per_1 compreso), ubicate invece al quarto piano;
- egli non era mai stato invitato a partecipare agli incontri con i rap- presentanti della AN d'Italia e della che si erano svolti a Roma e CP_5
Milano negli ultimi mesi del 2013 e nei primi mesi del 2014; tali incontri CO erano finalizzati a valutare la candidatura della ad intervenire per il salvataggio del nonostante si trattasse di una delle COroparte_6
c.d. “operazioni di maggior rilievo”, che senz'altro rientravano nella compe- tenza del CRO, la funzione di Risk Management era stata invece rappresen- tata da;
Per_1
- per giunta, qualsiasi tentativo intrapreso da al fine di rior- _1 ganizzare l'Ufficio non era mai stato preso in considerazione;
- senonché, il 22 gennaio 2014 – a circa tre mesi dall'assunzione – il
C.d.A. della AN aveva deliberato il distacco di presso la control- _1 lata LA Bari Corporate Finance s.p.a. (BC) in qualità di Pt_3 stratore delegato;
il distacco era stato formalmente motivato con l'esigenza
«di garantire in uno scenario di medio-lungo termine il potenziamento della controllata LA Bari Corporate Finance S.p.A., il cui ruolo è ritenuto strategico nella realizzazione delle politiche organizzative dell'intero Grup- po»;
- tale distacco aveva comportato una grave dequalificazione di
[...]
, posto che l'organico della era pari a meno di un millesi- Pt_4 CP_7 mo di quello del PO (due dipendenti presso l'ufficio di un terzo Pt_2 impiegato occupato presso l'ufficio di Napoli e due collaboratori a progetto)
e il fatturato – derivante quasi integralmente da servizi di consulenza in fa- vore della Capogruppo – era del tutto irrilevante rispetto a quello comples-
- 4 - sivo di PO (solo nell'anno 2013 la BC aveva registrato una perdita di circa 100.000,00 euro);
- sebbene seriamente provato dalla frustrazione indotta dal deman- sionamento, aveva comunque tentato di rilanciare la BC, confron- _1 tandosi tuttavia con la riluttanza del personale, con le difficoltà connesse al- la scarsezza delle risorse messe a disposizione della società e, soprattutto, con l'indifferenza dei vertici della AN;
- in occasione di un incontro svoltosi nella prima metà di luglio 2014 tra , il Presidente della BC e l'allora Direttore ge- _1 Parte_5 nerale quest'ultimo aveva dichiarato «di non poter in COroparte_3 alcun modo assicurare il rilancio della essendo quest'ultima CP_7 ormai già destinata, in un periodo più o meno lungo, alla cessazione dell'attività»;
- in tale contesto, ulteriormente aggravato dalle sopraggiunte pro- blematiche fisiche e psico-somatiche riconducibili ad una “sindrome depres- siva reattiva”, si era visto costretto a denunciare – tramite racco- _1 Con mandata del 20 febbraio 2015 – sia «la grave dequalificazione profes- sionale subita» sia «l'illegittimità del distacco», chiedendo di «essere rein- tegrato nella », in «compiti equivalenti a quelli Parte_2 di Chief Risk di PO», e di «essere risarcito per tutti i danni su- CP_9 biti e subendi, sia patrimoniali che alla salute»; CO
- in risposta a detta raccomandata, la aveva avviato una trattati- va mirata esclusivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale,
a conferma della totale emarginazione subita da;
_1
- nel frattempo, considerati l'incalzante atteggiamento ostruzionisti- co dei due dipendenti dell'ufficio di della BC, la sua assenza per un Pt_2 periodo di malattia e le dimissioni collettive dei consiglieri di amministra- zione della società, la situazione era degenerata a tal punto da indurre Pt_6
[.
a depositare, in data 11 dicembre 2015, ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari;
- tuttavia, nelle more del procedimento cautelare, la aveva in- Pt_2 timato a il licenziamento per giusta causa con effetto immediato, _1 sicché il ricorso d'urgenza era stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse ad agire;
- aveva impugnato tempestivamente il licenziamento irroga- _1 CO togli dalla con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss., della l. n. 92 del 2012, definitosi con ordinanza del 16 giugno 2020, con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato la nullità del licenziamento e ordinato alla di reinte- Pt_2
- 5 - grarlo nel posto di lavoro;
avverso tale ordinanza, la aveva proposto Pt_2 reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Bari;
- in esecuzione della citata ordinanza di reintegra, con lettera del 10 CO luglio 2020, la aveva assegnato nel ruolo di responsabile del _1 servizio di Investor Relations, che tuttavia non corrispondeva né alla profes- sionalità del medesimo né al ruolo di Chief Officer Risk per il quale era stato assunto;
- sin dai primi giorni successivi al rientro, infatti, aveva avu- _1 to contezza del fatto che non vi era alcuna equivalenza tra le mansioni tipi- che di CRO e quelle di Responsabile dell'IR;
- indubbiamente significativa era la circostanza per cui, con il nuovo
Regolamento generale, pubblicato in data 17 luglio 2020 ma con decorrenza di validità di applicazione dal 16 luglio 2020, il servizio di IR – dotato di un solo dipendente e collocato fisicamente in una stanza unica dello stabile di via Melo (quindi lontano dai vertici aziendali) – era tenuto a rapportarsi non più direttamente con l'Area del Chief Financial Officer ma con i vertici del- la AN, ossia i Commissari straordinari;
- nello specifico, la funzione di IR ricopriva la «comunicazione verso terzi» delle attività finanziarie della AN, curando i rapporti tra la stessa e la comunità finanziaria e rappresentando, di fatto, un aspetto terminale dei processi di gestione aziendale;
- dunque, detta attività non era per nulla corrispondente a quella di controllo del rischio propria della mansione originaria del CRO, trattandosi di funzione deputata ad intervenire nel controllo del rischio su tutti i proces- si aziendali, con amplissima interazione e rilevanza professionale;
- il coinvolgimento della struttura IR nei processi di comunicazione era privo di rilevanza, in quanto previsto soltanto in alcuni momenti della gestione aziendale;
le attività proprie della struttura, oltre ad apparire poco chiare, erano sovrapposte a quelle dell'ufficio Comunicazione e Relazioni esterne, tanto che l'apporto richiesto nella redazione dei comunicati si era tradotto in una presa d'atto senza alcuna possibilità di intervenire preventi- vamente nella loro preparazione, affidata invece ad altri dipendenti o ai con- sulenti dei Commissari;
- inoltre, aveva appurato che, nella prassi di mercato, la fun- _1 zione di Responsabile dell' solitamente coordinava circa COroparte_10 due o tre dipendenti ed era solitamente ricoperta da professionisti bancari con ruoli da impiegati o, al più, quadri direttivi;
- pertanto, con lettera del 10 settembre 2020 aveva contestato _1 alla AN l'inesatta esecuzione dell'ordinanza del Tribunale nonché ulterio-
- 6 - ri inadempienze (mancata illustrazione dei calcoli di somme retributive, previdenziali e fiscali corrisposte a seguito della decisione del Tribunale e mancata evidenza di altri diritti contrattuali);
- in tale contesto di demansionamento e dequalificazione, _1 aveva cercato di condividere invano gli esiti del suo lavoro progettuale con i
Commissari (ai quali era tenuto a rapportarsi), trovandosi invece come unico interlocutore il CFO Cristiano Carrus;
- al termine del periodo di gestione commissariale, in data 15 ottobre
2020 si era insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della
[...]
acquisita nel frattempo dal PO Mediocredito Parte_2
Centrale;
- la condotta dequalificante tenuta dalla datrice era proseguita in ma- niera incessante anche dopo la fine del periodo di commissariamento;
Sabet- ta, difatti, aveva subito una serie di costanti verifiche procedurali, con l'unico velato scopo di formulare eventuali contestazioni disciplinari;
- durante l'incontro del 1° dicembre 2020 con il nuovo Amministra- tore delegato della AN, era stato reso edotto Persona_2 _1 CO che, a seguito della riorganizzazione delle strutture di direzione della nell'ambito del riassestamento del modello organizzativo della controllante
Mediocredito Centrale, la struttura di Investor Relations avrebbe cessato le proprie attività;
- da quel momento in poi si era registrata una mancanza di interazio- ni e di interlocuzioni tra e l'Amministratore delegato, suo diretto _1 superiore, esplicitatasi nel mancato riscontro alle numerose mail con cui aveva richiesto delucidazioni sulle sue prospettive professionali;
- infine, con PEC dell'8 febbraio 2021 aveva intimato alla _1 la riassegnazione alle mansioni di Chief Risk Officer, a cui la Pt_2 Pt_2 aveva dato riscontro evidenziando che l'ultima posizione ricoperta dal diri- gente era stata quella di Amministratore delegato della BC.
1.2. Tanto esposto in fatto, ha dedotto che la condotta della _1 violava quanto previsto nell'ordinanza di reintegra disposta dal Tri- Pt_2 bunale di essendo stato reintegrato in mansioni inferiori a quelle per Pt_2 cui era stato assunto, tenuto altresì conto del precedente demansionamento subito durante il periodo di distacco presso la BC.
1.3. Costituitasi in giudizio, la ha ecce- Parte_2 pito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per aver il ricorrente ommesso di allegare e produrre il c.c.n.l. Dirigenti credito, rendendo presso- ché impossibile qualsivoglia comparazione tra le mansioni espletate dal di- rigente e quelle riconducibili al ruolo invocato nonché per manifesta infon-
- 7 - datezza delle pretese avversarie alla luce del riformato art. 2103 c.c., secon- do cui il datore di lavoro può assegnare il dirigente anche a mansioni diverse purché riconducibili alla categoria dirigenziale.
Nel merito, la ha chiesto il rigetto del ricorso contestando la Pt_2 fondatezza e la rilevanza delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo.
2. A seguito di istruttoria esclusivamente documentale, con sentenza n. 1281/2023 del 4 maggio 2023 il Tribunale di Bari ha accolto la domanda proposta da e, per l'effetto, ha condannato la _1 Parte_2
a riassegnare il lavoratore alle mansioni di Chief Risk Officer,
[...] ovvero ad altre mansioni aventi analoga rilevanza.
I principali passaggi motivazionali della citata sentenza possono es- sere sintetizzati nei termini che seguono:
- quasi immediatamente dopo l'assunzione in una prestigiosa carica dirigenziale, il percorso professionale del ricorrente aveva subito, per volon- tà della AN, «un progressivo ridimensionamento» e «una crescente emarginazione», culminando poi nel licenziamento per giusta causa;
- con ordinanza n. 24154/2020 il Tribunale di Bari aveva accertato che l'irrogazione della sanzione espulsiva «doveva considerarsi il culmine della sequenza continuativa di illeciti posta in essere ai danni del ricorren- te, la quale aveva dato luogo a una reazione ritorsiva nel momento in cui lo stesso si era posto in posizione di contrasto rispetto a essa»;
- il nuovo ruolo di Risk Manager avrebbe dovuto rivestire un'importanza cruciale e strategica, tenuto conto dell'allora processo di riassetto del sistema bancario che aveva – e avrebbe ulteriormente – investi- CO to la con l'acquisizione di CP_6
- sebbene fosse stato ad individuare qua- COroparte_3 _1 le futuro CRO della AN, la scelta era stata condivisa dall'intero C.d.A., che ne aveva deliberato l'assunzione in data 31 luglio 2013;
- a circa tre mesi dall'assunzione, il 22 gennaio 2014 lo stesso C.d.A. aveva deliberato il distacco di presso la controllata _1 CP_7
- tale distacco – determinando la cessazione dell'incarico di CRO senza alcuna ragione esplicativa (come affermato dal Tribunale nella sen- tenza conclusiva del procedimento di impugnativa del licenziamento) – ave- va comportato una progressiva limitazione del ruolo di;
_1
- appariva senz'altro innegabile il ridimensionamento professionale riconducibile al nuovo incarico del dirigente, tenuto conto sia del conclama- to dissesto della BC sia della dotazione minima di risorse umane nonché della insignificante rilevanza della citata società all'interno del gruppo;
- 8 - - in questo senso deponeva la comunicazione via mail del Presidente della BC del 24 giugno 2014, con cui quest'ultimo aveva Parte_5 raccomandato a di «minimizzare i danni sia professionali che emoti- _1 vi»;
- l'emarginazione e la perdita di autorità subita dal ricorrente era sta- ta dimostrata dallo scambio mail con i due subordinati della sede di i Pt_2 quali avevano apertamente disatteso la richiesta di informazioni inoltrata da al fine di redigere un report per il C.d.A.; _1
- in conclusione, relativamente alla prima fase doveva ritenersi di- mostrata la condotta della mirata a demansionare e ad emarginare il Pt_2 dipendente, culminata nel licenziamento dello stesso;
- dopo la pubblicazione dell'ordinanza di reintegra del Tribunale di
Bari, mediante PEC del 10 luglio 2020 la aveva comunicato a Pt_2 _1 la sua riassegnazione nel ruolo di responsabile dell'Investor Relations, pron- tamente contestata dal dirigente;
- il c.c.n.l. dei dirigenti del settore credito, applicabile al caso in og- getto, non prevedeva diversi livelli di inquadramento con relative declarato- rie;
- l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla avente ad og- Pt_2 getto la mancata produzione del c.c.n.l. di riferimento era infondata, tenuto conto del deposito successivo del contratto collettivo (ammissibile alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte) e della non contestata qualifica dirigenziale ricoperta dal lavoratore;
- la funzione di IR attribuita a aveva ad oggetto l'attività di _1 comunicazione e di informazione “finanziaria” verso terzi, rappresentando – di fatto – un aspetto terminale dei processi di gestione aziendale;
- era risultato per tabulas che la struttura Investor Relations era sorta CO in nel 2019, che per la gestione della stessa non era stata prevista la fi- gura di un dirigente e che le attività proprie si sovrapponevano a quelle dell'ufficio Comunicazione e Relazioni esterne;
- per giunta, dalla corrispondenza intercorsa tra il CFO della e Pt_2
era emerso che – nell'ottica di una riorganizzazione futura – la fun- _1 zione IR sarebbe stata assorbita dalla controllante Mediocredito Centrale;
C
- era evidente, pertanto, che l'attività di non possedeva le caratte- ristiche di quella di controllo del rischio, funzione che invece deteneva una valenza di intervento nel controllo di rischio su tutti i processi aziendali;
- la diversità delle funzioni di CRO, originariamente attribuite, e quelle di IR, assegnate in occasione della reintegra, emergevano anche dai seguenti elementi: a) l'isolamento logistico di con l'allocazione in _1
- 9 - una sede diversa da quella in cui erano ubicati i vertici aziendali;
b) lo svuo- tamento di responsabilità subita dal ricorrente, risolvendosi il suo incarico in una mera presa d'atto dei comunicati preparati da altre risorse con scarsa possibilità di esame costruttivo e preventivo;
c) il numero estremamente esiguo dei comunicati predisposti nel corso del biennio 2021-2022;
- era altresì documentato che la dequalificazione subita dal ricorrente era proseguita anche dopo la fine della gestione commissariale, essendo le interazioni di con il suo diretto superiore diminuite progressivamen- _1 te;
- dalla corposa documentazione in atti era palese la mortificazione professionale subita dal dirigente, giacché la funzione a cui lo stesso era sta- to adibito era stata svuotata dei tratti tipici della figura quali la qualità della prestazione, l'autonomia e la discrezionalità delle mansioni affidate;
CO
- nell'anno 2022 la aveva provveduto ad una ulteriore riduzione del perimetro della attività assegnate all'IR, come risultava dal documento
“Funzionigramma” del dicembre 2022;
- contrariamente a quanto sostenuto dalla era documentato Pt_2 che il ruolo di CRO non era stato soppresso, essendovi chiaramente equiva- lenza tra il ruolo di responsabile della funzione di Risk Management ed il
CRO;
- in definitiva, si doveva ritenere che la non avesse adempiuto Pt_2 correttamente all'ordinanza citata, assegnando a un ruolo non equi- _1 valente quantitativamente e qualitativamente a quello del CRO per cui era stato assunto;
- di conseguenza, tenuto conto del demansionamento rispetto alle mansioni svolte fino al distacco in BC, la doveva essere condanna- Pt_2 ta a riassegnare alle mansioni di Chief Risk Officer, ovvero ad altre _1 mansioni aventi analoga rilevanza.
3. Avverso detta sentenza ha interposto appello Parte_1
(già . Parte_2
ha resistito depositando memoria. _1
Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti ed inutilmente esperito il tentativo di conci- liazione, all'udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. Il gravame proposto da è articolato in sette mo- Parte_1 tivi di doglianza, il cui filo conduttore risiede nell'errata applicazione e in- terpretazione dell'art. 2103 c.c.
- 10 - All'esposizione delle singole doglianze parte appellante premette che il “punto fermo” della vicenda è che nel caso di specie la pretesa di asserito demansionamento azionata da avrebbe dovuto essere vagliata ai _1 sensi dell'art. 2103 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 81 del 2015, il quale ha sostituito il concetto di “equivalenza” delle mansioni con la mera ricon- ducibilità delle stesse al medesimo livello di inquadramento o categoria di Part appartenenza. Secondo la , dunque, non sono pertinenti i riferimenti giurisprudenziali citati nella sentenza impugnata, giacché essi attengono al concetto di “equivalenza sostanziale” di cui al vecchio testo dell'art. 2103
c.c. che, però, non è applicabile al caso di specie.
4.1. Ciò posto, con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata per non aver rigettato ab origine il ricorso introduttivo in quanto sprovvisto degli elementi allegativi e probatori concernenti il demansiona- mento lamentato a seguito dell'assegnazione nel nuovo ruolo al momento della reintegra.
La AN osserva che nel ricorso introduttivo aveva omesso _1 di allegare la nozione di dirigente del credito enucleata dal c.c.n.l. applicato al rapporto di lavoro nonché di operare qualsivoglia confronto tra le man- sioni espletate nel ruolo di responsabile dell'IR e la declaratoria contrattuale del profilo di inquadramento rivendicato. Né tali allegazioni – pur a fronte della tardiva produzione dei c.c.n.l. di settore all'udienza del 10 febbraio
2022 – erano state sviluppate con alcun atto successivo al ricorso.
A dire dell'appellante, il Tribunale si era limitato alla comparazione COr tra le mansioni di e IR, laddove avrebbe dovuto confrontare invece le mansioni tipiche di IR con la declaratoria del dirigente del credito previsto dal c.c.n.l.
4.2. Con il secondo motivo la lamenta che il Tribunale è in- Pt_2 corso in un duplice errore di natura processuale e sostanziale laddove ha sopperito al deficit allegativo dell'atto introduttivo della controversia.
L'appellante sostiene che, in assenza di ogni deduzione circa la de- claratoria contrattuale applicabile nella fattispecie, il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto compiere alcuna comparazione tra le mansioni espletate e quelle tipiche della figura del dirigente previste nel c.c.n.l. di settore.
4.3. Nel terzo motivo si contesta la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha utilizzato la “nozione legale” del dirigente quale “al- ter ego dell'imprenditore”.
In primo luogo, la AN evidenzia che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha ormai superato l'equiparazione tra dirigente e “alter ego
- 11 - dell'imprenditore”, prediligendo una nozione di dirigente che rinvia alle de- claratorie della contrattazione collettiva.
In secondo luogo, l'appellante sostiene che la nozione di dirigente ri- chiamata in sentenza contrasta con quella più ampia prevista dalla contratta- zione collettiva del settore credito, la quale reca una declaratoria unica del dirigente del credito. A suo dire, ciò consente – in un'ottica di favor lavora- toris – il riconoscimento della qualifica anche ai dirigenti di livello inferiore prevedendo una massima fungibilità delle mansioni dirigenziali dell'intero settore.
4.4. Tramite il quarto motivo si denuncia l'erroneità del dispositivo della sentenza impugnata laddove è stata disposta la condanna della a Pt_2 riassegnare alle mansioni di Chief Risk Officer ovvero ad altre man- _1 sioni aventi analoga rilevanza.
