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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/09/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2961 / 2021
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 9.1.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
16.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi DEart. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi DEart. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero 2961 del ruolo generale degli affari contenziosi DEanno 2021, posta in deliberazione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 16.9.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Emiliano Mignanelli
-attrice-
e
(C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Arianna Tomassi
-convenuto-
e
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianluca De Meo
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 CP_3
(C.F. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura in C.F._5 atti, dagli avv.ti Persichino Claudio e De Rosa Antonella
-convenuti-
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte ai sensi DEart.127 ter c.p.c. per l'udienza del
16.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio , , CP_3 Controparte_2 Parte_2 CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ill.mo
[...]
Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata la qualità di eredi DEistante e dei convenuti, disporre nei confronti di tutti i coeredi, come in narrativa indicati (diretti e in rappresentazione), la relativa divisione previa dichiarazione di apertura alla successione legittima (Cass. n. 474/2010) e provvedere come segue: a) dichiarare sciolta la comunione degli immobili in narrativa;
- di conseguenza, in particolare: b) nominare il CTU al fine di procedere all'individuazione della massa e stima dei beni medesimi come innanzi descritti e alla redazione di un comodo progetto di divisione;
c) procedere all'assegnazione delle quote secondo legge e i rispettivi diritti ai condividenti come attribuitesi eventualmente in via bonaria da parte dei medesimi o, in caso di mancato accordo, a mezzo di sorteggio, secondo il progetto di divisione approvato e comunque reso esecutivo dal Giudice;
d) in caso di impossibilità di formare le quote per indivisibilità dei beni relitti disporne la vendita ai sensi di legge e, di conseguenza, disporre per
l'attribuzione delle relative quote in denaro a ciascun comunista secondo quanto previsto dal c.c.; e)porre le spese del CTU e ogni altra necessaria, tra cui quelle delle procedure di mediazione, a carico dei convenuti atteso il comportamento pretestuoso assunto in sede di mediazione, nocche quelle pari ad € 415,00 relativa alla fattura n.836/21 notaio Persona_1
(compenso per relazione ventennale bene da dividere) ed emettere ogni altro provvedimento di legge e del caso;
f) condannare i convenuti, a causa dei comportamenti illegittimi suindicati, a favore DEER (attesa l'ammissione DEattrice al beneficio del G.P.) alle spese di lite ex D.M.G. n.55/2014, oltre
a spese generali. epa ed iva come per legge”.
3 Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Parte_2 legittimazione attiva sostanziale per aver rinunciato all'eredità del padre
Persona_2
Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1 divisione, rilevando, tuttavia, di aver accettato l'eredità del padre Per_2 con beneficio di inventario.
[...]
Si costituivano in giudizio e chiedendo CP_3 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare, previa fissazione della comparizione personale delle parti per le motivazioni poc'anzi espresse, la qualità di eredi dei convenuti e di parte attrice e, previa dichiarazione di apertura della successione legittima, disporre nei confronti di tutti i coeredi la divisione dei beni ereditari;
• dichiarare lo scioglimento della comunione avente ad oggetto gli immobili citati nell'atto introduttivo del presente giudizio;
• nominare, se del caso, il CTU al fine di procedere alla individuazione e stato dei beni oggetto della divisione e alla redazione del relativo progetto di divisione;
• procedere all'assegnazione delle quote secondo il progetto accolto e reso esecutivo dal Giudice, tendo conto anche in via meramente equitativa delle somme già percepite da parte attrice, nonché' quelle già anticipate dai de cuis per le spese di successione ai fini di una corretta, giusta ed equa ripartizione, oltre che delle quote tra gli eredi, anche delle spese, come specificato in premessa;
• disporre, ai sensi di legge, la vendita dei beni ereditari in caso di loro indivisibilità e, conseguentemente, assegnare il ricavato della vendita ai singoli coeredi in base alle quote a loro spettanti ex lege, detratte le spese occorrenti e quantificate come sopra specificato;
• porre le spese della CTU e ogni altra spesa derivante dal presente giudizio a carico di parte attrice, stante il comportamento pretestuoso assunto da quest'ultima in sede di mediazione;
• condannare l'attrice, a causa DEatteggiamento tenuto in sede di mediazione, al pagamento in favore DEER delle spese di lite ex D.M.G.
n.55/2014, oltre a spese generali, cpa ed IVA come per legge”.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi DEart. 281-sexies all'udienza del 16.9.2025.
4 2. In via preliminare, occorre rigettare la domanda di divisione proposta da nei confronti di . Parte_1 Parte_2
In particolare, secondo la prospettazione DEattrice, a seguito della morte dei coniugi e sono stati chiamati Controparte_4 Controparte_5 all'eredità, oltre la stessa attrice, i suoi fratelli e CP_3 CP_2 Per_2 al quale sono subentrati per rappresentazione ex art. 467 c.c. i convenuti e . Controparte_1 Parte_2
L'inquadramento giuridico della fattispecie presentato dalla parte attrice non appare coerente con i fatti emersi dagli atti di causa.
