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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1192/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], nata in [...] il Persona_1 Persona_2
giorno 11.08.1972, nata in Argentina il [...], in [...] e quale genitore legale Parte_1
rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori: nata in [...] Persona_3
il 12.06.2008 e nato in [...] il [...]; Persona_4 Per_5 Parte_2
nato in Argentina il [...], in [...] e quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori: nata in [...] il [...] e Persona_6 Persona_7
nato in [...] il [...]; nato in [...] il [...],
[...] Parte_3
nato in Argentina il [...], in [...] e quale genitore legale rappresentante, Persona_8
anche in nome e per conto della figlia minore: nata in [...] il [...]; Persona_9 [...]
nata in Argentina il [...], in [...] e quale genitore legale rappresentante, anche Parte_4
in nome e per conto dei figli minori: nata in [...] il [...] e Persona_10 [...]
nato in [...] il [...]; nonché nata in [...] il Persona_11 Parte_5
16.09.1977, tutti con il patrocinio dell'avvocato Emiliano Rosalia ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, Via Cassiodoro n. 6
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Pagina 1 Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, , Persona_1 Persona_2
, , in proprio e quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto
[...] Parte_1
dei figli minori: e;
, in Persona_3 Persona_4 Parte_6
proprio e quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori:
[...]
e , , in proprio e quale Persona_6 Persona_7 Parte_3 Persona_8
genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto della figlia minore: ; Persona_9 [...]
, in proprio e quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli Parte_4
minori: e;
nonché , Persona_10 Persona_11 Parte_5
convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio Controparte_1
status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di , cittadino Persona_12
italiano, nato in [...] il [...] ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino.
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e, pertanto, ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio il 13.02.2024 nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'esito dell'udienza del 21.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale ed in atti.
*****
I ricorrenti deducono che il signor , nato il [...] a [...], frazione di Persona_12
Varengo (AL), contraeva matrimonio in Voghera, il 14.11.1884, con la sig.ra
[...]
e successivamente emigrava in Argentina, dove dalla predetta unione, nasceva Persona_13
il 22.10.1886; Persona_14
- contraeva matrimonio in Argentina, in data 23.06.1917, con la sig.ra Persona_14
e dall'unione nasceva, in Argentina, il giorno Parte_7 Persona_15
11.11.1918;
- contraeva matrimonio, in data 26.12.1942, con il sig. Persona_15 [...]
, cittadino argentino, e dall'unione nascevano, in Argentina, Parte_8 Parte_8
il 31.10.1943 e il 31.10.1944;
[...] Parte_9
- contraeva matrimonio, in data 21.10.1971, con la sig.ra Parte_8 Parte_10
e dall'unione nascevano, in Argentina, il giorno 11.08.1972,
[...] Per_2 Persona_2
il 9.09.1974 ed il 17.01.1980; Parte_1 Parte_6
Pagina 2 - contraeva matrimonio, in Argentina, in data 8.10.2005, con il sig. Parte_1 [...]
e dall'unione nascevano, in Argentina, il 12.06.2008 e Parte_11 Persona_3
il 20.08.2011; Persona_4
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 12.03.2014, con la sig.ra Parte_6 [...]
e, dall'unione, nascevano, in Argentina, il 21.04.2017 e Persona_16 Persona_6
il 24.10.2018; Persona_7
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 18.02.1971, con la sig.ra Parte_9
, e dall'unione nascevano, in Argentina, il 22.07.1974, Persona_17 Persona_8 [...]
il 2.04.1976 e il 16.09.1977; Parte_4 Per_2 Parte_5
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 25.01.2018, con la sig.ra Persona_8 [...]
e dall'unione nasceva, in Argentina, il 14.05.2020; Parte_12 Persona_9
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 2.04.1976, con il sig. Parte_4 [...]
e dall'unione nascevano, in Argentina, il 6.03.2008 e Persona_18 Persona_10
il 26.01.2010. Persona_11
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle
Pagina 3 leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana
o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere
a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in
Pagina 4 chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo
l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della
Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del
2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del
1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il
Pagina 5 riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Orbene, nel merito, va osservato che dalla documentazione agli atti, debitamente tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano, sig. nasceva il 15.06.1836 (cfr. all. 2) a Persona_12
Gabiano, frazione di Varengo (AL), si sposava in Italia, a Voghera, con la sig.ra
[...]