In particolare, l'appellante addebita al Tribunale di aver erroneamen- te richiamato il principio di equivalenza sostanziale previsto dal vecchio dettato normativo dell'art. 2103 c.c., tuttavia inapplicabile ratione temporis al caso in oggetto. Sul punto argomenta che, ferma restando la natura diri- genziale del ruolo rivestito da , il Tribunale avrebbe dovuto tutt'al _1 più richiamare mansioni rientranti nella categoria dirigenziale, ma non man- sioni che possano avere rilevanza analoga a quella di un ruolo specifico di per sé già inammissibile.
4.5. Con il quinto ed articolato motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale, da un lato, sottostimato la situazione attraversata dalla al momento della reintegra di , e, Pt_2 _1 dall'altro, enfatizzato altre circostanze chiaramente irrilevanti ai fini deciso- ri.
A tal riguardo, la evidenzia che: a) allorquando era Pt_2 _1 CO rientrato sul luogo di lavoro, la , sottoposta a procedura concorsuale e diretta dai Commissari straordinari, era stata assoggettata ex lege ad un as- COr setto organizzativo diverso;
b) la riformulata posizione di era già stata affidata a e successivamente a c) dopo Testimone_1 Persona_3
l'acquisizione della dal PO Mediocredito Cen- Parte_2 trale, le attribuzioni del responsabile della funzione Risk Management erano Parte_ riconducibili direttamente alla capogruppo, ossia la
A dire dell'appellante, tali variazioni nell'assetto organizzativo ren- devano senz'altro lecito l'esercizio da parte del datore di lavoro dello ius variandi al momento dell'esecuzione dell'ordine di reintegra.
Sotto un ulteriore profilo, la rileva che, nonostante il Giudice Pt_2 di primo grado avesse riconosciuto carattere dirigenziale alle mansioni di
- 12 - Responsabile dell'Investor Relations, aveva poi ritenuto fondata la domanda attorea sulla scorta di una serie di circostanze erroneamente valutate (indica- te alle pagg. 39 e ss. dell'atto di gravame).
Dopo aver dettagliatamente ripercorso e contestato tutti gli elementi ritenuti dal Tribunale sintomatici della condotta demansionante subita da
, l'appellante sostiene che il primo Giudice aveva erroneamente va- _1 lorizzato la differenza tra il ruolo e le mansioni di IR e quelle di CRO. A di- re di parte appellante, secondo le previsioni di cui al nuovo art. 2103 c.c. ri- leva unicamente la corrispondenza o meno del ruolo di responsabile del ser- vizio di Investor Relations alla figura di dirigente enucleata dal c.c.n.l. che, peraltro, non prevede tra i requisiti essenziali il coordinamento di un numero specifico di risorse.
Ancora, l'appellante ribadisce – in considerazione delle avversità e del dissesto attraversati dalla – la rilevanza strategica della funzione Pt_2
IR, le cui attività consistono proprio nel gestire i delicati rapporti tra la stes- sa e la comunità finanziaria.
4.6. Nel sesto motivo si lamenta l'omesso svolgimento di alcun ap- profondimento istruttorio e la conseguente violazione dell'art. 2697 c.c.
Si deduce che, sebbene la domanda avesse ad oggetto il dedotto de- mansionamento con i conseguenti oneri probatori a carico del ricorrente, il
Giudice di primo grado aveva emesso la decisione senza assumere le prove orali richieste, per la cui ammissione ha dunque insistito la _12
[...
. Con il settimo ed ultimo motivo, infine, la contesta l'iter Pt_2 motivazionale che ha condotto il Tribunale ad affermare la sussistenza di una condotta demansionante subita da nel corso della c.d. “prima fa- _1 se”, cioè quella iniziata subito dopo la sua assunzione e terminata con il li- cenziamento.
La censura ripercorre le circostanze salienti della vicenda in esame evidenziando che:
- al fine di adeguare l'istituto di credito alle direttive della AN
d'Italia, aveva intrapreso un progetto di sviluppo e Parte_2 adeguamento dell'organizzazione interna, tra i cui obiettivi rientrava anche la costituzione di un autonomo ufficio di Risk Management; COr
- l'assunzione di quale , inquadrato nella categoria diri- _1 genti, era stata promossa dall'allora Direttore generale, COroparte_3
- da subito, era stato coinvolto non solo nello svolgimento _1 delle attività connesse alle ispezioni della AN d'Italia ed al processo di implementazione del sistema di controllo, ma anche nelle attività di quoti- diana routine;
- 13 - - l'ubicazione dell'ufficio del ricorrente, in un piano diverso da quel- lo dei suoi addetti, era stata dovuta a questioni di organizzazione logistica legate alla necessità di assicurare al medesimo una sistemazione confortevo- le e adeguata ad un dirigente;
il vicedirettore era stato sistemato inve- Per_1 ce all'interno di un open space condiviso con i colleghi;
- il distacco del dirigente presso la controllata BC non poteva rap- presentare in alcun modo un demansionamento, considerata la carica di
Amministratore delegato, sia pure di una piccola società, che lo stesso aveva ricoperto;
- fermo restando che tale ruolo era, per definizione, di natura diri- genziale, l'attribuzione di mansioni quantitativamente e qualitativamente diverse – allorquando consentano al dirigente di estrinsecare il livello di professionalità acquisita, di accrescere il proprio bagaglio di conoscenze e di continuare ad esercitare la funzione con elevate responsabilità funzionali – non comporta di per sé la sussistenza di un demansionamento;
- il ruolo che era stato chiamato a svolgere era volto a risol- _1 levare le sorti della BC, la quale – trovandosi in una situazione di dissesto
– necessitava di una figura con effettiva esperienza nell'ambito della piani- ficazione tout court, come quella acquisita dal dirigente;
- il ricorrente aveva dimostrato scarso entusiasmo per il nuovo pro- getto di rilancio della società adottando un atteggiamento poco costruttivo e disfattista;
- all'epoca dei fatti, la non era destinata ad essere ogget- CP_7 to di operazioni di razionalizzazione, fusione né cessazione dell'attività; di- fatti, la liquidazione della società era avvenuta solamente il 14 novembre
2018, a distanza di oltre quattro anni dal distacco del dirigente;
- i testi sentiti nel procedimento di impugnativa del licenziamento avevano concordemente confermato la volontà della AN di “rilanciare” la società nonché la perfetta convergenza del profilo di al ruolo di _1
Amministratore delegato, in quanto egli godeva di un'ampia autonomia ge- stionale;
- a seguito della raccomandata del 20 febbraio 2015 inviata da Pt_6
[.
al fine di lamentare la dequalificazione e l'illegittimità del distacco, nel corso delle trattive, la gli aveva proposto diverse soluzioni in linea Pt_2 con il livello di inquadramento e retributivo dello stesso, tutte prontamente CO rigettate;
pertanto, la aveva dichiarato al dirigente la propria disponibi- lità ad una risoluzione consensuale del rapporto;
- in data 12 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione della
BC si era sciolto ed i poteri di ordinaria amministrazione erano passati al
- 14 - Collegio Sindacale;
conseguentemente, avrebbe dovuto riprendere _1 lo svolgimento della propria prestazione lavorativa in favore dell'esponente, con attribuzione di un ruolo equivalente;
- a decorrere dal giorno successivo a tale evento, tuttavia, _1 aveva comunicato alla AN il proprio stato di malattia, protrattasi sino al
10 dicembre 2015 ed alla quale era succeduti il godimento di due giorni di ferie nelle giornate dell'11 e del 14 dicembre 2015;
- dopo aver partecipato alla convocazione dell'assemblea dei soci da parte del Presidente del Collegio Sindacale (il 15 dicembre 2015), il giorno successivo aveva comunicato un ulteriore stato di malattia protratta- _1 si sino al 6 gennaio 2016;
- nel frattempo, il dirigente aveva promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti della conclusosi con il rigetto delle domande cautelari Pt_2 formulate dal ricorrente per carenza di interesse ad agire, essendo stato nelle more risolto il rapporto di lavoro tra le parti con il licenziamento per giusta causa del lavoratore.
5. L'appello deve ritenersi infondato, dovendosi nella sostanza con- dividere – sia pure con le precisazioni che seguono – la decisione assunta dal primo Giudice.
Per ragioni di chiarezza espositiva è opportuno trattare unitariamente le censure sopra sintetizzate, sebbene le stesse – sulla falsariga della struttu- ra motivazionale della pronuncia gravata – distinguano tra la prima e la se- conda fase del demansionamento dedotto da , attinti rispettivamente _1 dal settimo e dai primi sei motivi di doglianza.
6. Giova innanzitutto precisare che la domanda proposta da Pt_8
ha per oggetto l'accertamento dell'inosservanza, da parte della AN,
[...] dell'ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro. Secondo la pro- spettazione offerta nel ricorso introduttivo, tale inosservanza sarebbe consi- stita nella sua assegnazione al ruolo di Responsabile IR in luogo di CRO, con la conseguente richiesta di condanna alla riassegnazione alle mansioni COr di ovvero ad altre mansioni aventi analoga rilevanza in termini di re- sponsabilità ed autonomia (v. pag. 61 del ricorso di primo grado).
Dalla lettura complessiva del ricorso emerge chiaramente che l'assunto di fondo sul quale poggia la domanda è che la non ha cor- Pt_2 rettamente eseguito l'ordine di reintegrazione contenuto nell'ordinanza del
16 giugno 2020 conclusiva della c.d. “fase sommaria” del procedimento speciale ex lege n. 92 del 2012. L'inosservanza si sarebbe altresì tradotta in un vero e proprio inadempimento contrattuale della parte datoriale consi-
- 15 - stente nell'attribuzione di un ruolo professionalmente dequalificante rispetto a quello rivestito in epoca anteriore al licenziamento.
La precisazione è necessaria perché consente di inquadrare corretta- mente e attribuire il giusto rilievo anche al “punto fermo” dal quale muove la maggior parte delle doglianze della ossia l'errore di diritto nel Pt_2 quale sarebbe incorso il Tribunale di Bari che ha vagliato la domanda fa- cendo riferimento alla formulazione dell'art. 2103 c.c. anteriore alle modifi- che apportate con il d.lgs. n. 81 del 2015. È chiaro, difatti, la valutazione circa il corretto esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro è logicamente successiva rispetto a quella concernente l'esatta esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegra del dirigente.
7. Tanto chiarito, occorre ricordare che – conformemente alla giuri- sprudenza di legittimità consolidatasi in materia di adempimento all'ordine di reintegrazione pronunciato dal giudice – l'ottemperanza del datore di la- voro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività la- vorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni origi- narie, altrimenti configurandosi (salvo sufficienti ragioni tecniche, organiz- zative e produttive) una condotta datoriale illecita (cfr. ex multis Cass. n.
11927 del 2019, Cass. n. 23595 del 2018, Cass. n. 11180 del 2019, Cass. n.
19579 del 2019; Cass. n. 15676 del 2023).
La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'ordine di reintegrazione è conseguenza dell'accertata illegittimità del recesso e, ricostituendo il rap- porto di lavoro (da considerarsi come mai interrotto), ne ripristina l'originario contenuto obbligatorio e con esso anche il diritto del lavoratore licenziato ad essere ricollocato nel posto in precedenza occupato. In partico- lare, si afferma che la reintegrazione nel posto di lavoro dev'essere assolu- tamente ripristinatoria della precedente realtà fattuale in tutte le sue implica- zioni, professionali e geografiche. Ciò per effetto della scelta del legislatore di tutelare, nella loro effettività, le posizioni del lavoratore inerenti alla sua professionalità, alla sua vita familiare e sociale, realtà tutte strettamente connesse alla permanenza nel medesimo posto di lavoro. Pertanto, in assen- za della piena ricostituzione della precedente realtà effettuale manca l'effetto ripristinatorio “reale” del rapporto (cfr. Cass. n. 77 del 1998).
Sempre sulla medesima linea interpretativa è stato del pari affermato che, qualora nelle more vi sia stata sostituzione con altro lavoratore o sia stato soppresso il posto prima occupato, «… il lavoratore di cui è stata ac- certata l'illegittimità del licenziamento deve essere nel primo caso ricollo- cato nel posto e nelle mansioni precedentemente occupate, mentre, nel se-
- 16 - condo può essere adibito a mansioni equivalenti purché sempre nella stessa sede di lavoro;
tale regola può essere derogata solo per la dimostrata im- possibilità, dovuta a insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti, di riammettere il lavoratore rein- tegrato nella precedente sede, incombendo sul datore di lavoro l'onere di provare tali circostanze» (cfr. da ultimo Cass. n. 18892 del 2024; Cass. n.
12123 del 2002).
In linea di principio, dunque, il datore di lavoro non può esimersi dall'ottemperare all'ordine di reintegra nel posto effettivamente ricoperto prima del licenziamento eccependo un'asserita nuova organizzazione pro- duttiva. Ciò perché, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore – di un obbligo di reintegra, nel caso di specie – va esente da responsabilità solo se dimostra che il posto di lavoro del dipendente reintegrato (ovvero altro caratterizzato dall'espletamento di mansioni equivalenti) non esiste più per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. n. 20123 del 2017).
7.1. Per verificare l'esatto adempimento, da parte della Pt_2 dell'obbligazione reintegratoria, e quindi per vagliare la fondatezza delle censure formulate dall'appellante alla sentenza del Tribunale di Bari, è ne- cessario sin da subito sottolineare che l'ultimo posto di lavoro occupato da CO
presso la era quello di _1 CP_2
Per quel che qui rileva, dalla documentazione in atti emerge che, con lettera del 18 ottobre 2013, la aveva assunto Parte_2 [...]
in virtù di un contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di _1 mansioni di Chief Risk Officer con inquadramento nella categoria dei diri- genti del c.c.n.l. Dirigenti credito (v. doc. 13 del fascicolo di primo grado del lavoratore). CO Con successiva nota del 12 marzo 2014 la aveva comunicato a il suo immediato distacco (deliberato dal c.d.a. nella seduta del 22 _1 gennaio) presso la controllata “LA Bari Corporate Finance” in Pt_2 qualità di Amministratore delegato «al fine di garantire un uno scenario di medio-lungo termine il potenziamento» di quest'ultima (v. doc. 19 del fasci- colo di primo grado del lavoratore), fermo restando il rapporto di lavoro con la AN.
All'esito del procedimento disciplinare avviato in data 16 dicembre
2015 (doc. 36), la aveva inflitto a la sanzione disciplinare del Pt_2 _1 licenziamento in tronco per giusta causa.
Con ordinanza del 16 giugno 2020 il Tribunale di Bari aveva accolto l'impugnativa di licenziamento proposta dal lavoratore e accertato la nullità
- 17 - della sanzione espulsiva, disponendo altresì la reintegra di nel posto _1 di lavoro (doc. 15 del fascicolo di primo grado del lavoratore)
Preso atto della disponibilità del dirigente a riprendere servizio (v. doc. 38), con nota del 9 luglio 2020 la aveva comunicato a il Pt_2 _1 ripristino del rapporto lavorativo con decorrenza dal 16 luglio 2020 nel ruo- lo di responsabile dell'Investor Relations (v. doc. 39). In tale occasione, in CO particolare, la aveva specificato: «Per quanto riguarda la reintegra- zione nel “posto di lavoro”, rileviamo che – a quanto leggiamo nell'Ordinanza – il Suo ultimo posto di lavoro era quello di Amministratore
Delegato di La posizione di controllo sulla Società in parola che _13 consentiva la nomina, e con essa la relativa posizione lavorativa, non esi- stono più (…) A tal uopo, Le segnaliamo sin d'ora che la possibilità attual- mente in essere, sulla base di quanto disponibile nell'ambito dell'Organigramma aziendale vigente, concerne il ruolo di Responsabile dell'Investor Relations».
7.2. Così brevemente riepilogata la successione degli eventi che han- no condotto alla reintegrazione di nella posizione di responsabile _1 della funzione Investor Relations, a ben vedere è infondato l'assunto della
(v. pag. 61 della memoria di costituzione in primo grado) secondo cui Pt_2 le mansioni da ultimo ricoperte dal dirigente erano quelle di amministratore delegato svolte in distacco presso la BC (così come specificato anche nel- la lettera del 9 luglio 2020 di richiamo in servizio di – v. supra) e _1 COr non già quelle di , come invece sostenuto dal lavoratore. Ed infatti, ai fini dell'individuazione del “posto di lavoro” ricoperto dal lavoratore prima del licenziamento è privo di rilievo l'avvenuto distacco di nella po- _1 sizione di amministratore delegato della BC, trattandosi di destinazione di natura temporanea e, soprattutto, di prestazione resa a favore di un sog- getto diverso dalla seppure nell'interesse di quest'ultima. Pt_2
È noto che l'istituto del distacco ricorre allorquando il datore di lavo- ro destina un proprio lavoratore presso altro soggetto che riceve le presta- zioni del dipendente distaccato. Esso è configurabile quando sussista, oltre all'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche il carattere della temporaneità del di- stacco. Tale requisito non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, del distacco, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipen- dente della sua opera a favore di un terzo e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante il potere direttivo e quello di determinare la cessazione del distacco (cfr. Cass. n. 23933 del 2010; Cass. n. 17748 del 2009).
- 18 - Ne deriva, quanto al caso di specie, che al fine di valutare l'esattezza dell'esecuzione dell'ordine di reintegra impartito dal Tribunale di Bari è ne- COr cessario far riferimento alla posizione di , giacché il distacco di _1 non aveva fatto venir meno il rapporto di lavoro con la AN LA di- staccante, né aveva mutato la relativa disciplina a livello legale e/o contrat- tuale.
7.3. In questa prospettiva assumono rilievo indiretto (o, se si vuole, di mero contesto) le circostanze relative alla c.d. “prima fase” del deman- sionamento asseritamente patito da e sulla quale – come detto – si _1 incentra parte della motivazione della sentenza impugnata e si appuntano, di conseguenza, le molteplici censure della AN formulate nel settimo moti- vo di gravame. Il sostanziale svuotamento delle mansioni conseguente al di- stacco presso la BC, difatti, attiene ad una fase antecedente al recesso e, quindi, non rileva in modo diretto ai fini della specifica valutazione deman- data alla Corte nel presente giudizio, la quale attiene – come più volte sotto- lineato – alla verifica circa l'esatto adempimento dell'ordine di reintegra contenuto nel provvedimento dichiarativo della nullità del recesso per giusta causa intimato dalla Pt_2
In ogni caso, non può non ricordarsi che questa Corte di appello, nel- la sentenza resa all'esito del giudizio di reclamo, ha accertato – in linea con quanto già affermato dal Tribunale sia nella fase sommaria che in quella di opposizione del ricorso ex art. 1 della l. n. 92 del 2012 – che il distacco di presso la controllata BC aveva comportato un grave demansio- _1 namento del dirigente (v. sentenza n. 1453/2023 pubblicata il 5 luglio 2023
– all. B. del fascicolo di secondo grado del lavoratore).
