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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6125 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1312/2022 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. AMORE CONCETTA, C.F._1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO nato a CATANIA (CT) il 14/05/1971 C.F. Controparte_1
C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 26/01/2022 ha adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo la pronuncia della separazione personale giudiziale dal marito con cui ha contratto matrimonio il giorno 11.1.2010 in Controparte_1
San AN La PU (atto n. 1 parte II serie C, anno 2010).
Dal matrimonio non sono nati figli.
All'udienza presidenziale del 17.6.2022, fallito il tentativo di conciliazione, la causa
è transitata nella fase istruttoria.
1 All'udienza del 9.12.2024 la ricorrente ha precisato le conclusioni;
quindi, il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione innanzi al collegio assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente Controparte_1 che,, regolarmente citato non ha curato di costituirsi in giudizio.
[...]
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Su nessuna altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi stante l'assenza di prole e la mancata formulazione di richieste economiche.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 1312/2022, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1 dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, il 5.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1312/2022 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. AMORE CONCETTA, C.F._1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO nato a CATANIA (CT) il 14/05/1971 C.F. Controparte_1
C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 26/01/2022 ha adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo la pronuncia della separazione personale giudiziale dal marito con cui ha contratto matrimonio il giorno 11.1.2010 in Controparte_1
San AN La PU (atto n. 1 parte II serie C, anno 2010).
Dal matrimonio non sono nati figli.
All'udienza presidenziale del 17.6.2022, fallito il tentativo di conciliazione, la causa
è transitata nella fase istruttoria.
1 All'udienza del 9.12.2024 la ricorrente ha precisato le conclusioni;
quindi, il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione innanzi al collegio assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente Controparte_1 che,, regolarmente citato non ha curato di costituirsi in giudizio.
[...]
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Su nessuna altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi stante l'assenza di prole e la mancata formulazione di richieste economiche.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 1312/2022, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1 dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, il 5.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli
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