il 14.11.1984 (cfr. all. 5) e successivamente emigrava in Argentina senza mai Persona_13
naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. all.3) e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana, trasmettendola, pertanto, al figlio (cfr. all.6), il Persona_14
quale la trasmetteva, a sua volta, alla figlia (cfr. all. 9). Persona_15
Quest'ultima, però, nel vigore della Legge n. 555/1912, che riprendeva il Codice del 1865, perdeva la cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio con un cittadino argentino (cfr. all. 11) anteriormente al 1 gennaio 1948. Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, come il caso di specie,
Ne consegue che la cittadinanza della sig.ra , perduta dalla stessa a causa Persona_15
di una norma illegittima e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n.
1 della L. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di
Pagina 6 madre cittadina italiana (cfr. Corte Cost. n. 30/1983), ai figli (cfr. all. 12) Parte_8
e (cfr. all. 13), odierni ricorrenti, e da questi a tutti i suoi discendenti, ivi Parte_9
inclusi tutti gli ulteriori odierni ricorrenti (cfr. all. 13-32).
E' dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana verso i discendenti c.d. di linea materna, circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, atteso che il numero di procedimenti non ne consente una tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Persona_1
nato in [...] il [...], nata in [...] il giorno Persona_2
11.08.1972, nata in [...] il [...], nata in Parte_1 Persona_3
Argentina il 12.06.2008, nato in [...] il [...], Persona_4 [...]
nato in [...] il [...], nata in [...] il Parte_6 Persona_6
21.04.2017, nato in [...] il [...], Persona_7 Parte_3
nato in [...] il [...], nato in [...] il [...], Persona_8 Per_9
nata in [...] il [...]; nata in [...] il [...],
[...] Parte_4
nata in [...] il [...], nato in Persona_10 Persona_11
Argentina il 26.01.2010 e nata in [...] il [...], il diritto al Parte_5
riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pagina 7 - COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, 21.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Perlo
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1192/2024 promossa da:
nato in [...] il [...], nata in [...] il Persona_1 Persona_2
giorno 11.08.1972, nata in Argentina il [...], in [...] e quale genitore legale Parte_1
rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori: nata in [...] Persona_3
il 12.06.2008 e nato in [...] il [...]; Persona_4 Per_5 Parte_2
nato in Argentina il [...], in [...] e quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori: nata in [...] il [...] e Persona_6 Persona_7
nato in [...] il [...]; nato in [...] il [...],
[...] Parte_3
nato in Argentina il [...], in [...] e quale genitore legale rappresentante, Persona_8
anche in nome e per conto della figlia minore: nata in [...] il [...]; Persona_9 [...]
nata in Argentina il [...], in [...] e quale genitore legale rappresentante, anche Parte_4
in nome e per conto dei figli minori: nata in [...] il [...] e Persona_10 [...]
nato in [...] il [...]; nonché nata in [...] il Persona_11 Parte_5
16.09.1977, tutti con il patrocinio dell'avvocato Emiliano Rosalia ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, Via Cassiodoro n. 6
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Pagina 1 Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, , Persona_1 Persona_2
, , in proprio e quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto
[...] Parte_1
dei figli minori: e;
, in Persona_3 Persona_4 Parte_6
proprio e quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori:
[...]
e , , in proprio e quale Persona_6 Persona_7 Parte_3 Persona_8
genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto della figlia minore: ; Persona_9 [...]
, in proprio e quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli Parte_4
minori: e;
nonché , Persona_10 Persona_11 Parte_5
convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio Controparte_1
status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di , cittadino Persona_12
italiano, nato in [...] il [...] ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino.
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e, pertanto, ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio il 13.02.2024 nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'esito dell'udienza del 21.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale ed in atti.
*****
I ricorrenti deducono che il signor , nato il [...] a [...], frazione di Persona_12
Varengo (AL), contraeva matrimonio in Voghera, il 14.11.1884, con la sig.ra
[...]
e successivamente emigrava in Argentina, dove dalla predetta unione, nasceva Persona_13
il 22.10.1886; Persona_14
- contraeva matrimonio in Argentina, in data 23.06.1917, con la sig.ra Persona_14
e dall'unione nasceva, in Argentina, il giorno Parte_7 Persona_15
11.11.1918;
- contraeva matrimonio, in data 26.12.1942, con il sig. Persona_15 [...]