A tal fine, appaiono particolarmente significativi alcuni passaggi del- la citata sentenza che di seguito si riportano: «… non si spiega come mai dopo appena tre mesi dalla scelta del come soggetto idoneo ad _1 espletare tale delicata funzione – essendo emerso dal vagliato esame delle esperienze professionali pregresse, dettagliatamente indicate nel curricu- lum, che si era occupato anche della misurazione e gestione dei rischi, della definizione, revisione e aggiornamento dei livelli di Risk Appetite per il
PO –, lo stesso sia stato rimosso, senza alcuna contestazione di inido- neità alla funzione, e destinato ad altro e differente incarico, quale Ammini- stratore Delegato della distaccata senza neanche consentire al me- _13 CO desimo, per la esiguità temporale di affidamento dell'incarico di , di avere completa contezza delle delicate funzioni assegnategli e di messa in campo della sua esperienza nel settore. Non v'è prova alcuna agli atti della circostanza secondo cui emersero delle criticità nell'espletamento delle fun-
- 19 - zioni da parte del , tali da determinare il repentino mutamento di _1 mansioni. Evidentemente il ruolo che avrebbe dovuto assumere era pura- mente formale e di non ingerenza nella gestione e nelle decisioni da assu- mere, e tanto appare conclamato anche dalla location lavorativa riservata- gli (primo piano dello stabile piuttosto che quarto piano ove erano allocate le figure dirigenziali) … Neanche è riscontrabile in atti la declamata posi- zione strategica della il distacco presso tale società controlla- CP_7 ta dalla fu formalmente motivato dalla esigenza di “garantire in _14 uno scenario di medio-lungo termine il potenziamento della controllata Po- polare Bari Corporate Finance S.p.A., il cui ruolo è ritenuto strategico nel- la realizzazione delle politiche organizzative dell'intero PO” (cfr. all.
n. 16 fasc. parte ric. prima fase) … In realtà dalla documentazione versata in atti (visura camerale prodotta da entrambe le parti in causa) emerge che nel mese di gennaio del 2014, di avvenuta nomina ad del , tale Per_4 _1 istituto contava due soli dipendenti impiegati presso la filiale di dott. Pt_2
e dott.ssa oltre al distaccato presso la filiale di Napoli dott. Per_5 Per_6 Per
e due collaboratori a progetto (a fronte dei 2.200 dipendenti in organi- CO co al PO bancario, composto da la , COroparte_15
e , con un fatturato del tutto irrilevante rispetto a quello del _16
PO che nell'anno antecedente, e cioè il 2013, aveva fatto registrare una perdita di esercizio di circa 100.000 euro (cfr. bilancio in atti, all. n. 17, fasc. appellato) e che pochi anni dopo determinò il dissesto … Dalla docu- mentazione versata in atti, a smentita di tale accusa, emerge che non si trat- tava di una mera “difficoltà” ma, come la stessa ha ammesso in fase Pt_2 sommaria, di una vera e propria “situazione di dissesto” che in breve tem- po ha condotto, nel giugno del 2018, alla trasformazione della forma giuri- dica della Società (che da S.p.A. amministrata da un consiglio di ammini- strazione composto da cinque membri è stata trasformata in una semplice
S.r.l. unipersonale, con amministratore unico: cfr. visura, pag. 12), alla ri- duzione del capitale sociale, che dall'originario importo di euro 516.460,00
è stato ridotto ad euro 10.000,00 (cfr. visura, pagg. 5 e 15), alle dimissioni rassegnate da tutti i Consiglieri delegati, compreso il Presidente il 12 no- vembre 2015, di cui peraltro non venne reso edotto il – costituendo _1 ulteriore tassello della situazione di isolamento in cui viveva – e il successi- vo scioglimento anticipato deliberato in data 14 novembre 2018 e messa in liquidazione della società (All. n. 71 fasc. reclamato)».
Il descritto scenario rende ancora più evidente che la valutazione cir- ca l'esatto adempimento dell'ordine di reintegra debba necessariamente ba- sarsi sulla posizione lavorativa originaria ricoperta da all'interno _1
- 20 - della Baca, ossia quella di a tale ruolo, infatti, che occorre riferirsi CP_2 per stabilire se il ripristino del rapporto di lavoro è avvenuto in conformità alla statuizione contenuta nella pronuncia di reintegra emessa dal Tribunale di Bari.
7.4. Occorre a questo punto verificare se corrisponda alla puntuale esecuzione dell'ordine di reintegra l'assegnazione di , da parte della _1
AN, al ruolo di responsabile dell'Investor Relations, oggettivamente di- verso da quello di Chief Risk Officer per il quale era stato assunto e _1 che, per le ragioni sopra indicate, si deve tener presente al fine di verificare la fondatezza della pretesa azionata dall'odierno appellato.
La deduce che medio tempore il proprio assetto organizzativo Pt_2 aveva subito delle rilevanti variazioni, le quali precludevano il ricolloca- COr mento di nelle mansioni originarie di e giustificavano _1
l'esercizio dello ius variandi al momento del ripristino del rapporto lavora- CO tivo. Ciò in quanto, a seguito della sottoposizione della alla procedura COr di amministrazione straordinaria, le attribuzioni della posizione di era- no state notevolmente ridotte e, in ogni caso, le residue funzioni erano state affidate ad altro dipendente, cioè prima al dr. e poi al dr. Testimone_1 [...]
(v. pag. 37 dell'appello). Persona_8
Lasciando in disparte ogni valutazione circa la tempestività di tali al- legazioni (contestata in questa sede dall'appellato: v. punto 44 della memo- ria difensiva), vi è che l'asserita variazione organizzativa deve ritenersi in- sussistente e, comunque, inadeguata a giustificare il conferimento a _1 dell'incarico di responsabile di IR a in luogo delle mansioni di _1
CP_2
A giudizio della Corte, difatti, la non ha offerto alcuna prova Pt_2 puntuale e rigorosa idonea a dimostrare che il nuovo assetto organizzativo aveva modificato il complesso delle mansioni originariamente affidate al di- rigente al momento dell'assunzione al punto da non consentire il ripristino del rapporto di lavoro con mediante attribuzione al medesimo della _1 posizione di responsabile della funzione Risk Management. Dal raffronto dell'organigramma aziendale vigente nell'ottobre 2013 (doc. 10) con quello vigente nel mese di marzo del 2020 (doc. 42) e soprattutto con quello del mese di luglio del 2020 (doc. 43) si evince unicamente la modifica del sog- getto di vertice al quale il Risk management avrebbe dovuto rapportarsi, passando dal riporto del Direttore generale a quello dei Commissari straor- dinari. A tal proposito si vedano in particolare: a) pag. 10 del Regolamento del 2013, laddove si precisa che dal Direttore generale dipendono diretta- mente le strutture di staff tra cui – per quanto qui interessa – il Risk Mana-
- 21 - gement CRO, come confermato dal prospetto inserito a pag. 15 e recante l'articolazione delle varie strutture;
b) pag. 10 del Regolamento di marzo
2020 (quindi risalente a pochi mesi prima del reintegro di ), in cui si _1 puntualizza che ai Commissari Straordinari si riportano una pluralità di uni- tà organizzative fra le quali la Funzione Risk Management, come si desume anche dal prospetto contenuto a pag. 14 del medesimo Regolamento;
c) pag.
9 del Regolamento di luglio 2020 (pressocché coevo alla riammissione in servizio di ), in cui si rimarca che tra le Funzioni Aziendali di Con- _1 trollo a riporto dei Commissari Straordinari vi è anche la Funzione Risk
Management, il che è graficamente confermato dallo schema a pag. 15 del medesimo Regolamento.
Parte appellante non ha prodotto alcun documento idoneo a dimo- strare se – ed eventualmente in quale misura – all'epoca della riammissione di in servizio erano cambiate le competenze attribuite al CRO e la _1
c.d. “mission” affidata alla citata funzione di controllo Risk Management.
Nessun documento concernente l'ambito dei poteri, dei compiti e delle re- sponsabilità affidati al Responsabile della funzione Risk Management dopo CO il commissariamento della è stato prodotto al fine di poter comprovare COr la sostanziale diversità di tale figura aziendale rispetto a quella di al punto da renderla non sovrapponibile a quella ricoperta da prima di _1 essere distaccato presso la società controllata e poi licenziato.
La non ha neppure allegato né dimostrato le ragioni di tipo Pt_2 organizzativo in base alle quali avrebbe dovuto escludersi che , una _1 volta reintegrato dal Tribunale di Bari, potesse riprendere a svolgere l'attività di gestione del rischio. Non sono stati comprovati, dunque, i motivi che rendevano impossibile affidare al dirigente per lo meno quello che – a dire dell'appellante – «rimaneva della posizione di CRO» (v. anche pag. 37 dell'appello). Tale presunto ridimensionamento del perimetro delle attività del Risk Management non poteva in alcun modo giustificare la scelta di ne- gare la ricollocazione dell'odierno appellato in tale posizione lavorativa. Si consideri che al momento dell'assunzione di , allorquando cioè – a _1 giudizio della stessa appellante – le mansioni del CRO erano molto Pt_2 più ampie e complesse, egli era stato ritenuto idoneo a ricoprire proprio tale ruolo. Del resto, il concetto di “ridimensionamento” di una determinata po- sizione lavorativa (cui evidentemente allude la difesa della è ben di- Pt_2 verso da quello di “soppressione” della posizione medesima, il cui verificar- si – come visto in precedenza – avrebbe reso in thesi legittima la scelta del datore di ottemperare all'ordine giudiziale di reintegra mediante l'adibizione del dipendente a mansioni equivalenti.
- 22 - In altri termini, l'appellante non ha offerto alcun elemento di giudi- zio idoneo a sovvertire la decisione del Tribunale nella parte in cui ha af- fermato, puntualmente argomentando il proprio convincimento, la sostanzia- le equivalenza tra il ruolo di Responsabile della Funzione di Risk Manage- COr ment e quello di della AN (v. pagg. 24 e 25 della sentenza impugna- ta: «Del resto, vi è equivalenza tra il ruolo di Responsabile della Funzione di Risk Management ed il CRO della AN, come si evince dalle illustra- zioni di AN d'Italia alla propria Circolare. Infatti, si ribadisce che il
CRO non è un ruolo “autonomo” rispetto alla Funzione di COrollo dei
Rischi, ma è esattamente la figura di “Dirigente (Officer) Responsabile
(Chief) della funzione di controllo dei Rischi (Risk)”. Ad ulteriore conferma di quanto testé riportato si leggano le dichiarazioni rese, nel 2017, dal Dott.
(all'epoca, Direttore Generale della AN d'Italia) alla Persona_9
Procura della Repubblica di Bari, e riportate nell'Ordinanza del GIP di
Bari avente ad oggetto l'adozione delle misure cautelari sul Proc.to
10280/2016 (cfr. stralcio doc. n. 3 allegato alle note per ud 2.2.23)»).
In difetto di tali allegazioni e prove circa l'effettiva incidenza del nuovo assetto organizzativo sul posto di lavoro occupato da in epoca _1 precedente al distacco presso la controllata BC deve affermarsi che il da- tore di lavoro non ha puntualmente ottemperato all'ordine giudiziale di rein- tegra contenuto nell'ordinanza del Tribunale di Bari del 16 giugno 2020, non avendo dimostrato che il posto di lavoro in questione non esisteva più per causa a sé non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. (v. la giurispruden- za di legittimità sopra citata).
7.5. Non vale ad esimere la dalla sua responsabilità per Pt_2
l'inesatta esecuzione della pronuncia di reintegra neppure la circostanza che medio tempore era stato affidato ad altro dipendente il ruolo di CRO ovvero
– come si esprime l'appellante – ciò che di tale ruolo “residuava” nel mese di luglio del 2020.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le esigenze orga- nizzative che, a seguito di un ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro, consentono al datore di lavoro di sottrarsi all'obbligo di ricollocare il lavoratore nel posto di lavoro da ultimo occupato, non possono consistere nell'avvenuta necessità, a seguito del licenziamento del lavoratore, di copri- re il posto in precedenza dallo stesso occupato, atteso che l'esigenza di co- pertura del posto reso vacante trae origine dallo stesso licenziamento del quale è stata accertata l'illegittimità. (cfr. Cass. n. 77 del 1998, già menzio- nata). Ciò alla luce del fatto che, come precisato da Cass. n. 14142 del 2002, la sostituzione del lavoratore licenziato con altro dipendente «deve ritenersi
- 23 - provvisoria e condizionata alla definitiva reiezione giudiziale dell'impugnativa del licenziamento, onde il sopravvenuto ordine di reinte- grazione ex art. 18 cit. impone al datore di lavoro, quali che siano gli im- pegni da lui assunti verso il sostituto, di riammettere il licenziato nello stes- so posto precedentemente occupato».
Con orientamento ormai fermo (v. da ultimo Cass. n. 11564 del
2023) si è statuito, difatti, che «l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ex art. 18, leg- ge n. 300 del 1970, ricostituendo de iure il rapporto – da considerare, quin- di, come mai risolto – ne ripristinano integralmente l'originario contenuto obbligatorio, comprendente anche il diritto del lavoratore a riassumere le abituali mansioni nel posto di lavoro occupato anteriormente. Pertanto,
l'eventuale attribuzione del suddetto posto ad altro dipendente in sostituzio- ne del lavoratore licenziato – che abbia impugnato l'atto di recesso – deve essere considerata provvisoria perché condizionata alla definitiva reiezione giudiziale della suddetta impugnativa. Ne consegue che, sopravvenuto
l'ordine di reintegrazione, il datore di lavoro, quali che siano gli impegni assunti nei confronti del sostituto, deve in via prioritaria riammettere il la- voratore licenziato nel suo originario posto di lavoro e non può allegare
l'avvenuta sostituzione come esigenza organizzativa per trasferire in altra sede di lavoro il dipendente reintegrato (Cass. n. 13727 del 2000; Cass. n.
14142 del 2002; Cass. n. 20123 del 2017)».
7.6. Prive di pregio sono altresì le deduzioni di parte appellante circa le ulteriori modifiche subite dall'assetto organizzativo aziendale a seguito CO dell'acquisizione della dal PO Mediocredito Centrale, le quali avevano comportato l'accentramento presso la Capogruppo della funzione di Risk Management con la conseguente ed ulteriore riduzione delle compe- tenze assegnate al responsabile della stessa.
Al riguardo è decisivo evidenziare che il nuovo organigramma è en- trato in vigore con il Regolamento generale di marzo 2022 (v. doc. 2 allega- to alle note autorizzate del 6 luglio 2022 della e, quindi, in epoca Pt_2 ampiamente successiva al ripristino del rapporto di lavoro del dirigente ap- pellato (avvenuto con nota del 9 luglio 2020). Questo rilievo esclude in ra- dice che l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro all'atto della reintegrazione possa essere giustificato in considerazione del nuovo CO assetto organizzativo conseguente all'acquisizione di da parte di
[...]
. Parte_9
In ogni caso, occorre ribadire che il postulato ridimensionamento (e COr non, si ribadisce, la soppressione integrale) del ruolo di non può – se
- 24 - non in maniera forzata e comunque indimostrata – portare a ritenere che ci si trovi dinanzi ad una posizione lavorativa del tutto nuova con mansioni estranee e niente affatto conferenti rispetto a quelle attribuite a al _1 momento dell'assunzione e svolte sino a prima che fosse disposto il suo di- stacco presso la società controllata.
7.7. Del tutto incongruo è il tentativo del datore di lavoro di assolve- re agli oneri deduttivi e probatori a proprio carico attraverso la prova orale richiesta in primo grado e la cui ammissione è stata reiterata anche in grado di appello.
Tale richiesta, infatti, non può trovare ingresso giacché i capitoli di prova attengono (v., in particolare, punto C delle conclusioni dell'appello) ad una serie di circostanze di natura documentale (ad esempio:
[...]
è stata acquisita dal PO Mediocredito Centrale e quindi _17 non è più capogruppo: il PO non esiste più e Parte_2
è ora una controllata di Mediocredito Centrale») Parte_2 oppure marcatamente valutativa. Attraverso il mezzo di prova in questione, difatti, si richiede ai testi indicati l'espressione di giudizi circa l'ampiezza e la rilevanza dei compiti affidati al CRO. Nondimeno, essi si palesano altresì ininfluenti poiché incentrati su circostanze che, quand'anche confermate dai testi, non consentirebbero di affermare la legittimità dell'esercizio dello ius variandi al momento della reintegra di sulla scorta delle plurime _1 motivazioni già esposte.
8. Fermo restando che la si è illegittimamente sottratta Pt_2 all'obbligo, scaturente dall'ordine giudiziale di reintegra, di ricollocare
[...]
nel posto di lavoro occupato da ultimo (cioè, come detto, prima del di- Pt_4 stacco presso la società controllata), rimane da valutare se tale obbligo possa ritenersi comunque assolto mediante l'assegnazione di alle mansioni _1 di Responsabile del Servizio di Investor Relations. Ciò in quanto il Tribuna- le di Bari, conformemente alla domanda proposta dal dipendente, ha con- CO dannato la a riassegnare alle mansioni di Chief Risk Officer _1 ovvero ad altre mansioni aventi analoga rilevanza (v. conclusioni a pag. 61 del ricorso di primo grado: «… per l'effetto, condannare e ordinare a
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 di riassegnare il dott. alle mansioni di Chief Risk Officer, ovvero ad _1 altre mansioni aventi analoga rilevanza in termini di responsabilità ed au- tonomia»).
Anche su questo profilo della statuizione si appuntano le critiche dell'appellante, il quale addebita al Tribunale di aver fatto impropriamente riferimento al concetto di “equivalenza delle mansioni” di cui all'art. 2103
- 25 - c.c., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con il d.lgs. n. 81 del 2015 (quarto motivo), senza invece considerare la nozione di dirigente desumibile dalla contrattazione collettiva del settore creditizio (terzo moti- vo) e senza operare alcun raffronto tra le mansioni relative al nuovo ruolo di
Responsabile dell'Investor Relations rivestito da a seguito della _1 reintegrazione (primo motivo), per tale via impropriamente colmando una lacuna deduttiva e probatoria in cui era incorsa la controparte (secondo mo- tivo).
8.1. Il gravame è destituito di fondamento anche in relazione a tali ulteriori profili di doglianza.
In linea di principio è corretto affermare che l'eventuale verifica cir- ca la correttezza dello ius variandi dev'essere condotta avuto riguardo alla disciplina contenuta nell'art. 2103 c.c. nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 81 del 2015, in quanto il potere datoriale di adibizione a mansioni diverse si pone cronologicamente “a valle” del 24 giugno 2015 (sul regime temporale di applicazione della disciplina del mu- tamento delle mansioni si veda, in particolare, Cass. n. 11870 del 2024). È esatto altresì affermare che la nozione di dirigente cui far riferimento è quel- la ricavabile dalla contrattazione collettiva del settore creditizio e non già a quella “legale” di c.d. “alter ego dell'imprenditore” (v. quanto si dirà infra).
Tuttavia, pur dovendosi applicare al caso di specie la citata disciplina normativa e contrattuale, non può fondatamente sostenersi che la decisione assunta dal Tribunale vada emendata, benché la stessa debba essere corret- tamente intesa nei termini di seguito precisati.
8.2. L'art. 2103 c.c., nella formulazione introdotta dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai suoi primi due commi dispone: «
1. Il lavoratore de- ve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corri- spondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di in- quadramento 2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a man- sioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale».
In particolare, il primo comma del citato art. 2103 pone la regola ge- nerale per la mobilità c.d. “orizzontale” eliminando il precetto legale della equivalenza delle mansioni e sostituendolo con il concetto di categoria e li- vello di inquadramento. Come osservato in dottrina, in tal modo cambia la tecnica normativa attraverso cui vengono posti dei limiti al mutamento delle mansioni: viene superato il modello basato sulla norma inderogabile a pre-
- 26 - cetto generico, quale era l'equivalenza (ossia il monopolio legale della di- sciplina dei limiti al mutamento delle mansioni), e si adotta la tecnica del rinvio al contratto collettivo che attua il modello della deregolazione con- trattata, così spostando le tutele dal piano “rigido” della legge al piano “mo- bile” della contrattazione collettiva.
Il primo comma dell'art. 2103 c.c., dunque, pone all'esercizio del potere datoriale due precisi limiti posti in rapporto di continenza fra loro. Il mutamento deve avvenire innanzitutto nell'ambito di mansioni ricomprese nella medesima categoria legale di cui all'art. 2095 c.c. Una volta rispettato questo limite, l'assegnazione deve avvenire in mansioni collocate nel mede- simo livello di inquadramento. Su questa linea di pensiero si è collocata di recente Cass. n. 11870 del 2024, secondo cui la ratio della norma è «quella di individuare e regolare i limiti all'esercizio del potere unilaterale del da- tore di lavoro di ius variandi rispetto alle mansioni di assunzione o alle ul- time svolte. Sulla base di tale funzione, il legislatore stabilisce un principio di fungibilità delle mansioni che siano riconducibili “allo stesso livello e categoria legale”. L'uso della congiunzione “e” sta solo a significare che, qualora il ccnl articoli una medesima categoria legale in più livelli, lo ius variandi è legittimamente esercitato ai sensi del co. 1 solo se le nuove man- sioni appartengano, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti» (cfr. Cass. n. 11870 del
2024, in motivazione).
