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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 3716 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Deborah Squarzon
e
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26/08/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Caretta
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
Voglia il Tribunale di Vicenza così provvedere sulla domanda congiunta di separazione coniugale:
1 1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a continuare a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di RO (VI) di eseguire le annotazioni di rito;
2. La casa familiare, di proprietà esclusiva della SI.ra , situata in RO (VI), via Parte_1
Borghi 14, verrà assegnata alla stessa, comprensiva dell'arredo. La figlia minore Per_1
abiterà con la madre;
3. Disporre che il SI. trasferisca la sua residenza altrove entro e non Controparte_1
oltre 30 giorni dall'udienza per la comparizione delle parti fissata in modalità cartolare;
4. Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_2
facoltà del padre di rimanere con la figlia a week-end alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera quando il padre la riaccompagnerà dalla madre. Durante la settimana il padre potrà rimanere con la figlia con ampia libertà, tenendo conto delle eSIenze scolastiche della stessa e degli impegni lavorativi del padre;
durante le vacanze natalizie, la figlia starà Per_1
con i genitori a settimane alterne, alternando di anno in anno la settimana comprendente il
Santo Natale con quella di San Silvestro, con la possibilità di trascorrere mezza giornata del giorno di Natale e di Santo Stefano e mezza giornata del 6 gennaio con entrambi i genitori.
Nelle festività Pasquali, la minore trascorrerà la giornata della Santa Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni con i genitori, con la possibilità di far trascorrere alla figlia mezza giornata con entrambi i genitori, così da far vivere alla figlia minore tali ricorrenze con entrambi i genitori e le loro famiglie;
altre festività (Ogni santi, 25 aprile, 1 maggio, ferragosto o ponti) ad anni alterni, con il genitore con cui la minore permane nel fine settimana di spettanza. Anche le vacanze di carnevale verranno gestite ad anni alterni.
Durante l'estate la figlia minore starà con ciascun genitore almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da decidersi e comunicarsi entro il 31.05 di ogni anno. Nell'ipotesi in cui ci sia disaccordo, negli anni pari, avrà preferenza di decidere il proprio calendario di ferie il padre, negli anni dispari la madre. Il calendario riprenderà con il fine settimana di spettanza del genitore con cui la minore non è stata nelle settimane precedenti. Ciascun
2 genitore si impegna a comunicare sempre all'altro meta ed indirizzo del luogo di villeggiatura. Compleanno dei genitori e ricorrenze dei genitori (festa della mamma e del papà ecc.) con il genitore interessato;
compleanno della minore, se non festeggiato assieme, mezza giornata con ciascun genitore, le festività legate alla famiglia di origine verranno concordate tra i genitori.
Il SI. , in accordo con la SI.ra , potrà esercitare il suo diritto di visita CP_1 Parte_1
della figlia anche presso la casa coniugale di via Borghi 14 RO (VI);
5. Il SI. verserà alla moglie a mezzo bonifico bancario Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 300,00 mensili entro il giorno 16 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, per il mantenimento della figlia minore mentre le spese Per_1
straordinarie, tutte regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza che qui si ha per integralmente richiamato, saranno divise per il 60% a carico del SI. e per il 40% CP_1
a carico della SI.ra e dovranno essere preventivamente concordate;
Parte_1
6. L'assegno unico verrà assegnato per il 100% alla SI.ra , a partire da Parte_1
settembre 2024, mentre le detrazioni fiscali rimarranno al 50%;
7. I coniugi si impegnano a non far frequentare alla minore i loro rispettivi nuovi partner prima che sia trascorso un periodo idoneo a ritenere la relazione stabile e duratura, in ogni caso, non inferiore ad un anno dall'inizio della frequentazione;
8. I coniugi si danno il reciproco assenso a chiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore;
9. Nulla da stabilirsi per il mantenimento dei coniugi in quanto entrambi autosufficienti economicamente;
10. Il SI. si impegna a saldare il debito acceso presso le , mentre la CP_1 CP_2
SI.ra si impegna a saldare il debito acceso presso banca Unicredit;
Parte_1
11. Spese e competenze legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RO (VI) in data 16.02.2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 16.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la Per_1
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eSIenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre per il 60% e a carico della madre per il 40%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in RO (VI)
,via Borghi 14 , in favore di quale genitore convivente con la figlia minore;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non
4 può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in RO (VI) in data 16.02.2013 con atto trascritto al n.
[...]
1, parte I, ufficio 1, anno 2013 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio dell'11.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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