È pacifico che il fratello DEattrice, , sia deceduto Persona_2
l'11.2.2020, in data successiva a quella dei genitori, senza aver accettato l'eredità dei predetti.
In base all'art. 479, comma 1, c.c., la morte del chiamato prima DEaccettazione dà luogo, oltre che alla delazione DEeredità di quest'ultimo, anche la trasmissione della delazione precedente, sicché si determinano simultaneamente, in favore del secondo chiamato, due distinte delazioni.
La trasmissione del diritto di accettare l'eredità va tenuta distinta dall'istituto della rappresentazione, richiamato dall'attrice. Presupposto della trasmissione di cui all'art. 479 c.c. è, invero, la morte del chiamato successivamente all'apertura della successione e prima DEaccettazione.
Nella rappresentazione ex art. 467 c.c., invece, la morte del primo chiamato avviene prima DEapertura della successione.
Dunque, non vi è dubbio che la fattispecie in esame è sussumibile nell'alveo applicativo della trasmissione di cui all'art. 479 c.c. (cfr. Cass. n.
12942/2012, secondo cui “l'applicazione del principio “iure novit curia”, di cui all'art. 113, comma 1, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti”).
5 Ciò chiarito, quanto alla posizione processuale di , è Parte_2 importante evidenziare che il predetto ha dedotto e documentato di aver rinunciato all'eredità del padre in data 4.6.2020 (cfr. Persona_2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Da ciò discende che, rispetto all'eredità di e la Controparte_4 Controparte_5 trasmissione della delazione non ha avuto luogo, come si desume dal comma 3 DEart. 479 c.c., in quanto ha optato per la Controparte_6 rinuncia all'eredità.
Pertanto, non è accoglibile la domanda di divisione proposta da Parte_1
nei confronti di .
[...] Parte_2
3. Quanto alla posizione processuale di , si rileva che, Controparte_1 da un attendo esame della documentazione in atti, emerge che la procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta è priva di sottoscrizione da parte della predetta. Occorre, pertanto, rimettere la causa in istruttoria al fine di sottoporre la questione rilevata al contraddittorio delle parti e per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
4. Trattandosi di sentenza non definitiva, le spese di lite saranno liquidate con la sentenza conclusiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti di
; Parte_2
2) dispone la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Cassino, 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
6
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 9.1.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
16.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi DEart. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi DEart. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero 2961 del ruolo generale degli affari contenziosi DEanno 2021, posta in deliberazione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 16.9.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Emiliano Mignanelli
-attrice-
e
(C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Arianna Tomassi
-convenuto-
e
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianluca De Meo
e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._4 CP_3
(C.F. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura in C.F._5 atti, dagli avv.ti Persichino Claudio e De Rosa Antonella
-convenuti-
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte ai sensi DEart.127 ter c.p.c. per l'udienza del
16.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio , , CP_3 Controparte_2 Parte_2 CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ill.mo
[...]
Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata la qualità di eredi DEistante e dei convenuti, disporre nei confronti di tutti i coeredi, come in narrativa indicati (diretti e in rappresentazione), la relativa divisione previa dichiarazione di apertura alla successione legittima (Cass. n. 474/2010) e provvedere come segue: a) dichiarare sciolta la comunione degli immobili in narrativa;
- di conseguenza, in particolare: b) nominare il CTU al fine di procedere all'individuazione della massa e stima dei beni medesimi come innanzi descritti e alla redazione di un comodo progetto di divisione;
c) procedere all'assegnazione delle quote secondo legge e i rispettivi diritti ai condividenti come attribuitesi eventualmente in via bonaria da parte dei medesimi o, in caso di mancato accordo, a mezzo di sorteggio, secondo il progetto di divisione approvato e comunque reso esecutivo dal Giudice;
d) in caso di impossibilità di formare le quote per indivisibilità dei beni relitti disporne la vendita ai sensi di legge e, di conseguenza, disporre per
l'attribuzione delle relative quote in denaro a ciascun comunista secondo quanto previsto dal c.c.; e)porre le spese del CTU e ogni altra necessaria, tra cui quelle delle procedure di mediazione, a carico dei convenuti atteso il comportamento pretestuoso assunto in sede di mediazione, nocche quelle pari ad € 415,00 relativa alla fattura n.836/21 notaio Persona_1
(compenso per relazione ventennale bene da dividere) ed emettere ogni altro provvedimento di legge e del caso;
f) condannare i convenuti, a causa dei comportamenti illegittimi suindicati, a favore DEER (attesa l'ammissione DEattrice al beneficio del G.P.) alle spese di lite ex D.M.G. n.55/2014, oltre
a spese generali. epa ed iva come per legge”.