In quest'ottica la statuizione conclusiva della sentenza di primo gra- do – ossia l'affermazione dell'obbligo della di adibire , in al- Pt_2 _1 ternativa al ruolo di CRO, “ad altre mansioni aventi analoga rilevanza” – non può dirsi in sé scorretta, purché si intenda che tali mansioni sono analo- gamente rilevanti qualora possano farsi rientrare a pieno titolo nella mede- sima categoria, cioè quella dirigenziale. Va quindi disattesa la doglianza della che imputa al primo Giudice di aver impropriamente evocato Pt_2 nel dispositivo della pronuncia il concetto di equivalenza sostanziale di cui all'art. 2103 c.c. nella sua vecchia formulazione (quarto motivo di appello), giacché il tenore testuale della decisione non è di per sé inconciliabile con la regolamentazione del mutamento delle mansioni introdotta nel 2015 ed alla quale – come visto – occorre far riferimento nella vicenda in esame.
8.3. Anche volendo recepire la prospettazione di parte appellante, deve rilevarsi che le nuove mansioni di responsabile del servizio IR attribui- te a al momento della reintegra non sono affatto riconducibili alla _1 categoria dirigenziale del c.c.n.l. Dirigenti crediti. Merita cioè di essere con- divisa – sia pure con le precisazioni che seguono – la valutazione operata
- 27 - dal primo Giudice in ordine al sostanziale “svuotamento” delle mansioni di- rigenziali solo formalmente assegnate a di cui si dà conto a pagg. 22 _1
e 23 della sentenza appellata: «… Anche senza tenere conto degli aspetti più evidenti che delineano la figura del dirigente, quali la supremazia gerarchi- ca e l'esercizio di poteri direttivi, risultano comunque assenti gli ulteriori elementi caratterizzanti rappresentati dalla qualità della prestazione,
l'autonomia e la discrezionalità delle mansioni affidate. In altre parole, sebbene la AN abbia mantenuto in capo al il ruolo dirigenziale, _1 prevedendo lo stesso trattamento economico, le mansioni assegnate rivesto- no solo formalmente un contenuto dirigenziale;
di fatto sono state svuotate dai tratti tipici della figura del dirigente ed in primis dall'ampiezza e rile- vanza delle funzioni che non sono idonee ad incidere sulla conduzione della
AN».
Come accennato, in linea di principio non è inesatto l'assunto dal Part quale muove l'appello di , ossia che nella specie il Tribunale avrebbe dovuto far riferimento alla nozione di dirigente ricavabile dalla contrattazio- ne collettiva e non già a quella legale di c.d. “alter ego dell'imprenditore”.
Afferma Cass. n. 24484 del 2019 che, se l'appartenenza alla catego- ria dei dirigenti è, come nel caso in esame, espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, al fine di stabilire l'esatto inquadramento del di- pendente occorre far riferimento non alla nozione legale di tale categoria, ma alle relative disposizioni della contrattazione. Il giudice ha l'obbligo di attenersi ai requisiti dalle medesime previsti, poiché esse – riflettendo la vo- lontà delle parti stipulanti e la loro specifica esperienza di settore – assumo- no valore vincolante e decisivo. Si deve altresì tener altresì conto che in or- ganizzazioni aziendali complesse è ammissibile – anche in riferimento alla prassi aziendale ed alla concreta organizzazione degli uffici – la previsione di una pluralità di dirigenti (a diversi livelli, con graduazione di compiti) i quali sono tra loro coordinati da vincoli di gerarchia, che però facciano sal- va, anche nel dirigente di grado inferiore, una vasta autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore (cfr. altresì Cass. n. 8650 del 2005 e Cass. n. n. 15489 del 2007).
Proprio con riferimento al settore creditizio, del resto, la giurispru- denza della Suprema Corte afferma costantemente (cfr. ad esempio Cass. n.
19579 del 2017) che la qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come alter ego dell'imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell'organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter in- fluenzare l'andamento aziendale. È invece sufficiente che il dipendente, per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilità in
- 28 - tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell'azienda, alla molteplicità delle dinamiche in- terne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione di- rigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) (cfr. Cass.
n. 14835 del 2009 e successivamente Cass. n. 20805 del 2016). Ciò anche con riguardo alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell'ambito del singolo settore produttivo.
8.4. Tuttavia, pur volendo aderire a tale impostazione (non seguita, invece, dal Tribunale), questa Corte rileva come in realtà sia del tutto condi- visibile la conclusione cui è giunto il primo Giudice in ordine alla sostanzia- le carenza di compiti dirigenziali, da ritenersi solo in apparenza attribuiti a
. _1
Mette conto rilevare che, ai sensi dell'art. 2 del menzionato c.c.n.l., rientrano nella categoria dei dirigenti i «lavoratori/lavoratrici subordinati, ai sensi dell'art. 2094 del codice civile, come tali qualificati dall'azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professio- nalità, di autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell'impresa». Inoltre, il c.c.n.l. individua – nell'ambito dello svi- luppo professionale dei dirigenti – «funzioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabilità, sia nelle attività espletabili presso le strutture cen- trali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale».
Dunque, in base alla riportata norma pattizia nel settore del credito i tratti che caratterizzano in modo peculiare la qualifica dirigenziale sono principalmente due: a) l'assunzione di un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale;
b) l'espletamento di funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di rea- lizzare gli obiettivi dell'impresa.
Disamina della documentazione in atti emerge in modo inequivoca- bile che nessuno di questi tratti qualificanti connota il ruolo di Responsabile del Servizio di Investor Relations attribuito a al momento della sua _1 reintegrazione.
Emerge dai numerosi Regolamenti aziendali prodotti (v. doc. 42 e 43 del fascicolo di primo grado del lavoratore;
doc. 2 allegato alle note autoriz- zate del 6 luglio 2022 della che il Servizio Investor Relations aveva Pt_2
- 29 - la seguente mission: «Gestisce le attività di comunicazione ed informazione finanziaria tra la comunità di investitori e la banca garantendone un flusso costante, trasparente e tempestivo. Assicura l'incremento della percezione positiva sulla banca integrando le azioni di mercato con il valore verso gli investitori. Cura la comunicazione strategica istituzionale» (v. in particolare pag. 55 del Regolamento del mese di luglio del 2020).
I compiti appena indicati – e, in particolare, quelli legati alla gestione delle attività «di comunicazione ed informazione finanziaria tra la comunità di investitori e la – appaiono oggettivamente privi di carattere deci- Pt_2 sionale, men che mai di “grado elevato”, come invece richiede il citato c.c.n.l. Ferma restando la rilevanza che la riconosce al servizio in Pt_2 questione anche in ragione delle vicende che l'hanno interessata (servizio individuato quale compito “delicatissimo e di estrema responsabilità”: v. pag. 41 dell'atto di gravame), infatti, non può dirsi che le attività riservate al relativo responsabile richiedessero una significativa esplicazione di respon- sabilità o autonomia, così come invece previsto per la categoria dirigenziale dal sopra menzionato contratto collettivo.
Sul punto basti rilevare che le principali aree di attività del servizio – indicate nel progetto di sviluppo della struttura nell'anno 2020 – concerne- vano «incontri con mgmt interno/consulenti; contatti con Ass.ni/Azionisti; contratti con Investitori (debito)» (v. doc. 44 del fascicolo di primo grado del lavoratore). Si tratta di attività che richiedono senza alcun dubbio com- petenze di tipo organizzativo e relazionale, ma non certo un elevato grado di professionalità, autonomia e soprattutto di potere decisionale.
Analogamente, neppure può dirsi che lo svolgimento dell'attività di
«esternalizzazione di dati di natura finanziaria ossia dei numeri di bilancio
e dati finanziari» (v. pag. 41 dell'appello) esiga il possesso di complesse cognizioni tecnico-specialistiche. Tutt'al più, a questo fine sono sufficienti solide competenze di natura analitica per la raccolta di dati trasmessi da al- tre aree aziendali e la loro elaborazione in vari format (prevalentemente co- municati stampa).
8.5. L'impossibilità di ricondurre il ruolo di Responsabile del servi- zio IR alla nozione di dirigente delineata dal c.c.n.l. emerge in maniera an- cora più nitida qualora si tengano presenti le modalità concrete attraverso le quali è stato consentito a di svolgere i compiti assegnatigli. _1
È particolarmente significativo il fatto che non era richiesta all'odierno appellato neppure un'articolata attività di coordinamento e con- trollo di risorse, atteso che il servizio contava solo un altro dipendente, cioè il dr. . La circostanza non è trascurabile qualora si consi- Persona_10
- 30 - deri che proprio il “coordinamento” è una delle funzioni che – stando alla declaratoria contrattuale sopra ricordata – connotano in modo peculiare il ruolo di dirigente nelle imprese creditizie.
Soprattutto, dall'istruttoria documentale è emersa la prova irrefutabi- le della scarsa operatività di o comunque – per quanto qui rileva – _1 del mancato svolgimento da parte del medesimo di mansioni di natura pret- tamente dirigenziale (nel senso prima chiarito).
Dalla documentazione acquisita, in particolare, risulta che le attività di IR si sono risolte in un semplice coordinamento con la società esterna al solo fine di consentire la pubblicazione dei comunicati stampa, peraltro già predisposti dai consulenti in outsourcing (v. doc. 4, 5 e 6 allegati alle note di trattazione scritta del 2 febbraio 2023 del lavoratore). Talvolta, a era _1 attribuito il compito, di natura squisitamente operativa, di procedere alla pubblicazione di comunicati stampa predisposti da altri e comunque previa autorizzazione della dirigenza apicale (v. ad esempio la mail del 9 maggio
2022, ore 14:29, inviata a dal CFO dr. Carrus, ove si legge: «Caro _1
, ecco il comunicato price sensitive da pubblicare immediatamente. Il _1 comunicato ha già avuto l'ok della Capogruppo e del suo Amministratore
Delegato dott. . Con questa email do il mio ok e ne autorizzo la _18 pubblicazione. Resto in attesa del tuo cortese sollecito riscontro. Cristiano
Carrus»; all. B alle note autorizzate depositate il 6 luglio 2022).
Dunque, a dispetto della molteplicità di funzioni formalmente attri- buite al Servizio di Investor Relations (così descritte nel Regolamento aziendale del luglio 2020: «- Presidia, per quanto riferibile ai rapporti con i media italiani ed internazionali, l'attività di comunicazione in ambito finan- ziario e societario, al fine di garantire simmetria di informazione ai mercati
(Staff Relazioni Istituzionali e Media. - Gestisce la comunicazione verso le
Società di Rating sulle tematiche gestionali rilevanti. - Mantiene i rapporti con gli analisti e con gli investitori istituzionali per la comunicazione sulle attività, i risultati e le strategie del PO, fornendo spiegazioni agli even- tuali approfondimenti richiesti. - Organizza incontri con gli analisti e gli
Organi di Direzione del PO su temi di specifico interesse, curando la predisposizione del materiale di supporto e gestendo le presentazioni uffi- ciali. - Individua e sviluppa le migliori modalità di comunicazione finanzia- ria per gli azionisti di riferimento. - Analizza la base azionaria del PO.
- Rileva il “sentiment” del mercato, il posizionamento della AN e del
PO, le valutazioni di borse le informazioni provenienti dalla comunità finanziaria effettuando confronti periodici con i principali competitor. - As- sicura una costante informativa sulle osservazioni fatte pervenire da anali-
- 31 - sti e/o investitori riguardo all'evoluzione operativa reddituale della AN e del PO: - Analizza i Piani Industriali dei principali competitors bancari valutandone gli impatti sull'evoluzione della AN. - Supporta i Commis- sari Straordinari nell'organizzazione degli incontri istituzionali e con gli stakeholder, garantendo un costante monitoraggio e flusso di informazioni sulle tematiche di interesse della AN. - Gestisce la comunicazione e
l'immagine istituzionale nonché le pubbliche relazioni della AN e del
PO curando i rapporti con i media e realizzando comunicati stampa e redazionali e garantendo, attraverso il coordinamento di tutte le funzioni competenti, un'informazione completa ed aggiornata alla comunità finan- ziaria e agli Stakeholder»), la documentazione acquisita attesta invece che, nella realtà dei fatti, l'attività svolta da quale Responsabile del citato _1
Servizio fu davvero assai modesta e marginale, sì da indurre il Tribunale ad affermare – in maniera del tutto corretta – che il ruolo attribuitogli aveva so- lo una “parvenza” dirigenziale.
In particolare, ciò si legge a pag. 20 della sentenza impugnata che, in quanto contenente un passaggio condiviso dalla Corte, vale la pena qui ri- portare in modo integrale: «… a conferma della mera parvenza di rilevanza dirigenziale della funzione IR, si evidenzia che in tutti e 12 i mesi dell'anno
2021, il coinvolgimento della funzione IR ha riguardato, di fatto, la trasmis- sione per la pubblicazione di solo 13 Comunicati Stampa di tipo Price Sen- sitive sul sito istituzionale della AN (cfr. All. A note di trattazione scritta per l'udienza de 22.9.22). Trattasi di un impegno davvero minimo, al fine di supportare e trasmettere testi talvolta già predisposti (come ben si evidenzia nelle mail in All. B note di trattazione scritta per l'udienza de 22.9.22). An- cora, a ulteriore conferma del fatto che l'attività del ricorrente fosse mera- mente comunicativa, si legga il successivo elenco dei Comunicati Stampa pubblicati da (Price Sensitive) nell'anno 2022: il Parte_2 numero estremamente esiguo consente di comprendere concretamente la ri- dotta entità dell'attività svolta dal quale IR (cfr. doc. n. 1 delle note _1 di trattazione per ud. del 2.2.2023; si vedano altresì i comunicati pubblicati dal ricorrente rispettivamente in data 22.09.2022 e 10.11.2022 con le rela- tive mail di riferimento, cfr. doc. n. 2 e 3 delle citate note). Dall'esame della predetta documentazione si ha la conferma che la funzione di IR svolta dal
si concretava in una mera attività di “comunicazione verso terzi” _1
(spesso “finanziaria”, su numeri di bilancio e dati finanziari) e, lungi dall'incidere sui processi gestionali della banca, costituiva un aspetto mar- ginale dei processi di gestione aziendale».
- 32 - Part Non ha pregio, quindi, l'argomento speso da secondo cui anche la funzione di Responsabile di IR avrebbe connotazione dirigenziale in quanto avrebbe avuto quale proprio obiettivo la “promozione” degli interes- si della AN (v. pag. 41 dell'appello). La tesi prospettata dall'appellante omette di considerare che – come visto – nella sostanza l'attività svolta da era assai modesta sul piano sia qualitativo che quantitativo, tanto da _1 essere stata giustamente definita dal primo Giudice quale mera “parvenza” di funzione dirigenziale. In altri termini, essa si palesava scarsamente rile- vante “al fine di realizzare gli obiettivi dell'impresa”, cioè allo scopo di per- seguire quello che, invece, è da considerarsi il proprium della qualifica diri- genziale descritta dall'art. 2 del c.c.n.l. per la Dirigenza nel settore crediti- zio.
È da escludere, pertanto, che in tale qualità abbia operato con _1 ampiezza di responsabilità e con un corrispondente grado di autonomia. Il ruolo da questi ricoperto a seguito della reintegrazione nel posto di lavoro, dunque, non presentava affatto i tratti tipici della qualifica dirigenziale, pur dovendo tale nozione essere intesa nei termini più ampi in precedenza de- scritti e non già nel senso più ristretto – fatto proprio dal Tribunale – di au- tentico “alter ego dell'imprenditore”.
8.6. La conclusione del ragionamento fin qui condotto è non soltanto che la non ha esattamente adempiuto all'obbligo derivante Pt_2 dall'ordine giudiziale di reintegrazione di nel posto di lavoro occu- _1 pato al momento del recesso (cioè quello di CRO), ma anche che le funzioni
Responsabile del Servizio di Investor Relations conferitegli all'atto della riammissione in servizio non possono essere qualificate di natura dirigenzia- le, pur avuto riguardo alla declaratoria di cui all'art. 2 del c.c.n.l. applicato, con la conseguenza che il potere datoriale di modifica delle mansioni non è stato esercitato in maniera conforme al disposto dell'art. 2103 c.c., come modificato dal d.lgs. n. 81 del 2015.
9. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenu-
- 33 - to conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività proces- suale in concreto espletata.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (cfr. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1 Parte_2
mediante ricorso depositato il 18.8.2023 nei confronti di
[...] _1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data
4.5.2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in 6.500,00 euro, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Elvira Palma
- 34 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ELVIRA PALMA Presidente dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore dr.ssa VALERIA SPAGNOLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 959 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
(già , in persona Parte_1 Parte_2 dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Daverio, Salvatore Florio e Ignazio
Schiraldi, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone _1
Pietro Emiliani, Marco Vallone e Leonardo Amato, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 17 marzo
2021, – dirigente della il quale _1 Parte_2 era stato licenziato per giusta causa il 13 gennaio 2016 e, successivamente, reintegrato nel posto di lavoro dal Tribunale di Bari mediante ordinanza del
16 giugno 2020 – ha chiesto che fosse accertato l'inadempimento contrat- tuale della per effetto della sua assegnazione nel ruolo di IR rispetto a Pt_2 quello di CRO (Chief Risk Officer) ricoperto prima del licenziamento, non- ché l'illegittimità del conseguente mutamento di mansioni, in quanto com-
- 1 - portante una grave dequalificazione e un grave demansionamento, rispetto a quelle in precedenza svolte e, per l'effetto, che la società datrice di lavoro COr fosse condannata alla sua riassegnazione alle mansioni di ovvero ad altre mansioni aventi analoga rilevanza in termini di responsabilità ed auto- nomia.