, cittadino argentino, e dall'unione nascevano, in Argentina, Parte_8 Parte_8
il 31.10.1943 e il 31.10.1944;
[...] Parte_9
- contraeva matrimonio, in data 21.10.1971, con la sig.ra Parte_8 Parte_10
e dall'unione nascevano, in Argentina, il giorno 11.08.1972,
[...] Per_2 Persona_2
il 9.09.1974 ed il 17.01.1980; Parte_1 Parte_6
Pagina 2 - contraeva matrimonio, in Argentina, in data 8.10.2005, con il sig. Parte_1 [...]
e dall'unione nascevano, in Argentina, il 12.06.2008 e Parte_11 Persona_3
il 20.08.2011; Persona_4
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 12.03.2014, con la sig.ra Parte_6 [...]
e, dall'unione, nascevano, in Argentina, il 21.04.2017 e Persona_16 Persona_6
il 24.10.2018; Persona_7
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 18.02.1971, con la sig.ra Parte_9
, e dall'unione nascevano, in Argentina, il 22.07.1974, Persona_17 Persona_8 [...]
il 2.04.1976 e il 16.09.1977; Parte_4 Per_2 Parte_5
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 25.01.2018, con la sig.ra Persona_8 [...]
e dall'unione nasceva, in Argentina, il 14.05.2020; Parte_12 Persona_9
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 2.04.1976, con il sig. Parte_4 [...]
e dall'unione nascevano, in Argentina, il 6.03.2008 e Persona_18 Persona_10
il 26.01.2010. Persona_11
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle
Pagina 3 leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana
o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere
a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in
Pagina 4 chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo
l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della
Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del
2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del
1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il
Pagina 5 riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Orbene, nel merito, va osservato che dalla documentazione agli atti, debitamente tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano, sig. nasceva il 15.06.1836 (cfr. all. 2) a Persona_12
Gabiano, frazione di Varengo (AL), si sposava in Italia, a Voghera, con la sig.ra
[...]
il 14.11.1984 (cfr. all. 5) e successivamente emigrava in Argentina senza mai Persona_13
naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. all.3) e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana, trasmettendola, pertanto, al figlio (cfr. all.6), il Persona_14
quale la trasmetteva, a sua volta, alla figlia (cfr. all. 9). Persona_15
Quest'ultima, però, nel vigore della Legge n. 555/1912, che riprendeva il Codice del 1865, perdeva la cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio con un cittadino argentino (cfr. all. 11) anteriormente al 1 gennaio 1948. Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, come il caso di specie,
Ne consegue che la cittadinanza della sig.ra , perduta dalla stessa a causa Persona_15
di una norma illegittima e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n.
1 della L. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di
Pagina 6 madre cittadina italiana (cfr. Corte Cost. n. 30/1983), ai figli (cfr. all. 12) Parte_8
e (cfr. all. 13), odierni ricorrenti, e da questi a tutti i suoi discendenti, ivi Parte_9
inclusi tutti gli ulteriori odierni ricorrenti (cfr. all. 13-32).
E' dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana verso i discendenti c.d. di linea materna, circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, atteso che il numero di procedimenti non ne consente una tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Persona_1
nato in [...] il [...], nata in [...] il giorno Persona_2
11.08.1972, nata in [...] il [...], nata in Parte_1 Persona_3
Argentina il 12.06.2008, nato in [...] il [...], Persona_4 [...]
nato in [...] il [...], nata in [...] il Parte_6 Persona_6
21.04.2017, nato in [...] il [...], Persona_7 Parte_3
nato in [...] il [...], nato in [...] il [...], Persona_8 Per_9
nata in [...] il [...]; nata in [...] il [...],
[...] Parte_4
nata in [...] il [...], nato in Persona_10 Persona_11
Argentina il 26.01.2010 e nata in [...] il [...], il diritto al Parte_5
riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pagina 7 - COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, 21.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Perlo
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