3 Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Parte_2 legittimazione attiva sostanziale per aver rinunciato all'eredità del padre
Persona_2
Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1 divisione, rilevando, tuttavia, di aver accettato l'eredità del padre Per_2 con beneficio di inventario.
[...]
Si costituivano in giudizio e chiedendo CP_3 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare, previa fissazione della comparizione personale delle parti per le motivazioni poc'anzi espresse, la qualità di eredi dei convenuti e di parte attrice e, previa dichiarazione di apertura della successione legittima, disporre nei confronti di tutti i coeredi la divisione dei beni ereditari;
• dichiarare lo scioglimento della comunione avente ad oggetto gli immobili citati nell'atto introduttivo del presente giudizio;
• nominare, se del caso, il CTU al fine di procedere alla individuazione e stato dei beni oggetto della divisione e alla redazione del relativo progetto di divisione;
• procedere all'assegnazione delle quote secondo il progetto accolto e reso esecutivo dal Giudice, tendo conto anche in via meramente equitativa delle somme già percepite da parte attrice, nonché' quelle già anticipate dai de cuis per le spese di successione ai fini di una corretta, giusta ed equa ripartizione, oltre che delle quote tra gli eredi, anche delle spese, come specificato in premessa;
• disporre, ai sensi di legge, la vendita dei beni ereditari in caso di loro indivisibilità e, conseguentemente, assegnare il ricavato della vendita ai singoli coeredi in base alle quote a loro spettanti ex lege, detratte le spese occorrenti e quantificate come sopra specificato;
• porre le spese della CTU e ogni altra spesa derivante dal presente giudizio a carico di parte attrice, stante il comportamento pretestuoso assunto da quest'ultima in sede di mediazione;
• condannare l'attrice, a causa DEatteggiamento tenuto in sede di mediazione, al pagamento in favore DEER delle spese di lite ex D.M.G.
n.55/2014, oltre a spese generali, cpa ed IVA come per legge”.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi DEart. 281-sexies all'udienza del 16.9.2025.
4 2. In via preliminare, occorre rigettare la domanda di divisione proposta da nei confronti di . Parte_1 Parte_2
In particolare, secondo la prospettazione DEattrice, a seguito della morte dei coniugi e sono stati chiamati Controparte_4 Controparte_5 all'eredità, oltre la stessa attrice, i suoi fratelli e CP_3 CP_2 Per_2 al quale sono subentrati per rappresentazione ex art. 467 c.c. i convenuti e . Controparte_1 Parte_2
L'inquadramento giuridico della fattispecie presentato dalla parte attrice non appare coerente con i fatti emersi dagli atti di causa.
È pacifico che il fratello DEattrice, , sia deceduto Persona_2
l'11.2.2020, in data successiva a quella dei genitori, senza aver accettato l'eredità dei predetti.
In base all'art. 479, comma 1, c.c., la morte del chiamato prima DEaccettazione dà luogo, oltre che alla delazione DEeredità di quest'ultimo, anche la trasmissione della delazione precedente, sicché si determinano simultaneamente, in favore del secondo chiamato, due distinte delazioni.
La trasmissione del diritto di accettare l'eredità va tenuta distinta dall'istituto della rappresentazione, richiamato dall'attrice. Presupposto della trasmissione di cui all'art. 479 c.c. è, invero, la morte del chiamato successivamente all'apertura della successione e prima DEaccettazione.
Nella rappresentazione ex art. 467 c.c., invece, la morte del primo chiamato avviene prima DEapertura della successione.
Dunque, non vi è dubbio che la fattispecie in esame è sussumibile nell'alveo applicativo della trasmissione di cui all'art. 479 c.c. (cfr. Cass. n.
12942/2012, secondo cui “l'applicazione del principio “iure novit curia”, di cui all'art. 113, comma 1, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti”).
5 Ciò chiarito, quanto alla posizione processuale di , è Parte_2 importante evidenziare che il predetto ha dedotto e documentato di aver rinunciato all'eredità del padre in data 4.6.2020 (cfr. Persona_2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Da ciò discende che, rispetto all'eredità di e la Controparte_4 Controparte_5 trasmissione della delazione non ha avuto luogo, come si desume dal comma 3 DEart. 479 c.c., in quanto ha optato per la Controparte_6 rinuncia all'eredità.
Pertanto, non è accoglibile la domanda di divisione proposta da Parte_1
nei confronti di .
[...] Parte_2
3. Quanto alla posizione processuale di , si rileva che, Controparte_1 da un attendo esame della documentazione in atti, emerge che la procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta è priva di sottoscrizione da parte della predetta. Occorre, pertanto, rimettere la causa in istruttoria al fine di sottoporre la questione rilevata al contraddittorio delle parti e per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
4. Trattandosi di sentenza non definitiva, le spese di lite saranno liquidate con la sentenza conclusiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti di
; Parte_2
2) dispone la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Cassino, 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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