1.1. In sintesi, sul piano fattuale nel ricorso di primo grado si deduce che:
- nel periodo dal 24 gennaio al 29 aprile 2013 la Parte_2
(oggi era stata sottoposta ad un accertamento ispet-
[...] Parte_1 tivo da parte della vigilanza della AN d'Italia focalizzato sul governo del credito e i controlli ad esso relativi, conclusosi con un giudizio «parzialmen- te sfavorevole» in virtù di «alcune debolezze nella regolamentazione e nelle prassi in uso»;
- in particolare, le citate “debolezze” avevano riguardato l'attività di misurazione e di gestione dei rischi connessi ai crediti (c.d. funzione di Risk
Management) ed avevano quindi rivelato l'esigenza di un potenziamento di tale funzione in grado di «sviluppare metodologie di misurazione del rischio creditizio più affidabili e consolidate»;
- sebbene il verbale ispettivo fosse stato consegnato alla solo Pt_2 in data 31 luglio 2013, nel corso dell'accertamento gli ispettori avevano avuto modo di riferire ai rappresentanti della stessa circa l'andamento dell'ispezione, fornendo altresì tempo per «notazioni» e «contributi» «in modo collaborativo e costruttivo»; Part
- sulla base di questi presupposti all'epoca COroparte_3 rettore generale della AN, attivandosi nella ricerca immediata di una figu- ra dall'indiscussa professionalità si era messo in contatto anche con il ricor- rente, dato che questi aveva maturato una significativa esperienza in attività bancarie strettamente connesse al Risk Management; in quel momento, di- fatti, egli ricopriva il ruolo di Responsabile del Servizio Pianificazione del
Capitale nonché di Responsabile delle attività di Pricing Risk-Based di
PO per il PO Banco LA Verona;
- a seguito di una serie di incontri conoscitivi, era stato sol- _1 lecitato a partecipare alla selezione volta ad individuare il futuro Chief Risk
Officer (CRO) della figura alla quale sarebbe stato Parte_2 affidato il compito di «riorganizzare, in autonomia e in conformità alle normative vigenti, la costituenda “Funzione di COrollo di Risk Manage- ment”»;
- dopo l'approvazione della sua candidatura da parte degli organi di vertice della AN, era stata altresì esclusa la sussistenza di qualsivoglia
- 2 - ipotesi di incompatibilità o di conflitti di interesse tra e il Direttore _1 generale, avendo entrambi lavorato per brevi periodi alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, sia pure senza diretti rapporti gerarchici;
- a questo punto, i vertici della AN avevano con insistenza solleci- tato l'inserimento del ricorrente nel ruolo di CRO in modo da perfezionare con celerità gli assetti organizzativi di Governance e di COrollo nonché per replicare ai rilievi sollevati dall'Autorità di vigilanza e, soprattutto, in CO modo da rafforzare il ruolo della – quale soggetto “aggregante” – in occasione delle future operazioni di salvataggio del PO Tercas;
- anche il secondo accertamento ispettivo condotto dalla AN
d'Italia, iniziato il 29 aprile e terminato il 2 agosto 2013, aveva evidenziato l'esigenza di assicurare alla nascente figura del CRO «sufficiente autonomia
e autorevolezza»;
- il 6 agosto 2013, a seguito dell'adesione di , la AN aveva _1 formalizzato la sua assunzione a tempo indeterminato con qualifica di diri- gente e nomina a Direttore centrale;
a tale proposta ne era seguita, il 10 set- tembre 2013, una nuova, irrevocabile e migliorativa della prima;
CO
- ciò aveva consentito alla di trasmettere alla AN d'Italia le prime controdeduzioni, in cui era stata evidenziata l'implementazione della funzione di Risk Management e del ruolo di Chief Risk Officer con potere di veto (c.d. “veto right”) su operazioni e tematiche rilevanti nonché
l'individuazione di una risorsa «con elevato profilo professionale e con un'importante esperienza nel settore bancario e finanziario» per tale posi- zione;
- anche nelle seconde controdeduzioni – la cui stesura era stata ela- borata grazie anche all'apporto di – si era ribadita l'importanza stra- _1 tegica delle funzioni e dei poteri attribuiti al CRO;
COr
- l'assoluta rilevanza del ruolo di era stata ratificata altresì nel CO nuovo Regolamento generale della , laddove era stato previsto che tale figura – a riporto diretto del Direttore generale – avrebbe avuto il potere di veto rispetto alle «operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società», con effetti sull'area di consolidamento;
- la formale assunzione di , con decorrenza dal 21 ottobre _1
2013, era stata comunicata alla AN d'Italia in base alla procedura “Organi
Sociali - OR.SO”;
- successivamente all'assunzione, tuttavia, aveva subito una _1
«gravissima dequalificazione» e un «grave demansionamento» persistente sino a quel momento;
- 3 - - tale condotta della si era sviluppata in due distinte fasi: la Pt_2 prima, iniziata subito dopo l'assunzione e culminata nella irrogazione del licenziamento;
la seconda, iniziata subito dopo la pronuncia dell'ordinanza di reintegra del Tribunale di Bari che aveva dichiarato la nullità del licen- ziamento nonché la sua natura ritorsiva ed ancora in corso al momento della domanda;
- difatti, sin dal suo primo giorno di lavoro aveva percepito _1 un'ostilità crescente nei suoi riguardi ed aveva ravvisato che, nei fatti, la nuova funzione di controllo di Risk Management aveva continuato ad essere guidata da (già responsabile del desueto ufficio di Risk Ma- Persona_1 nagement), il quale era stato nominato viceresponsabile della nuova funzio- ne;
- la stanza di era stata collocata al primo piano della sede _1 della ben distante dalle stanze dei colleghi dello stesso ufficio ( Pt_2 Per_1 compreso), ubicate invece al quarto piano;
- egli non era mai stato invitato a partecipare agli incontri con i rap- presentanti della AN d'Italia e della che si erano svolti a Roma e CP_5
Milano negli ultimi mesi del 2013 e nei primi mesi del 2014; tali incontri CO erano finalizzati a valutare la candidatura della ad intervenire per il salvataggio del nonostante si trattasse di una delle COroparte_6
c.d. “operazioni di maggior rilievo”, che senz'altro rientravano nella compe- tenza del CRO, la funzione di Risk Management era stata invece rappresen- tata da;
Per_1
- per giunta, qualsiasi tentativo intrapreso da al fine di rior- _1 ganizzare l'Ufficio non era mai stato preso in considerazione;
- senonché, il 22 gennaio 2014 – a circa tre mesi dall'assunzione – il
C.d.A. della AN aveva deliberato il distacco di presso la control- _1 lata LA Bari Corporate Finance s.p.a. (BC) in qualità di Pt_3 stratore delegato;
il distacco era stato formalmente motivato con l'esigenza
«di garantire in uno scenario di medio-lungo termine il potenziamento della controllata LA Bari Corporate Finance S.p.A., il cui ruolo è ritenuto strategico nella realizzazione delle politiche organizzative dell'intero Grup- po»;
- tale distacco aveva comportato una grave dequalificazione di
[...]
, posto che l'organico della era pari a meno di un millesi- Pt_4 CP_7 mo di quello del PO (due dipendenti presso l'ufficio di un terzo Pt_2 impiegato occupato presso l'ufficio di Napoli e due collaboratori a progetto)
e il fatturato – derivante quasi integralmente da servizi di consulenza in fa- vore della Capogruppo – era del tutto irrilevante rispetto a quello comples-
- 4 - sivo di PO (solo nell'anno 2013 la BC aveva registrato una perdita di circa 100.000,00 euro);
- sebbene seriamente provato dalla frustrazione indotta dal deman- sionamento, aveva comunque tentato di rilanciare la BC, confron- _1 tandosi tuttavia con la riluttanza del personale, con le difficoltà connesse al- la scarsezza delle risorse messe a disposizione della società e, soprattutto, con l'indifferenza dei vertici della AN;
- in occasione di un incontro svoltosi nella prima metà di luglio 2014 tra , il Presidente della BC e l'allora Direttore ge- _1 Parte_5 nerale quest'ultimo aveva dichiarato «di non poter in COroparte_3 alcun modo assicurare il rilancio della essendo quest'ultima CP_7 ormai già destinata, in un periodo più o meno lungo, alla cessazione dell'attività»;
- in tale contesto, ulteriormente aggravato dalle sopraggiunte pro- blematiche fisiche e psico-somatiche riconducibili ad una “sindrome depres- siva reattiva”, si era visto costretto a denunciare – tramite racco- _1 Con mandata del 20 febbraio 2015 – sia «la grave dequalificazione profes- sionale subita» sia «l'illegittimità del distacco», chiedendo di «essere rein- tegrato nella », in «compiti equivalenti a quelli Parte_2 di Chief Risk di PO», e di «essere risarcito per tutti i danni su- CP_9 biti e subendi, sia patrimoniali che alla salute»; CO
- in risposta a detta raccomandata, la aveva avviato una trattati- va mirata esclusivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale,
a conferma della totale emarginazione subita da;
_1
- nel frattempo, considerati l'incalzante atteggiamento ostruzionisti- co dei due dipendenti dell'ufficio di della BC, la sua assenza per un Pt_2 periodo di malattia e le dimissioni collettive dei consiglieri di amministra- zione della società, la situazione era degenerata a tal punto da indurre Pt_6
[.
a depositare, in data 11 dicembre 2015, ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari;
- tuttavia, nelle more del procedimento cautelare, la aveva in- Pt_2 timato a il licenziamento per giusta causa con effetto immediato, _1 sicché il ricorso d'urgenza era stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse ad agire;
- aveva impugnato tempestivamente il licenziamento irroga- _1 CO togli dalla con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss., della l. n. 92 del 2012, definitosi con ordinanza del 16 giugno 2020, con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato la nullità del licenziamento e ordinato alla di reinte- Pt_2
- 5 - grarlo nel posto di lavoro;
avverso tale ordinanza, la aveva proposto Pt_2 reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Bari;
- in esecuzione della citata ordinanza di reintegra, con lettera del 10 CO luglio 2020, la aveva assegnato nel ruolo di responsabile del _1 servizio di Investor Relations, che tuttavia non corrispondeva né alla profes- sionalità del medesimo né al ruolo di Chief Officer Risk per il quale era stato assunto;
- sin dai primi giorni successivi al rientro, infatti, aveva avu- _1 to contezza del fatto che non vi era alcuna equivalenza tra le mansioni tipi- che di CRO e quelle di Responsabile dell'IR;
- indubbiamente significativa era la circostanza per cui, con il nuovo
Regolamento generale, pubblicato in data 17 luglio 2020 ma con decorrenza di validità di applicazione dal 16 luglio 2020, il servizio di IR – dotato di un solo dipendente e collocato fisicamente in una stanza unica dello stabile di via Melo (quindi lontano dai vertici aziendali) – era tenuto a rapportarsi non più direttamente con l'Area del Chief Financial Officer ma con i vertici del- la AN, ossia i Commissari straordinari;
- nello specifico, la funzione di IR ricopriva la «comunicazione verso terzi» delle attività finanziarie della AN, curando i rapporti tra la stessa e la comunità finanziaria e rappresentando, di fatto, un aspetto terminale dei processi di gestione aziendale;
- dunque, detta attività non era per nulla corrispondente a quella di controllo del rischio propria della mansione originaria del CRO, trattandosi di funzione deputata ad intervenire nel controllo del rischio su tutti i proces- si aziendali, con amplissima interazione e rilevanza professionale;
- il coinvolgimento della struttura IR nei processi di comunicazione era privo di rilevanza, in quanto previsto soltanto in alcuni momenti della gestione aziendale;
le attività proprie della struttura, oltre ad apparire poco chiare, erano sovrapposte a quelle dell'ufficio Comunicazione e Relazioni esterne, tanto che l'apporto richiesto nella redazione dei comunicati si era tradotto in una presa d'atto senza alcuna possibilità di intervenire preventi- vamente nella loro preparazione, affidata invece ad altri dipendenti o ai con- sulenti dei Commissari;
- inoltre, aveva appurato che, nella prassi di mercato, la fun- _1 zione di Responsabile dell' solitamente coordinava circa COroparte_10 due o tre dipendenti ed era solitamente ricoperta da professionisti bancari con ruoli da impiegati o, al più, quadri direttivi;
- pertanto, con lettera del 10 settembre 2020 aveva contestato _1 alla AN l'inesatta esecuzione dell'ordinanza del Tribunale nonché ulterio-
- 6 - ri inadempienze (mancata illustrazione dei calcoli di somme retributive, previdenziali e fiscali corrisposte a seguito della decisione del Tribunale e mancata evidenza di altri diritti contrattuali);
- in tale contesto di demansionamento e dequalificazione, _1 aveva cercato di condividere invano gli esiti del suo lavoro progettuale con i
Commissari (ai quali era tenuto a rapportarsi), trovandosi invece come unico interlocutore il CFO Cristiano Carrus;
- al termine del periodo di gestione commissariale, in data 15 ottobre
2020 si era insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della
[...]
acquisita nel frattempo dal PO Mediocredito Parte_2
Centrale;
- la condotta dequalificante tenuta dalla datrice era proseguita in ma- niera incessante anche dopo la fine del periodo di commissariamento;
Sabet- ta, difatti, aveva subito una serie di costanti verifiche procedurali, con l'unico velato scopo di formulare eventuali contestazioni disciplinari;
- durante l'incontro del 1° dicembre 2020 con il nuovo Amministra- tore delegato della AN, era stato reso edotto Persona_2 _1 CO che, a seguito della riorganizzazione delle strutture di direzione della nell'ambito del riassestamento del modello organizzativo della controllante
Mediocredito Centrale, la struttura di Investor Relations avrebbe cessato le proprie attività;
- da quel momento in poi si era registrata una mancanza di interazio- ni e di interlocuzioni tra e l'Amministratore delegato, suo diretto _1 superiore, esplicitatasi nel mancato riscontro alle numerose mail con cui aveva richiesto delucidazioni sulle sue prospettive professionali;
- infine, con PEC dell'8 febbraio 2021 aveva intimato alla _1 la riassegnazione alle mansioni di Chief Risk Officer, a cui la Pt_2 Pt_2 aveva dato riscontro evidenziando che l'ultima posizione ricoperta dal diri- gente era stata quella di Amministratore delegato della BC.
1.2. Tanto esposto in fatto, ha dedotto che la condotta della _1 violava quanto previsto nell'ordinanza di reintegra disposta dal Tri- Pt_2 bunale di essendo stato reintegrato in mansioni inferiori a quelle per Pt_2 cui era stato assunto, tenuto altresì conto del precedente demansionamento subito durante il periodo di distacco presso la BC.
1.3. Costituitasi in giudizio, la ha ecce- Parte_2 pito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per aver il ricorrente ommesso di allegare e produrre il c.c.n.l. Dirigenti credito, rendendo presso- ché impossibile qualsivoglia comparazione tra le mansioni espletate dal di- rigente e quelle riconducibili al ruolo invocato nonché per manifesta infon-
- 7 - datezza delle pretese avversarie alla luce del riformato art. 2103 c.c., secon- do cui il datore di lavoro può assegnare il dirigente anche a mansioni diverse purché riconducibili alla categoria dirigenziale.
Nel merito, la ha chiesto il rigetto del ricorso contestando la Pt_2 fondatezza e la rilevanza delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo.
2. A seguito di istruttoria esclusivamente documentale, con sentenza n. 1281/2023 del 4 maggio 2023 il Tribunale di Bari ha accolto la domanda proposta da e, per l'effetto, ha condannato la _1 Parte_2
a riassegnare il lavoratore alle mansioni di Chief Risk Officer,
[...] ovvero ad altre mansioni aventi analoga rilevanza.
I principali passaggi motivazionali della citata sentenza possono es- sere sintetizzati nei termini che seguono:
- quasi immediatamente dopo l'assunzione in una prestigiosa carica dirigenziale, il percorso professionale del ricorrente aveva subito, per volon- tà della AN, «un progressivo ridimensionamento» e «una crescente emarginazione», culminando poi nel licenziamento per giusta causa;
- con ordinanza n. 24154/2020 il Tribunale di Bari aveva accertato che l'irrogazione della sanzione espulsiva «doveva considerarsi il culmine della sequenza continuativa di illeciti posta in essere ai danni del ricorren- te, la quale aveva dato luogo a una reazione ritorsiva nel momento in cui lo stesso si era posto in posizione di contrasto rispetto a essa»;
- il nuovo ruolo di Risk Manager avrebbe dovuto rivestire un'importanza cruciale e strategica, tenuto conto dell'allora processo di riassetto del sistema bancario che aveva – e avrebbe ulteriormente – investi- CO to la con l'acquisizione di CP_6
- sebbene fosse stato ad individuare qua- COroparte_3 _1 le futuro CRO della AN, la scelta era stata condivisa dall'intero C.d.A., che ne aveva deliberato l'assunzione in data 31 luglio 2013;
- a circa tre mesi dall'assunzione, il 22 gennaio 2014 lo stesso C.d.A. aveva deliberato il distacco di presso la controllata _1 CP_7
- tale distacco – determinando la cessazione dell'incarico di CRO senza alcuna ragione esplicativa (come affermato dal Tribunale nella sen- tenza conclusiva del procedimento di impugnativa del licenziamento) – ave- va comportato una progressiva limitazione del ruolo di;
_1
- appariva senz'altro innegabile il ridimensionamento professionale riconducibile al nuovo incarico del dirigente, tenuto conto sia del conclama- to dissesto della BC sia della dotazione minima di risorse umane nonché della insignificante rilevanza della citata società all'interno del gruppo;
- 8 - - in questo senso deponeva la comunicazione via mail del Presidente della BC del 24 giugno 2014, con cui quest'ultimo aveva Parte_5 raccomandato a di «minimizzare i danni sia professionali che emoti- _1 vi»;
- l'emarginazione e la perdita di autorità subita dal ricorrente era sta- ta dimostrata dallo scambio mail con i due subordinati della sede di i Pt_2 quali avevano apertamente disatteso la richiesta di informazioni inoltrata da al fine di redigere un report per il C.d.A.; _1
- in conclusione, relativamente alla prima fase doveva ritenersi di- mostrata la condotta della mirata a demansionare e ad emarginare il Pt_2 dipendente, culminata nel licenziamento dello stesso;
- dopo la pubblicazione dell'ordinanza di reintegra del Tribunale di
Bari, mediante PEC del 10 luglio 2020 la aveva comunicato a Pt_2 _1 la sua riassegnazione nel ruolo di responsabile dell'Investor Relations, pron- tamente contestata dal dirigente;
- il c.c.n.l. dei dirigenti del settore credito, applicabile al caso in og- getto, non prevedeva diversi livelli di inquadramento con relative declarato- rie;
- l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla avente ad og- Pt_2 getto la mancata produzione del c.c.n.l. di riferimento era infondata, tenuto conto del deposito successivo del contratto collettivo (ammissibile alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte) e della non contestata qualifica dirigenziale ricoperta dal lavoratore;
- la funzione di IR attribuita a aveva ad oggetto l'attività di _1 comunicazione e di informazione “finanziaria” verso terzi, rappresentando – di fatto – un aspetto terminale dei processi di gestione aziendale;
- era risultato per tabulas che la struttura Investor Relations era sorta CO in nel 2019, che per la gestione della stessa non era stata prevista la fi- gura di un dirigente e che le attività proprie si sovrapponevano a quelle dell'ufficio Comunicazione e Relazioni esterne;
- per giunta, dalla corrispondenza intercorsa tra il CFO della e Pt_2
era emerso che – nell'ottica di una riorganizzazione futura – la fun- _1 zione IR sarebbe stata assorbita dalla controllante Mediocredito Centrale;
C
- era evidente, pertanto, che l'attività di non possedeva le caratte- ristiche di quella di controllo del rischio, funzione che invece deteneva una valenza di intervento nel controllo di rischio su tutti i processi aziendali;
- la diversità delle funzioni di CRO, originariamente attribuite, e quelle di IR, assegnate in occasione della reintegra, emergevano anche dai seguenti elementi: a) l'isolamento logistico di con l'allocazione in _1
- 9 - una sede diversa da quella in cui erano ubicati i vertici aziendali;
b) lo svuo- tamento di responsabilità subita dal ricorrente, risolvendosi il suo incarico in una mera presa d'atto dei comunicati preparati da altre risorse con scarsa possibilità di esame costruttivo e preventivo;
c) il numero estremamente esiguo dei comunicati predisposti nel corso del biennio 2021-2022;
- era altresì documentato che la dequalificazione subita dal ricorrente era proseguita anche dopo la fine della gestione commissariale, essendo le interazioni di con il suo diretto superiore diminuite progressivamen- _1 te;
- dalla corposa documentazione in atti era palese la mortificazione professionale subita dal dirigente, giacché la funzione a cui lo stesso era sta- to adibito era stata svuotata dei tratti tipici della figura quali la qualità della prestazione, l'autonomia e la discrezionalità delle mansioni affidate;
CO
- nell'anno 2022 la aveva provveduto ad una ulteriore riduzione del perimetro della attività assegnate all'IR, come risultava dal documento
“Funzionigramma” del dicembre 2022;
- contrariamente a quanto sostenuto dalla era documentato Pt_2 che il ruolo di CRO non era stato soppresso, essendovi chiaramente equiva- lenza tra il ruolo di responsabile della funzione di Risk Management ed il
CRO;
- in definitiva, si doveva ritenere che la non avesse adempiuto Pt_2 correttamente all'ordinanza citata, assegnando a un ruolo non equi- _1 valente quantitativamente e qualitativamente a quello del CRO per cui era stato assunto;
- di conseguenza, tenuto conto del demansionamento rispetto alle mansioni svolte fino al distacco in BC, la doveva essere condanna- Pt_2 ta a riassegnare alle mansioni di Chief Risk Officer, ovvero ad altre _1 mansioni aventi analoga rilevanza.
3. Avverso detta sentenza ha interposto appello Parte_1
(già . Parte_2
ha resistito depositando memoria. _1
Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti ed inutilmente esperito il tentativo di conci- liazione, all'udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. Il gravame proposto da è articolato in sette mo- Parte_1 tivi di doglianza, il cui filo conduttore risiede nell'errata applicazione e in- terpretazione dell'art. 2103 c.c.
- 10 - All'esposizione delle singole doglianze parte appellante premette che il “punto fermo” della vicenda è che nel caso di specie la pretesa di asserito demansionamento azionata da avrebbe dovuto essere vagliata ai _1 sensi dell'art. 2103 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 81 del 2015, il quale ha sostituito il concetto di “equivalenza” delle mansioni con la mera ricon- ducibilità delle stesse al medesimo livello di inquadramento o categoria di Part appartenenza. Secondo la , dunque, non sono pertinenti i riferimenti giurisprudenziali citati nella sentenza impugnata, giacché essi attengono al concetto di “equivalenza sostanziale” di cui al vecchio testo dell'art. 2103
c.c. che, però, non è applicabile al caso di specie.
4.1. Ciò posto, con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata per non aver rigettato ab origine il ricorso introduttivo in quanto sprovvisto degli elementi allegativi e probatori concernenti il demansiona- mento lamentato a seguito dell'assegnazione nel nuovo ruolo al momento della reintegra.
La AN osserva che nel ricorso introduttivo aveva omesso _1 di allegare la nozione di dirigente del credito enucleata dal c.c.n.l. applicato al rapporto di lavoro nonché di operare qualsivoglia confronto tra le man- sioni espletate nel ruolo di responsabile dell'IR e la declaratoria contrattuale del profilo di inquadramento rivendicato. Né tali allegazioni – pur a fronte della tardiva produzione dei c.c.n.l. di settore all'udienza del 10 febbraio
2022 – erano state sviluppate con alcun atto successivo al ricorso.
A dire dell'appellante, il Tribunale si era limitato alla comparazione COr tra le mansioni di e IR, laddove avrebbe dovuto confrontare invece le mansioni tipiche di IR con la declaratoria del dirigente del credito previsto dal c.c.n.l.
4.2. Con il secondo motivo la lamenta che il Tribunale è in- Pt_2 corso in un duplice errore di natura processuale e sostanziale laddove ha sopperito al deficit allegativo dell'atto introduttivo della controversia.
L'appellante sostiene che, in assenza di ogni deduzione circa la de- claratoria contrattuale applicabile nella fattispecie, il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto compiere alcuna comparazione tra le mansioni espletate e quelle tipiche della figura del dirigente previste nel c.c.n.l. di settore.
4.3. Nel terzo motivo si contesta la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha utilizzato la “nozione legale” del dirigente quale “al- ter ego dell'imprenditore”.
In primo luogo, la AN evidenzia che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha ormai superato l'equiparazione tra dirigente e “alter ego
- 11 - dell'imprenditore”, prediligendo una nozione di dirigente che rinvia alle de- claratorie della contrattazione collettiva.
In secondo luogo, l'appellante sostiene che la nozione di dirigente ri- chiamata in sentenza contrasta con quella più ampia prevista dalla contratta- zione collettiva del settore credito, la quale reca una declaratoria unica del dirigente del credito. A suo dire, ciò consente – in un'ottica di favor lavora- toris – il riconoscimento della qualifica anche ai dirigenti di livello inferiore prevedendo una massima fungibilità delle mansioni dirigenziali dell'intero settore.
4.4. Tramite il quarto motivo si denuncia l'erroneità del dispositivo della sentenza impugnata laddove è stata disposta la condanna della a Pt_2 riassegnare alle mansioni di Chief Risk Officer ovvero ad altre man- _1 sioni aventi analoga rilevanza.
In particolare, l'appellante addebita al Tribunale di aver erroneamen- te richiamato il principio di equivalenza sostanziale previsto dal vecchio dettato normativo dell'art. 2103 c.c., tuttavia inapplicabile ratione temporis al caso in oggetto. Sul punto argomenta che, ferma restando la natura diri- genziale del ruolo rivestito da , il Tribunale avrebbe dovuto tutt'al _1 più richiamare mansioni rientranti nella categoria dirigenziale, ma non man- sioni che possano avere rilevanza analoga a quella di un ruolo specifico di per sé già inammissibile.
4.5. Con il quinto ed articolato motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per aver il Tribunale, da un lato, sottostimato la situazione attraversata dalla al momento della reintegra di , e, Pt_2 _1 dall'altro, enfatizzato altre circostanze chiaramente irrilevanti ai fini deciso- ri.
A tal riguardo, la evidenzia che: a) allorquando era Pt_2 _1 CO rientrato sul luogo di lavoro, la , sottoposta a procedura concorsuale e diretta dai Commissari straordinari, era stata assoggettata ex lege ad un as- COr setto organizzativo diverso;
b) la riformulata posizione di era già stata affidata a e successivamente a c) dopo Testimone_1 Persona_3
l'acquisizione della dal PO Mediocredito Cen- Parte_2 trale, le attribuzioni del responsabile della funzione Risk Management erano Parte_ riconducibili direttamente alla capogruppo, ossia la
A dire dell'appellante, tali variazioni nell'assetto organizzativo ren- devano senz'altro lecito l'esercizio da parte del datore di lavoro dello ius variandi al momento dell'esecuzione dell'ordine di reintegra.
Sotto un ulteriore profilo, la rileva che, nonostante il Giudice Pt_2 di primo grado avesse riconosciuto carattere dirigenziale alle mansioni di
- 12 - Responsabile dell'Investor Relations, aveva poi ritenuto fondata la domanda attorea sulla scorta di una serie di circostanze erroneamente valutate (indica- te alle pagg. 39 e ss. dell'atto di gravame).
Dopo aver dettagliatamente ripercorso e contestato tutti gli elementi ritenuti dal Tribunale sintomatici della condotta demansionante subita da
, l'appellante sostiene che il primo Giudice aveva erroneamente va- _1 lorizzato la differenza tra il ruolo e le mansioni di IR e quelle di CRO. A di- re di parte appellante, secondo le previsioni di cui al nuovo art. 2103 c.c. ri- leva unicamente la corrispondenza o meno del ruolo di responsabile del ser- vizio di Investor Relations alla figura di dirigente enucleata dal c.c.n.l. che, peraltro, non prevede tra i requisiti essenziali il coordinamento di un numero specifico di risorse.
Ancora, l'appellante ribadisce – in considerazione delle avversità e del dissesto attraversati dalla – la rilevanza strategica della funzione Pt_2
IR, le cui attività consistono proprio nel gestire i delicati rapporti tra la stes- sa e la comunità finanziaria.
4.6. Nel sesto motivo si lamenta l'omesso svolgimento di alcun ap- profondimento istruttorio e la conseguente violazione dell'art. 2697 c.c.
Si deduce che, sebbene la domanda avesse ad oggetto il dedotto de- mansionamento con i conseguenti oneri probatori a carico del ricorrente, il
Giudice di primo grado aveva emesso la decisione senza assumere le prove orali richieste, per la cui ammissione ha dunque insistito la _12
[...
. Con il settimo ed ultimo motivo, infine, la contesta l'iter Pt_2 motivazionale che ha condotto il Tribunale ad affermare la sussistenza di una condotta demansionante subita da nel corso della c.d. “prima fa- _1 se”, cioè quella iniziata subito dopo la sua assunzione e terminata con il li- cenziamento.
La censura ripercorre le circostanze salienti della vicenda in esame evidenziando che:
- al fine di adeguare l'istituto di credito alle direttive della AN
d'Italia, aveva intrapreso un progetto di sviluppo e Parte_2 adeguamento dell'organizzazione interna, tra i cui obiettivi rientrava anche la costituzione di un autonomo ufficio di Risk Management; COr
- l'assunzione di quale , inquadrato nella categoria diri- _1 genti, era stata promossa dall'allora Direttore generale, COroparte_3
- da subito, era stato coinvolto non solo nello svolgimento _1 delle attività connesse alle ispezioni della AN d'Italia ed al processo di implementazione del sistema di controllo, ma anche nelle attività di quoti- diana routine;
- 13 - - l'ubicazione dell'ufficio del ricorrente, in un piano diverso da quel- lo dei suoi addetti, era stata dovuta a questioni di organizzazione logistica legate alla necessità di assicurare al medesimo una sistemazione confortevo- le e adeguata ad un dirigente;
il vicedirettore era stato sistemato inve- Per_1 ce all'interno di un open space condiviso con i colleghi;
- il distacco del dirigente presso la controllata BC non poteva rap- presentare in alcun modo un demansionamento, considerata la carica di
Amministratore delegato, sia pure di una piccola società, che lo stesso aveva ricoperto;
- fermo restando che tale ruolo era, per definizione, di natura diri- genziale, l'attribuzione di mansioni quantitativamente e qualitativamente diverse – allorquando consentano al dirigente di estrinsecare il livello di professionalità acquisita, di accrescere il proprio bagaglio di conoscenze e di continuare ad esercitare la funzione con elevate responsabilità funzionali – non comporta di per sé la sussistenza di un demansionamento;
- il ruolo che era stato chiamato a svolgere era volto a risol- _1 levare le sorti della BC, la quale – trovandosi in una situazione di dissesto
– necessitava di una figura con effettiva esperienza nell'ambito della piani- ficazione tout court, come quella acquisita dal dirigente;
- il ricorrente aveva dimostrato scarso entusiasmo per il nuovo pro- getto di rilancio della società adottando un atteggiamento poco costruttivo e disfattista;
- all'epoca dei fatti, la non era destinata ad essere ogget- CP_7 to di operazioni di razionalizzazione, fusione né cessazione dell'attività; di- fatti, la liquidazione della società era avvenuta solamente il 14 novembre
2018, a distanza di oltre quattro anni dal distacco del dirigente;
- i testi sentiti nel procedimento di impugnativa del licenziamento avevano concordemente confermato la volontà della AN di “rilanciare” la società nonché la perfetta convergenza del profilo di al ruolo di _1
Amministratore delegato, in quanto egli godeva di un'ampia autonomia ge- stionale;
- a seguito della raccomandata del 20 febbraio 2015 inviata da Pt_6
[.
al fine di lamentare la dequalificazione e l'illegittimità del distacco, nel corso delle trattive, la gli aveva proposto diverse soluzioni in linea Pt_2 con il livello di inquadramento e retributivo dello stesso, tutte prontamente CO rigettate;
pertanto, la aveva dichiarato al dirigente la propria disponibi- lità ad una risoluzione consensuale del rapporto;
- in data 12 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione della
BC si era sciolto ed i poteri di ordinaria amministrazione erano passati al
- 14 - Collegio Sindacale;
conseguentemente, avrebbe dovuto riprendere _1 lo svolgimento della propria prestazione lavorativa in favore dell'esponente, con attribuzione di un ruolo equivalente;
- a decorrere dal giorno successivo a tale evento, tuttavia, _1 aveva comunicato alla AN il proprio stato di malattia, protrattasi sino al
10 dicembre 2015 ed alla quale era succeduti il godimento di due giorni di ferie nelle giornate dell'11 e del 14 dicembre 2015;
- dopo aver partecipato alla convocazione dell'assemblea dei soci da parte del Presidente del Collegio Sindacale (il 15 dicembre 2015), il giorno successivo aveva comunicato un ulteriore stato di malattia protratta- _1 si sino al 6 gennaio 2016;
- nel frattempo, il dirigente aveva promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti della conclusosi con il rigetto delle domande cautelari Pt_2 formulate dal ricorrente per carenza di interesse ad agire, essendo stato nelle more risolto il rapporto di lavoro tra le parti con il licenziamento per giusta causa del lavoratore.
5. L'appello deve ritenersi infondato, dovendosi nella sostanza con- dividere – sia pure con le precisazioni che seguono – la decisione assunta dal primo Giudice.
Per ragioni di chiarezza espositiva è opportuno trattare unitariamente le censure sopra sintetizzate, sebbene le stesse – sulla falsariga della struttu- ra motivazionale della pronuncia gravata – distinguano tra la prima e la se- conda fase del demansionamento dedotto da , attinti rispettivamente _1 dal settimo e dai primi sei motivi di doglianza.
6. Giova innanzitutto precisare che la domanda proposta da Pt_8
ha per oggetto l'accertamento dell'inosservanza, da parte della AN,
[...] dell'ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro. Secondo la pro- spettazione offerta nel ricorso introduttivo, tale inosservanza sarebbe consi- stita nella sua assegnazione al ruolo di Responsabile IR in luogo di CRO, con la conseguente richiesta di condanna alla riassegnazione alle mansioni COr di ovvero ad altre mansioni aventi analoga rilevanza in termini di re- sponsabilità ed autonomia (v. pag. 61 del ricorso di primo grado).
Dalla lettura complessiva del ricorso emerge chiaramente che l'assunto di fondo sul quale poggia la domanda è che la non ha cor- Pt_2 rettamente eseguito l'ordine di reintegrazione contenuto nell'ordinanza del
16 giugno 2020 conclusiva della c.d. “fase sommaria” del procedimento speciale ex lege n. 92 del 2012. L'inosservanza si sarebbe altresì tradotta in un vero e proprio inadempimento contrattuale della parte datoriale consi-
- 15 - stente nell'attribuzione di un ruolo professionalmente dequalificante rispetto a quello rivestito in epoca anteriore al licenziamento.
La precisazione è necessaria perché consente di inquadrare corretta- mente e attribuire il giusto rilievo anche al “punto fermo” dal quale muove la maggior parte delle doglianze della ossia l'errore di diritto nel Pt_2 quale sarebbe incorso il Tribunale di Bari che ha vagliato la domanda fa- cendo riferimento alla formulazione dell'art. 2103 c.c. anteriore alle modifi- che apportate con il d.lgs. n. 81 del 2015. È chiaro, difatti, la valutazione circa il corretto esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro è logicamente successiva rispetto a quella concernente l'esatta esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegra del dirigente.
7. Tanto chiarito, occorre ricordare che – conformemente alla giuri- sprudenza di legittimità consolidatasi in materia di adempimento all'ordine di reintegrazione pronunciato dal giudice – l'ottemperanza del datore di la- voro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività la- vorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni origi- narie, altrimenti configurandosi (salvo sufficienti ragioni tecniche, organiz- zative e produttive) una condotta datoriale illecita (cfr. ex multis Cass. n.
11927 del 2019, Cass. n. 23595 del 2018, Cass. n. 11180 del 2019, Cass. n.
19579 del 2019; Cass. n. 15676 del 2023).
La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'ordine di reintegrazione è conseguenza dell'accertata illegittimità del recesso e, ricostituendo il rap- porto di lavoro (da considerarsi come mai interrotto), ne ripristina l'originario contenuto obbligatorio e con esso anche il diritto del lavoratore licenziato ad essere ricollocato nel posto in precedenza occupato. In partico- lare, si afferma che la reintegrazione nel posto di lavoro dev'essere assolu- tamente ripristinatoria della precedente realtà fattuale in tutte le sue implica- zioni, professionali e geografiche. Ciò per effetto della scelta del legislatore di tutelare, nella loro effettività, le posizioni del lavoratore inerenti alla sua professionalità, alla sua vita familiare e sociale, realtà tutte strettamente connesse alla permanenza nel medesimo posto di lavoro. Pertanto, in assen- za della piena ricostituzione della precedente realtà effettuale manca l'effetto ripristinatorio “reale” del rapporto (cfr. Cass. n. 77 del 1998).
Sempre sulla medesima linea interpretativa è stato del pari affermato che, qualora nelle more vi sia stata sostituzione con altro lavoratore o sia stato soppresso il posto prima occupato, «… il lavoratore di cui è stata ac- certata l'illegittimità del licenziamento deve essere nel primo caso ricollo- cato nel posto e nelle mansioni precedentemente occupate, mentre, nel se-
- 16 - condo può essere adibito a mansioni equivalenti purché sempre nella stessa sede di lavoro;
tale regola può essere derogata solo per la dimostrata im- possibilità, dovuta a insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti, di riammettere il lavoratore rein- tegrato nella precedente sede, incombendo sul datore di lavoro l'onere di provare tali circostanze» (cfr. da ultimo Cass. n. 18892 del 2024; Cass. n.
12123 del 2002).
In linea di principio, dunque, il datore di lavoro non può esimersi dall'ottemperare all'ordine di reintegra nel posto effettivamente ricoperto prima del licenziamento eccependo un'asserita nuova organizzazione pro- duttiva. Ciò perché, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore – di un obbligo di reintegra, nel caso di specie – va esente da responsabilità solo se dimostra che il posto di lavoro del dipendente reintegrato (ovvero altro caratterizzato dall'espletamento di mansioni equivalenti) non esiste più per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. n. 20123 del 2017).
7.1. Per verificare l'esatto adempimento, da parte della Pt_2 dell'obbligazione reintegratoria, e quindi per vagliare la fondatezza delle censure formulate dall'appellante alla sentenza del Tribunale di Bari, è ne- cessario sin da subito sottolineare che l'ultimo posto di lavoro occupato da CO
presso la era quello di _1 CP_2
Per quel che qui rileva, dalla documentazione in atti emerge che, con lettera del 18 ottobre 2013, la aveva assunto Parte_2 [...]
in virtù di un contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di _1 mansioni di Chief Risk Officer con inquadramento nella categoria dei diri- genti del c.c.n.l. Dirigenti credito (v. doc. 13 del fascicolo di primo grado del lavoratore). CO Con successiva nota del 12 marzo 2014 la aveva comunicato a il suo immediato distacco (deliberato dal c.d.a. nella seduta del 22 _1 gennaio) presso la controllata “LA Bari Corporate Finance” in Pt_2 qualità di Amministratore delegato «al fine di garantire un uno scenario di medio-lungo termine il potenziamento» di quest'ultima (v. doc. 19 del fasci- colo di primo grado del lavoratore), fermo restando il rapporto di lavoro con la AN.
All'esito del procedimento disciplinare avviato in data 16 dicembre
2015 (doc. 36), la aveva inflitto a la sanzione disciplinare del Pt_2 _1 licenziamento in tronco per giusta causa.
Con ordinanza del 16 giugno 2020 il Tribunale di Bari aveva accolto l'impugnativa di licenziamento proposta dal lavoratore e accertato la nullità
- 17 - della sanzione espulsiva, disponendo altresì la reintegra di nel posto _1 di lavoro (doc. 15 del fascicolo di primo grado del lavoratore)
Preso atto della disponibilità del dirigente a riprendere servizio (v. doc. 38), con nota del 9 luglio 2020 la aveva comunicato a il Pt_2 _1 ripristino del rapporto lavorativo con decorrenza dal 16 luglio 2020 nel ruo- lo di responsabile dell'Investor Relations (v. doc. 39). In tale occasione, in CO particolare, la aveva specificato: «Per quanto riguarda la reintegra- zione nel “posto di lavoro”, rileviamo che – a quanto leggiamo nell'Ordinanza – il Suo ultimo posto di lavoro era quello di Amministratore
Delegato di La posizione di controllo sulla Società in parola che _13 consentiva la nomina, e con essa la relativa posizione lavorativa, non esi- stono più (…) A tal uopo, Le segnaliamo sin d'ora che la possibilità attual- mente in essere, sulla base di quanto disponibile nell'ambito dell'Organigramma aziendale vigente, concerne il ruolo di Responsabile dell'Investor Relations».
7.2. Così brevemente riepilogata la successione degli eventi che han- no condotto alla reintegrazione di nella posizione di responsabile _1 della funzione Investor Relations, a ben vedere è infondato l'assunto della
(v. pag. 61 della memoria di costituzione in primo grado) secondo cui Pt_2 le mansioni da ultimo ricoperte dal dirigente erano quelle di amministratore delegato svolte in distacco presso la BC (così come specificato anche nel- la lettera del 9 luglio 2020 di richiamo in servizio di – v. supra) e _1 COr non già quelle di , come invece sostenuto dal lavoratore. Ed infatti, ai fini dell'individuazione del “posto di lavoro” ricoperto dal lavoratore prima del licenziamento è privo di rilievo l'avvenuto distacco di nella po- _1 sizione di amministratore delegato della BC, trattandosi di destinazione di natura temporanea e, soprattutto, di prestazione resa a favore di un sog- getto diverso dalla seppure nell'interesse di quest'ultima. Pt_2
È noto che l'istituto del distacco ricorre allorquando il datore di lavo- ro destina un proprio lavoratore presso altro soggetto che riceve le presta- zioni del dipendente distaccato. Esso è configurabile quando sussista, oltre all'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche il carattere della temporaneità del di- stacco. Tale requisito non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, del distacco, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipen- dente della sua opera a favore di un terzo e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante il potere direttivo e quello di determinare la cessazione del distacco (cfr. Cass. n. 23933 del 2010; Cass. n. 17748 del 2009).
- 18 - Ne deriva, quanto al caso di specie, che al fine di valutare l'esattezza dell'esecuzione dell'ordine di reintegra impartito dal Tribunale di Bari è ne- COr cessario far riferimento alla posizione di , giacché il distacco di _1 non aveva fatto venir meno il rapporto di lavoro con la AN LA di- staccante, né aveva mutato la relativa disciplina a livello legale e/o contrat- tuale.
7.3. In questa prospettiva assumono rilievo indiretto (o, se si vuole, di mero contesto) le circostanze relative alla c.d. “prima fase” del deman- sionamento asseritamente patito da e sulla quale – come detto – si _1 incentra parte della motivazione della sentenza impugnata e si appuntano, di conseguenza, le molteplici censure della AN formulate nel settimo moti- vo di gravame. Il sostanziale svuotamento delle mansioni conseguente al di- stacco presso la BC, difatti, attiene ad una fase antecedente al recesso e, quindi, non rileva in modo diretto ai fini della specifica valutazione deman- data alla Corte nel presente giudizio, la quale attiene – come più volte sotto- lineato – alla verifica circa l'esatto adempimento dell'ordine di reintegra contenuto nel provvedimento dichiarativo della nullità del recesso per giusta causa intimato dalla Pt_2
In ogni caso, non può non ricordarsi che questa Corte di appello, nel- la sentenza resa all'esito del giudizio di reclamo, ha accertato – in linea con quanto già affermato dal Tribunale sia nella fase sommaria che in quella di opposizione del ricorso ex art. 1 della l. n. 92 del 2012 – che il distacco di presso la controllata BC aveva comportato un grave demansio- _1 namento del dirigente (v. sentenza n. 1453/2023 pubblicata il 5 luglio 2023
– all. B. del fascicolo di secondo grado del lavoratore).
A tal fine, appaiono particolarmente significativi alcuni passaggi del- la citata sentenza che di seguito si riportano: «… non si spiega come mai dopo appena tre mesi dalla scelta del come soggetto idoneo ad _1 espletare tale delicata funzione – essendo emerso dal vagliato esame delle esperienze professionali pregresse, dettagliatamente indicate nel curricu- lum, che si era occupato anche della misurazione e gestione dei rischi, della definizione, revisione e aggiornamento dei livelli di Risk Appetite per il
PO –, lo stesso sia stato rimosso, senza alcuna contestazione di inido- neità alla funzione, e destinato ad altro e differente incarico, quale Ammini- stratore Delegato della distaccata senza neanche consentire al me- _13 CO desimo, per la esiguità temporale di affidamento dell'incarico di , di avere completa contezza delle delicate funzioni assegnategli e di messa in campo della sua esperienza nel settore. Non v'è prova alcuna agli atti della circostanza secondo cui emersero delle criticità nell'espletamento delle fun-
- 19 - zioni da parte del , tali da determinare il repentino mutamento di _1 mansioni. Evidentemente il ruolo che avrebbe dovuto assumere era pura- mente formale e di non ingerenza nella gestione e nelle decisioni da assu- mere, e tanto appare conclamato anche dalla location lavorativa riservata- gli (primo piano dello stabile piuttosto che quarto piano ove erano allocate le figure dirigenziali) … Neanche è riscontrabile in atti la declamata posi- zione strategica della il distacco presso tale società controlla- CP_7 ta dalla fu formalmente motivato dalla esigenza di “garantire in _14 uno scenario di medio-lungo termine il potenziamento della controllata Po- polare Bari Corporate Finance S.p.A., il cui ruolo è ritenuto strategico nel- la realizzazione delle politiche organizzative dell'intero PO” (cfr. all.
n. 16 fasc. parte ric. prima fase) … In realtà dalla documentazione versata in atti (visura camerale prodotta da entrambe le parti in causa) emerge che nel mese di gennaio del 2014, di avvenuta nomina ad del , tale Per_4 _1 istituto contava due soli dipendenti impiegati presso la filiale di dott. Pt_2
e dott.ssa oltre al distaccato presso la filiale di Napoli dott. Per_5 Per_6 Per
e due collaboratori a progetto (a fronte dei 2.200 dipendenti in organi- CO co al PO bancario, composto da la , COroparte_15
e , con un fatturato del tutto irrilevante rispetto a quello del _16
PO che nell'anno antecedente, e cioè il 2013, aveva fatto registrare una perdita di esercizio di circa 100.000 euro (cfr. bilancio in atti, all. n. 17, fasc. appellato) e che pochi anni dopo determinò il dissesto … Dalla docu- mentazione versata in atti, a smentita di tale accusa, emerge che non si trat- tava di una mera “difficoltà” ma, come la stessa ha ammesso in fase Pt_2 sommaria, di una vera e propria “situazione di dissesto” che in breve tem- po ha condotto, nel giugno del 2018, alla trasformazione della forma giuri- dica della Società (che da S.p.A. amministrata da un consiglio di ammini- strazione composto da cinque membri è stata trasformata in una semplice
S.r.l. unipersonale, con amministratore unico: cfr. visura, pag. 12), alla ri- duzione del capitale sociale, che dall'originario importo di euro 516.460,00
è stato ridotto ad euro 10.000,00 (cfr. visura, pagg. 5 e 15), alle dimissioni rassegnate da tutti i Consiglieri delegati, compreso il Presidente il 12 no- vembre 2015, di cui peraltro non venne reso edotto il – costituendo _1 ulteriore tassello della situazione di isolamento in cui viveva – e il successi- vo scioglimento anticipato deliberato in data 14 novembre 2018 e messa in liquidazione della società (All. n. 71 fasc. reclamato)».
Il descritto scenario rende ancora più evidente che la valutazione cir- ca l'esatto adempimento dell'ordine di reintegra debba necessariamente ba- sarsi sulla posizione lavorativa originaria ricoperta da all'interno _1
- 20 - della Baca, ossia quella di a tale ruolo, infatti, che occorre riferirsi CP_2 per stabilire se il ripristino del rapporto di lavoro è avvenuto in conformità alla statuizione contenuta nella pronuncia di reintegra emessa dal Tribunale di Bari.
7.4. Occorre a questo punto verificare se corrisponda alla puntuale esecuzione dell'ordine di reintegra l'assegnazione di , da parte della _1
AN, al ruolo di responsabile dell'Investor Relations, oggettivamente di- verso da quello di Chief Risk Officer per il quale era stato assunto e _1 che, per le ragioni sopra indicate, si deve tener presente al fine di verificare la fondatezza della pretesa azionata dall'odierno appellato.
La deduce che medio tempore il proprio assetto organizzativo Pt_2 aveva subito delle rilevanti variazioni, le quali precludevano il ricolloca- COr mento di nelle mansioni originarie di e giustificavano _1
l'esercizio dello ius variandi al momento del ripristino del rapporto lavora- CO tivo. Ciò in quanto, a seguito della sottoposizione della alla procedura COr di amministrazione straordinaria, le attribuzioni della posizione di era- no state notevolmente ridotte e, in ogni caso, le residue funzioni erano state affidate ad altro dipendente, cioè prima al dr. e poi al dr. Testimone_1 [...]
(v. pag. 37 dell'appello). Persona_8
Lasciando in disparte ogni valutazione circa la tempestività di tali al- legazioni (contestata in questa sede dall'appellato: v. punto 44 della memo- ria difensiva), vi è che l'asserita variazione organizzativa deve ritenersi in- sussistente e, comunque, inadeguata a giustificare il conferimento a _1 dell'incarico di responsabile di IR a in luogo delle mansioni di _1
CP_2
A giudizio della Corte, difatti, la non ha offerto alcuna prova Pt_2 puntuale e rigorosa idonea a dimostrare che il nuovo assetto organizzativo aveva modificato il complesso delle mansioni originariamente affidate al di- rigente al momento dell'assunzione al punto da non consentire il ripristino del rapporto di lavoro con mediante attribuzione al medesimo della _1 posizione di responsabile della funzione Risk Management. Dal raffronto dell'organigramma aziendale vigente nell'ottobre 2013 (doc. 10) con quello vigente nel mese di marzo del 2020 (doc. 42) e soprattutto con quello del mese di luglio del 2020 (doc. 43) si evince unicamente la modifica del sog- getto di vertice al quale il Risk management avrebbe dovuto rapportarsi, passando dal riporto del Direttore generale a quello dei Commissari straor- dinari. A tal proposito si vedano in particolare: a) pag. 10 del Regolamento del 2013, laddove si precisa che dal Direttore generale dipendono diretta- mente le strutture di staff tra cui – per quanto qui interessa – il Risk Mana-
- 21 - gement CRO, come confermato dal prospetto inserito a pag. 15 e recante l'articolazione delle varie strutture;
b) pag. 10 del Regolamento di marzo
2020 (quindi risalente a pochi mesi prima del reintegro di ), in cui si _1 puntualizza che ai Commissari Straordinari si riportano una pluralità di uni- tà organizzative fra le quali la Funzione Risk Management, come si desume anche dal prospetto contenuto a pag. 14 del medesimo Regolamento;
c) pag.
9 del Regolamento di luglio 2020 (pressocché coevo alla riammissione in servizio di ), in cui si rimarca che tra le Funzioni Aziendali di Con- _1 trollo a riporto dei Commissari Straordinari vi è anche la Funzione Risk
Management, il che è graficamente confermato dallo schema a pag. 15 del medesimo Regolamento.
Parte appellante non ha prodotto alcun documento idoneo a dimo- strare se – ed eventualmente in quale misura – all'epoca della riammissione di in servizio erano cambiate le competenze attribuite al CRO e la _1
c.d. “mission” affidata alla citata funzione di controllo Risk Management.
Nessun documento concernente l'ambito dei poteri, dei compiti e delle re- sponsabilità affidati al Responsabile della funzione Risk Management dopo CO il commissariamento della è stato prodotto al fine di poter comprovare COr la sostanziale diversità di tale figura aziendale rispetto a quella di al punto da renderla non sovrapponibile a quella ricoperta da prima di _1 essere distaccato presso la società controllata e poi licenziato.
La non ha neppure allegato né dimostrato le ragioni di tipo Pt_2 organizzativo in base alle quali avrebbe dovuto escludersi che , una _1 volta reintegrato dal Tribunale di Bari, potesse riprendere a svolgere l'attività di gestione del rischio. Non sono stati comprovati, dunque, i motivi che rendevano impossibile affidare al dirigente per lo meno quello che – a dire dell'appellante – «rimaneva della posizione di CRO» (v. anche pag. 37 dell'appello). Tale presunto ridimensionamento del perimetro delle attività del Risk Management non poteva in alcun modo giustificare la scelta di ne- gare la ricollocazione dell'odierno appellato in tale posizione lavorativa. Si consideri che al momento dell'assunzione di , allorquando cioè – a _1 giudizio della stessa appellante – le mansioni del CRO erano molto Pt_2 più ampie e complesse, egli era stato ritenuto idoneo a ricoprire proprio tale ruolo. Del resto, il concetto di “ridimensionamento” di una determinata po- sizione lavorativa (cui evidentemente allude la difesa della è ben di- Pt_2 verso da quello di “soppressione” della posizione medesima, il cui verificar- si – come visto in precedenza – avrebbe reso in thesi legittima la scelta del datore di ottemperare all'ordine giudiziale di reintegra mediante l'adibizione del dipendente a mansioni equivalenti.
- 22 - In altri termini, l'appellante non ha offerto alcun elemento di giudi- zio idoneo a sovvertire la decisione del Tribunale nella parte in cui ha af- fermato, puntualmente argomentando il proprio convincimento, la sostanzia- le equivalenza tra il ruolo di Responsabile della Funzione di Risk Manage- COr ment e quello di della AN (v. pagg. 24 e 25 della sentenza impugna- ta: «Del resto, vi è equivalenza tra il ruolo di Responsabile della Funzione di Risk Management ed il CRO della AN, come si evince dalle illustra- zioni di AN d'Italia alla propria Circolare. Infatti, si ribadisce che il
CRO non è un ruolo “autonomo” rispetto alla Funzione di COrollo dei
Rischi, ma è esattamente la figura di “Dirigente (Officer) Responsabile
(Chief) della funzione di controllo dei Rischi (Risk)”. Ad ulteriore conferma di quanto testé riportato si leggano le dichiarazioni rese, nel 2017, dal Dott.
(all'epoca, Direttore Generale della AN d'Italia) alla Persona_9
Procura della Repubblica di Bari, e riportate nell'Ordinanza del GIP di
Bari avente ad oggetto l'adozione delle misure cautelari sul Proc.to
10280/2016 (cfr. stralcio doc. n. 3 allegato alle note per ud 2.2.23)»).
In difetto di tali allegazioni e prove circa l'effettiva incidenza del nuovo assetto organizzativo sul posto di lavoro occupato da in epoca _1 precedente al distacco presso la controllata BC deve affermarsi che il da- tore di lavoro non ha puntualmente ottemperato all'ordine giudiziale di rein- tegra contenuto nell'ordinanza del Tribunale di Bari del 16 giugno 2020, non avendo dimostrato che il posto di lavoro in questione non esisteva più per causa a sé non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. (v. la giurispruden- za di legittimità sopra citata).
7.5. Non vale ad esimere la dalla sua responsabilità per Pt_2
l'inesatta esecuzione della pronuncia di reintegra neppure la circostanza che medio tempore era stato affidato ad altro dipendente il ruolo di CRO ovvero
– come si esprime l'appellante – ciò che di tale ruolo “residuava” nel mese di luglio del 2020.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le esigenze orga- nizzative che, a seguito di un ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro, consentono al datore di lavoro di sottrarsi all'obbligo di ricollocare il lavoratore nel posto di lavoro da ultimo occupato, non possono consistere nell'avvenuta necessità, a seguito del licenziamento del lavoratore, di copri- re il posto in precedenza dallo stesso occupato, atteso che l'esigenza di co- pertura del posto reso vacante trae origine dallo stesso licenziamento del quale è stata accertata l'illegittimità. (cfr. Cass. n. 77 del 1998, già menzio- nata). Ciò alla luce del fatto che, come precisato da Cass. n. 14142 del 2002, la sostituzione del lavoratore licenziato con altro dipendente «deve ritenersi
- 23 - provvisoria e condizionata alla definitiva reiezione giudiziale dell'impugnativa del licenziamento, onde il sopravvenuto ordine di reinte- grazione ex art. 18 cit. impone al datore di lavoro, quali che siano gli im- pegni da lui assunti verso il sostituto, di riammettere il licenziato nello stes- so posto precedentemente occupato».
Con orientamento ormai fermo (v. da ultimo Cass. n. 11564 del
2023) si è statuito, difatti, che «l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ex art. 18, leg- ge n. 300 del 1970, ricostituendo de iure il rapporto – da considerare, quin- di, come mai risolto – ne ripristinano integralmente l'originario contenuto obbligatorio, comprendente anche il diritto del lavoratore a riassumere le abituali mansioni nel posto di lavoro occupato anteriormente. Pertanto,
l'eventuale attribuzione del suddetto posto ad altro dipendente in sostituzio- ne del lavoratore licenziato – che abbia impugnato l'atto di recesso – deve essere considerata provvisoria perché condizionata alla definitiva reiezione giudiziale della suddetta impugnativa. Ne consegue che, sopravvenuto
l'ordine di reintegrazione, il datore di lavoro, quali che siano gli impegni assunti nei confronti del sostituto, deve in via prioritaria riammettere il la- voratore licenziato nel suo originario posto di lavoro e non può allegare
l'avvenuta sostituzione come esigenza organizzativa per trasferire in altra sede di lavoro il dipendente reintegrato (Cass. n. 13727 del 2000; Cass. n.
14142 del 2002; Cass. n. 20123 del 2017)».
7.6. Prive di pregio sono altresì le deduzioni di parte appellante circa le ulteriori modifiche subite dall'assetto organizzativo aziendale a seguito CO dell'acquisizione della dal PO Mediocredito Centrale, le quali avevano comportato l'accentramento presso la Capogruppo della funzione di Risk Management con la conseguente ed ulteriore riduzione delle compe- tenze assegnate al responsabile della stessa.
Al riguardo è decisivo evidenziare che il nuovo organigramma è en- trato in vigore con il Regolamento generale di marzo 2022 (v. doc. 2 allega- to alle note autorizzate del 6 luglio 2022 della e, quindi, in epoca Pt_2 ampiamente successiva al ripristino del rapporto di lavoro del dirigente ap- pellato (avvenuto con nota del 9 luglio 2020). Questo rilievo esclude in ra- dice che l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro all'atto della reintegrazione possa essere giustificato in considerazione del nuovo CO assetto organizzativo conseguente all'acquisizione di da parte di
[...]
. Parte_9
In ogni caso, occorre ribadire che il postulato ridimensionamento (e COr non, si ribadisce, la soppressione integrale) del ruolo di non può – se
- 24 - non in maniera forzata e comunque indimostrata – portare a ritenere che ci si trovi dinanzi ad una posizione lavorativa del tutto nuova con mansioni estranee e niente affatto conferenti rispetto a quelle attribuite a al _1 momento dell'assunzione e svolte sino a prima che fosse disposto il suo di- stacco presso la società controllata.
7.7. Del tutto incongruo è il tentativo del datore di lavoro di assolve- re agli oneri deduttivi e probatori a proprio carico attraverso la prova orale richiesta in primo grado e la cui ammissione è stata reiterata anche in grado di appello.
Tale richiesta, infatti, non può trovare ingresso giacché i capitoli di prova attengono (v., in particolare, punto C delle conclusioni dell'appello) ad una serie di circostanze di natura documentale (ad esempio:
[...]
è stata acquisita dal PO Mediocredito Centrale e quindi _17 non è più capogruppo: il PO non esiste più e Parte_2
è ora una controllata di Mediocredito Centrale») Parte_2 oppure marcatamente valutativa. Attraverso il mezzo di prova in questione, difatti, si richiede ai testi indicati l'espressione di giudizi circa l'ampiezza e la rilevanza dei compiti affidati al CRO. Nondimeno, essi si palesano altresì ininfluenti poiché incentrati su circostanze che, quand'anche confermate dai testi, non consentirebbero di affermare la legittimità dell'esercizio dello ius variandi al momento della reintegra di sulla scorta delle plurime _1 motivazioni già esposte.
8. Fermo restando che la si è illegittimamente sottratta Pt_2 all'obbligo, scaturente dall'ordine giudiziale di reintegra, di ricollocare
[...]
nel posto di lavoro occupato da ultimo (cioè, come detto, prima del di- Pt_4 stacco presso la società controllata), rimane da valutare se tale obbligo possa ritenersi comunque assolto mediante l'assegnazione di alle mansioni _1 di Responsabile del Servizio di Investor Relations. Ciò in quanto il Tribuna- le di Bari, conformemente alla domanda proposta dal dipendente, ha con- CO dannato la a riassegnare alle mansioni di Chief Risk Officer _1 ovvero ad altre mansioni aventi analoga rilevanza (v. conclusioni a pag. 61 del ricorso di primo grado: «… per l'effetto, condannare e ordinare a
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 di riassegnare il dott. alle mansioni di Chief Risk Officer, ovvero ad _1 altre mansioni aventi analoga rilevanza in termini di responsabilità ed au- tonomia»).
Anche su questo profilo della statuizione si appuntano le critiche dell'appellante, il quale addebita al Tribunale di aver fatto impropriamente riferimento al concetto di “equivalenza delle mansioni” di cui all'art. 2103
- 25 - c.c., nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con il d.lgs. n. 81 del 2015 (quarto motivo), senza invece considerare la nozione di dirigente desumibile dalla contrattazione collettiva del settore creditizio (terzo moti- vo) e senza operare alcun raffronto tra le mansioni relative al nuovo ruolo di
Responsabile dell'Investor Relations rivestito da a seguito della _1 reintegrazione (primo motivo), per tale via impropriamente colmando una lacuna deduttiva e probatoria in cui era incorsa la controparte (secondo mo- tivo).
8.1. Il gravame è destituito di fondamento anche in relazione a tali ulteriori profili di doglianza.
In linea di principio è corretto affermare che l'eventuale verifica cir- ca la correttezza dello ius variandi dev'essere condotta avuto riguardo alla disciplina contenuta nell'art. 2103 c.c. nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 81 del 2015, in quanto il potere datoriale di adibizione a mansioni diverse si pone cronologicamente “a valle” del 24 giugno 2015 (sul regime temporale di applicazione della disciplina del mu- tamento delle mansioni si veda, in particolare, Cass. n. 11870 del 2024). È esatto altresì affermare che la nozione di dirigente cui far riferimento è quel- la ricavabile dalla contrattazione collettiva del settore creditizio e non già a quella “legale” di c.d. “alter ego dell'imprenditore” (v. quanto si dirà infra).
Tuttavia, pur dovendosi applicare al caso di specie la citata disciplina normativa e contrattuale, non può fondatamente sostenersi che la decisione assunta dal Tribunale vada emendata, benché la stessa debba essere corret- tamente intesa nei termini di seguito precisati.
8.2. L'art. 2103 c.c., nella formulazione introdotta dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai suoi primi due commi dispone: «
1. Il lavoratore de- ve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corri- spondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di in- quadramento 2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a man- sioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale».
In particolare, il primo comma del citato art. 2103 pone la regola ge- nerale per la mobilità c.d. “orizzontale” eliminando il precetto legale della equivalenza delle mansioni e sostituendolo con il concetto di categoria e li- vello di inquadramento. Come osservato in dottrina, in tal modo cambia la tecnica normativa attraverso cui vengono posti dei limiti al mutamento delle mansioni: viene superato il modello basato sulla norma inderogabile a pre-
- 26 - cetto generico, quale era l'equivalenza (ossia il monopolio legale della di- sciplina dei limiti al mutamento delle mansioni), e si adotta la tecnica del rinvio al contratto collettivo che attua il modello della deregolazione con- trattata, così spostando le tutele dal piano “rigido” della legge al piano “mo- bile” della contrattazione collettiva.
Il primo comma dell'art. 2103 c.c., dunque, pone all'esercizio del potere datoriale due precisi limiti posti in rapporto di continenza fra loro. Il mutamento deve avvenire innanzitutto nell'ambito di mansioni ricomprese nella medesima categoria legale di cui all'art. 2095 c.c. Una volta rispettato questo limite, l'assegnazione deve avvenire in mansioni collocate nel mede- simo livello di inquadramento. Su questa linea di pensiero si è collocata di recente Cass. n. 11870 del 2024, secondo cui la ratio della norma è «quella di individuare e regolare i limiti all'esercizio del potere unilaterale del da- tore di lavoro di ius variandi rispetto alle mansioni di assunzione o alle ul- time svolte. Sulla base di tale funzione, il legislatore stabilisce un principio di fungibilità delle mansioni che siano riconducibili “allo stesso livello e categoria legale”. L'uso della congiunzione “e” sta solo a significare che, qualora il ccnl articoli una medesima categoria legale in più livelli, lo ius variandi è legittimamente esercitato ai sensi del co. 1 solo se le nuove man- sioni appartengano, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti» (cfr. Cass. n. 11870 del
2024, in motivazione).
In quest'ottica la statuizione conclusiva della sentenza di primo gra- do – ossia l'affermazione dell'obbligo della di adibire , in al- Pt_2 _1 ternativa al ruolo di CRO, “ad altre mansioni aventi analoga rilevanza” – non può dirsi in sé scorretta, purché si intenda che tali mansioni sono analo- gamente rilevanti qualora possano farsi rientrare a pieno titolo nella mede- sima categoria, cioè quella dirigenziale. Va quindi disattesa la doglianza della che imputa al primo Giudice di aver impropriamente evocato Pt_2 nel dispositivo della pronuncia il concetto di equivalenza sostanziale di cui all'art. 2103 c.c. nella sua vecchia formulazione (quarto motivo di appello), giacché il tenore testuale della decisione non è di per sé inconciliabile con la regolamentazione del mutamento delle mansioni introdotta nel 2015 ed alla quale – come visto – occorre far riferimento nella vicenda in esame.
8.3. Anche volendo recepire la prospettazione di parte appellante, deve rilevarsi che le nuove mansioni di responsabile del servizio IR attribui- te a al momento della reintegra non sono affatto riconducibili alla _1 categoria dirigenziale del c.c.n.l. Dirigenti crediti. Merita cioè di essere con- divisa – sia pure con le precisazioni che seguono – la valutazione operata
- 27 - dal primo Giudice in ordine al sostanziale “svuotamento” delle mansioni di- rigenziali solo formalmente assegnate a di cui si dà conto a pagg. 22 _1
e 23 della sentenza appellata: «… Anche senza tenere conto degli aspetti più evidenti che delineano la figura del dirigente, quali la supremazia gerarchi- ca e l'esercizio di poteri direttivi, risultano comunque assenti gli ulteriori elementi caratterizzanti rappresentati dalla qualità della prestazione,
l'autonomia e la discrezionalità delle mansioni affidate. In altre parole, sebbene la AN abbia mantenuto in capo al il ruolo dirigenziale, _1 prevedendo lo stesso trattamento economico, le mansioni assegnate rivesto- no solo formalmente un contenuto dirigenziale;
di fatto sono state svuotate dai tratti tipici della figura del dirigente ed in primis dall'ampiezza e rile- vanza delle funzioni che non sono idonee ad incidere sulla conduzione della
AN».
Come accennato, in linea di principio non è inesatto l'assunto dal Part quale muove l'appello di , ossia che nella specie il Tribunale avrebbe dovuto far riferimento alla nozione di dirigente ricavabile dalla contrattazio- ne collettiva e non già a quella legale di c.d. “alter ego dell'imprenditore”.
Afferma Cass. n. 24484 del 2019 che, se l'appartenenza alla catego- ria dei dirigenti è, come nel caso in esame, espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, al fine di stabilire l'esatto inquadramento del di- pendente occorre far riferimento non alla nozione legale di tale categoria, ma alle relative disposizioni della contrattazione. Il giudice ha l'obbligo di attenersi ai requisiti dalle medesime previsti, poiché esse – riflettendo la vo- lontà delle parti stipulanti e la loro specifica esperienza di settore – assumo- no valore vincolante e decisivo. Si deve altresì tener altresì conto che in or- ganizzazioni aziendali complesse è ammissibile – anche in riferimento alla prassi aziendale ed alla concreta organizzazione degli uffici – la previsione di una pluralità di dirigenti (a diversi livelli, con graduazione di compiti) i quali sono tra loro coordinati da vincoli di gerarchia, che però facciano sal- va, anche nel dirigente di grado inferiore, una vasta autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore (cfr. altresì Cass. n. 8650 del 2005 e Cass. n. n. 15489 del 2007).
Proprio con riferimento al settore creditizio, del resto, la giurispru- denza della Suprema Corte afferma costantemente (cfr. ad esempio Cass. n.
19579 del 2017) che la qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come alter ego dell'imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell'organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter in- fluenzare l'andamento aziendale. È invece sufficiente che il dipendente, per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilità in
- 28 - tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell'azienda, alla molteplicità delle dinamiche in- terne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione di- rigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) (cfr. Cass.
n. 14835 del 2009 e successivamente Cass. n. 20805 del 2016). Ciò anche con riguardo alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell'ambito del singolo settore produttivo.
8.4. Tuttavia, pur volendo aderire a tale impostazione (non seguita, invece, dal Tribunale), questa Corte rileva come in realtà sia del tutto condi- visibile la conclusione cui è giunto il primo Giudice in ordine alla sostanzia- le carenza di compiti dirigenziali, da ritenersi solo in apparenza attribuiti a
. _1
Mette conto rilevare che, ai sensi dell'art. 2 del menzionato c.c.n.l., rientrano nella categoria dei dirigenti i «lavoratori/lavoratrici subordinati, ai sensi dell'art. 2094 del codice civile, come tali qualificati dall'azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professio- nalità, di autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell'impresa». Inoltre, il c.c.n.l. individua – nell'ambito dello svi- luppo professionale dei dirigenti – «funzioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabilità, sia nelle attività espletabili presso le strutture cen- trali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale».
Dunque, in base alla riportata norma pattizia nel settore del credito i tratti che caratterizzano in modo peculiare la qualifica dirigenziale sono principalmente due: a) l'assunzione di un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale;
b) l'espletamento di funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di rea- lizzare gli obiettivi dell'impresa.
Disamina della documentazione in atti emerge in modo inequivoca- bile che nessuno di questi tratti qualificanti connota il ruolo di Responsabile del Servizio di Investor Relations attribuito a al momento della sua _1 reintegrazione.
Emerge dai numerosi Regolamenti aziendali prodotti (v. doc. 42 e 43 del fascicolo di primo grado del lavoratore;
doc. 2 allegato alle note autoriz- zate del 6 luglio 2022 della che il Servizio Investor Relations aveva Pt_2
- 29 - la seguente mission: «Gestisce le attività di comunicazione ed informazione finanziaria tra la comunità di investitori e la banca garantendone un flusso costante, trasparente e tempestivo. Assicura l'incremento della percezione positiva sulla banca integrando le azioni di mercato con il valore verso gli investitori. Cura la comunicazione strategica istituzionale» (v. in particolare pag. 55 del Regolamento del mese di luglio del 2020).
I compiti appena indicati – e, in particolare, quelli legati alla gestione delle attività «di comunicazione ed informazione finanziaria tra la comunità di investitori e la – appaiono oggettivamente privi di carattere deci- Pt_2 sionale, men che mai di “grado elevato”, come invece richiede il citato c.c.n.l. Ferma restando la rilevanza che la riconosce al servizio in Pt_2 questione anche in ragione delle vicende che l'hanno interessata (servizio individuato quale compito “delicatissimo e di estrema responsabilità”: v. pag. 41 dell'atto di gravame), infatti, non può dirsi che le attività riservate al relativo responsabile richiedessero una significativa esplicazione di respon- sabilità o autonomia, così come invece previsto per la categoria dirigenziale dal sopra menzionato contratto collettivo.
Sul punto basti rilevare che le principali aree di attività del servizio – indicate nel progetto di sviluppo della struttura nell'anno 2020 – concerne- vano «incontri con mgmt interno/consulenti; contatti con Ass.ni/Azionisti; contratti con Investitori (debito)» (v. doc. 44 del fascicolo di primo grado del lavoratore). Si tratta di attività che richiedono senza alcun dubbio com- petenze di tipo organizzativo e relazionale, ma non certo un elevato grado di professionalità, autonomia e soprattutto di potere decisionale.
Analogamente, neppure può dirsi che lo svolgimento dell'attività di
«esternalizzazione di dati di natura finanziaria ossia dei numeri di bilancio
e dati finanziari» (v. pag. 41 dell'appello) esiga il possesso di complesse cognizioni tecnico-specialistiche. Tutt'al più, a questo fine sono sufficienti solide competenze di natura analitica per la raccolta di dati trasmessi da al- tre aree aziendali e la loro elaborazione in vari format (prevalentemente co- municati stampa).
8.5. L'impossibilità di ricondurre il ruolo di Responsabile del servi- zio IR alla nozione di dirigente delineata dal c.c.n.l. emerge in maniera an- cora più nitida qualora si tengano presenti le modalità concrete attraverso le quali è stato consentito a di svolgere i compiti assegnatigli. _1
È particolarmente significativo il fatto che non era richiesta all'odierno appellato neppure un'articolata attività di coordinamento e con- trollo di risorse, atteso che il servizio contava solo un altro dipendente, cioè il dr. . La circostanza non è trascurabile qualora si consi- Persona_10
- 30 - deri che proprio il “coordinamento” è una delle funzioni che – stando alla declaratoria contrattuale sopra ricordata – connotano in modo peculiare il ruolo di dirigente nelle imprese creditizie.
Soprattutto, dall'istruttoria documentale è emersa la prova irrefutabi- le della scarsa operatività di o comunque – per quanto qui rileva – _1 del mancato svolgimento da parte del medesimo di mansioni di natura pret- tamente dirigenziale (nel senso prima chiarito).
Dalla documentazione acquisita, in particolare, risulta che le attività di IR si sono risolte in un semplice coordinamento con la società esterna al solo fine di consentire la pubblicazione dei comunicati stampa, peraltro già predisposti dai consulenti in outsourcing (v. doc. 4, 5 e 6 allegati alle note di trattazione scritta del 2 febbraio 2023 del lavoratore). Talvolta, a era _1 attribuito il compito, di natura squisitamente operativa, di procedere alla pubblicazione di comunicati stampa predisposti da altri e comunque previa autorizzazione della dirigenza apicale (v. ad esempio la mail del 9 maggio
2022, ore 14:29, inviata a dal CFO dr. Carrus, ove si legge: «Caro _1
, ecco il comunicato price sensitive da pubblicare immediatamente. Il _1 comunicato ha già avuto l'ok della Capogruppo e del suo Amministratore
Delegato dott. . Con questa email do il mio ok e ne autorizzo la _18 pubblicazione. Resto in attesa del tuo cortese sollecito riscontro. Cristiano
Carrus»; all. B alle note autorizzate depositate il 6 luglio 2022).
Dunque, a dispetto della molteplicità di funzioni formalmente attri- buite al Servizio di Investor Relations (così descritte nel Regolamento aziendale del luglio 2020: «- Presidia, per quanto riferibile ai rapporti con i media italiani ed internazionali, l'attività di comunicazione in ambito finan- ziario e societario, al fine di garantire simmetria di informazione ai mercati
(Staff Relazioni Istituzionali e Media. - Gestisce la comunicazione verso le
Società di Rating sulle tematiche gestionali rilevanti. - Mantiene i rapporti con gli analisti e con gli investitori istituzionali per la comunicazione sulle attività, i risultati e le strategie del PO, fornendo spiegazioni agli even- tuali approfondimenti richiesti. - Organizza incontri con gli analisti e gli
Organi di Direzione del PO su temi di specifico interesse, curando la predisposizione del materiale di supporto e gestendo le presentazioni uffi- ciali. - Individua e sviluppa le migliori modalità di comunicazione finanzia- ria per gli azionisti di riferimento. - Analizza la base azionaria del PO.
- Rileva il “sentiment” del mercato, il posizionamento della AN e del
PO, le valutazioni di borse le informazioni provenienti dalla comunità finanziaria effettuando confronti periodici con i principali competitor. - As- sicura una costante informativa sulle osservazioni fatte pervenire da anali-
- 31 - sti e/o investitori riguardo all'evoluzione operativa reddituale della AN e del PO: - Analizza i Piani Industriali dei principali competitors bancari valutandone gli impatti sull'evoluzione della AN. - Supporta i Commis- sari Straordinari nell'organizzazione degli incontri istituzionali e con gli stakeholder, garantendo un costante monitoraggio e flusso di informazioni sulle tematiche di interesse della AN. - Gestisce la comunicazione e
l'immagine istituzionale nonché le pubbliche relazioni della AN e del
PO curando i rapporti con i media e realizzando comunicati stampa e redazionali e garantendo, attraverso il coordinamento di tutte le funzioni competenti, un'informazione completa ed aggiornata alla comunità finan- ziaria e agli Stakeholder»), la documentazione acquisita attesta invece che, nella realtà dei fatti, l'attività svolta da quale Responsabile del citato _1
Servizio fu davvero assai modesta e marginale, sì da indurre il Tribunale ad affermare – in maniera del tutto corretta – che il ruolo attribuitogli aveva so- lo una “parvenza” dirigenziale.
In particolare, ciò si legge a pag. 20 della sentenza impugnata che, in quanto contenente un passaggio condiviso dalla Corte, vale la pena qui ri- portare in modo integrale: «… a conferma della mera parvenza di rilevanza dirigenziale della funzione IR, si evidenzia che in tutti e 12 i mesi dell'anno
2021, il coinvolgimento della funzione IR ha riguardato, di fatto, la trasmis- sione per la pubblicazione di solo 13 Comunicati Stampa di tipo Price Sen- sitive sul sito istituzionale della AN (cfr. All. A note di trattazione scritta per l'udienza de 22.9.22). Trattasi di un impegno davvero minimo, al fine di supportare e trasmettere testi talvolta già predisposti (come ben si evidenzia nelle mail in All. B note di trattazione scritta per l'udienza de 22.9.22). An- cora, a ulteriore conferma del fatto che l'attività del ricorrente fosse mera- mente comunicativa, si legga il successivo elenco dei Comunicati Stampa pubblicati da (Price Sensitive) nell'anno 2022: il Parte_2 numero estremamente esiguo consente di comprendere concretamente la ri- dotta entità dell'attività svolta dal quale IR (cfr. doc. n. 1 delle note _1 di trattazione per ud. del 2.2.2023; si vedano altresì i comunicati pubblicati dal ricorrente rispettivamente in data 22.09.2022 e 10.11.2022 con le rela- tive mail di riferimento, cfr. doc. n. 2 e 3 delle citate note). Dall'esame della predetta documentazione si ha la conferma che la funzione di IR svolta dal
si concretava in una mera attività di “comunicazione verso terzi” _1
(spesso “finanziaria”, su numeri di bilancio e dati finanziari) e, lungi dall'incidere sui processi gestionali della banca, costituiva un aspetto mar- ginale dei processi di gestione aziendale».
- 32 - Part Non ha pregio, quindi, l'argomento speso da secondo cui anche la funzione di Responsabile di IR avrebbe connotazione dirigenziale in quanto avrebbe avuto quale proprio obiettivo la “promozione” degli interes- si della AN (v. pag. 41 dell'appello). La tesi prospettata dall'appellante omette di considerare che – come visto – nella sostanza l'attività svolta da era assai modesta sul piano sia qualitativo che quantitativo, tanto da _1 essere stata giustamente definita dal primo Giudice quale mera “parvenza” di funzione dirigenziale. In altri termini, essa si palesava scarsamente rile- vante “al fine di realizzare gli obiettivi dell'impresa”, cioè allo scopo di per- seguire quello che, invece, è da considerarsi il proprium della qualifica diri- genziale descritta dall'art. 2 del c.c.n.l. per la Dirigenza nel settore crediti- zio.
È da escludere, pertanto, che in tale qualità abbia operato con _1 ampiezza di responsabilità e con un corrispondente grado di autonomia. Il ruolo da questi ricoperto a seguito della reintegrazione nel posto di lavoro, dunque, non presentava affatto i tratti tipici della qualifica dirigenziale, pur dovendo tale nozione essere intesa nei termini più ampi in precedenza de- scritti e non già nel senso più ristretto – fatto proprio dal Tribunale – di au- tentico “alter ego dell'imprenditore”.
8.6. La conclusione del ragionamento fin qui condotto è non soltanto che la non ha esattamente adempiuto all'obbligo derivante Pt_2 dall'ordine giudiziale di reintegrazione di nel posto di lavoro occu- _1 pato al momento del recesso (cioè quello di CRO), ma anche che le funzioni
Responsabile del Servizio di Investor Relations conferitegli all'atto della riammissione in servizio non possono essere qualificate di natura dirigenzia- le, pur avuto riguardo alla declaratoria di cui all'art. 2 del c.c.n.l. applicato, con la conseguenza che il potere datoriale di modifica delle mansioni non è stato esercitato in maniera conforme al disposto dell'art. 2103 c.c., come modificato dal d.lgs. n. 81 del 2015.
9. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenu-
- 33 - to conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività proces- suale in concreto espletata.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (cfr. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1 Parte_2
mediante ricorso depositato il 18.8.2023 nei confronti di
[...] _1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data
4.5.2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in 6.500,00 euro, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Elvira Palma
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